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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL ER Presidente relatrice
ES AL DI
RE SI DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14469/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. TRIA VITTORIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. TRIA VITTORIO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“1- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
ER frazione Villa Pedergnano(BS), nella chiesa Parrocchiale, in data 29.08.2003 regolarmente trascritto in data 29/08/2023 nel registro dello Stato Civile del Comune di ER (BS) al n. 18, Parte
2, Serie A, anno 2003, nonché nel registro dello Stato Civile del Comune di Trescore Cremasco (CR) al n. 5parte 2 serie B anno 2003in Tavernola MA (BG) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Tavernola MA al Libro Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A nr. 2., ordinando ai competenti Ufficiali di Stato civile di entrambi i sopra citati Comuni di procedere con le dovute annotazioni;
1 2- Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della prole minorenne, i Persona_1 genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'espletamento delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordi tra gli stessi, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli;
3- la figlia minore potrà stare con il padre quando lo vorrà secondo le proprie Persona_1
esigenze scolastiche e ludico sportive;
4- Per quanto riguarda gli impegni extra-scolastici e ludico-sportivi dei figli, i genitori concordano che ciascuno provveda nei giorni di propria spettanza occupandosi di accompagnarli ai rispettivi allenamenti, finché gli stessi non saranno pienamente autonomi. Per quanto invece, concerne gli impegni ludico sportivi che avranno luogo di sabato o domenica o nei giorni festivi (es. partite/gare), entrambi i genitori si impegnano nel partecipare agli stessi, nei weekend di loro competenza, ripartendosi tra loro la partecipazione agli impegni quando concomitanti.
5- Per quanto riguarda il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore due/ tre settimane, anche non consecutive. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, salva diversa intesa tra gli stessi.
6- Per le vacanze di Natale, trascorrerà una settimana con ciascun genitore, ricomprendente ad anni alterni Natale e S. TE o il Capodanno e l'Epifania salvo diverso accordo tra i genitori anche in relazione alle esigenze della minore;
7- Durante le vacanze pasquali trascorrerà con ciascun genitore almeno 3 giorni Persona_1
ricomprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta salvo diverso accordo tra i genitori anche in relazione alle esigenze della minore;
8- Feste e ponti in modalità alternata tra i genitori;
9- Il sig. provvederà a versare la somma di € 400,00 mensili , entro e non la data del 5 di ogni Per_1
mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre rivalutazione istat nella misura del 100%. I genitori provvederanno al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Brescia;
10-I genitori si impegnano a sostenere, ciascuno in via esclusiva, le spese per l'eventuale accudimento dei figli da parte di terzi (baby-sitter) in occasione della permanenza degli stessi presso di sé
e dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente e di non aver nulla Pt_2 Per_1
a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
2 12-Assegno unico sarà riscosso e tenuto dalla madre, in quanto parte della quota ricompresa nelle spese di gestione a suo totale carico, così come qualsiasi altro beneficio statale regionale o comunale cui dovessero avere diritto nell'interesse dei figli;
13-Le Parti concordano, altresì, che i figli saranno posti fiscalmente a carico in ragione del 100% della madre;
14-Le parti si autorizzano espressamente al rilascio e/o rinnovo di qualsiasi documento valido per l'espatri”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ER (BS) in data 29.8.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ER (BS) al n. 18, parte II, serie A, anno 2003.
Dall'unione è nata la figlia il 4.10.2012. Persona_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 240/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30.10.2025.
3 La Presidente estensora
CL ER
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL ER Presidente relatrice
ES AL DI
RE SI DI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14469/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. TRIA VITTORIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. TRIA VITTORIO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“1- pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
ER frazione Villa Pedergnano(BS), nella chiesa Parrocchiale, in data 29.08.2003 regolarmente trascritto in data 29/08/2023 nel registro dello Stato Civile del Comune di ER (BS) al n. 18, Parte
2, Serie A, anno 2003, nonché nel registro dello Stato Civile del Comune di Trescore Cremasco (CR) al n. 5parte 2 serie B anno 2003in Tavernola MA (BG) e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Tavernola MA al Libro Atti di Matrimonio, Parte II, Serie A nr. 2., ordinando ai competenti Ufficiali di Stato civile di entrambi i sopra citati Comuni di procedere con le dovute annotazioni;
1 2- Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della prole minorenne, i Persona_1 genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'espletamento delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordi tra gli stessi, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli stessi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli;
3- la figlia minore potrà stare con il padre quando lo vorrà secondo le proprie Persona_1
esigenze scolastiche e ludico sportive;
4- Per quanto riguarda gli impegni extra-scolastici e ludico-sportivi dei figli, i genitori concordano che ciascuno provveda nei giorni di propria spettanza occupandosi di accompagnarli ai rispettivi allenamenti, finché gli stessi non saranno pienamente autonomi. Per quanto invece, concerne gli impegni ludico sportivi che avranno luogo di sabato o domenica o nei giorni festivi (es. partite/gare), entrambi i genitori si impegnano nel partecipare agli stessi, nei weekend di loro competenza, ripartendosi tra loro la partecipazione agli impegni quando concomitanti.
5- Per quanto riguarda il periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascun genitore due/ tre settimane, anche non consecutive. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, salva diversa intesa tra gli stessi.
6- Per le vacanze di Natale, trascorrerà una settimana con ciascun genitore, ricomprendente ad anni alterni Natale e S. TE o il Capodanno e l'Epifania salvo diverso accordo tra i genitori anche in relazione alle esigenze della minore;
7- Durante le vacanze pasquali trascorrerà con ciascun genitore almeno 3 giorni Persona_1
ricomprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta salvo diverso accordo tra i genitori anche in relazione alle esigenze della minore;
8- Feste e ponti in modalità alternata tra i genitori;
9- Il sig. provvederà a versare la somma di € 400,00 mensili , entro e non la data del 5 di ogni Per_1
mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre rivalutazione istat nella misura del 100%. I genitori provvederanno al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Brescia;
10-I genitori si impegnano a sostenere, ciascuno in via esclusiva, le spese per l'eventuale accudimento dei figli da parte di terzi (baby-sitter) in occasione della permanenza degli stessi presso di sé
e dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente e di non aver nulla Pt_2 Per_1
a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
2 12-Assegno unico sarà riscosso e tenuto dalla madre, in quanto parte della quota ricompresa nelle spese di gestione a suo totale carico, così come qualsiasi altro beneficio statale regionale o comunale cui dovessero avere diritto nell'interesse dei figli;
13-Le Parti concordano, altresì, che i figli saranno posti fiscalmente a carico in ragione del 100% della madre;
14-Le parti si autorizzano espressamente al rilascio e/o rinnovo di qualsiasi documento valido per l'espatri”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ER (BS) in data 29.8.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ER (BS) al n. 18, parte II, serie A, anno 2003.
Dall'unione è nata la figlia il 4.10.2012. Persona_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 240/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30.10.2025.
3 La Presidente estensora
CL ER
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