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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 304/2025, avente ad oggetto “la separazione personale dei coniugi e la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
( ), rappre- Parte_1 C.F._1 sentata e difesa da Avv. MAFFEI DANIELA
– PARTE RICORRENTE–
E
) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito questo Tribunale dedu- Parte_1 cendo di essere coniuge della parte resistente CP_2 in forza di matrimonio celebrato il 21/05/1988. Ha preci-
[...] sato che dalla loro unione sono nati due figli, (09/07/1990) Per_1 e Giuseppe (23/11/1991).
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis e la loro convivenza è cessata da oltre diciotto anni ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite e la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473-bis. 49
c.p.c. (ricorso depositato il 27/12/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte resistente , regolarmente citata Controparte_1 in giudizio, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 18/06/2025 il Presidente, sentita la sola parte ri- corrente e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha invitato il difensore a precisare le conclusioni e ha assegnato contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis c.p.c.
La domanda di separazione proposta da Parte_2
è fondata e merita accoglimento.
[...]
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L.
n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere di- sposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il ca- rattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipen- dere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sen- tenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie la convivenza tra i coniugi sia divenuta in- tollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che il re- sistente, rimasto contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Trattandosi di domanda ex art 473-bis. 49 c.p.c., le spese proces- suali vanno rimesse alla decisione sulla domanda di divorzio con- testualmente proposta nel ricorso introduttivo.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per deli- berare l'istanza di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27/12/2024 da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_2
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. SPESE rimesse all'esito della definizione del giudizio divorzile;
3. DISPONE con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudi- zio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 304/2025, avente ad oggetto “la separazione personale dei coniugi e la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
( ), rappre- Parte_1 C.F._1 sentata e difesa da Avv. MAFFEI DANIELA
– PARTE RICORRENTE–
E
) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– PARTE INTERVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito questo Tribunale dedu- Parte_1 cendo di essere coniuge della parte resistente CP_2 in forza di matrimonio celebrato il 21/05/1988. Ha preci-
[...] sato che dalla loro unione sono nati due figli, (09/07/1990) Per_1 e Giuseppe (23/11/1991).
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis e la loro convivenza è cessata da oltre diciotto anni ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite e la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473-bis. 49
c.p.c. (ricorso depositato il 27/12/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte resistente , regolarmente citata Controparte_1 in giudizio, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 18/06/2025 il Presidente, sentita la sola parte ri- corrente e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha invitato il difensore a precisare le conclusioni e ha assegnato contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis c.p.c.
La domanda di separazione proposta da Parte_2
è fondata e merita accoglimento.
[...]
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L.
n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere di- sposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il ca- rattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipen- dere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sen- tenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie la convivenza tra i coniugi sia divenuta in- tollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che il re- sistente, rimasto contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Trattandosi di domanda ex art 473-bis. 49 c.p.c., le spese proces- suali vanno rimesse alla decisione sulla domanda di divorzio con- testualmente proposta nel ricorso introduttivo.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per deli- berare l'istanza di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 27/12/2024 da
[...]
nei confronti di Parte_1 CP_2
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2. SPESE rimesse all'esito della definizione del giudizio divorzile;
3. DISPONE con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudi- zio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato