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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/12/2025, n. 4482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4482 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valeria Guaragnella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale definitiva e non definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2012 sotto il numero d'ordine 12090, vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
NA OR e AR NI SA,
- attrici -
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
PA CO,
- convenuti -
, Controparte_3
- convenuto contumace -
All'udienza del 26.5.2015, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa era riservata per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato le parti attrici convenivano in giudizio i convenuti al fine di procedere giudizialmente alla divisione dei beni caduti in successione della de cuius , deceduta ab intestato il 16.7.2011. Persona_1
Riferivano che eredi legittimi della de cuius erano il coniuge Controparte_3
(per la quota di 1/3), i figli e (per la quota di CP_1 Controparte_2
2/9 ciascuno) nonchè e (per la quota di 1/9 Parte_1 Parte_2 ciascuna), per rappresentazione del figlio premorto della de cuius, Per_2
(deceduto il 15.2.2011). Aggiungevano che l'asse ereditario comprendeva l'immobile sito in Contrada Torre Nuova, Comune di Corato, costituito da fondo rustico con fabbricato unifamiliare, meglio indicato nell'atto di citazione, e il deposito bancario di € 28.621,18 presso il Banco di Napoli, già ripartito bonariamente tra gli eredi.
Ciò premesso, chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria mediante vendita con incanto dell'immobile caduto in successione, nonché la resa dei conti dei frutti percepiti e percepibili dai convenuti possessori, con condanna alle spese.
Con memoria depositata l'11.2.2013 si costituivano i convenuti Controparte_2
e , dichiarando di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria ed CP_1 alla vendita dell'immobile; in subordine, chiedevano l'attribuzione del bene immobile ex art. 720 c.c. Riferivano che, con atto pubblico dell'8.2.2013, CP_3
aveva venduto la propria quota dell'immobile caduto in successione ai
[...] figli e , che dunque erano subentrati nella posizione del loro dante CP_2 CP_1 causa.
Nessuno si costituiva per il convenuto , nonostante la regolarità Controparte_3 della notifica.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante C.T.U. a mezzo dell'Arch. Per_3
la quale, previa ricognizione e stima del compendio ereditario, risultato
[...] essere costituito da un fabbricato rurale indipendente di vecchia costruzione (ante
1967) sito in Corato alla Contrada Torre Nuova e da pertinenziale terreno circostante, affermava la non comoda divisibilità dei beni immobili caduti in comunione.
Dopo alcuni rinvii, disposti per permettere alle parti di trascrivere la domanda giudiziale di divisione e depositare la certificazione notarile attestante le risultanze dei registri immobiliari nell'ultimo ventennio, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
La domanda attorea di scioglimento della comunione mediante vendita è fondata e merita accoglimento.
Peraltro, i convenuti hanno dichiarato di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria richiesta dagli attori mediante vendita.
Il CTU nominato in corso di causa, con una relazione chiara e coerente, ha descritto e stimato il compendio ereditario, che è risultato essere costituito da un fabbricato rurale indipendente di vecchia costruzione (ante 1967), sito in Corato alla Contrada Torre Nuova, e da pertinenziale terreno circostante;
inoltre, il CTU ha evidenziato la non comoda divisibilità dei beni immobili caduti in comunione. L'espletata CTU ha inoltre stimato in € 99.000,00 il valore del bene oggetto di divisione.
Tale consulenza, condivisa dalle parti, apparendo congrua e corretta, si richiama integralmente.
In ordine al valore del bene, si osserva che la valutazione dell'esperto -la quale appare puntuale, esauriente e priva di vizi logici tali da poter essere integralmente condivisa- risale all'anno 2015 e, considerata la profonda crisi che negli ultimi tempi ha colpito il mercato immobiliare producendo una stasi dello stesso, si ritiene che l'immobile in oggetto non abbia subito alcun considerevole incremento di valore, tanto da potersi reputare ancora attuale la stima effettuata.
Ciò premesso, si dispone procedersi alla vendita, delegando per le operazioni l'avv.
GI Lavermicocca, con studio in Bari, come da separato provvedimento, prevedendo che, nell'ipotesi di rispetto della base d'asta di € 99.000,00, il prezzo ricavato andrà distribuito tra gli eredi secondo le rispettive quote, con la precisazione che la quota di (pari ad 1/3) dovrà essere divisa Controparte_3 in parti uguali tra i convenuti e , che l'hanno acquistata Controparte_2 CP_1 nelle more del giudizio, ed in caso di prezzo maggiore o minore andranno rispettate le medesime proporzioni.
Quanto, infine, alla domanda di rendiconto dei frutti derivanti dai beni in comunione, essa non può trovare accoglimento, in quanto non risulta provata, ed invero neppure dedotta, l'estromissione delle attrici dal godimento del bene. Sul punto, si osserva che, in tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Tuttavia, il semplice godimento esclusivo del bene da parte di alcuni coeredi non è di per sé idoneo a produrre un pregiudizio in danno degli altri, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (in tal senso Corte di Appello di Napoli, sent.
n. 2315/2023).
Nel caso di specie, le attrici si sono limitate a riferire che i convenuti sono nel possesso dei beni, ma in alcun modo hanno dimostrato (e neppure dedotto) di aver manifestato la volontà di essere integrate nel compossesso dei beni e di essere state estromesse dal godimento dei beni comuni. Sicchè, l'asserito diritto al rendiconto dei frutti non risulta provato.
La presente sentenza va considerata come sentenza (parziale) 'definitiva', sicché deve provvedersi sulle spese.
Le spese di lite vanno regolamentate tenendo conto che, per giurisprudenza costante, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte.
Orbene, nel caso in esame, il convenuto non si è neppure Controparte_3 costituito (avendo ceduto la propria quota ai figli e dopo CP_1 CP_2
l'introduzione del giudizio), mentre i convenuti e non CP_1 CP_2 hanno contestato la domanda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione e, pur avendo formulato una proposta di conguaglio per l'attribuzione del bene, essa tuttavia era inferiore al valore della quota spettante alle attrici, come calcolata in sede di CTU. Per altro verso, le at trici sono risultate soccombenti relativamente alla domanda di rendiconto. Pertanto, non rilevandosi atteggiamenti meramente defatiganti o ostruzionistici ai fini divisori da parte dei convenuti e considerata la soccombenza delle attrici sulla domanda di r endiconto, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, andranno poste definitivamente a carico di entrambe le parti costituite, metà per ciascuna.
P.Q.M.
pronunciando parzialmente, definitivamente e non definitivamente, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento della comunione tra Parte_1 Parte_2
e (eredi legittimi di deceduta CP_1 Controparte_2 Persona_1 il 16.7.2011); stante la non comoda divisibilità in natura dei beni immobili dispone procedersi alla vendita del fabbricato rurale indipendente sito in Corato alla Contrada Torre Nuova
(in catasto fabbricati del Comune di Corato al foglio 7, p.lla 266) e del pertinenziale terreno circostante (in catasto terreni del Co mune di Corato al foglio 7 p.lla 84), delegando per le operazioni l'avv. GI Lavermicocca, con studio in Bari, come da separato provvedimento;
rigetta la domanda di rendiconto avanzata dalle attrici;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico delle parti costituite, metà per ciascuna, le spese di
CTU.
Bari, 6.12.2025
IL GIU DICE
VA LERIA GU ARA GN ELLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valeria Guaragnella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale definitiva e non definitiva nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2012 sotto il numero d'ordine 12090, vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
NA OR e AR NI SA,
- attrici -
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
PA CO,
- convenuti -
, Controparte_3
- convenuto contumace -
All'udienza del 26.5.2015, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa era riservata per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato le parti attrici convenivano in giudizio i convenuti al fine di procedere giudizialmente alla divisione dei beni caduti in successione della de cuius , deceduta ab intestato il 16.7.2011. Persona_1
Riferivano che eredi legittimi della de cuius erano il coniuge Controparte_3
(per la quota di 1/3), i figli e (per la quota di CP_1 Controparte_2
2/9 ciascuno) nonchè e (per la quota di 1/9 Parte_1 Parte_2 ciascuna), per rappresentazione del figlio premorto della de cuius, Per_2
(deceduto il 15.2.2011). Aggiungevano che l'asse ereditario comprendeva l'immobile sito in Contrada Torre Nuova, Comune di Corato, costituito da fondo rustico con fabbricato unifamiliare, meglio indicato nell'atto di citazione, e il deposito bancario di € 28.621,18 presso il Banco di Napoli, già ripartito bonariamente tra gli eredi.
Ciò premesso, chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria mediante vendita con incanto dell'immobile caduto in successione, nonché la resa dei conti dei frutti percepiti e percepibili dai convenuti possessori, con condanna alle spese.
Con memoria depositata l'11.2.2013 si costituivano i convenuti Controparte_2
e , dichiarando di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria ed CP_1 alla vendita dell'immobile; in subordine, chiedevano l'attribuzione del bene immobile ex art. 720 c.c. Riferivano che, con atto pubblico dell'8.2.2013, CP_3
aveva venduto la propria quota dell'immobile caduto in successione ai
[...] figli e , che dunque erano subentrati nella posizione del loro dante CP_2 CP_1 causa.
Nessuno si costituiva per il convenuto , nonostante la regolarità Controparte_3 della notifica.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante C.T.U. a mezzo dell'Arch. Per_3
la quale, previa ricognizione e stima del compendio ereditario, risultato
[...] essere costituito da un fabbricato rurale indipendente di vecchia costruzione (ante
1967) sito in Corato alla Contrada Torre Nuova e da pertinenziale terreno circostante, affermava la non comoda divisibilità dei beni immobili caduti in comunione.
Dopo alcuni rinvii, disposti per permettere alle parti di trascrivere la domanda giudiziale di divisione e depositare la certificazione notarile attestante le risultanze dei registri immobiliari nell'ultimo ventennio, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
La domanda attorea di scioglimento della comunione mediante vendita è fondata e merita accoglimento.
Peraltro, i convenuti hanno dichiarato di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria richiesta dagli attori mediante vendita.
Il CTU nominato in corso di causa, con una relazione chiara e coerente, ha descritto e stimato il compendio ereditario, che è risultato essere costituito da un fabbricato rurale indipendente di vecchia costruzione (ante 1967), sito in Corato alla Contrada Torre Nuova, e da pertinenziale terreno circostante;
inoltre, il CTU ha evidenziato la non comoda divisibilità dei beni immobili caduti in comunione. L'espletata CTU ha inoltre stimato in € 99.000,00 il valore del bene oggetto di divisione.
Tale consulenza, condivisa dalle parti, apparendo congrua e corretta, si richiama integralmente.
In ordine al valore del bene, si osserva che la valutazione dell'esperto -la quale appare puntuale, esauriente e priva di vizi logici tali da poter essere integralmente condivisa- risale all'anno 2015 e, considerata la profonda crisi che negli ultimi tempi ha colpito il mercato immobiliare producendo una stasi dello stesso, si ritiene che l'immobile in oggetto non abbia subito alcun considerevole incremento di valore, tanto da potersi reputare ancora attuale la stima effettuata.
Ciò premesso, si dispone procedersi alla vendita, delegando per le operazioni l'avv.
GI Lavermicocca, con studio in Bari, come da separato provvedimento, prevedendo che, nell'ipotesi di rispetto della base d'asta di € 99.000,00, il prezzo ricavato andrà distribuito tra gli eredi secondo le rispettive quote, con la precisazione che la quota di (pari ad 1/3) dovrà essere divisa Controparte_3 in parti uguali tra i convenuti e , che l'hanno acquistata Controparte_2 CP_1 nelle more del giudizio, ed in caso di prezzo maggiore o minore andranno rispettate le medesime proporzioni.
Quanto, infine, alla domanda di rendiconto dei frutti derivanti dai beni in comunione, essa non può trovare accoglimento, in quanto non risulta provata, ed invero neppure dedotta, l'estromissione delle attrici dal godimento del bene. Sul punto, si osserva che, in tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Tuttavia, il semplice godimento esclusivo del bene da parte di alcuni coeredi non è di per sé idoneo a produrre un pregiudizio in danno degli altri, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (in tal senso Corte di Appello di Napoli, sent.
n. 2315/2023).
Nel caso di specie, le attrici si sono limitate a riferire che i convenuti sono nel possesso dei beni, ma in alcun modo hanno dimostrato (e neppure dedotto) di aver manifestato la volontà di essere integrate nel compossesso dei beni e di essere state estromesse dal godimento dei beni comuni. Sicchè, l'asserito diritto al rendiconto dei frutti non risulta provato.
La presente sentenza va considerata come sentenza (parziale) 'definitiva', sicché deve provvedersi sulle spese.
Le spese di lite vanno regolamentate tenendo conto che, per giurisprudenza costante, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte.
Orbene, nel caso in esame, il convenuto non si è neppure Controparte_3 costituito (avendo ceduto la propria quota ai figli e dopo CP_1 CP_2
l'introduzione del giudizio), mentre i convenuti e non CP_1 CP_2 hanno contestato la domanda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione e, pur avendo formulato una proposta di conguaglio per l'attribuzione del bene, essa tuttavia era inferiore al valore della quota spettante alle attrici, come calcolata in sede di CTU. Per altro verso, le at trici sono risultate soccombenti relativamente alla domanda di rendiconto. Pertanto, non rilevandosi atteggiamenti meramente defatiganti o ostruzionistici ai fini divisori da parte dei convenuti e considerata la soccombenza delle attrici sulla domanda di r endiconto, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, andranno poste definitivamente a carico di entrambe le parti costituite, metà per ciascuna.
P.Q.M.
pronunciando parzialmente, definitivamente e non definitivamente, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento della comunione tra Parte_1 Parte_2
e (eredi legittimi di deceduta CP_1 Controparte_2 Persona_1 il 16.7.2011); stante la non comoda divisibilità in natura dei beni immobili dispone procedersi alla vendita del fabbricato rurale indipendente sito in Corato alla Contrada Torre Nuova
(in catasto fabbricati del Comune di Corato al foglio 7, p.lla 266) e del pertinenziale terreno circostante (in catasto terreni del Co mune di Corato al foglio 7 p.lla 84), delegando per le operazioni l'avv. GI Lavermicocca, con studio in Bari, come da separato provvedimento;
rigetta la domanda di rendiconto avanzata dalle attrici;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico delle parti costituite, metà per ciascuna, le spese di
CTU.
Bari, 6.12.2025
IL GIU DICE
VA LERIA GU ARA GN ELLA