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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1371/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1371/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dimitri Frascarelli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Trevi, Piazza della Concordia n. 1, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nato a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._2
Via Val D'Aosta, Foligno, rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Castori del foro di Perugia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Città di Castello, Via G. Marconi n. 2, presso il
Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 6
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 24.09.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, come da accordo del 28.03.2025 in atti:
“1) pronunciare sentenza per lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 in data 26 gennaio 2005 a Fes (Marocco), trascritto negli atti dello stato civile del CP_1 comune di Foligno al numero 17, Parte II – Serie C anno 2016.
2) assegnare la casa coniugale di Foligno, Via Val d'Aosta, 11, con tutti gli arredi, alla Sig.ra
[...]
ove abiterà unitamente alla prole;
Parte_1
3) per quanto concerne la medesima abitazione coniugale, della quale le parti sono proprietarie al
50% in virtù di comunione legale dei beni (cft. atto di acquisto, doc. 6 allegato al ricorso), le parti pattuiscono quanto segue:
a. Sig. dichiara che intende cedere, come in effetti cede con la sottoscrizione del CP_1 presente atto, la propria quota, pari al 50% di piena proprietà alla Sig.ra che Parte_1 accetta;
b. quest'ultima dichiara che intende accollarsi, come in effetti si accolla, il mutuo gravante sullo stesso immobile (contratto di mutuo, doc. 7 allegato al ricorso);
c. quanto alle spese condominiali della casa, restano a carico del Sig. che si obbliga a CP_1 saldarle, salvo regresso, quelle pregresse e fino a tutto il mese di marzo 2025; dal successivo mese di aprile 2025, le spese condominiali resteranno a carico esclusivo della Sig.ra Parte_1
4) disporre, come stabilito in sede di separazione, che la Sig.ra percepisca in via Parte_1 esclusiva le somme di cui alla Indennità di Accompagnamento e all'Assegno Unico da parte dell'INPS, nonché le somme di cui al c.d. “Patto per la cura e il benessere” (assistenza indiretta gravissime disabilità) da parte della ASL Umbria 2, rinunciandovi in via definitiva e irrevocabile il Sig. CP_1
per contro, disporre che il Sig. possa beneficiare delle detrazioni fiscali
[...] CP_1 spettanti per la prole, e ciò al 100%;
5) disporre che il Sig. a titolo di contributo di mantenimento diretto della prole, versi CP_1 alla Sig.ra a partire dal mese di aprile 2025 la somma mensile di € 380,00 Parte_1
(trecentottanta/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
il versamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese;
quanto alle spese straordinarie per la prole, individuate come da
pagina 2 di 6 protocollo di intesa in uso al Tribunale di Perugia del 25 maggio 2016 siano ripartite tra i genitori al
50%;
6) nulla a titolo di personale mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
piano genitoriale ER
7) disporre l'affido esclusivo dei figli e alla madre, con collocazione presso la stessa;
tale Per_2 scelta si rende necessaria in quanto il Sig. si reca spesso all'estero per motivi di CP_1 lavoro, anche per lunghi periodi, così che la Sig.ra possa in piena autonomia Parte_1 attendere alle numerosissime pratiche amministrative, burocratiche, anche di carattere sanitario e socio-sanitario che riguardano la grave disabilità del figlio;
Per_2
8) disporre che il diritto di visita del padre con il figlio avvenga a fine settimana alternati, dal Per_2 sabato alle ore 13.00, prelevandolo da scuola ovvero da casa nei periodi di vacanza, sino alla domenica sera quando lo riporterà presso l'abitazione materna alle 20.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio nella settimana, il tutto dalla uscita da scuola, ovvero analogo orario nei periodi non scolastici, fino alle 20.00; quanto alle vacanze estive da trascorrere con il padre, della presumibile durata di una settimana, le parti pattuiscono che si valuti, all'inizio di ogni estate, anche con l'ausilio degli specialisti del CSM di
Foligno che hanno in carico , se sia possibile o meno che il bambino stia un periodo così lungo Per_2 senza l'adulto di riferimento (la madre) in un ambiente per lui totalmente estraneo;
, purtroppo, è Per_2 affetto da una disabilità di grado severo e, come tutti coloro che sono nello spettro autistico, non si adatta facilmente alle novità o tutto ciò che è al di fuori della sua routine;
ove ciò non sia possibile o consigliabile, le parti si adopereranno per programmare la vacanza in Marocco congiuntamente, così che possa vedere, in caso di crisi, anche la madre;
Per_2
ER quanto alla figlia ormai prossima a diventare maggiorenne, il padre concorderà con la stessa i tempi e i modi di frequentazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 2.10.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con in data CP_1
26.01.2005 a Fes (Marocco) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Foligno al n. 17, parte II, Serie C, anno 2016.
Il ricorrente ha esposto che:
pagina 3 di 6 ER
- dalla loro unione sono nati due figli, a Foligno il 23.05.2007 e , a Foligno Per_2
l'8.01.2013, entrambi minorenni;
- di essersi separati con accordo di negoziazione assistita datato 24.11.2023 e trasmesso alla
Procura della Repubblica in data 7.12.2023;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti, disponendo: l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso di sé e diritto di visita del padre con il minore in forma protetta;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
Per_2 percezione in via diretta da parte della Ricorrente della indennità di accompagnamento e dell'assegno unico da parte dell'Inps; pagamento del mutuo a carico del Resistente;
spese straordinarie al 50%.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione 30.01.2025, associandosi CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo un rinvio della prima udienza stante la pendenza di trattative tra le Parti.
Con accordo del 28.03.2025 versato in atti, le Parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
All'udienza del 9.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente concordate. Quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza del 13.05.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, per integrare la documentazione necessaria per effettuare il trasferimento della quota di immobile di cui alle condizioni concordate. Quindi, all'udienza del 24.09.2025, comparse personalmente le parti davanti al Presidente, queste hanno nuovamente insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte e per il trasferimento immobiliare come richiesto. A tal fine, hanno firmato il verbale di udienza unitamente al Presidente e ad un Funzionario.
Quindi, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
pagina 4 di 6 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato accordo di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti considerato che le stesse non si pongono in contrasto con motivi di ordine pubblico e che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole.
A tal fine, vista la documentazione depositata, il Tribunale prende atto dell'accordo convenuto tra le
Parti per quanto concerne il trasferimento immobiliare individuato al punto 3 a), b) e c) delle suindicate condizioni congiunte, valutatane la rispondenza ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Si dà atto che all'udienza del 24.09.2025 le parti hanno personalmente sottoscritto il verbale di udienza unitamente al Presidente e ad un Funzionario.
Ne consegue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, anche considerato il parere favorevole del PM, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in data 26.01.2005 a Fes (Marocco) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Foligno al n. 17, parte II, Serie C, anno 2016;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foligno di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- ORDINA alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'atto;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Spoleto 5.12.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente est.
CL AT
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1371/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24.09.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dimitri Frascarelli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Trevi, Piazza della Concordia n. 1, presso il
Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. , nato a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._2
Via Val D'Aosta, Foligno, rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Castori del foro di Perugia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Città di Castello, Via G. Marconi n. 2, presso il
Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 6
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 24.09.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, come da accordo del 28.03.2025 in atti:
“1) pronunciare sentenza per lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 in data 26 gennaio 2005 a Fes (Marocco), trascritto negli atti dello stato civile del CP_1 comune di Foligno al numero 17, Parte II – Serie C anno 2016.
2) assegnare la casa coniugale di Foligno, Via Val d'Aosta, 11, con tutti gli arredi, alla Sig.ra
[...]
ove abiterà unitamente alla prole;
Parte_1
3) per quanto concerne la medesima abitazione coniugale, della quale le parti sono proprietarie al
50% in virtù di comunione legale dei beni (cft. atto di acquisto, doc. 6 allegato al ricorso), le parti pattuiscono quanto segue:
a. Sig. dichiara che intende cedere, come in effetti cede con la sottoscrizione del CP_1 presente atto, la propria quota, pari al 50% di piena proprietà alla Sig.ra che Parte_1 accetta;
b. quest'ultima dichiara che intende accollarsi, come in effetti si accolla, il mutuo gravante sullo stesso immobile (contratto di mutuo, doc. 7 allegato al ricorso);
c. quanto alle spese condominiali della casa, restano a carico del Sig. che si obbliga a CP_1 saldarle, salvo regresso, quelle pregresse e fino a tutto il mese di marzo 2025; dal successivo mese di aprile 2025, le spese condominiali resteranno a carico esclusivo della Sig.ra Parte_1
4) disporre, come stabilito in sede di separazione, che la Sig.ra percepisca in via Parte_1 esclusiva le somme di cui alla Indennità di Accompagnamento e all'Assegno Unico da parte dell'INPS, nonché le somme di cui al c.d. “Patto per la cura e il benessere” (assistenza indiretta gravissime disabilità) da parte della ASL Umbria 2, rinunciandovi in via definitiva e irrevocabile il Sig. CP_1
per contro, disporre che il Sig. possa beneficiare delle detrazioni fiscali
[...] CP_1 spettanti per la prole, e ciò al 100%;
5) disporre che il Sig. a titolo di contributo di mantenimento diretto della prole, versi CP_1 alla Sig.ra a partire dal mese di aprile 2025 la somma mensile di € 380,00 Parte_1
(trecentottanta/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
il versamento dovrà avvenire entro il giorno 15 di ogni mese;
quanto alle spese straordinarie per la prole, individuate come da
pagina 2 di 6 protocollo di intesa in uso al Tribunale di Perugia del 25 maggio 2016 siano ripartite tra i genitori al
50%;
6) nulla a titolo di personale mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
piano genitoriale ER
7) disporre l'affido esclusivo dei figli e alla madre, con collocazione presso la stessa;
tale Per_2 scelta si rende necessaria in quanto il Sig. si reca spesso all'estero per motivi di CP_1 lavoro, anche per lunghi periodi, così che la Sig.ra possa in piena autonomia Parte_1 attendere alle numerosissime pratiche amministrative, burocratiche, anche di carattere sanitario e socio-sanitario che riguardano la grave disabilità del figlio;
Per_2
8) disporre che il diritto di visita del padre con il figlio avvenga a fine settimana alternati, dal Per_2 sabato alle ore 13.00, prelevandolo da scuola ovvero da casa nei periodi di vacanza, sino alla domenica sera quando lo riporterà presso l'abitazione materna alle 20.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio nella settimana, il tutto dalla uscita da scuola, ovvero analogo orario nei periodi non scolastici, fino alle 20.00; quanto alle vacanze estive da trascorrere con il padre, della presumibile durata di una settimana, le parti pattuiscono che si valuti, all'inizio di ogni estate, anche con l'ausilio degli specialisti del CSM di
Foligno che hanno in carico , se sia possibile o meno che il bambino stia un periodo così lungo Per_2 senza l'adulto di riferimento (la madre) in un ambiente per lui totalmente estraneo;
, purtroppo, è Per_2 affetto da una disabilità di grado severo e, come tutti coloro che sono nello spettro autistico, non si adatta facilmente alle novità o tutto ciò che è al di fuori della sua routine;
ove ciò non sia possibile o consigliabile, le parti si adopereranno per programmare la vacanza in Marocco congiuntamente, così che possa vedere, in caso di crisi, anche la madre;
Per_2
ER quanto alla figlia ormai prossima a diventare maggiorenne, il padre concorderà con la stessa i tempi e i modi di frequentazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 2.10.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con in data CP_1
26.01.2005 a Fes (Marocco) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Foligno al n. 17, parte II, Serie C, anno 2016.
Il ricorrente ha esposto che:
pagina 3 di 6 ER
- dalla loro unione sono nati due figli, a Foligno il 23.05.2007 e , a Foligno Per_2
l'8.01.2013, entrambi minorenni;
- di essersi separati con accordo di negoziazione assistita datato 24.11.2023 e trasmesso alla
Procura della Repubblica in data 7.12.2023;
- di non essersi riconciliati essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione.
La parte ha quindi concluso affinché il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio contratto tra le Parti, disponendo: l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso di sé e diritto di visita del padre con il minore in forma protetta;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
Per_2 percezione in via diretta da parte della Ricorrente della indennità di accompagnamento e dell'assegno unico da parte dell'Inps; pagamento del mutuo a carico del Resistente;
spese straordinarie al 50%.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione 30.01.2025, associandosi CP_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo un rinvio della prima udienza stante la pendenza di trattative tra le Parti.
Con accordo del 28.03.2025 versato in atti, le Parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
All'udienza del 9.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente concordate. Quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza del 13.05.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo, per integrare la documentazione necessaria per effettuare il trasferimento della quota di immobile di cui alle condizioni concordate. Quindi, all'udienza del 24.09.2025, comparse personalmente le parti davanti al Presidente, queste hanno nuovamente insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte e per il trasferimento immobiliare come richiesto. A tal fine, hanno firmato il verbale di udienza unitamente al Presidente e ad un Funzionario.
Quindi, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
pagina 4 di 6 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato accordo di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Deve, dunque, pervenirsi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle conclusioni concordate dalle parti considerato che le stesse non si pongono in contrasto con motivi di ordine pubblico e che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole.
A tal fine, vista la documentazione depositata, il Tribunale prende atto dell'accordo convenuto tra le
Parti per quanto concerne il trasferimento immobiliare individuato al punto 3 a), b) e c) delle suindicate condizioni congiunte, valutatane la rispondenza ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Si dà atto che all'udienza del 24.09.2025 le parti hanno personalmente sottoscritto il verbale di udienza unitamente al Presidente e ad un Funzionario.
Ne consegue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, anche considerato il parere favorevole del PM, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in data 26.01.2005 a Fes (Marocco) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Foligno al n. 17, parte II, Serie C, anno 2016;
- DISPONE sulle condizioni di divorzio, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Foligno di procedere alla annotazione della presente sentenza nel Registro dello Stato civile degli Atti di matrimonio;
- ORDINA alla competente Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'atto;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Spoleto 5.12.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente est.
CL AT
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