Articolo 20 della Legge 5 maggio 1977, n. 188
Articolo 19
Versione
29 maggio 1977
Art. 20.
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Entrata in vigore il 29 maggio 1977