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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/12/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere relatore
Dott.ssa EF Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 290/2024 V.G. promosso da
(P.IVA ), con sede in EN Parte_1 P.IVA_1
(GE), Via Val Lerone, n. 21/43, in persona dell'Amministratrice Unica e Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al reclamo, congiuntamente e/o disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Riccardo Salvadori del Foro di Genova (C.F.: n. fax C.F._1
010/59.53.273; indirizzo p.e.c.: e EF Email_1
Podestà, parimenti del Foro di Genova (C.F.: ; n. fax C.F._2
010/86.83.896; indirizzo p.e.c.: , ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio e la persona di questi ultimi, in Genova (GE), alla Via C.R. Ceccardi, n. 2/10, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax 010/86.83.896, ovvero all'indirizzo PEC Email_2
Reclamante
contro
(P.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a Bassano del Grappa (VI) Via Matteotti n. 58;
Resistente contumace nonché contro in Controparte_2 persona del curatore della liquidazione giudiziale, dott.ssa Controparte_3
1 Resistente contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “: "Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis reiectis e previe le dichiarazioni meglio viste e ritenute, in accoglimento del presente reclamo:
- sospendere in via preliminare la liquidazione dell'attivo ed autorizzare la continuazione dell'attività di impresa (domanda reiterata in un'ottica di puro tuziorismo, visto il provvedimento del 04/06/2025);
- revocare l'apertura di liquidazione giudiziale sopra indicato;
- condannare il c.f. , con sede in Bassano del Controparte_1 P.IVA_2
Grappa (VI), Via Matteotti n. 58, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento – da liquidarsi anche in via equitativa - dei danni per aver chiesto la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale;
-porre a carico della predetta le spese della procedura di Controparte_1 liquidazione giudiziale ed il compenso che sarà liquidato al curatore della liquidazione sino alla revoca della liquidazione giudiziale;
- condannare il stessa alla rifusione delle spese e dei Controparte_1 compensi legali, oltre ad accessori di legge, del presente giudizio”.
Il Procuratore Generale chiede il rigetto del reclamo con regolazione delle spese come per legge.
Fatto e diritto
Con sentenza emessa in data 08.11.2024, il Tribunale di Genova – su istanza
18.09.2024 di ha dichiarato l'apertura della liquidazione Controparte_1
giudiziale di “ (CF , con sede in Parte_1 P.IVA_1
EN (GENOVA), in Val Lerone, 21/43, 16011 (la società CP_1
ha agito in qualità di creditrice in forza di fatture solo parzialmente
[...]
pagate, corrispondenti all'acquisto di prodotti di moda essendo la CP_1
un'azienda storica, attiva nel settore delle calzature e dell'abbigliamento).
[...]
Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo Parte_2
2
[...] Con un unico motivo di reclamo (“INSUSSISTENZA DEI REQUISITI
DIMENSIONALI PER IPOTETICA DECLARATORIA DI APERTURA DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”) parte reclamante ha sostenuto che la sentenza impugnata fosse ingiusta nella parte in cui “il Tribunale ha ritenuto di aprire la
Liquidazione giudiziale sul presupposto, in particolare, che la dichiarazione proveniente dalla Commercialista di non fosse sufficiente ad Pt_1
assolvere all'onere della prova in ordine alla carenza dei relativi requisiti dimensionali, previsti dal combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lett.
d), del C.C.I.I., come risulta dalla seguente documentazione contabile”
(reclamo, pag. 2).
A tal proposito, parte reclamante afferma che: i) l'eventuale mancato reperimento della documentazione necessaria ad assolvere il suddetto onere probatorio è da imputarsi alla commercialista, dott.ssa che Controparte_4
è stata colpita da un gravissimo lutto e, quindi, la società, anche per una questione di delicatezza, ha avuto grandi difficoltà nel contattare la professionista stessa, con pregiudizio delle proprie esigenze difensive;
ii) anche la legale rappresentate della società ha dovuto affrontare importanti questioni di salute;
iii) secondo consolidata giurisprudenza, è consentito produrre, nella fase di reclamo, documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta nella fase dinanzi al Tribunale (cita, a tal proposito, giurisprudenza in materia); iv) pertanto, la società ha sostenuto di essere in grado, nella presente sede, di produrre la documentazione necessaria e, a tal fine, ha prodotto: a) la visura camerale (prod. 1-2); b) i bilanci (prod. da 3 a 5); c) le dichiarazioni dei redditi
(prod. da 6 a 9); infine, d) le dichiarazioni IVA (prod. da 10 a 13).
Di conseguenza “le risultanze numeriche di cui alla documentazione in discorso sono state esaminate nell'ambito di Relazione tecnico-contabile ad hoc (cfr. prod. B, di seguito, per brevità, anche “RELAZIONE”), evidenziando l'insussistenza dei requisiti dimensionali per emettere declaratoria di apertura di liquidazione giudiziale. In particolare:
3 - il valore dell'attivo patrimoniale risulta pari ad Euro 291.473 nel 2021, ad
Euro 249.820 nel 2022 e ad Euro 193.264 nel 2023.
- il valore dei ricavi (comprendendo anche le variazioni di rimanenze e gli altri proventi) risulta pari ad Euro 195.601 nel 2021, ad Euro 179.439 nel 2022 e ad
Euro 73.982 nel 2023 (riguardo ai ricavi parte reclamante cita Cass. 27 dicembre 2013 n. 28667, secondo cui vanno considerati come ricavi i soli componenti positivi di reddito generati dalla attività di impresa: secondo la citata sentenza, le voci del conto economico, di cui all'art. 2425 c.c., da considerare ai fini dell'individuazione di tale limite oggettivo di fallibilità, sono i ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) e gli altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (A.5); le variazioni di rimanenze (A.2), pertanto, sarebbero da escludersi in tale verifica, facendo scendere il valore dei ricavi ad Euro 183.051 nel 2021 e ad Euro 168.105 nel
2022).
- il valore dei debiti risulta pari ad Euro 279.793 nel 2021, ad Euro 300.117 nel
2022 e ad Euro 301.032 nel 2023” (reclamo, pag. da 3 a 7).
In conclusione, afferma la società reclamante che – dalla documentazione prodotta in questa sede – emerge che non ricorrono i requisiti della crisi e dell'insolvenza quale presupposto indefettibile per una ipotetica declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
E' intervenuto il Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del reclamo.
La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_1
notifica del reclamo.
Non si è costituita neppure la “Liquidazione Giudiziale della Parte_1
, in persona del curatore dr.ssa nonostante la regolarità
[...] Controparte_3
della notifica a cura della cancelleria giusta il disposto di cui all'art. 51 CC. II.
Va dunque dichiarata la contumacia della “Liquidazione Giudiziale della e di Parte_1 Controparte_1
4 Con le note di trattazione scritta parte reclamante insiste nelle conclusioni di cui al reclamo, così come riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 29.09.2025, la Corte ha ritenuto necessario, al fine di accertare l'entità esatta dei debiti della debitrice concorsuale, acquisire informazioni sull'ammontare delle tre tardive “ancora da esaminare” menzionate dal Curatore nella propria relazione (punto 3), nonché sull'entità degli eventuali altri debiti. Per tali ragioni la Corte ha rinviato all'udienza del
23/10/2025 e poi del 27/11/2025.
.*.*.*.
Il reclamo è fondato.
1.Va in primo luogo osservato che:
-secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della legge fallimentare, ridenominando tale mezzo come reclamo in luogo del precedente appello, non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., essendo il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente facoltà per le parti di proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi al Tribunale” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 27670/2022).
Tale principio si ritiene che non sia mutato con l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in quanto anche l'art. 51, primo comma,
CC.II. qualifica l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale come “reclamo” e in quanto il testo letterale dell'art. 51, secondo comma, è identico a quello di cui all'art. 18, comma 2, L. Fall.
Conseguentemente, nel caso di specie, la questione del non superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, lett. d) CC. II. ben può essere dedotta o argomentata per la prima volta in sede di reclamo e dimostrata anche con nuovi documenti;
5 - in base all'art. 121 CC. II. “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.”;
- l'art. 2, primo comma, lett. d) CC. II. recita: “Ai fini del presente codice si intende per: (..) d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente
i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila
(..)”:
- riguardo al triennio antecedente la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del CC. II., poiché il testo di tale norma risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello di cui all'art. 1, comma 2, legge fallimentare, valgono le considerazioni svolte riguardo a tale ultima disposizione, vale a dire che esso va riferito agli ultimi tre esercizi precedenti alla presentazione della succitata istanza (in particolare, vigente l'art. 1, secondo comma, l.f., modificato dal D.Lgv. 169/2007, si evidenziava che, i) avendo il decreto legislativo 169/2009 sostituito nell'art. 1 legge fall l'espressione “ultimi tre anni” con l'espressione "tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento", deve ritenersi che debbano essere presi in considerazione i tre esercizi precedenti già conclusi prima dell'anno di presentazione dell'istanza di fallimento;
ii) inoltre deve escludersi alcuna differenziazione nell'individuazione del triennio in questione
6 in relazione a fasi di attività, inattività, liquidazione o cessazione della società);
- sebbene la Suprema Corte abbia ribadito (v. sentenza n. 13746 del
31/05/2017) l'orientamento secondo cui i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, pur non avendo certamente valore di prova legale, “sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento”, va altresì osservato che, come evidenziato da Cass. 11309/2009, la mancata produzione dei bilanci - così come la mancata produzione della situazione contabile aggiornata di cui sempre all'art. 15 legge fall. - non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da “documenti altrettanto significativi". La Suprema Corte ha ancora affermato che <il bilancio rappresenta semplicemente lo strumento "privilegiato" - ovvero il mezzo che in sé appare di più pronto e agevole utilizzo - per lo svolgimento delle relative verifiche, senza per questo dare vita, peraltro, a un onere esclusivo o comunque in qualche modo precludere l'utilizzabilità di altri strumenti probatori (cfr. Cass., 2 ottobre 2018, n. 23948; Cass., 26 novembre
2018, n. 30541)>> (Cass. 4245/2019, in motivazione;
sulla utilizzabilità di mezzi di prova alternativi al bilancio, v. anche Cass. n. 35381/2022, Cass. n.
25025/2020).
2. Ciò posto, nel caso in esame, premesso che i tre esercizi da considerare ai fini dell'accertamento dei presupposti occorrenti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono quelli degli anni 2021, 2022, 2023, giacché l'istanza di liquidazione giudiziale è stata presentata in data
18.09.2024, si osserva innanzitutto che nella Informativa preliminare ex art.130
c.1 CC.II. del curatore, si dà atto che a) la commercialista, Dott.ssa CP_4
ha fornito quanto segue: libro giornale per gli anni 2021, 2022, 2023;
[...]
mastrini contabili per gli anni 2021, 2022, 2023; bilanci di esercizio dal 2019 al 2023 (allegati sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4 e sub. 5); dichiarazione dei redditi
7 per l'anno di imposta 2023 (allegato sub. 6); dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2023 (allegato sub. 7) e che sono stati forniti i verbali delle assemblee dei soci della società (cfr. punto 2 della suddetta Informativa); b) la società è stata operativa fino al 2022 essendo quindi inattiva dal 2022 (cfr. punto 1.3 della suddetta Informativa).
Quanto ai requisiti dimensionali dell'impresa, da detta Informativa preliminare del curatore risulta che: i) nel triennio (2021, 2022 e 2023) l'ammontare dei ricavi era, rispettivamente, pari a €183.036, a €168.104 e, infine, a €67.713
(infatti, nell'anno 2023 la società era inattiva); ii) nel triennio l'ammontare dell'attivo era pari, rispettivamente, a €291.473, a €249.820 e a €193.264; iii) quanto ai debiti, l'ammontare è pari ad €100.900,45 (di cui euro 71.750,84 crediti privilegiati ed euro 29.149,61 crediti chirografari). Al riguardo va aggiunto che, con nota depositata in data 6.11.2025, acquisita agli atti come da ordinanza 4.11.2025, il Curatore ha precisato che “Risultano, poi, essere state presentate nel tempo n. 5 insinuazioni al passivo tardive che risultano ancora da esaminare davanti al Giudice, ma che presentano un importo totale di euro
44.482,47”. Pur considerando anche tale importo, parte reclamante rimane comunque sottosoglia, posto che il complessivo ammontare dei debiti non supera l'ammontare di euro 500.000.
In conclusione, pertanto, risulta dimostrato che la società istante ha i requisiti per potersi definire come “impresa minore” a norma dell'art. 2 l. fall. e, che, quindi, non sia assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
3. In accoglimento del reclamo va quindi revocata la dichiarazione di liquidazione giudiziale di P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in EN (GE), Via Val Lerone, n. 21/43.
4. Riguardo al soggetto sul quale debbono gravare le spese della procedura di liquidazione giudiziale ed il compenso che sarà liquidato al curatore della liquidazione giudiziale, si osserva che l'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dal primo comma dell'art. 366 del D. Lgs. 14/2019, recita:
8 “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”, e che l'art. 53, primo comma, CC. II., rubricato “Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione”, recita: “(..) Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura
e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.”. Quindi,
l'art. 53 citato individua l'organo chiamato a liquidare le spese di procedura e il compenso del curatore, mentre l'art. 147 citato individua i soggetti tenuti al pagamento di dette somme. Tale ultima disposizione, inoltre, dispone che la
Corte d'appello accerti d'ufficio, in caso di revoca della procedura, su quale dei due soggetti (creditore o debitore) sia imputabile la sua apertura.
Nella fattispecie in esame, non può ritenersi il creditore istante, in quanto, al fine di accertare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 121 CC.II., è stata necessaria anche l'attività svolta dal Curatore della liquidazione giudiziale. Invero, come già detto al punto 2 della presente sentenza, il curatore si è avvalso di ulteriore documentazione consegnata dal commercialista della società reclamante rispetto a quella dalla stessa fornita in sede prefallimentare.
Deve, quindi, ritenersi che sia la reclamante, su cui grava l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ad essere incorsa in un comportamento parzialmente omissivo che
9 ha indotto il primo giudice nell'errato convincimento della sussistenza di tali requisiti.
Conseguentemente va dichiarato che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile a anno, Parte_1
quindi, posti a suo carico le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso del curatore che verranno liquidati dal Tribunale.
5. Nulla va disposto riguardo alle spese del presente procedimento di reclamo, atteso che i reclamati sono rimasti contumaci, non opponendosi perciò all'accoglimento del reclamo e - come sopra osservato - la dichiarazione di fallimento è interamente imputabile all'odierna reclamante.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunziando,
a) revoca la sentenza n. 171/2024, emessa dal Tribunale di Genova, in data
8.11.2024, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
“ CF con sede in EN Parte_1 P.IVA_1
(GENOVA) Via Val Lerone 21/43 16011;
b) dichiara che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile a e pone conseguentemente a suo Parte_1
carico le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso del curatore che verranno liquidati dal Tribunale.
Genova, camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Enrica Drago
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere relatore
Dott.ssa EF Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 290/2024 V.G. promosso da
(P.IVA ), con sede in EN Parte_1 P.IVA_1
(GE), Via Val Lerone, n. 21/43, in persona dell'Amministratrice Unica e Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al reclamo, congiuntamente e/o disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Riccardo Salvadori del Foro di Genova (C.F.: n. fax C.F._1
010/59.53.273; indirizzo p.e.c.: e EF Email_1
Podestà, parimenti del Foro di Genova (C.F.: ; n. fax C.F._2
010/86.83.896; indirizzo p.e.c.: , ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio e la persona di questi ultimi, in Genova (GE), alla Via C.R. Ceccardi, n. 2/10, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax 010/86.83.896, ovvero all'indirizzo PEC Email_2
Reclamante
contro
(P.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a Bassano del Grappa (VI) Via Matteotti n. 58;
Resistente contumace nonché contro in Controparte_2 persona del curatore della liquidazione giudiziale, dott.ssa Controparte_3
1 Resistente contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “: "Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis reiectis e previe le dichiarazioni meglio viste e ritenute, in accoglimento del presente reclamo:
- sospendere in via preliminare la liquidazione dell'attivo ed autorizzare la continuazione dell'attività di impresa (domanda reiterata in un'ottica di puro tuziorismo, visto il provvedimento del 04/06/2025);
- revocare l'apertura di liquidazione giudiziale sopra indicato;
- condannare il c.f. , con sede in Bassano del Controparte_1 P.IVA_2
Grappa (VI), Via Matteotti n. 58, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento – da liquidarsi anche in via equitativa - dei danni per aver chiesto la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale;
-porre a carico della predetta le spese della procedura di Controparte_1 liquidazione giudiziale ed il compenso che sarà liquidato al curatore della liquidazione sino alla revoca della liquidazione giudiziale;
- condannare il stessa alla rifusione delle spese e dei Controparte_1 compensi legali, oltre ad accessori di legge, del presente giudizio”.
Il Procuratore Generale chiede il rigetto del reclamo con regolazione delle spese come per legge.
Fatto e diritto
Con sentenza emessa in data 08.11.2024, il Tribunale di Genova – su istanza
18.09.2024 di ha dichiarato l'apertura della liquidazione Controparte_1
giudiziale di “ (CF , con sede in Parte_1 P.IVA_1
EN (GENOVA), in Val Lerone, 21/43, 16011 (la società CP_1
ha agito in qualità di creditrice in forza di fatture solo parzialmente
[...]
pagate, corrispondenti all'acquisto di prodotti di moda essendo la CP_1
un'azienda storica, attiva nel settore delle calzature e dell'abbigliamento).
[...]
Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo Parte_2
2
[...] Con un unico motivo di reclamo (“INSUSSISTENZA DEI REQUISITI
DIMENSIONALI PER IPOTETICA DECLARATORIA DI APERTURA DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”) parte reclamante ha sostenuto che la sentenza impugnata fosse ingiusta nella parte in cui “il Tribunale ha ritenuto di aprire la
Liquidazione giudiziale sul presupposto, in particolare, che la dichiarazione proveniente dalla Commercialista di non fosse sufficiente ad Pt_1
assolvere all'onere della prova in ordine alla carenza dei relativi requisiti dimensionali, previsti dal combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lett.
d), del C.C.I.I., come risulta dalla seguente documentazione contabile”
(reclamo, pag. 2).
A tal proposito, parte reclamante afferma che: i) l'eventuale mancato reperimento della documentazione necessaria ad assolvere il suddetto onere probatorio è da imputarsi alla commercialista, dott.ssa che Controparte_4
è stata colpita da un gravissimo lutto e, quindi, la società, anche per una questione di delicatezza, ha avuto grandi difficoltà nel contattare la professionista stessa, con pregiudizio delle proprie esigenze difensive;
ii) anche la legale rappresentate della società ha dovuto affrontare importanti questioni di salute;
iii) secondo consolidata giurisprudenza, è consentito produrre, nella fase di reclamo, documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta nella fase dinanzi al Tribunale (cita, a tal proposito, giurisprudenza in materia); iv) pertanto, la società ha sostenuto di essere in grado, nella presente sede, di produrre la documentazione necessaria e, a tal fine, ha prodotto: a) la visura camerale (prod. 1-2); b) i bilanci (prod. da 3 a 5); c) le dichiarazioni dei redditi
(prod. da 6 a 9); infine, d) le dichiarazioni IVA (prod. da 10 a 13).
Di conseguenza “le risultanze numeriche di cui alla documentazione in discorso sono state esaminate nell'ambito di Relazione tecnico-contabile ad hoc (cfr. prod. B, di seguito, per brevità, anche “RELAZIONE”), evidenziando l'insussistenza dei requisiti dimensionali per emettere declaratoria di apertura di liquidazione giudiziale. In particolare:
3 - il valore dell'attivo patrimoniale risulta pari ad Euro 291.473 nel 2021, ad
Euro 249.820 nel 2022 e ad Euro 193.264 nel 2023.
- il valore dei ricavi (comprendendo anche le variazioni di rimanenze e gli altri proventi) risulta pari ad Euro 195.601 nel 2021, ad Euro 179.439 nel 2022 e ad
Euro 73.982 nel 2023 (riguardo ai ricavi parte reclamante cita Cass. 27 dicembre 2013 n. 28667, secondo cui vanno considerati come ricavi i soli componenti positivi di reddito generati dalla attività di impresa: secondo la citata sentenza, le voci del conto economico, di cui all'art. 2425 c.c., da considerare ai fini dell'individuazione di tale limite oggettivo di fallibilità, sono i ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) e gli altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (A.5); le variazioni di rimanenze (A.2), pertanto, sarebbero da escludersi in tale verifica, facendo scendere il valore dei ricavi ad Euro 183.051 nel 2021 e ad Euro 168.105 nel
2022).
- il valore dei debiti risulta pari ad Euro 279.793 nel 2021, ad Euro 300.117 nel
2022 e ad Euro 301.032 nel 2023” (reclamo, pag. da 3 a 7).
In conclusione, afferma la società reclamante che – dalla documentazione prodotta in questa sede – emerge che non ricorrono i requisiti della crisi e dell'insolvenza quale presupposto indefettibile per una ipotetica declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
E' intervenuto il Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del reclamo.
La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_1
notifica del reclamo.
Non si è costituita neppure la “Liquidazione Giudiziale della Parte_1
, in persona del curatore dr.ssa nonostante la regolarità
[...] Controparte_3
della notifica a cura della cancelleria giusta il disposto di cui all'art. 51 CC. II.
Va dunque dichiarata la contumacia della “Liquidazione Giudiziale della e di Parte_1 Controparte_1
4 Con le note di trattazione scritta parte reclamante insiste nelle conclusioni di cui al reclamo, così come riportate in epigrafe.
Con ordinanza del 29.09.2025, la Corte ha ritenuto necessario, al fine di accertare l'entità esatta dei debiti della debitrice concorsuale, acquisire informazioni sull'ammontare delle tre tardive “ancora da esaminare” menzionate dal Curatore nella propria relazione (punto 3), nonché sull'entità degli eventuali altri debiti. Per tali ragioni la Corte ha rinviato all'udienza del
23/10/2025 e poi del 27/11/2025.
.*.*.*.
Il reclamo è fondato.
1.Va in primo luogo osservato che:
-secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione “Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 della legge fallimentare, ridenominando tale mezzo come reclamo in luogo del precedente appello, non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., essendo il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente facoltà per le parti di proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi al Tribunale” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 27670/2022).
Tale principio si ritiene che non sia mutato con l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in quanto anche l'art. 51, primo comma,
CC.II. qualifica l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale come “reclamo” e in quanto il testo letterale dell'art. 51, secondo comma, è identico a quello di cui all'art. 18, comma 2, L. Fall.
Conseguentemente, nel caso di specie, la questione del non superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, lett. d) CC. II. ben può essere dedotta o argomentata per la prima volta in sede di reclamo e dimostrata anche con nuovi documenti;
5 - in base all'art. 121 CC. II. “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.”;
- l'art. 2, primo comma, lett. d) CC. II. recita: “Ai fini del presente codice si intende per: (..) d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente
i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila
(..)”:
- riguardo al triennio antecedente la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del CC. II., poiché il testo di tale norma risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello di cui all'art. 1, comma 2, legge fallimentare, valgono le considerazioni svolte riguardo a tale ultima disposizione, vale a dire che esso va riferito agli ultimi tre esercizi precedenti alla presentazione della succitata istanza (in particolare, vigente l'art. 1, secondo comma, l.f., modificato dal D.Lgv. 169/2007, si evidenziava che, i) avendo il decreto legislativo 169/2009 sostituito nell'art. 1 legge fall l'espressione “ultimi tre anni” con l'espressione "tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento", deve ritenersi che debbano essere presi in considerazione i tre esercizi precedenti già conclusi prima dell'anno di presentazione dell'istanza di fallimento;
ii) inoltre deve escludersi alcuna differenziazione nell'individuazione del triennio in questione
6 in relazione a fasi di attività, inattività, liquidazione o cessazione della società);
- sebbene la Suprema Corte abbia ribadito (v. sentenza n. 13746 del
31/05/2017) l'orientamento secondo cui i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, pur non avendo certamente valore di prova legale, “sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento”, va altresì osservato che, come evidenziato da Cass. 11309/2009, la mancata produzione dei bilanci - così come la mancata produzione della situazione contabile aggiornata di cui sempre all'art. 15 legge fall. - non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da “documenti altrettanto significativi". La Suprema Corte ha ancora affermato che <il bilancio rappresenta semplicemente lo strumento "privilegiato" - ovvero il mezzo che in sé appare di più pronto e agevole utilizzo - per lo svolgimento delle relative verifiche, senza per questo dare vita, peraltro, a un onere esclusivo o comunque in qualche modo precludere l'utilizzabilità di altri strumenti probatori (cfr. Cass., 2 ottobre 2018, n. 23948; Cass., 26 novembre
2018, n. 30541)>> (Cass. 4245/2019, in motivazione;
sulla utilizzabilità di mezzi di prova alternativi al bilancio, v. anche Cass. n. 35381/2022, Cass. n.
25025/2020).
2. Ciò posto, nel caso in esame, premesso che i tre esercizi da considerare ai fini dell'accertamento dei presupposti occorrenti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono quelli degli anni 2021, 2022, 2023, giacché l'istanza di liquidazione giudiziale è stata presentata in data
18.09.2024, si osserva innanzitutto che nella Informativa preliminare ex art.130
c.1 CC.II. del curatore, si dà atto che a) la commercialista, Dott.ssa CP_4
ha fornito quanto segue: libro giornale per gli anni 2021, 2022, 2023;
[...]
mastrini contabili per gli anni 2021, 2022, 2023; bilanci di esercizio dal 2019 al 2023 (allegati sub. 1, sub. 2, sub. 3, sub. 4 e sub. 5); dichiarazione dei redditi
7 per l'anno di imposta 2023 (allegato sub. 6); dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2023 (allegato sub. 7) e che sono stati forniti i verbali delle assemblee dei soci della società (cfr. punto 2 della suddetta Informativa); b) la società è stata operativa fino al 2022 essendo quindi inattiva dal 2022 (cfr. punto 1.3 della suddetta Informativa).
Quanto ai requisiti dimensionali dell'impresa, da detta Informativa preliminare del curatore risulta che: i) nel triennio (2021, 2022 e 2023) l'ammontare dei ricavi era, rispettivamente, pari a €183.036, a €168.104 e, infine, a €67.713
(infatti, nell'anno 2023 la società era inattiva); ii) nel triennio l'ammontare dell'attivo era pari, rispettivamente, a €291.473, a €249.820 e a €193.264; iii) quanto ai debiti, l'ammontare è pari ad €100.900,45 (di cui euro 71.750,84 crediti privilegiati ed euro 29.149,61 crediti chirografari). Al riguardo va aggiunto che, con nota depositata in data 6.11.2025, acquisita agli atti come da ordinanza 4.11.2025, il Curatore ha precisato che “Risultano, poi, essere state presentate nel tempo n. 5 insinuazioni al passivo tardive che risultano ancora da esaminare davanti al Giudice, ma che presentano un importo totale di euro
44.482,47”. Pur considerando anche tale importo, parte reclamante rimane comunque sottosoglia, posto che il complessivo ammontare dei debiti non supera l'ammontare di euro 500.000.
In conclusione, pertanto, risulta dimostrato che la società istante ha i requisiti per potersi definire come “impresa minore” a norma dell'art. 2 l. fall. e, che, quindi, non sia assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
3. In accoglimento del reclamo va quindi revocata la dichiarazione di liquidazione giudiziale di P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in EN (GE), Via Val Lerone, n. 21/43.
4. Riguardo al soggetto sul quale debbono gravare le spese della procedura di liquidazione giudiziale ed il compenso che sarà liquidato al curatore della liquidazione giudiziale, si osserva che l'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dal primo comma dell'art. 366 del D. Lgs. 14/2019, recita:
8 “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”, e che l'art. 53, primo comma, CC. II., rubricato “Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione”, recita: “(..) Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura
e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.”. Quindi,
l'art. 53 citato individua l'organo chiamato a liquidare le spese di procedura e il compenso del curatore, mentre l'art. 147 citato individua i soggetti tenuti al pagamento di dette somme. Tale ultima disposizione, inoltre, dispone che la
Corte d'appello accerti d'ufficio, in caso di revoca della procedura, su quale dei due soggetti (creditore o debitore) sia imputabile la sua apertura.
Nella fattispecie in esame, non può ritenersi il creditore istante, in quanto, al fine di accertare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 121 CC.II., è stata necessaria anche l'attività svolta dal Curatore della liquidazione giudiziale. Invero, come già detto al punto 2 della presente sentenza, il curatore si è avvalso di ulteriore documentazione consegnata dal commercialista della società reclamante rispetto a quella dalla stessa fornita in sede prefallimentare.
Deve, quindi, ritenersi che sia la reclamante, su cui grava l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ad essere incorsa in un comportamento parzialmente omissivo che
9 ha indotto il primo giudice nell'errato convincimento della sussistenza di tali requisiti.
Conseguentemente va dichiarato che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile a anno, Parte_1
quindi, posti a suo carico le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso del curatore che verranno liquidati dal Tribunale.
5. Nulla va disposto riguardo alle spese del presente procedimento di reclamo, atteso che i reclamati sono rimasti contumaci, non opponendosi perciò all'accoglimento del reclamo e - come sopra osservato - la dichiarazione di fallimento è interamente imputabile all'odierna reclamante.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunziando,
a) revoca la sentenza n. 171/2024, emessa dal Tribunale di Genova, in data
8.11.2024, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
“ CF con sede in EN Parte_1 P.IVA_1
(GENOVA) Via Val Lerone 21/43 16011;
b) dichiara che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è imputabile a e pone conseguentemente a suo Parte_1
carico le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso del curatore che verranno liquidati dal Tribunale.
Genova, camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Enrica Drago
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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