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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/11/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2084/2024 R.G., avente ad oggetto “attuazione dei provvedimenti sull'affidamento”, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IT LF
- ricorrente e convenuto in riconvenzione -
contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Modica
- resistente e attrice in riconvenzione -
e con l'intervento del P.M. in sede (che ha espresso parere favorevole in data 22.10.2025) -
*** Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025, e il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/07/2024, premettendo di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con , dalla quale era nata, il Controparte_1
13/02/2018, la figlia esponeva che: Per_1
pagina 1 di 10 - la coppia aveva convissuto more uxorio insieme alla figlia a AM FI (RG) in C.da Paraspola n. 19, presso l'abitazione dei nonni paterni, fino al 2/5/2021, allorquando CP_1
aveva improvvisamente lasciato la casa familiare con la bambina di tre anni, per andare
[...]
a vivere a OR (RG) presso la casa della propria nonna, dove il ricorrente era andato a riprendere la figlia per riportarla a casa dei nonni paterni, che si erano presi cura della bambina sin dalla sua nascita;
- promosso un procedimento da parte di per chiedere l'affidamento esclusivo Controparte_1 della figlia (o in subordine condiviso), il Tribunale di Ragusa, con provvedimento del 28/10-
7/11/2022, aveva affidato in via esclusiva la minore al padre, collocandola presso i nonni paterni e disponendo i tempi e modi di frequentazione della figlia da parte del padre e della madre, nonché il mantenimento diretto di quest'ultima da parte del padre e, limitatamente ai tempi di permanenza presso di sè, della madre, con ripartizione al 50% tra i due genitori delle spese straordinarie per la figlia, incaricando, altresì, i Servizi Sociali di AM FI di monitorare l'andamento degli incontri madre-figlia, nonchè la situazione complessiva, curando di attenzionare il percorso di crescita della minore e fornendo ogni prestazione di competenza in favore dei genitori e dei nonni collocatari;
- a seguito di accoglimento del reclamo promosso dalla , con decreto del 5/4/2024 la CP_1
Corte d'Appello di Catania, non ritenendo sussistenti comportamenti della madre gravemente pregiudizievoli per la figlia, aveva affidato in via condivisa la minore ad entrambi i genitori, confermando il collocamento di presso i nonni paterni ed ampliando i tempi di Per_1 permanenza madre-figlia (“due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio, all'uscita da scuola sino alla domenica sera sino alle ore 20.00, e per almeno un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, allorquando la madre la riaccompagnerà dai nonni collocatari;
per trenta giorni continuativi durante il periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il mese di giugno ed in difetto dal 1 al 30 agosto di ogni anno;
per cinque giorni nel periodo natalizio alternandosi il Natale con Capodanno;
per tre giorni durante il periodo pasquale alternandosi il Lunedì dell'Angelo con il giorno di Pasqua”).
In seno al ricorso introduttivo, lamentava che l'attuazione del Parte_1 provvedimento della Corte di Appello di Catania aveva rivelato aspetti critici, che potevano determinare pregiudizio per la figlia e, in particolare:
- aveva iniziato a “incalzare i nonni” per avere con sé nei tempi Controparte_1 Per_1 statuiti dalla Corte d'Appello, senza alcuna considerazione per gli impegni scolastici, medici e ludico-ricreativi della bambina (il ricorrente riferiva di un episodio in cui la madre aveva preteso di avere la bambina, che si trovava dalla pediatra, aggredendo fisicamente la sorella del ricorrente, , siccome documentato dai Persona_2 messaggi vocali depositati);
- i nonni collocatari, con lettera p.e.c. del 13/6/2024, avevano invitato la madre ad un rapporto più sereno, a reperire un'abitazione adeguata a tenere con sé la figlia (vivendo pagina 2 di 10 la in un monolocale privo di doccia, senza porta del bagno e senza un letto per CP_1 la bambina e dove alloggiavano anche il compagno della stessa , la madre del CP_1 compagno predetto e lo zio di quest'ultimo), ma la resistente, nonostante “l'apparente apertura nei confronti di una soluzione condivisa”, aveva manifestato aperta conflittualità nei confronti dei nonni paterni;
- la minore, al rientro dagli incontri con la madre, manifestava “un forte conflitto interiore, esteriorizzatosi in momenti di grande confusione e agitazione” e spesso grande stanchezza, a causa dei lunghi percorsi a piedi con la madre per raggiungere il centro cittadino di OR (essendo la casa in periferia ed essendo la Migliore priva di patente di guida); in una occasione, la minore era tornata a casa dei nonni con “una bruciatura di sigaretta sul braccio”, riferendo che presso la madre vi erano persone che fumavano in sua presenza e che tale bruciatura era stata provocata accidentalmente da un amico della mamma;
- nonostante la formale richiesta da parte dei nonni paterni di chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento della permanenza di presso la madre nei 30 giorni estivi, Per_1 la non aveva fornito adeguato riscontro ed il ricorrente temeva che ciò potesse CP_1 essere pregiudizievole per la figlia, in quanto la madre, per quanto riferito dalla bambina, come si è sopra detto, viveva in un monolocale, privo di doccia e di porta del bagno, dove vivevano anche il compagno della madre ed uno zio di quest'ultimo.
A tutela del superiore interesse di , si rendeva necessaria – secondo il ricorrente - la Per_1 gradualità nel riavvicinamento madre-figlia, al fine di prevenire pregiudizi imminenti ed irreparabili, anche in considerazione del fatto che la madre non aveva mai intrapreso il percorso di aiuto alla genitorialità consigliato nei provvedimenti giudiziari intervenuti.
In mancanza di collaborazione e risposte sulle condizioni di vita della minore durante il lungo periodo estivo che si approssimava e non essendo garantita per la minore la privacy in un ambiente adeguato né una alimentazione equilibrata, il ricorrente chiedeva, in via preliminare e inaudita altera parte, la sospensione della permanenza di presso la madre per i 30 giorni Per_1 previsti per il periodo estivo e nel merito, poi, chiedeva di modificare la regolamentazione dei tempi di permanenza della bambina presso la madre statuita dal decreto della Corte di Appello di Catania, escludendo i pernottamenti di presso la madre, incaricando i Servizi Sociali Per_1 del Comune di OR di monitorare le abitudini genitoriali della resistente ed i rapporti con la figlia.
Con decreto del 29.7.2024, il giudice delegato escludeva che le circostanze dedotte da parte ricorrente fossero, allo stato, dotate di pregnanza tale da giustificare il chiesto provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c.; tuttavia, riteneva che l'urgenza della formulata richiesta rendesse opportuna la fissazione, per la sua trattazione, di un'udienza anticipata rispetto a quella di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c., in relazione alla quale avrebbero potuto esplicarsi le “ulteriori difese” ex art. 473-bis.17 c.p.c.; il giudice pertanto fissava udienza feriale, per la comparizione delle parti, ai soli fini della trattazione dell'istanza di pagina 3 di 10 provvedimento urgente;
al contempo, incaricava da subito i Servizi Sociali del Comune di OR di “verificare le condizioni dell'attuale abitazione di (nata a [...]
Comiso il 30.9.2000, res. in OR, c.da Boscopiano - c.f. , in OR, C.F._2 descrivendone gli ambienti, i servizi e gli arredi, nonché accertando se, presso tale immobile, abitino altri soggetti, ed eventualmente quali, oltre alla stessa e alla figlia , CP_1 Per_1 quando vi è ospite”.
La relazione dei Servizi Sociali del Comune di OR, pervenuta in data 2.8.2024, confermava che, nella casa di abitazione della - sita non già in c.da Boscopiano, bensì CP_1 in via Bufalino a OR, “c/o un basso di un complesso popolare occupato in precedenza abusivamente” -, mancava la porta del bagno e la doccia e che, nell'unica stanza della casa, che fungeva da cucina e da stanza da letto, dormiva anche lo zio del compagno, sicchè, attesa altresì l'inadeguatezza delle condizioni igienico-abitative (definite “scarse”) dell'immobile popolare e ritenuti sussistenti fatti sopravvenuti da considerarsi pregiudizievoli per la minore, il
Giudice sospendeva il provvedimento della Corte di Appello di Catania nella parte in cui statuiva il diritto di di tenere con sé la figlia per 30 giorni nel periodo estivo, Controparte_1 confermando, anche per tale periodo, la regolamentazione ordinaria delle modalità di frequentazione , ossia un pomeriggio a settimana e due fine settimana al mese, dal Parte_2 venerdì alla domenica, con esclusione, tuttavia, dei pernottamenti.
Il giudice infatti osservava che “se da una parte va assicurato e alimentato il rapporto tra la resistente e la figlia, essendo quest'ultima risultata molto legata alla madre e bisognosa del suo affetto, dall'altra appare assolutamente necessario preservare gli interessi e il benessere psicofisico della minore, avuto riguardo alle attuali condizioni abitative della madre, assolutamente disagevoli e inidonee alle esigenze di ”. Per_1
Con comparsa di risposta del 17/09/2024, si costituiva in giudizio , la Controparte_1 quale contestava, preliminarmente, la nullità del provvedimento reso inaudita altera parte, per mancanza dei presupposti e in violazione del diritto al contraddittorio.
In particolare, la resistente:
- rappresentava l'inosservanza da parte del delle disposizioni dell'autorità Pt_1 giudiziaria sin da quando, quale affidatario in via esclusiva della figlia, si era invece trasferito a OR, costituendo un nuovo nucleo familiare e lasciando “in balia Per_1 dei nonni”, senza accompagnare mai la figlia dalla madre, né contribuire al mantenimento della stessa;
- esponeva di non avere potuto vedere regolarmente la figlia per due volte a settimana per tre ore, siccome statuito dalla Corte di Appello, perché non era in grado di andare a prendere a AM FI, presso i nonni paterni, i quali, fra l'altro, avevano Per_1 sempre ostacolato il diritto di visita della madre, da ultimo iscrivendo la bambina, senza pagina 4 di 10 il consenso della madre, ad un centro estivo pur di impedire alla stessa di averla con sé per 30 giorni in estate;
- deduceva di non avere fatto dormire la figlia nella casa di via Boscopiano insieme ad altri, poiché quando la bambina pernottava presso di lei, entrambe si trasferivano nell'appartamento al terzo piano dello stesso edificio, nella disponibilità del compagno, mentre quest'ultimo andava a dormire nell'appartamento al piano terra con lo zio, al quale la resistente badava per un breve periodo;
- precisava di avere intrapreso volontariamente un percorso di sostegno alla genitorialità per avere con sé la figlia, che aveva sempre manifestato “lo spasmodico desiderio” di stare con la madre, sicché il vero pregiudizio per la minore consisteva nel privarla della presenza della madre stessa;
- affermava che, coadiuvata dai S.S. di OR e dal Comune di OR, era riuscita a trovare una nuova abitazione, sita in via Senia n. 2, di proprietà di tale
[...]
ed entro fine ottobre avrebbe provveduto a stipulare regolare contratto di Per_3 locazione, al canone di € 300,00 al mese (se ne riservava la produzione); l'immobile era sito al primo piano ed era composto da una cucina abitabile fornita di tutto, una stanza da letto matrimoniale e un bagno dotato di ogni confort;
la casa era ancora priva di mobili, ma la si stava adoperando per arredarla e renderla confortevole per CP_1 poter accogliere la figlia;
di ciò erano stati già informati i S.S. di OR;
- dichiarava di svolgere lavoro di badante e, saltuariamente, di addetta alle pulizie per arrotondare, nonchè di avere versato ai nonni collocatari il proprio contributo al mantenimento per la figlia;
- affermava di avere curato il rapporto con la figlia, mentre il padre aveva manifestato disinteresse e non aveva rispettato né gli obblighi di mantenimento, né il diritto di visita nei confronti della figlia;
- chiedeva la revoca del provvedimento reso inaudita altera parte in data 8-9/8/2024, il rigetto della domanda del ricorrente, confermando il provvedimento della Corte di
Appello di Catania del 5/4/2024 e, in via riconvenzionale, disporsi il collocamento della figlia presso di sé, in considerazione della nuova sistemazione abitativa e della dimostrata capacità genitoriale, accertando, piuttosto, l'inadempimento da parte del padre, adottando nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c.. All'udienza del 23/9/2024, i procuratori delle parti dichiaravano che la madre aveva visto la figlia solo una o due volte e con ordinanza del giorno successivo veniva confermato il provvedimento indifferibile reso inaudita altera parte, sussistendone i presupposti sulla scorta di quanto rilevato dai Servizi Sociali.
Nelle note di trattazione scritta del 27/9/2024, il ricorrente articolava mezzi istruttori e precisava che “l'intento del ricorrente e di tutta la propria famiglia di origine, lo si ribadisce, non è quello di allontanare una madre e una figlia, ma quello affinchè si creino le condizioni per cui la figlia possa dimorare presso la madre in condizioni dignitose, e possa da questa trarre un esempio sano di vita”. pagina 5 di 10 Nelle proprie note per la stessa udienza, la resistente insisteva nel rilevare l'infondatezza delle affermazioni del , il quale non aveva provato l'incapacità genitoriale della stessa Pt_1 come madre, né di avere regolarmente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della figlia ed al diritto di visita;
precisava di abitare presso un immobile adeguato a tenere con sé la figlia, in via Senia a OR, ma di non potere esibire un contratto regolare.
Con ordinanza del 24/9/2024, il giudice confermava il provvedimento indifferibile reso in data 9.8.2024 e rinviava all'udienza ex artt. 473-bis.21 c.p.c., alla quale rigettava le istanze istruttorie delle parti e, previa concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M.-sede esprimeva parere favorevole il 22/10/2025.
°°°
Ciò posto in fatto, si osserva che la fattispecie sub iudice va ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 473-bis.39 c.p.c., a mente del quale, in caso di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente, ammonire, condannare e sanzionare il genitore inadempiente.
La norma citata è dettata, infatti, per le ipotesi in cui l'esigenza di modifica del provvedimento emesso nell'interesse dei figli origina, non già genericamente dal verificarsi di fatti nuovi sopravvenuti, ma specificamente da ragioni, per lo più relative all'attuazione del provvedimento, che integrano pregiudizio per i minori.
Nella specie, il ricorrente ha chiesto, infatti, previo accertamento delle condotte poste in essere da , pregiudizievoli per la figlia (tra cui anche piccoli furti commessi Controparte_1 dalla in presenza della figlia), la modifica del provvedimento della Corte di Appello di CP_1
Catania, escludendo i pernottamenti della minore presso la madre, fin quando la stessa non avesse rinvenuto un alloggio adeguato alle esigenze della figlia, “in cui questa possa pernottare in maniera comoda e con un letto tutto per sé, alloggiandovi con i propri giochi e libri, con la sola madre, senza la presenza di soggetti estranei alla famiglia;
- regolamentare i tempi infrasettimanali o fine-settimanali di permanenza della bambina con la madre e le loro modalità; -demandare ai servizi Sociali della città di OR (RG) il monitoraggio costante sulle attitudini genitoriali della sig.ra , sugli ambienti frequentati e sul luogo di CP_1 residenza, nonché sul proprio modo di rapportarsi con la bambina. - ribadire alla resistente il suggerimento già formulato dal Tribunale di Ragusa circa la necessità di un percorso psicoterapico di sostegno alla genitorialità, il cui monitoraggio andrà comunque demandato ai Servizi Sociali di OR in relazione ai progressi effettuati”.
pagina 6 di 10 Precisando le conclusioni, ha chiesto la conferma del decreto emesso Parte_1 dal Tribunale in data 9/8/2024 e dell'ordinanza del 24/9/2024, oltre che la condanna della resistente ex art. 96 c.p.c..
ha concluso insistendo nelle domande, anche riconvenzionali, formulate in Parte_3 sede di costituzione.
Se il ricorrente mira ad ottenere la modifica della regolamentazione dei tempi di permanenza di presso la madre, eliminando i pernottamenti, la resistente, in via Per_1 riconvenzionale, chiede la modifica del collocamento della minore, al fine di tenerla con sé, sottraendola ai nonni paterni, oltre che l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c., a causa dell'inadempimento da parte di alle disposizioni Parte_1 del decreto della Corte di Appello di Catania del 5/4/2024.
Orbene, si è detto che la relazione del 2.8.2024 dei Servizi Sociali del Comune di
OR ha descritto una soluzione abitativa in capo alla non idonea ad ospitare CP_1 Per_1 ed a garantirle l'accudimento necessario per il suo benessere psico-fisico, durante l'ampio calendario dei tempi di permanenza riconosciuto alla madre nei confronti della figlia.
La resistente, pur avendo da ultimo esposto di avere reperito un'abitazione adeguata in via Senia a OR, non ha dato prova alcuna della effettiva disponibilità ed adeguatezza dell'abitazione per accogliere atteso che nel documento (contratto di locazione scritto e Per_1 registrato), versato in atti, l'immobile di via Senia n.2, piano T-1, è locato a Persona_4 che, con dichiarazione scritta, ne dà disponibilità a , in contrasto però con l'art. Controparte_1
7 del contratto, che vieta al conduttore di concedere ad altri la disponibilità, anche parziale, dell'immobile a titolo, non solo di sublocazione, ma anche di comodato;
di qui la precarietà della reperita soluzione abitativa, non risultando il consenso ad essa del proprietario dell'immobile, che in qualunque momento potrebbe chiederne la liberazione per risoluzione del contratto dovuta a grave inadempimento del conduttore.
In ogni caso, la stessa , anche nella comparsa conclusionale, ha ribadito il CP_1 proprio impegno “a rinvenire una collocazione stabile adeguata senza necessità di doversi trasferire nell'appartamento di sopra quando la piccola risiede con lei”.
Peraltro, di tale disponibilità, anche di fatto, la resistente non ha fornito prova nel corso del giudizio.
Ne consegue che, al fine di evitare che la minore possa avere pregiudizio dalla permanenza con la madre, che, tra l'altro, l'ha tenuta con sè in condizioni abitative precarie, il
Collegio ritiene necessario, rebus sic stantibus, escludere i pernottamenti della minore presso la madre, la quale dunque potrà continuare a vedere e tenere con sé la figlia secondo la regolamentazione stabilita dalla Corte di Appello di Catania, ma con esclusione dei pernottamenti.
pagina 7 di 10 In tal modo non si vuole recidere il legame della minore con la madre, ma solo consentire un esercizio del diritto di visita che sia doverosamente rispettoso del benessere psico-fisico della minore stessa, ciò sino a quando la madre non riesca ad assicurare alla bambina, ai fini anche del pernottamento, condizioni abitative consone ed adeguate.
infatti, è stata descritta dai Servizi Sociali come una bambina solare e bisognosa Per_1 di affetto da parte dei genitori, per cui, se da un lato deve essere garantito e favorito il rapporto affettivo tra la resistente e la figlia, a cui la minore appare legata, dall'altro risulta imprescindibile tutelare gli interessi e il benessere psico-fisico della minore, che, anche in ragione dell'età della stessa (7 anni), deve essere preservata dai turbamenti che possono derivarne.
A garanzia dell'effettivo svolgimento dei rapporti di frequentazione madre-figlia e del rispetto, in essi, del benessere psico-fisico della bambina, ritiene questo Collegio necessario attribuire ai Servizi Sociali del Comune di AM FI (luogo di residenza abituale della minore) compiti di vigilanza sui rapporti tra e la figlia secondo la CP_2 Per_1 regolamentazione statuita con la presente sentenza, sorvegliando affinché i disposti tempi di permanenza siano rispettati sia dalla madre, che dai nonni collocatari, con l'incarico di riferire periodicamente al Giudice Tutelare presso questo Tribunale, con relazione da trasmettersi ogni quattro mesi.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta da , volta a spostare presso di sé il collocamento della figlia. Controparte_1
Quanto alla richiesta della resistente di adozione di provvedimenti sanzionatori ex art. 473-bis.39 c.p.c. nei confronti di per il suo inadempimento agli obblighi Parte_1 posti a suo carico dal decreto della Corte di Appello di Catania, la denuncia un CP_1 comportamento di quest'ultimo di completo disinteresse verso la figlia tanto da essersi Per_1 egli da subito trasferito a OR, vivendovi con la nuova compagna, dalla quale ha avuto un altro figlio, lasciando “in balia dei nonni”; inoltre, in violazione delle disposizioni dei Per_1 giudici iblei, il , “non solo non ha mai accompagnato la figlia a OR a vedere la Pt_1 madre, ma soprattutto non ha mai contribuito al mantenimento della stessa (cosi come dichiarato dalla sig.ra nella relazione dei S.S. di AM FI del 22.5.2023, Pt_4 che si allega -all.3-)”.
Ora, sotto il primo profilo, gli stessi Servizi Sociali di AM FI, nella relazione del 22.5.2023, riferiscono di avere spronato il “a essere maggiormente presente nella Pt_1 vita della figlia , ad acquistare un lettino in più per farla pernottare qualche notte a casa Per_1 loro per farla sentire parte della famiglia, ma soprattutto per farla sentire figlia di un padre che le vuole davvero bene, senza fare differenze con gli altri figli”; è pure emerso, dal racconto della nonna paterna, sentita dai Servizi Sociali, che la bambina soffre parecchio il distacco dal padre, dopo che lo stesso viene a trovarla a casa dei nonni, così come è emerso che la piccola pagina 8 di 10 soffre talora di incubi notturni, in cui, svegliandosi, chiede alla nonna se anch'ella la abbandonerà.
Il Tribunale di Ragusa, con il decreto del 7.11.2022, non modificato in parte qua dalla
Corte d'Appello di Catania, ha previsto che il padre possa vedere ed avere con sé la bambina, almeno tre volte a settimana in orari consoni agli impegni scolastici della bambina stessa, nonché due fine settimana al mese, dal sabato mattina alla domenica sera;
per contro, il ha dichiarato ai Servizi Sociali – giusta relazione del 22.5.2023 – che, per il carico di Pt_1 lavoro, riesce ad incontrare la bambina tutte le domeniche e qualche giorno a settimana, mentre, in tutto il corso del giudizio, egli non ha dedotto alcunchè in ordine al rilievo, mossogli dalla , di disinteresse verso la figlia che sicuramente non pernotta dal padre nei CP_1 Per_1 fine settimana, tanto che, solo in comparsa conclusionale, il ha affermato di Pt_1 trascorrere “con la bambina ogni momento libero e spesso la porta fuori per delle gite”.
Con riguardo all'obbligo del padre di provvedere al mantenimento diretto della figlia collocata presso i nonni paterni, sancito dal decreto del Tribunale di Ragusa del 7.11.2022 e non modificato dalla Corte d'Appello di Catania in sede di reclamo, già la nonna paterna, sentita dai Servizi Sociali di AM FI, giusta relazione del 22.5.2023, ha lamentato che nessuno dei genitori, neppure il padre, contribuisce al mantenimento della figlia, a totale carico dei nonni.
Ora, mentre il Tribunale di Ragusa ha posto a carico della madre solo l'obbligo di mantenere la figlia per i periodi di permanenza presso la stessa, il padre, obbligato al mantenimento diretto (e non alla mera contribuzione), solo in sede di comparsa conclusionale ha negato l'inadempimento, limitandosi a dedurre di svolgere due lavori per mantenere l'intera famiglia.
Così le cose, si rende necessario ammonire al puntuale adempimento Parte_1 degli obblighi impostigli dal Tribunale di Ragusa con il decreto del 7.11.2022, sia sotto il profilo dei tempi di permanenza da assicurare alla figlia anche ai fini della sua Per_1 integrazione con il nuovo nucleo familiare del padre, che sotto il profilo del mantenimento diretto della figlia collocata presso i nonni paterni.
Data la natura della controversia, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2084/2024 R.G. tra Parte_1
e ,
[...] Controparte_1
Ferma la regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso la Persona_5 madre , stabilita dal decreto della Corte di Appello di Catania del 5/4/2024, Controparte_1
pagina 9 di 10 Dispone che non possa pernottare con la madre finché la stessa non abbia reperito una Per_1 sistemazione abitativa adeguata anche dal punto di vista igienico – sanitario, sicchè, nei casi in cui sia prevista una permanenza continuativa per più giorni, la figlia dovrà essere riaccompagnata presso i nonni collocatari entro le ore 20.00.
Incarica i Servizi Sociali del Comune di AM FI di vigilare sui rapporti tra CP_2
e la figlia secondo la regolamentazione statuita con la presente sentenza,
[...] Per_1 sorvegliando affinchè i disposti tempi di permanenza siano rispettati sia dalla madre, che dai nonni collocatari, riferendo periodicamente al Giudice Tutelare presso questo Tribunale, con relazione da trasmettersi ogni quattro mesi.
Ammonisce al puntuale adempimento degli obblighi impostigli dal Parte_1
Tribunale di Ragusa con il decreto del 7.11.2022, sia sotto il profilo dei tempi di permanenza da assicurare alla figlia anche ai fini della sua integrazione con il nuovo nucleo familiare Per_1 del padre, che sotto il profilo del mantenimento diretto della figlia collocata presso i nonni paterni.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di AM FI.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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