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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6700/ 2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 6 7 0 0 / 2 0 2 3 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : s c r i t t u r a p r i v a t a d i r i c o n o s c i m e n t o d e l d e b i t o v e r t e n t e
T R A
c.f. e p.iva in plrpt rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Gianpaolo Giudice c.f. pec C.F._1 Email_1
-opponente-
E
p.iva in plrpt rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Giuseppe Lavenuta c.f. pec C.F._2
- Email_2
- opposta -
Conclusioni come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con Decreto Ingiuntivo n. 229/2023 del Tribunale di Napoli del G.I. Dott. V.
Pappalardo, di cui al procedimento monitorio R.G. n. 28650/2022, veniva ingiunto alla il pagamento in favore della della somma Parte_1 CP_1 complessiva di €127.064,58 oltre interessi come richiesti, competenze professionali e spese della fase monitoria, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
L a ricorrente deduceva che la somma ingiunta e r a dovuta per il mancato pagamento di forniture di merce e penali, come riepilogate e contenute in una scrittura privata del 22 luglio 2021 ove veniva pattuita una dilazione di pagamento per €7.000,00 mensili fino all'estinzione del debito. Dal totale indicato in detto atto per
€189.763,58, la ricorrente riconosceva di aver ricevuto parziali pagamenti, residuando una debitoria di €127.064,58 per cui chiedeva ingiunzione.
La assumeva che la creditrice agiva come se detta scrittura fosse risolta, Pt_1 chiedendo l'intero importo che rispetto alla stessa risultava impagato. Invece, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento nonché alla data dell'emissione del decreto, la scrittura indicata era, così come è tutt'oggi, valida ed efficace, risultando così illegittima la pretesa economica surrettiziamente richiesta al Giudice del monitorio e accolta, stante il rito, inaudita altera parte. La ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la Parte_1
revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi che di seguito si riassumono.
A luglio 2021 veniva riepilogato il debito della a tale data ed era pattuito Parte_1
un piano di rientro dietro rimesse di €7.000,00 mensili scadenti il 15 di ogni mese, sino al raggiungimento di un ritardo nei pagamenti non superiore al termine contrattuale di 120 gg d.f.. La in merito alle fatture relative a penali CP_1
contrattuali si impegnava a riconoscere note di credito per €18.974,00, €14.869,00 ed €13.064,00, e quindi per complessivi €46.907,00. Dunque alla data di presentazione della domanda monitoria e quindi al 05.12.2022, la complessiva debitoria della non era tutta scaduta, di talché l'ingiunzione è palesemente Parte_1
illegittima.
La ha effettuato alcuni pagamenti tra la data di emissione del decreto Parte_1
2 ingiuntivo e la data di notifica dello stesso, d i €5.047,14 il 18 gennaio 2023 e d i
€7.228,12 il 13 febbraio 2023. Ne consegue, pertanto che il decreto opposto va comunque revocato, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione. Sempre in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si rilevava peraltro una ulteriore disposizione di bonifico del 24.02.2023 di €6.878,59. Nell'ingiunzione di pagamento, ulteriormente all'ingiunzione di pagamento della sorta capitale, si legge: “oltre interessi come richiesti”. La richiesta non poteva trovare accoglimento in quanto la regolazione del rapporto tra le parti, è contenuta nella scrittura del 22.07.2021, che nulla contempla circa la debenza di interessi;
anzi avendo regolato le parti una vera e propria dilazione di pagamento senza far cenno agli interessi, gli stessi si intendono implicitamente rinunciati e, in caso di inadempimento, non possono che prodursi meramente gli interessi al tasso legale ma a decorrere dalle singole scadenze non onorate. In ogni caso il tasso di mora come richiesto non potrà essere applicato a quella parte delle debenze qualificate dalla stessa controparte come “penali”: ft.
727/31.05.2018 di €29.974,00, ft.749/10.06.2019 di €24.869,00 e ft.456/06.05.2020 di € 23.064,00.
In definitiva, l'ingiunzione di pagamento in merito agli interessi “come richiesti” è di per certo illegittima conducendo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ai sensi dell'art. 1384 del Codice Civile “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Il rapporto contrattuale tra le parti è stato fin dall'origine viziato da una manifesta iniquità ed eccessività delle penali contrattuali. Invero la in funzione della Parte_1
mole di lavoro prodotto, non è mai riuscita a rispettare il minimo di fatturato annuo fissato in sede di contratto, esponendosi costantemente anno dopo anno a penali.
Ciò, unitamente alle difficoltà economiche che non permettevano di onorare tempestivamente i propri debiti, ha condotto l'opponente in una spirale che ha visto, da un lato, la normativa nazionale e regionale imporre dei limiti sempre più stringenti in termini di numero di prestazioni a carico del SSN, dall'altro, subire da parte della circa la dilatazione dei tempi contrattuali, ben oltre Parte_2
le previsioni originarie, atteso che quest'ultima si trovava in una posizione dominante data dal proprio credito che ha continuato a maturare ed aumentare
3 senza esigerlo alle scadenze.
E' palese l'iniquità: a fronte di un fatturato minimo contrattuale di €50.000,00 annui alla sono state addebitate penali (nei soli anni di interesse del Parte_1
presente giudizio), che peraltro si contestavano anche per l'errata quantificazione e riferimento ad arco temporale, pari a: €29.974,00 per l'anno 2017 (ft.
727/31.05.2018), di €24.869,00 per l'anno 2018 (ft. 749/10.06.2019) e di
€23.064,00 per l'anno 2019 (ft. 456/06.05.2020), corrispondenti all'incirca al 50% del minimo contrattuale.
Si avanzava pertanto richiesta al Giudicante, di ridurre le penali ad equità attesa la manifesta sproporzione, anche considerando l'incidenza della pandemia da
COVID 19 a decorrere dal febbraio 2020, periodo incluso nella penale comminata con ft. 456/2020 del 06.05.2020.
Costituitasi l'opposta in giudizio, la quale ribadiva le proprie posizioni, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05.06.2023 il Giudice, dietro apposita istanza dell'opponente, rilevato come nelle more tutta la debitoria di cui all'ingiunzione fosse stata pagata, ad eccezione dell'importo di €46.907,00 sospendeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, parte opponente, reiterando ogni più estesa contestazione rispetto ad ogni avversa allegazione, sia assertiva che probatoria, anche incidentale, offriva alcune precisazioni.
Rilevava che alla pagina 4 rigo 18 dell'avversa memoria di costituzione e risposta vi era un errore di calcolo;
infatti, a valle dell'elenco dei pagamenti medio tempore ricevuti, controparte affermava che la somma pagata dalla è pari ad Parte_1
€71.860,30 nel mentre, la somma dei pagamenti indicati dalla stessa controparte è di €80.157,58 (peraltro corrispondente alla somma dei pagamenti di cui si era offerta documentazione). Di conseguenza la somma ancora non versata, rispetto all'ingiunzione opposta, era pari ad €46.907,00, esattamente corrispondente a quella per cui, sulla scorta della scrittura privata del 22.07.2021 doveva esser resa nota credito. Ribadiva, pertanto, che non residuasse alcunchè in merito alla debitoria della scrittura privata del 22.07.2021.
Contr La fa rilevare che, come attestato da parte opposta (cfr. memoria di costituzione di controparte a pagina 4) rispetto al residuo debito ingiunto di
€127.064,58 sono stati versati:
€5.047,14 il 18.01.2023,
4 €7.228,12 il 13.02.2023.
E ciò prima ancora che il decreto ingiuntivo depositato l'8.1.2023 e pubblicato
l'11.1.2023 fosse notificato. Successivamente alla notifica del d.i. avvenuta il
14.2.2023 sono stati versati:
€ 6.878,59 il 24.02.23
€ 8.504,28 l' 08.03.23
€ 10.632,54 il 16.03.23
€ 11.866,91 il 16.03.23
€ 10.000,00 il 16.03.23
€ 10.000,00 il 16.03.23
€ 10.000,00 il 16.03.23
e così per complessivi €80.157,58, i n a d e m p i m e n t o e a s a l d o d i q u a n t o
p r e v i s t o n e l l a s c r i t t u r a p r i v a t a d e l 2 2 . 7 . 2 0 2 1 , residuando r i s p e t t o a l l ' i m p o r t o i n g i u n t o una debitoria di €46.907,00 corrispondenti all'importo per cui, nella medesima scrittura privata del 22.7.21 doveva esser emessa nota credito da parte opposta.
Alla data del 05.12.2022 (data di presentazione della domanda monitoria) c o m e c o n f e r m a t o d a l l a s t e s s a o p p o n e n t e erano scadute 16 rate per € 112.000,00 ovvero, ove si consideri la franchigia di 120 giorni come prevista, erano scadute 12 rate per complessivi €84.000,00.
Di qui la legittimità del ricorso per ingiunzione anche per gli interessi per i pagamenti previsti in dilazione ma scaduti. Peraltro la stessa debitrice a pag. 5 della memoria conclusionale afferma che in ipotesi di inadempimento non possono che prodursi meramente gli interessi al tasso legale ma a decorrere dalle singole scadenze non onorate.
L'ingiunzione va dunque modificata nella parte in cui la non deve pagare la Parte_1 somma di €46.907,00 in quanto la scrittura privata del 22.07.2021 ne prevedeva emissione di nota di credito da parte della D'altronde, con la scrittura CP_1
privata in parola è stata la stessa parte creditrice a ridurre le penali ad €10.000,00 per ciascun anno. In comparsa conclusionale la dichiara a pag. 2 che la CP_1
debitrice solo successivamente alla notifica del decreto ha saldato l'intero importo indicato nella scrittura privata, ivi comprese le penali contrattuali, e solo in sede di opposizione ha sollevato una serie di eccezioni, tutte assolutamente pretestuose e dilatorie nonché inconferenti con il contenuto della scrittura privata, al fine di indurre
5 in errore il magistrato del giudizio di opposizione. Contr Premesso ciò la accoglie l'opposizione solo parzialmente, ritenendola fondata solo per l'importo di €46.907,00 per cui doveva esser emessa nota credito da parte opposta.
Le penali ridotte sono state già concordate tra le parti.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc proposta dalla questa non può trovare accoglimento, atteso che nel caso in esame CP_1
manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né essa può desumersi dagli atti di causa (Cass. 9080 del 2013). Nè si ravvisano i presupposti per la condanna di controparte ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cpc.
Stante la soccombenza reciproca si compensano le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
PQM
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara dovuti da in plrpt alla in plrpt le somme portate Parte_1 CP_1
nel D.I. 229/23 Rg 28650/22 pari all'importo di €80.157,58, gli interessi a decorrere dalle singole scadenze non onorate e le spese legali come già liquidate, dichiara non dovute da in plrpt le penali per €46.907,00, Parte_1 non accoglie le domande ai sensi dell'art. 96 cpc, compensa le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Napoli, 23.3.2025
La Gop
Angela Ronconi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 6 7 0 0 / 2 0 2 3 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : s c r i t t u r a p r i v a t a d i r i c o n o s c i m e n t o d e l d e b i t o v e r t e n t e
T R A
c.f. e p.iva in plrpt rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Gianpaolo Giudice c.f. pec C.F._1 Email_1
-opponente-
E
p.iva in plrpt rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Giuseppe Lavenuta c.f. pec C.F._2
- Email_2
- opposta -
Conclusioni come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con Decreto Ingiuntivo n. 229/2023 del Tribunale di Napoli del G.I. Dott. V.
Pappalardo, di cui al procedimento monitorio R.G. n. 28650/2022, veniva ingiunto alla il pagamento in favore della della somma Parte_1 CP_1 complessiva di €127.064,58 oltre interessi come richiesti, competenze professionali e spese della fase monitoria, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
L a ricorrente deduceva che la somma ingiunta e r a dovuta per il mancato pagamento di forniture di merce e penali, come riepilogate e contenute in una scrittura privata del 22 luglio 2021 ove veniva pattuita una dilazione di pagamento per €7.000,00 mensili fino all'estinzione del debito. Dal totale indicato in detto atto per
€189.763,58, la ricorrente riconosceva di aver ricevuto parziali pagamenti, residuando una debitoria di €127.064,58 per cui chiedeva ingiunzione.
La assumeva che la creditrice agiva come se detta scrittura fosse risolta, Pt_1 chiedendo l'intero importo che rispetto alla stessa risultava impagato. Invece, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento nonché alla data dell'emissione del decreto, la scrittura indicata era, così come è tutt'oggi, valida ed efficace, risultando così illegittima la pretesa economica surrettiziamente richiesta al Giudice del monitorio e accolta, stante il rito, inaudita altera parte. La ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la Parte_1
revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi che di seguito si riassumono.
A luglio 2021 veniva riepilogato il debito della a tale data ed era pattuito Parte_1
un piano di rientro dietro rimesse di €7.000,00 mensili scadenti il 15 di ogni mese, sino al raggiungimento di un ritardo nei pagamenti non superiore al termine contrattuale di 120 gg d.f.. La in merito alle fatture relative a penali CP_1
contrattuali si impegnava a riconoscere note di credito per €18.974,00, €14.869,00 ed €13.064,00, e quindi per complessivi €46.907,00. Dunque alla data di presentazione della domanda monitoria e quindi al 05.12.2022, la complessiva debitoria della non era tutta scaduta, di talché l'ingiunzione è palesemente Parte_1
illegittima.
La ha effettuato alcuni pagamenti tra la data di emissione del decreto Parte_1
2 ingiuntivo e la data di notifica dello stesso, d i €5.047,14 il 18 gennaio 2023 e d i
€7.228,12 il 13 febbraio 2023. Ne consegue, pertanto che il decreto opposto va comunque revocato, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione. Sempre in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si rilevava peraltro una ulteriore disposizione di bonifico del 24.02.2023 di €6.878,59. Nell'ingiunzione di pagamento, ulteriormente all'ingiunzione di pagamento della sorta capitale, si legge: “oltre interessi come richiesti”. La richiesta non poteva trovare accoglimento in quanto la regolazione del rapporto tra le parti, è contenuta nella scrittura del 22.07.2021, che nulla contempla circa la debenza di interessi;
anzi avendo regolato le parti una vera e propria dilazione di pagamento senza far cenno agli interessi, gli stessi si intendono implicitamente rinunciati e, in caso di inadempimento, non possono che prodursi meramente gli interessi al tasso legale ma a decorrere dalle singole scadenze non onorate. In ogni caso il tasso di mora come richiesto non potrà essere applicato a quella parte delle debenze qualificate dalla stessa controparte come “penali”: ft.
727/31.05.2018 di €29.974,00, ft.749/10.06.2019 di €24.869,00 e ft.456/06.05.2020 di € 23.064,00.
In definitiva, l'ingiunzione di pagamento in merito agli interessi “come richiesti” è di per certo illegittima conducendo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ai sensi dell'art. 1384 del Codice Civile “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”.
Il rapporto contrattuale tra le parti è stato fin dall'origine viziato da una manifesta iniquità ed eccessività delle penali contrattuali. Invero la in funzione della Parte_1
mole di lavoro prodotto, non è mai riuscita a rispettare il minimo di fatturato annuo fissato in sede di contratto, esponendosi costantemente anno dopo anno a penali.
Ciò, unitamente alle difficoltà economiche che non permettevano di onorare tempestivamente i propri debiti, ha condotto l'opponente in una spirale che ha visto, da un lato, la normativa nazionale e regionale imporre dei limiti sempre più stringenti in termini di numero di prestazioni a carico del SSN, dall'altro, subire da parte della circa la dilatazione dei tempi contrattuali, ben oltre Parte_2
le previsioni originarie, atteso che quest'ultima si trovava in una posizione dominante data dal proprio credito che ha continuato a maturare ed aumentare
3 senza esigerlo alle scadenze.
E' palese l'iniquità: a fronte di un fatturato minimo contrattuale di €50.000,00 annui alla sono state addebitate penali (nei soli anni di interesse del Parte_1
presente giudizio), che peraltro si contestavano anche per l'errata quantificazione e riferimento ad arco temporale, pari a: €29.974,00 per l'anno 2017 (ft.
727/31.05.2018), di €24.869,00 per l'anno 2018 (ft. 749/10.06.2019) e di
€23.064,00 per l'anno 2019 (ft. 456/06.05.2020), corrispondenti all'incirca al 50% del minimo contrattuale.
Si avanzava pertanto richiesta al Giudicante, di ridurre le penali ad equità attesa la manifesta sproporzione, anche considerando l'incidenza della pandemia da
COVID 19 a decorrere dal febbraio 2020, periodo incluso nella penale comminata con ft. 456/2020 del 06.05.2020.
Costituitasi l'opposta in giudizio, la quale ribadiva le proprie posizioni, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 05.06.2023 il Giudice, dietro apposita istanza dell'opponente, rilevato come nelle more tutta la debitoria di cui all'ingiunzione fosse stata pagata, ad eccezione dell'importo di €46.907,00 sospendeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, parte opponente, reiterando ogni più estesa contestazione rispetto ad ogni avversa allegazione, sia assertiva che probatoria, anche incidentale, offriva alcune precisazioni.
Rilevava che alla pagina 4 rigo 18 dell'avversa memoria di costituzione e risposta vi era un errore di calcolo;
infatti, a valle dell'elenco dei pagamenti medio tempore ricevuti, controparte affermava che la somma pagata dalla è pari ad Parte_1
€71.860,30 nel mentre, la somma dei pagamenti indicati dalla stessa controparte è di €80.157,58 (peraltro corrispondente alla somma dei pagamenti di cui si era offerta documentazione). Di conseguenza la somma ancora non versata, rispetto all'ingiunzione opposta, era pari ad €46.907,00, esattamente corrispondente a quella per cui, sulla scorta della scrittura privata del 22.07.2021 doveva esser resa nota credito. Ribadiva, pertanto, che non residuasse alcunchè in merito alla debitoria della scrittura privata del 22.07.2021.
Contr La fa rilevare che, come attestato da parte opposta (cfr. memoria di costituzione di controparte a pagina 4) rispetto al residuo debito ingiunto di
€127.064,58 sono stati versati:
€5.047,14 il 18.01.2023,
4 €7.228,12 il 13.02.2023.
E ciò prima ancora che il decreto ingiuntivo depositato l'8.1.2023 e pubblicato
l'11.1.2023 fosse notificato. Successivamente alla notifica del d.i. avvenuta il
14.2.2023 sono stati versati:
€ 6.878,59 il 24.02.23
€ 8.504,28 l' 08.03.23
€ 10.632,54 il 16.03.23
€ 11.866,91 il 16.03.23
€ 10.000,00 il 16.03.23
€ 10.000,00 il 16.03.23
€ 10.000,00 il 16.03.23
e così per complessivi €80.157,58, i n a d e m p i m e n t o e a s a l d o d i q u a n t o
p r e v i s t o n e l l a s c r i t t u r a p r i v a t a d e l 2 2 . 7 . 2 0 2 1 , residuando r i s p e t t o a l l ' i m p o r t o i n g i u n t o una debitoria di €46.907,00 corrispondenti all'importo per cui, nella medesima scrittura privata del 22.7.21 doveva esser emessa nota credito da parte opposta.
Alla data del 05.12.2022 (data di presentazione della domanda monitoria) c o m e c o n f e r m a t o d a l l a s t e s s a o p p o n e n t e erano scadute 16 rate per € 112.000,00 ovvero, ove si consideri la franchigia di 120 giorni come prevista, erano scadute 12 rate per complessivi €84.000,00.
Di qui la legittimità del ricorso per ingiunzione anche per gli interessi per i pagamenti previsti in dilazione ma scaduti. Peraltro la stessa debitrice a pag. 5 della memoria conclusionale afferma che in ipotesi di inadempimento non possono che prodursi meramente gli interessi al tasso legale ma a decorrere dalle singole scadenze non onorate.
L'ingiunzione va dunque modificata nella parte in cui la non deve pagare la Parte_1 somma di €46.907,00 in quanto la scrittura privata del 22.07.2021 ne prevedeva emissione di nota di credito da parte della D'altronde, con la scrittura CP_1
privata in parola è stata la stessa parte creditrice a ridurre le penali ad €10.000,00 per ciascun anno. In comparsa conclusionale la dichiara a pag. 2 che la CP_1
debitrice solo successivamente alla notifica del decreto ha saldato l'intero importo indicato nella scrittura privata, ivi comprese le penali contrattuali, e solo in sede di opposizione ha sollevato una serie di eccezioni, tutte assolutamente pretestuose e dilatorie nonché inconferenti con il contenuto della scrittura privata, al fine di indurre
5 in errore il magistrato del giudizio di opposizione. Contr Premesso ciò la accoglie l'opposizione solo parzialmente, ritenendola fondata solo per l'importo di €46.907,00 per cui doveva esser emessa nota credito da parte opposta.
Le penali ridotte sono state già concordate tra le parti.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc proposta dalla questa non può trovare accoglimento, atteso che nel caso in esame CP_1
manca la prova specifica circa la sussistenza dei danni subiti, né essa può desumersi dagli atti di causa (Cass. 9080 del 2013). Nè si ravvisano i presupposti per la condanna di controparte ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cpc.
Stante la soccombenza reciproca si compensano le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
PQM
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara dovuti da in plrpt alla in plrpt le somme portate Parte_1 CP_1
nel D.I. 229/23 Rg 28650/22 pari all'importo di €80.157,58, gli interessi a decorrere dalle singole scadenze non onorate e le spese legali come già liquidate, dichiara non dovute da in plrpt le penali per €46.907,00, Parte_1 non accoglie le domande ai sensi dell'art. 96 cpc, compensa le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Napoli, 23.3.2025
La Gop
Angela Ronconi
6