TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Roberta Lucchetti, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3562/2025 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge
13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 3.04.2025, - premesso di aver prestato Parte_1 servizio come docente in forza di contratti di supplenza nell'a.s. 2024/2025 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul pagina 1 di 3 lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva, pertanto, che l'adito
Tribunale accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
Ritualmente costituitosi in giudizio, il resisteva alla domanda, Controparte_1 invocandone il rigetto contestando la sussistenza del requisito della continuità didattica, alla luce del fatto che il monte ore contrattuale era pari a sole sei ore settimanali.
In corso di causa, parte ricorrente dapprima chiedeva un rinvio onde verificare l'intervento di un pagamento spontaneo, alla luce delle previsioni della Lege di Bilancio 2025; all'esito, in vista dell'udienza del 20.11.2025, dava atto che l'adempimento spontaneo si era concretizzato (v. note TS del
15.11.2025).
2. Alla luce di quanto innanzi, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Nella specie, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell'adempimento spontaneo del quale si è dato atto innanzi.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si stima equo disporne la compensazione integrale, in considerazione delle recenti modifiche legislative intervenute sulla materia in esame, da cui è derivato il riconoscimento per legge del diritto anelato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Roberta Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa n. 3562/2025 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. pagina 2 di 3 Foggia, all'esito dell'udienza del 20.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Roberta Lucchetti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Roberta Lucchetti, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3562/2025 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge
13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 3.04.2025, - premesso di aver prestato Parte_1 servizio come docente in forza di contratti di supplenza nell'a.s. 2024/2025 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul pagina 1 di 3 lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva, pertanto, che l'adito
Tribunale accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_1
Ritualmente costituitosi in giudizio, il resisteva alla domanda, Controparte_1 invocandone il rigetto contestando la sussistenza del requisito della continuità didattica, alla luce del fatto che il monte ore contrattuale era pari a sole sei ore settimanali.
In corso di causa, parte ricorrente dapprima chiedeva un rinvio onde verificare l'intervento di un pagamento spontaneo, alla luce delle previsioni della Lege di Bilancio 2025; all'esito, in vista dell'udienza del 20.11.2025, dava atto che l'adempimento spontaneo si era concretizzato (v. note TS del
15.11.2025).
2. Alla luce di quanto innanzi, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Nella specie, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce dell'adempimento spontaneo del quale si è dato atto innanzi.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si stima equo disporne la compensazione integrale, in considerazione delle recenti modifiche legislative intervenute sulla materia in esame, da cui è derivato il riconoscimento per legge del diritto anelato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Roberta Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa n. 3562/2025 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. pagina 2 di 3 Foggia, all'esito dell'udienza del 20.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Roberta Lucchetti
pagina 3 di 3