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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4987/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di LE – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa LE RA ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4987 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.”, vertente TRA C.F. e P. IVA , in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Venutolo ed elettivamente domiciliata in LE alla via M. Schipa n. 21; Opponente E
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Fazio e con lei elettivamente domiciliata in Napoli alla via Padova, 22; Opposto CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 10076202300000132000, fascicolo n. 2023/1271, notificatagli in data 6.06.2023, e per essa articolava contestazioni relative alla cartella di pagamento n. 10020220014586512, emessa a seguito della notifica di ordinanza-ingiunzione della n. 37/2022 relativa a sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia Controparte_2 ambientale. L'istante articolava plurimi motivi di opposizione. Anzitutto, deduceva l'inesistenza della notificazione dell'atto opposto in quanto resa a mezzo pec da parte di indirizzo mail non iscritto in pubblici registri e giacché carente nella individuazione dei beni da sottoporre alla misura cautelare. Con riguardo all'an dell'esecuzione, rappresentava di aver presentato istanza di rateizzazione delle somme afferenti alla cartella di pagamento ivi impugnata, per cui il concessionario della riscossione non avrebbe potuto minacciare alcuna attività esattiva a proprio danno. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale : sospendere l'esecutività e/o l'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex articolo 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973, documento n. 10076202300000132000, fascicolo n. 2023/1271 , dell' Controparte_1
di LE , e per l'effetto inibire al concessionario della riscossione l'iscrizione
[...] ipotecaria su qualsiasi bene immobile di proprietà della ovvero, se già iscritta Parte_1 nelle more della definizione del presente giudizio, dichiarare l'illegittimità del relativo provvedimento di iscrizione e per l'effetto sospendere la sua esecutività e/o efficacia, ordinandone la cancellazione senza nessun onere economico a carico della socie tà attrice;
2) nel merito: accertare e dichiarare per i motivi sopra illustrati l'illegittimità, nella parte opposta, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex articolo 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973, documento n. 10076202300000132000, fascicolo n. 2023/1271 , dell' di CP_1 Controparte_1
LE, e per l'effetto annullare la stessa ed eventuali ipoteche iscritte su qualsiasi bene immobile di proprietà della nelle more della definizione del presente giudizio, ordinandone Parte_1 la cancellazione senza nessun onere economico a carico della società attrice”.
1.1 Con propria comparsa, si costituiva parte opposta che domandava il rigetto integrale della proposta opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Replicava, anzitutto, la regolarità della notificazione eseguita e l'infondatezza del mancato riscontro all'istanza in autotutela proposta da parte dell'intimato in riferimento alla procedura esattiva.
2. Tanto premesso in fatto, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione del gravame in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare che la presente domanda sia da accogliere in relazione alla questione concernente la sopravvenuta rateizzazione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020220014586512. Come emerge dalle allegazioni prodotte, l'attore otteneva accoglimento dell'istanza di rateizzazione proposta per la cartella citata in data 06.06.2023, recante identificativo n. 283065, con cui il concessionario comunicava altresì il piano di ammortamento dei pagamenti dilazionati concessigli e procedeva, altresì, a depositare prova dei pagamenti eseguiti nelle more del giudizio de quo. Nel caso di specie, il tessuto normativo di partenza è costituito dall'art. 10 del D.lgs. n. 159/2015, che, modificando l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, prevede, tra l'altro, che l'Agente della riscossione riconosca tout court la dilazione di pagamento al contribuente, dietro semplice richiesta di questi che versi in temporanea ed obiettiva difficoltà, per le somme iscritte a ruolo (eccetto i diritti di notifica) e fino ad un massimo di 72 rate mensili. Ricevuta la richiesta di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo avviate precedentemente. In buona sostanza, l'effetto principale della concessa rateizzazione del debito a ruolo è costituito dalla sospensione delle attività di riscossione, che determina, nel rispetto da parte del contribuente di tutte le scadenze previste dal piano, l'impossibilità di di procedere con ulteriori azioni esecutive. CP_3
Il pagamento (in maniera dilazionata) della sanzione di cui alla cartella di pagamento effettuato dall'attore, finché la rateizzazione concessa risulterà puntualmente onorata (peraltro, non emerge in atti che i pagamenti non stiano avvenendo regolarmente), preclude all'amministrazione finanziaria l'avvio di procedure di recupero forzoso e rende inutiliter data la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento. In altri termini, l'atto contestato è un atto prodromico e preordinato all'esecuzione, avente una funzione di garanzia e di cautela del credito dell'ente titolare (cfr. Cass., Sez. U., n. 19667/2014; Cass., Sez. U., n. 15425/2014; Cass., Sez. U., n. 15354/2015; Cass.civ. n. 24234/2015, Cass., Sez. U., n. 959/2017; Cass. n. 13618/2018; Cass., S.U., n.10773/2019; da ultimo Cass.civ., sez. III, 21.04.2021, n. 10480), che non è in grado di spiegare alcuna efficacia in caso come quello in esame ove la concessa dilazione del pagamento osta all'espropriazione forzata. In conclusione, la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000132000, asseritamente avvenuta in data 06.06.2023, contestualmente alla concessa rateizzazione del debito per la cartella di pagamento n. 10020220014586512, deve ritenersi inefficace per la parte in cui richiama il credito della citata cartella. A tanto consegue l'accoglimento della domanda attorea.
3. Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc., va rilevato come fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non si rinvengono gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale dell'opposta, sicché la domanda formulata ex art. 96 va rigettata.
4. Infine, con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si stima equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali, alla luce degli orientamenti ondivaghi espressi nella materia de qua, in specie con riguardo alla portata della sospensione dell'attività riscossiva disposta dalla legge, si ritine equo disporre la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di LE – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa LE RA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Accoglie l'opposizione spiegata da per l'effetto, dichiara inefficace la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000132000, nella parte afferente alla cartella di pagamento n. 10020220014586512;
2- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in LE, lì 22.12.24
Il Giudice
LE RA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di LE – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa LE RA ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4987 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto
“opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.”, vertente TRA C.F. e P. IVA , in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Venutolo ed elettivamente domiciliata in LE alla via M. Schipa n. 21; Opponente E
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Fazio e con lei elettivamente domiciliata in Napoli alla via Padova, 22; Opposto CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recante n. 10076202300000132000, fascicolo n. 2023/1271, notificatagli in data 6.06.2023, e per essa articolava contestazioni relative alla cartella di pagamento n. 10020220014586512, emessa a seguito della notifica di ordinanza-ingiunzione della n. 37/2022 relativa a sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia Controparte_2 ambientale. L'istante articolava plurimi motivi di opposizione. Anzitutto, deduceva l'inesistenza della notificazione dell'atto opposto in quanto resa a mezzo pec da parte di indirizzo mail non iscritto in pubblici registri e giacché carente nella individuazione dei beni da sottoporre alla misura cautelare. Con riguardo all'an dell'esecuzione, rappresentava di aver presentato istanza di rateizzazione delle somme afferenti alla cartella di pagamento ivi impugnata, per cui il concessionario della riscossione non avrebbe potuto minacciare alcuna attività esattiva a proprio danno. Concludeva, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale : sospendere l'esecutività e/o l'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex articolo 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973, documento n. 10076202300000132000, fascicolo n. 2023/1271 , dell' Controparte_1
di LE , e per l'effetto inibire al concessionario della riscossione l'iscrizione
[...] ipotecaria su qualsiasi bene immobile di proprietà della ovvero, se già iscritta Parte_1 nelle more della definizione del presente giudizio, dichiarare l'illegittimità del relativo provvedimento di iscrizione e per l'effetto sospendere la sua esecutività e/o efficacia, ordinandone la cancellazione senza nessun onere economico a carico della socie tà attrice;
2) nel merito: accertare e dichiarare per i motivi sopra illustrati l'illegittimità, nella parte opposta, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex articolo 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973, documento n. 10076202300000132000, fascicolo n. 2023/1271 , dell' di CP_1 Controparte_1
LE, e per l'effetto annullare la stessa ed eventuali ipoteche iscritte su qualsiasi bene immobile di proprietà della nelle more della definizione del presente giudizio, ordinandone Parte_1 la cancellazione senza nessun onere economico a carico della società attrice”.
1.1 Con propria comparsa, si costituiva parte opposta che domandava il rigetto integrale della proposta opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Replicava, anzitutto, la regolarità della notificazione eseguita e l'infondatezza del mancato riscontro all'istanza in autotutela proposta da parte dell'intimato in riferimento alla procedura esattiva.
2. Tanto premesso in fatto, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione del gravame in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare che la presente domanda sia da accogliere in relazione alla questione concernente la sopravvenuta rateizzazione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020220014586512. Come emerge dalle allegazioni prodotte, l'attore otteneva accoglimento dell'istanza di rateizzazione proposta per la cartella citata in data 06.06.2023, recante identificativo n. 283065, con cui il concessionario comunicava altresì il piano di ammortamento dei pagamenti dilazionati concessigli e procedeva, altresì, a depositare prova dei pagamenti eseguiti nelle more del giudizio de quo. Nel caso di specie, il tessuto normativo di partenza è costituito dall'art. 10 del D.lgs. n. 159/2015, che, modificando l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, prevede, tra l'altro, che l'Agente della riscossione riconosca tout court la dilazione di pagamento al contribuente, dietro semplice richiesta di questi che versi in temporanea ed obiettiva difficoltà, per le somme iscritte a ruolo (eccetto i diritti di notifica) e fino ad un massimo di 72 rate mensili. Ricevuta la richiesta di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo avviate precedentemente. In buona sostanza, l'effetto principale della concessa rateizzazione del debito a ruolo è costituito dalla sospensione delle attività di riscossione, che determina, nel rispetto da parte del contribuente di tutte le scadenze previste dal piano, l'impossibilità di di procedere con ulteriori azioni esecutive. CP_3
Il pagamento (in maniera dilazionata) della sanzione di cui alla cartella di pagamento effettuato dall'attore, finché la rateizzazione concessa risulterà puntualmente onorata (peraltro, non emerge in atti che i pagamenti non stiano avvenendo regolarmente), preclude all'amministrazione finanziaria l'avvio di procedure di recupero forzoso e rende inutiliter data la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento. In altri termini, l'atto contestato è un atto prodromico e preordinato all'esecuzione, avente una funzione di garanzia e di cautela del credito dell'ente titolare (cfr. Cass., Sez. U., n. 19667/2014; Cass., Sez. U., n. 15425/2014; Cass., Sez. U., n. 15354/2015; Cass.civ. n. 24234/2015, Cass., Sez. U., n. 959/2017; Cass. n. 13618/2018; Cass., S.U., n.10773/2019; da ultimo Cass.civ., sez. III, 21.04.2021, n. 10480), che non è in grado di spiegare alcuna efficacia in caso come quello in esame ove la concessa dilazione del pagamento osta all'espropriazione forzata. In conclusione, la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000132000, asseritamente avvenuta in data 06.06.2023, contestualmente alla concessa rateizzazione del debito per la cartella di pagamento n. 10020220014586512, deve ritenersi inefficace per la parte in cui richiama il credito della citata cartella. A tanto consegue l'accoglimento della domanda attorea.
3. Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc., va rilevato come fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere 'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285). Non si rinvengono gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale dell'opposta, sicché la domanda formulata ex art. 96 va rigettata.
4. Infine, con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, si stima equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali, alla luce degli orientamenti ondivaghi espressi nella materia de qua, in specie con riguardo alla portata della sospensione dell'attività riscossiva disposta dalla legge, si ritine equo disporre la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di LE – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa LE RA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1- Accoglie l'opposizione spiegata da per l'effetto, dichiara inefficace la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300000132000, nella parte afferente alla cartella di pagamento n. 10020220014586512;
2- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in LE, lì 22.12.24
Il Giudice
LE RA