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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
RE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1319/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soriano Calabro - Piazza Municipio 89831 Soriano Calabro VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 534 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il documento di riscossione n. 534, notificato il 8.10.2025 da Pubblialifana s.r.l. per conto del Comune di Soriano Calabro
e con il quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di TARI per l'anno 2024, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità dell'atto impugnato per: 1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) erroneità nel calcolo degli occupanti e della superficie tassabile;
Il Comune di Soriano Calabro si costituiva in giudizio con memoria depositata il 15.12.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 29.12.2015 si costituiva in giudizio Pubblialifana s.r.l. chiedendo l'accertamento della legittimità dell'accertamento per come rettificato e per il resto insistendo per il rigetto del ricorso.
Con memorie depositate il 19.12.2025 e 7.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla omessa notifica degli atti presupposti atteso che l'atto impugnato, pur denominato “documento di riscossione”, altro non è che un atto di accertamento - contenendone tutti i requisiti formali e sostanziali – tanto che è la stessa parte ricorrente a qualificarlo tale
(cfr. pag. 1), sicchè non è dato comprendere sarebbe l'atto presupposto che avrebbe dovuto essere notificato.
Ciò detto, si duole il ricorrente dell'errato calcolo degli occupanti l'immobile – evidenziando che nell'atto impugnato il tributo era stato calcolato sulla base di n. 5 occupanti e deducendo, in proposito, che gli occupanti erano soltanto n. 2 ossia esso ricorrente ed il coniuge – nonché della circostanza che era stato sottoposto a tassazione non soltanto l'immobile di abitazione ma anche il sottostante garage.
Costituendosi in giudizio Pubblialifana s.r.l. ha dedotto di aver emesso in rettifica il documento di riscossione n. 976 riconoscendo l'errata applicazione della quota variabile anche sulla pertinenza all'immobile - riducendo la pretesa da € 674,86 ad € 400,80 con l'applicazione, per detta pertinenza, della sola quota fissa - e contestando la allegazione relativa al numero degli occupanti sostenendo che, correttamente, la pretesa era stata esercitata sulla base di n. 5 componenti poiché nell'annualità di riferimento (il 2024) risiedevano nell'immobile, oltre che il ricorrente ed il coniuge, anche la figlia Nominativo_1, il genero Nominativo_2 e la nipote Nominativo_3 e, a riprova, dell'assunto ha depositato il documento “visura punto fisco”.
Sennonché, come correttamente si duole parte ricorrente con le memorie illustrative, l'agente della riscossione si è tardivamente costituito in giudizio soltanto il 29.12.2025, oltre i termini di cui all'art. 32 D.
Lgs. n. 546/1992, sicchè è incorso nella decadenza dalla produzione documentale ciò che comporta la inutilizzabilità in questa sede dei documenti depositati stante la loro inammissibilità.
Non potendosi, conseguentemente, valorizzare il documento “visura punto fisco” prodotto da Pubblialifana
s.r.l. è, dunque, indimostrato che gli immobili in questione siano stati occupati, per come dedotto in memoria, da n. 5 unità sicchè, avuto riguardo alla deduzione di parte ricorrente che è corroborata dallo stato di famiglia depositato (da cui risulta che all'indirizzo ove è ubicato l'immobile oggetto di pretesa è iscritta una famiglia composta da n. 2 persone, ossia il ricorrente ed il coniuge Nominativo_4) – l'atto impugnato non può che dichiararsi illegittimo nella parte relativa al numero degli occupanti.
Ciò detto, è invece dovuto il tributo in relazione alla pertinenza (garage), sia pure determinato tenendo conto di n. 2 occupanti e non già di 5 occupanti per come accertato con l'atto opposto.
Assume il ricorrente di nulla dovere in relazione alla pertinenza deducendo in particolare che “[..] il locale in questione è un garage adibito "esclusivamente a deposito dell'autovettura di sua proprietà". È di comune esperienza (fatto notorio ex art. 115 c.p.c.) che un locale con tale esclusiva destinazione d'uso non è, per sua natura, un luogo di produzione di rifiuti urbani, a differenza delle superfici abitative [..]” e che “[..] La natura stessa del locale e la sua funzione pertinenziale all'abitazione principale sono elementi sufficienti a dimostrarne l'inidoneità alla produzione di rifiuti rilevante ai fini TARI [..]” (così nelle memorie).
Sennonché, come giustamente rileva il Comune di Soriano Calabro, l'esclusione dalla tassazione di parti di aree perché ritenute inidonee alla produzione di rifiuti è subordinata alla presentazione della documentazione atta a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione.
Giova invero ricordare, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso non può essere ritenuta in modo presunta dal giudice tributario essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (cfr., tra le altre, Cass. n. 11351 del 06/07/2012;
Cass. n. 17703 del 02/09/2004).
La Suprema Corte ha, invero, affermato il principio secondo cui l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per l'esenzione grava sul contribuente che intende ottenerla in quanto, se e' vero che quello relativo ai fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale
(cfr., tra le altre, Cass. n. 4766/2004) statuendo, nello specifico, che “Incombe al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D. Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale” (cfr. Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, Cass. n. 13086/2006, Cass. n. 17599/2009, Cass. n.775/2011).
Ebbene, nella specie non è neppure allegato (e comunque non risulta) che la parte ricorrente abbia presentato la dichiarazione all'Ente locale intesa ad ottenere l'esonero dal pagamento del tributo in relazione alla pertinenza (garage) sicchè sussiste l'obbligazione tributaria anche in relazione alla pertinenza, che ovviamente dovrà essere adempiuta avuto riguardo al corretto numero di occupanti che nella specie è pari a due.
Occorre, a questo punto, richiamare il consolidato orientamento di legittimità (ex multis, Cass. n. 15825/2006;
n. 13034 e n. 11935 del 2012; n. 6918/2013; n. 24611 e n. 26532 del 2014) secondo cui “alla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte”.
La pretesa impositiva relativamente agli immobili in parola (abitazione e pertinenza/garage) dovrà dunque essere rideterminata tenendo presente, in relazione alla parte fissa ed a quella variabile, il numero degli occupanti pari a due.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza delle somme pretese con l'atto impugnato nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
RE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1319/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Soriano Calabro - Piazza Municipio 89831 Soriano Calabro VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 534 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.10.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il documento di riscossione n. 534, notificato il 8.10.2025 da Pubblialifana s.r.l. per conto del Comune di Soriano Calabro
e con il quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di TARI per l'anno 2024, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità dell'atto impugnato per: 1) omessa notifica degli atti prodromici;
2) erroneità nel calcolo degli occupanti e della superficie tassabile;
Il Comune di Soriano Calabro si costituiva in giudizio con memoria depositata il 15.12.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 29.12.2015 si costituiva in giudizio Pubblialifana s.r.l. chiedendo l'accertamento della legittimità dell'accertamento per come rettificato e per il resto insistendo per il rigetto del ricorso.
Con memorie depositate il 19.12.2025 e 7.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Non coglie nel segno la doglianza che fa leva sulla omessa notifica degli atti presupposti atteso che l'atto impugnato, pur denominato “documento di riscossione”, altro non è che un atto di accertamento - contenendone tutti i requisiti formali e sostanziali – tanto che è la stessa parte ricorrente a qualificarlo tale
(cfr. pag. 1), sicchè non è dato comprendere sarebbe l'atto presupposto che avrebbe dovuto essere notificato.
Ciò detto, si duole il ricorrente dell'errato calcolo degli occupanti l'immobile – evidenziando che nell'atto impugnato il tributo era stato calcolato sulla base di n. 5 occupanti e deducendo, in proposito, che gli occupanti erano soltanto n. 2 ossia esso ricorrente ed il coniuge – nonché della circostanza che era stato sottoposto a tassazione non soltanto l'immobile di abitazione ma anche il sottostante garage.
Costituendosi in giudizio Pubblialifana s.r.l. ha dedotto di aver emesso in rettifica il documento di riscossione n. 976 riconoscendo l'errata applicazione della quota variabile anche sulla pertinenza all'immobile - riducendo la pretesa da € 674,86 ad € 400,80 con l'applicazione, per detta pertinenza, della sola quota fissa - e contestando la allegazione relativa al numero degli occupanti sostenendo che, correttamente, la pretesa era stata esercitata sulla base di n. 5 componenti poiché nell'annualità di riferimento (il 2024) risiedevano nell'immobile, oltre che il ricorrente ed il coniuge, anche la figlia Nominativo_1, il genero Nominativo_2 e la nipote Nominativo_3 e, a riprova, dell'assunto ha depositato il documento “visura punto fisco”.
Sennonché, come correttamente si duole parte ricorrente con le memorie illustrative, l'agente della riscossione si è tardivamente costituito in giudizio soltanto il 29.12.2025, oltre i termini di cui all'art. 32 D.
Lgs. n. 546/1992, sicchè è incorso nella decadenza dalla produzione documentale ciò che comporta la inutilizzabilità in questa sede dei documenti depositati stante la loro inammissibilità.
Non potendosi, conseguentemente, valorizzare il documento “visura punto fisco” prodotto da Pubblialifana
s.r.l. è, dunque, indimostrato che gli immobili in questione siano stati occupati, per come dedotto in memoria, da n. 5 unità sicchè, avuto riguardo alla deduzione di parte ricorrente che è corroborata dallo stato di famiglia depositato (da cui risulta che all'indirizzo ove è ubicato l'immobile oggetto di pretesa è iscritta una famiglia composta da n. 2 persone, ossia il ricorrente ed il coniuge Nominativo_4) – l'atto impugnato non può che dichiararsi illegittimo nella parte relativa al numero degli occupanti.
Ciò detto, è invece dovuto il tributo in relazione alla pertinenza (garage), sia pure determinato tenendo conto di n. 2 occupanti e non già di 5 occupanti per come accertato con l'atto opposto.
Assume il ricorrente di nulla dovere in relazione alla pertinenza deducendo in particolare che “[..] il locale in questione è un garage adibito "esclusivamente a deposito dell'autovettura di sua proprietà". È di comune esperienza (fatto notorio ex art. 115 c.p.c.) che un locale con tale esclusiva destinazione d'uso non è, per sua natura, un luogo di produzione di rifiuti urbani, a differenza delle superfici abitative [..]” e che “[..] La natura stessa del locale e la sua funzione pertinenziale all'abitazione principale sono elementi sufficienti a dimostrarne l'inidoneità alla produzione di rifiuti rilevante ai fini TARI [..]” (così nelle memorie).
Sennonché, come giustamente rileva il Comune di Soriano Calabro, l'esclusione dalla tassazione di parti di aree perché ritenute inidonee alla produzione di rifiuti è subordinata alla presentazione della documentazione atta a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione.
Giova invero ricordare, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso non può essere ritenuta in modo presunta dal giudice tributario essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (cfr., tra le altre, Cass. n. 11351 del 06/07/2012;
Cass. n. 17703 del 02/09/2004).
La Suprema Corte ha, invero, affermato il principio secondo cui l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per l'esenzione grava sul contribuente che intende ottenerla in quanto, se e' vero che quello relativo ai fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale
(cfr., tra le altre, Cass. n. 4766/2004) statuendo, nello specifico, che “Incombe al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D. Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale” (cfr. Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, Cass. n. 13086/2006, Cass. n. 17599/2009, Cass. n.775/2011).
Ebbene, nella specie non è neppure allegato (e comunque non risulta) che la parte ricorrente abbia presentato la dichiarazione all'Ente locale intesa ad ottenere l'esonero dal pagamento del tributo in relazione alla pertinenza (garage) sicchè sussiste l'obbligazione tributaria anche in relazione alla pertinenza, che ovviamente dovrà essere adempiuta avuto riguardo al corretto numero di occupanti che nella specie è pari a due.
Occorre, a questo punto, richiamare il consolidato orientamento di legittimità (ex multis, Cass. n. 15825/2006;
n. 13034 e n. 11935 del 2012; n. 6918/2013; n. 24611 e n. 26532 del 2014) secondo cui “alla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte”.
La pretesa impositiva relativamente agli immobili in parola (abitazione e pertinenza/garage) dovrà dunque essere rideterminata tenendo presente, in relazione alla parte fissa ed a quella variabile, il numero degli occupanti pari a due.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la debenza delle somme pretese con l'atto impugnato nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.