Art. 7. Provvedimenti definitivi
Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:
a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;
b) sanzioni disciplinari;
c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermita';
d) sospensione cautelare facoltativa.
Tutti i provvedimenti emanati dai rettori delle universita' e dai direttori degli istituti di istruzione universitaria, per effetto della presente legge, sono definitivi, con esclusione dei seguenti:
a) dichiarazione di risoluzione del rapporto di impiego a seguito di giudizio sfavorevole sul periodo di prova;
b) sanzioni disciplinari;
c) dispensa dal servizio quando non si tratti di dispensa dal servizio per infermita';
d) sospensione cautelare facoltativa.