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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1312/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RR IB - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230007067310000 CONSORZIO BONIF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230007067310000 CONSORZIO BONIF 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a contributi consortili anno 2017-2018, deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, il difetto di motivazione e l'insussistenza dei presupposti impositivi, per mancanza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica RR IB, in persona del legale rappresentante pt, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava, preliminarmente, la bontà delle argomentazioni difensive invocando una declaratoria di CMC con compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare vale rilevare come non possa dichiararsi l'estinzione del giudizio per CMC non risultando l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente contesta sia il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata (con la quale veniva richiesto il pagamento di contributi consortili relativi al periodo di imposta 2017-2018) che l'insussistenza (e, comunque, il difetto di prova) dei presupposti della pretesa impositiva.
Contesta, in particolare, l'assenza di opere di bonifica realizzate dal Consorzio che avrebbero determinato un concreto beneficio per i fondi di proprietà del ricorrente.
L'argomentazione difensiva, come già detto, è meritevole di accoglimento.
In materia la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “Questa corte di legittimità, con la citata ordinanza n. 8554/11, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso formulati dai contribuenti. Ciò "alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. Sent.8960/1996; Sent. n. 8770 del 10/04/2009) secondo cui l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un Consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene". Su tale presupposto, si imponeva pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale al fine di verificare, nella concretezza della fattispecie, la sussistenza – ovvero insussistenza - di un vantaggio così connotato. Ebbene il giudice di rinvio, nella sentenza qui censurata, si è fatto carico del principio di diritto enunciato dalla suddetta decisione di legittimità (necessità di un vantaggio diretto e specifico, integrante una qualità del fondo suscettibile di arrecarne un incremento di valore), ma ha poi dichiarato non dovuto il canone consortile osservando che l'onere di provare un siffatto vantaggio gravava sul Consorzio;
e che tale prova non era stata da quest'ultimo fornita. Ciò perché il Consorzio si era limitato a provare soltanto "l'inclusione dell'immobile di proprietà degli originari ricorrenti nel perimetro consortile, ed il generico vantaggio conseguito dall' immobile stesso per la mera circostanza di rientrare nel perimetro in questione"; senza al contempo dimostrare "il particolare vantaggio richiesto dalla cassazione
(...), e cioè un vantaggio 'diretto e specifico, conseguito o conseguibile, dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo' incrementandone il valore". Ora, l'ordinanza di cassazione con rinvio individuava l'oggetto dell'accertamento giudiziale, ma lasciava impregiudicato il problema dell'onere della prova;
in ordine al quale spettava tuttavia al giudice di merito di recepire l'orientamento di legittimità pure formatosi sul punto specifico. La sentenza impugnata, in particolare, non ha tenuto conto del fatto che l'attività di bonifica idraulica dei territori in oggetto (comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere infrastrutturali di mantenimento) muoveva - ai sensi della citata normativa di riferimento, di natura sia statuale sia regionale - dalla previa approvazione di un 'piano di classifica', individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l'elaborazione dei relativi indici di quantificazione. Orbene, su tale premessa, andava qui richiamato quanto appunto già stabilito da questa corte di legittimità, secondo cui: - l'adozione di tali strumenti, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento;
- qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell' “an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010). Tale principio si pone nel solco di SSUU n. 26009 del 30/10/2008, secondo cui: "in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo". Cass. 17066/10 ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario;
sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art.7, 5^ co., d.lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo. Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente". Orbene, la decisione qui impugnata confligge con i principi così affermati (più recentemente ancora ribaditi da Cass. 3601/17), poiché la commissione tributaria regionale - come detto - ha deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico del Consorzio;
nonostante che la parte contribuente non avesse, né principalmente né incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale. Essendosi infatti essa limitata ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall'esecuzione delle opere di bonifica;
e, segnatamente, che il canone in questione non era dovuto perché relativo ad un'attività già rientrante in quella svolta da altro Consorzio, preposto alla raccolta delle acque reflue ed alla gestione della rete fognaria comunale….” Cass. Ord. 9511/2018.
L'esigibilità del contributo, pertanto, è subordinata all'adozione di determinati atti amministrativi e cioè il piano di contribuenza (che individua il perimetro consortile) ed il piano di classifica, destinato essenzialmente a determinare l'indice di contribuenza di ciascun terreno.
Di tali atti non v'è traccia di allegazione da parte del Consorzio (e di ADER) e si tratta di atti che, a fronte della contestazione del ricorrente, era specifico onere probatorio del Consorzio (o di ADER) produrre.
Il potere impositivo del Consorzio, difatti, non si specifica soltanto in base alla normativa nazionale e regionale, ma anche ed essenzialmente in base all'adozione di specifici atti amministrativi, quali quelli sopra evidenziati.
Né ha rilievo l'evenienza che si tratti di atti amministrativi aventi un proprio regime di pubblicità e suscettibili di essere impugnati avanti la giustizia amministrativa perché nel giudizio tributario la mancata impugnazione
è del tutto inidonea ad interferire sull'onere probatorio in rassegna ( cfr. Cass. , sez. trib., 18.1.2012, nr. 654), potendo farsi valere la mera disapplicazione di tali atti.
Alla stregua di quanto sopra non risulta provata la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva azionata;
il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata;
· pone le spese del giudizio a carico del Consorzio di Bonifica RR IB ed ADER in solido tra loro che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 del 2 febbraio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1312/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RR IB - 96026180792
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230007067310000 CONSORZIO BONIF 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230007067310000 CONSORZIO BONIF 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a contributi consortili anno 2017-2018, deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, il difetto di motivazione e l'insussistenza dei presupposti impositivi, per mancanza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili gravati dal tributo.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica RR IB, in persona del legale rappresentante pt, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava, preliminarmente, la bontà delle argomentazioni difensive invocando una declaratoria di CMC con compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare vale rilevare come non possa dichiararsi l'estinzione del giudizio per CMC non risultando l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente contesta sia il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata (con la quale veniva richiesto il pagamento di contributi consortili relativi al periodo di imposta 2017-2018) che l'insussistenza (e, comunque, il difetto di prova) dei presupposti della pretesa impositiva.
Contesta, in particolare, l'assenza di opere di bonifica realizzate dal Consorzio che avrebbero determinato un concreto beneficio per i fondi di proprietà del ricorrente.
L'argomentazione difensiva, come già detto, è meritevole di accoglimento.
In materia la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “Questa corte di legittimità, con la citata ordinanza n. 8554/11, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso formulati dai contribuenti. Ciò "alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. Sent.8960/1996; Sent. n. 8770 del 10/04/2009) secondo cui l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un Consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene". Su tale presupposto, si imponeva pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale al fine di verificare, nella concretezza della fattispecie, la sussistenza – ovvero insussistenza - di un vantaggio così connotato. Ebbene il giudice di rinvio, nella sentenza qui censurata, si è fatto carico del principio di diritto enunciato dalla suddetta decisione di legittimità (necessità di un vantaggio diretto e specifico, integrante una qualità del fondo suscettibile di arrecarne un incremento di valore), ma ha poi dichiarato non dovuto il canone consortile osservando che l'onere di provare un siffatto vantaggio gravava sul Consorzio;
e che tale prova non era stata da quest'ultimo fornita. Ciò perché il Consorzio si era limitato a provare soltanto "l'inclusione dell'immobile di proprietà degli originari ricorrenti nel perimetro consortile, ed il generico vantaggio conseguito dall' immobile stesso per la mera circostanza di rientrare nel perimetro in questione"; senza al contempo dimostrare "il particolare vantaggio richiesto dalla cassazione
(...), e cioè un vantaggio 'diretto e specifico, conseguito o conseguibile, dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo' incrementandone il valore". Ora, l'ordinanza di cassazione con rinvio individuava l'oggetto dell'accertamento giudiziale, ma lasciava impregiudicato il problema dell'onere della prova;
in ordine al quale spettava tuttavia al giudice di merito di recepire l'orientamento di legittimità pure formatosi sul punto specifico. La sentenza impugnata, in particolare, non ha tenuto conto del fatto che l'attività di bonifica idraulica dei territori in oggetto (comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere infrastrutturali di mantenimento) muoveva - ai sensi della citata normativa di riferimento, di natura sia statuale sia regionale - dalla previa approvazione di un 'piano di classifica', individuante i benefici derivanti agli immobili dei consorziati, con l'elaborazione dei relativi indici di quantificazione. Orbene, su tale premessa, andava qui richiamato quanto appunto già stabilito da questa corte di legittimità, secondo cui: - l'adozione di tali strumenti, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento;
- qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod.civ.; - qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell' “an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (SSUU n. 11722 del 14/05/2010). Tale principio si pone nel solco di SSUU n. 26009 del 30/10/2008, secondo cui: "in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo". Cass. 17066/10 ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio - anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica - l'insussistenza del beneficio fondiario;
sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell'onerato. Con la conseguenza che - soddisfatto l'onere probatorio così posto a carico del contribuente - spetterà al giudice tributario di disapplicare, ex art.7, 5^ co., d.lgs. 546/92, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo. Questo principio è poi stato successivamente ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: "in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente". Orbene, la decisione qui impugnata confligge con i principi così affermati (più recentemente ancora ribaditi da Cass. 3601/17), poiché la commissione tributaria regionale - come detto - ha deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico del Consorzio;
nonostante che la parte contribuente non avesse, né principalmente né incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale. Essendosi infatti essa limitata ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall'esecuzione delle opere di bonifica;
e, segnatamente, che il canone in questione non era dovuto perché relativo ad un'attività già rientrante in quella svolta da altro Consorzio, preposto alla raccolta delle acque reflue ed alla gestione della rete fognaria comunale….” Cass. Ord. 9511/2018.
L'esigibilità del contributo, pertanto, è subordinata all'adozione di determinati atti amministrativi e cioè il piano di contribuenza (che individua il perimetro consortile) ed il piano di classifica, destinato essenzialmente a determinare l'indice di contribuenza di ciascun terreno.
Di tali atti non v'è traccia di allegazione da parte del Consorzio (e di ADER) e si tratta di atti che, a fronte della contestazione del ricorrente, era specifico onere probatorio del Consorzio (o di ADER) produrre.
Il potere impositivo del Consorzio, difatti, non si specifica soltanto in base alla normativa nazionale e regionale, ma anche ed essenzialmente in base all'adozione di specifici atti amministrativi, quali quelli sopra evidenziati.
Né ha rilievo l'evenienza che si tratti di atti amministrativi aventi un proprio regime di pubblicità e suscettibili di essere impugnati avanti la giustizia amministrativa perché nel giudizio tributario la mancata impugnazione
è del tutto inidonea ad interferire sull'onere probatorio in rassegna ( cfr. Cass. , sez. trib., 18.1.2012, nr. 654), potendo farsi valere la mera disapplicazione di tali atti.
Alla stregua di quanto sopra non risulta provata la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva azionata;
il ricorso deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata;
· pone le spese del giudizio a carico del Consorzio di Bonifica RR IB ed ADER in solido tra loro che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez. 2 del 2 febbraio 2026.