CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
PASQUINI GIULIO, Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 131/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IRAP 2018
- sul ricorso n. 132/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IRAP 2017
- sul ricorso n. 133/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_2 S.a.s. Di Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IRAP 2018
- sul ricorso n. 134/2024 depositato il 22/02/2024 proposto da
Ricorrente_2 S.a.s. Di Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IRAP 2017
- sul ricorso n. 135/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IRAP 2017
- sul ricorso n. 136/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2025 depositato il
11/06/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento notificato in data 14.09.2023 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Verona, ha operato, a carico della Ricorrente_2 S.a.s., corrente in Verona, in relazione all'anno 2017, un recupero di maggiori imposte ai fini della determinazione del reddito, di IVA e Irap, oltre interessi e con irrogazione delle conseguenti sanzioni.
Trattandosi di S.a.s., il predetto avviso veniva successivamente notificato anche al socio e legale rappresentante sig. Ricorrente_1, residente a [...], nonché alla socia Ricorrente_3, residente in [...]all'Adige.
Con ricorso notificato in data 10.11.2023 la Ricorrente_2 S.a.s. contestava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria le pretese fiscali dell'Ufficio, chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato (R.G. n. 134/2024). Analoghi separati ricorsi venivano proposti, avverso il medesimo avviso di accertamento e notificati nella medesima data, sia dal sig. Ricorrente_1 (R.G. n. 132/2024) che dalla Ricorrente_3 (R.G. n. 135/2024).
Similare avviso di accertamento veniva notificato in data 07.12.2023 sia alla suddetta società che ai medesimi soci, in relazione all'anno 2018.
Anche nei confronti di tale avviso di accertamento proponevano altrettanti ricorsi, notificati tutti in data
01.02.2024, la Ricorrente_2 S.a.s. (R.G. n. 133/2024), il sig. Ricorrente_1 (R.G. n. 131/2024) e la Ricorrente_3 (R.G. n. 136/2024).
Con deduzioni di costituzione tutte tra loro analoghe, depositate in data 27 e 28.03.2024, l'Ufficio si costituiva in tutti i sei giudizi e ribadiva le proprie pretese fiscali, chiedendo la conferma degli avvisi impugnati ed il rigetto dei ricorsi.
Veniva quindi fissata per la trattazione dei sei ricorsi l'udienza del 09.06.2025 e, nelle more, i ricorrenti depositavano documenti in data 20.05.2025 e memorie in data 29.05.2025, con il nuovo difensore nel frattempo costituitosi.
All'udienza del 09.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa riunione di tutti i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le pretese fiscali dell'Ufficio nei confronti della società e dei due soci ricorrenti si fondano, come chiaramente esposto nei relativi avvisi di accertamento, su circostanze complesse, rilevate a seguito di istruttoria dell'Ufficio stesso e di PVC della Guardia di Finanza di Prato del 12.05.2022 ed aventi ad oggetto le annualità
2017 e 2018.
Va premesso che precedentemente, nell'anno 2022, sia per le predette annualità 2017 e 2018 che per gli anni 2015 e 2016, erano stati emessi complessivamente sette avvisi di accertamento, da cui erano originati altrettanti contenziosi, che poi si erano chiusi a seguito di annullamenti in autotutela da parte dell'Ufficio, emessi nel febbraio 2023.
Successivamente ancora venivano emessi i due avvisi di accertamento da cui hanno tratto origine gli odierni sei contenziosi riuniti.
In sostanza l'Ufficio ha contestato nei confronti della società odierna ricorrente l'utilizzo di fatture di acquisto per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, con riferimento, quali soggetti emittenti tali fatture, alla ditta individuale Società_1 per l'anno 2017 ed alla Società_2 srls per l'anno 2018.
Nei due avvisi di accertamento impugnati l'Ufficio parte dalla premessa che entrambe le suddette ditte fornitrici fossero coinvolte in un'associazione per delinquere, operante nel territorio toscano, attiva nel settore dei pallets, cioè degli imballaggi in legno, e che le suddette ditte fornitrici della ricorrente fossero oggetto di indagini per reati quali il riciclaggio, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'intestazione fittizia di beni.
Essendo stati rilevati rapporti commerciali fra tali ditte e l'odierna società ricorrente, anche quest'ultima è stata coinvolta nell'attività di indagine e di recupero fiscale effettuata dall'Ufficio, avendo quest'ultimo ritenuto che le operazioni di acquisto effettuate dalla società ricorrente fossero nella realtà inesistenti.
Da tali contestazioni l'Ufficio ha attribuito maggiori redditi per gli anni in questione, che poi ha imputato ai soci in base alla loro quota di partecipazione, nonché ha recuperato Irap e IVA. Sulla base di tali circostanze l'Ufficio ha effettuato i seguenti recuperi per l'utilizzo di fatture inesistenti.
Per l'anno 2017, è stato accertato un maggior reddito di € 26.371,80= e sono state recuperate Irap per
€ 1.029,00= ed IVA per € 5.802,00=.
Per l'anno 2018 è stato accertato un maggior reddito di € 9.943,30= e sono state recuperate Irap per
€ 388,00= ed IVA per € 4.559,00=.
I maggiori redditi accertati sono stati imputati in capo ai due soci sulla base delle quote di partecipazione;
il tutto oltre sanzioni ed interessi.
Ritiene il Collegio che, in ordine alla suesposta vertenza, vadano formulate le seguenti considerazioni.
· Quanto all'anno 2017, l'Ufficio ha contestato l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla ditta fornitrice Società_1.
Le fatture e le relative operazioni commerciali contestate dall'Ufficio sono sei (nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 2017)
e risalgono al periodo febbraio-marzo 2017, per un importo complessivo di € 26.371,80= oltre IVA.
Si tratta di sei vendite di sacchi di pellets, cinque in febbraio ed una in marzo 2017.
Tali fatture risultano le prime sei emesse nel 2017 e la merce (i sacchi di pellets) risulta documentalmente essere stata subito rivenduta dalla società ricorrente a società della grande distribuzione (supermercati Società_3 e Società_4).
Tali operazioni commerciali riguardano dunque una merce, i pellets, cioè il materiale combustibile per le stufe, assai differente dall'oggetto delle contestazioni dell'Ufficio, che ipotizzano operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti nell'ambito del commercio di imballaggi di legno (pallets).
Infatti l'Ufficio, riportando i contenuti delle indagini della Guardia di Finanza di Prato ed i riferimenti ad altre ditte e società che avrebbero intercorso rapporti illeciti con la ditta Società_1, si riferisce ad operazioni inesistenti aventi per oggetto forniture di pallets, non di pellets.
Un elemento critico sottolineato dall'Ufficio è che le sei fatture in questione sarebbero state emesse dopo la cessazione dell'attività della ditta fornitrice, che sarebbe avvenuta il 31.12.2016.
In realtà la ditta fornitrice risulta cancellata in data 07.06.2019, mentre è solo la sua attività che risulta dichiarata cessata a dicembre 2016 e le fatture in questione risultano emesse nei primi tre mesi successivi a tale cessazione.
Circostanze, quelle suesposte, che non conducono ad una illegittimità delle fatture emesse, essendo intervenuta la cancellazione della ditta e della relativa partita IVA solo nel 2019, ma fanno anzi ritenere plausibile l'ipotesi formulata dai ricorrenti, che si trattasse cioè di operazioni conclusive, nell'ambito della liquidazione di tale ditta.
Come spiegato nelle memorie depositate dai ricorrenti, la ditta fornitrice era un intermediario che consentiva pagamenti dilazionati, per merce pacificamente proveniente dalla Lituania: tali pagamenti dilazionati erano necessari alla ricorrente per avere, prima dei pagamenti stessi, la provvista costituita dai pagamenti delle società della grande distribuzione.
Oltretutto risulta che la stessa Guardia di Finanza e di conseguenza l'Ufficio non abbiano rilevato irregolarità nella tenuta della contabilità o carenze di documentazione fiscale a carico della società ricorrente. Tutti i collegamenti e le collusioni ipotizzati dall'Ufficio e riferiti ad altre entità commerciali, in realtà, come dichiarato nello stesso avviso di accertamento, risultano correlati al commercio dei pallets, degli imballaggi di legno, mentre l'avviso di accertamento riferito al 2017 è relativo solo a sei operazioni di acquisto di sacchi di pellets, operazioni del tutto avulse quindi dall'oggetto delle indagini penali e tributarie che costituiscono il presupposto del presente giudizio e della pretesa azionata dall'Ufficio.
Inoltre della merce acquistata con tali sei operazioni è stata documentata la rivendita alla grande distribuzione.
Non risulta altresì alcuna contestazione dell'Ufficio in ordine alla documentazione prodotta dai ricorrenti.
Quanto alle intercettazioni telefoniche evidenziate dall'Ufficio, si tratta, ad avviso del Collegio, di frasi coerenti con la vendita dei sacchi di pellets e con le problematiche di una partita di tali pellets, che evidenziano solo l'esistenza di tali rapporti commerciali tra la società ricorrente e la ditta Società_1.
Ad avviso del Collegio quindi l'Ufficio non ha fornito documentazione ed elementi di fatto tali da giustificare il recupero di cui all'avviso di accertamento impugnato.
Ne consegue che l'Ufficio non ha adempiuto all'onere probatorio ad esso incombente in relazione alla pretesa azionata con l'avviso impugnato riferito all'anno 2017, mentre i ricorrenti hanno fornito elementi di fatto idonei a contrastare gli assunti dell'Ufficio.
· Quanto all'anno 2018, l'Ufficio ha contestato l'esistenza oggettiva e/o soggettiva di tre operazioni fatturate dalla ditta fornitrice Società_2 srls, operazioni concernenti l'acquisto di sacchi di pellets e articoli di ferramenta: chiodi, lame, seghetti, etc...
Due operazioni (fatture nn. 68 e 69 del 2018) sono state ritenute dall'Ufficio soggettivamente inesistenti, mentre la terza (fattura n. 95/2018) è stata ritenuta oggettivamente inesistente.
Anche in questo caso la merce oggetto di fornitura risulta documentalmente rivenduta a vari commercianti e aziende della Lombardia e del Veneto e si tratta di merce (pellets, chiodi, lame per strumenti da taglio) del tutto avulsa dall'oggetto delle indagini penali e tributarie, che si riferiscono invece a reati e violazioni che sarebbero stati commessi nell'ambito del settore dei pallets e che sono ritenute dall'Ufficio il presupposto per l'avviso di accertamento relativo al 2018.
Ribadisce quindi il Collegio le pregresse considerazioni già formulate con riferimento all'annualità 2017, ritenendo la documentazione prodotta e gli elementi di fatto esposti dall'Ufficio non sufficienti a giustificare il recupero operato con l'avviso di accertamento.
Anche per l'anno 2018, quindi, ritiene il Collegio che l'Ufficio non abbia adempiuto all'onere probatorio ad esso incombente, mentre i ricorrenti hanno fornito elementi probatori atti a contrastare gli assunti dell'Ufficio.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni ritiene pertanto il Collegio che i ricorsi riuniti siano fondati e vadano quindi accolti per i motivi sopra evidenziati.
In considerazione del tenore e della particolare complessità e singolarità della controversia, anche con riferimento alle produzioni documentali, vi sono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
PASQUINI GIULIO, Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 131/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IRAP 2018
- sul ricorso n. 132/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IRAP 2017
- sul ricorso n. 133/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_2 S.a.s. Di Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IRAP 2018
- sul ricorso n. 134/2024 depositato il 22/02/2024 proposto da
Ricorrente_2 S.a.s. Di Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IRAP 2017
- sul ricorso n. 135/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01685 IRAP 2017
- sul ricorso n. 136/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z02PA01703 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2025 depositato il
11/06/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento notificato in data 14.09.2023 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Verona, ha operato, a carico della Ricorrente_2 S.a.s., corrente in Verona, in relazione all'anno 2017, un recupero di maggiori imposte ai fini della determinazione del reddito, di IVA e Irap, oltre interessi e con irrogazione delle conseguenti sanzioni.
Trattandosi di S.a.s., il predetto avviso veniva successivamente notificato anche al socio e legale rappresentante sig. Ricorrente_1, residente a [...], nonché alla socia Ricorrente_3, residente in [...]all'Adige.
Con ricorso notificato in data 10.11.2023 la Ricorrente_2 S.a.s. contestava avanti questa Corte di Giustizia Tributaria le pretese fiscali dell'Ufficio, chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato (R.G. n. 134/2024). Analoghi separati ricorsi venivano proposti, avverso il medesimo avviso di accertamento e notificati nella medesima data, sia dal sig. Ricorrente_1 (R.G. n. 132/2024) che dalla Ricorrente_3 (R.G. n. 135/2024).
Similare avviso di accertamento veniva notificato in data 07.12.2023 sia alla suddetta società che ai medesimi soci, in relazione all'anno 2018.
Anche nei confronti di tale avviso di accertamento proponevano altrettanti ricorsi, notificati tutti in data
01.02.2024, la Ricorrente_2 S.a.s. (R.G. n. 133/2024), il sig. Ricorrente_1 (R.G. n. 131/2024) e la Ricorrente_3 (R.G. n. 136/2024).
Con deduzioni di costituzione tutte tra loro analoghe, depositate in data 27 e 28.03.2024, l'Ufficio si costituiva in tutti i sei giudizi e ribadiva le proprie pretese fiscali, chiedendo la conferma degli avvisi impugnati ed il rigetto dei ricorsi.
Veniva quindi fissata per la trattazione dei sei ricorsi l'udienza del 09.06.2025 e, nelle more, i ricorrenti depositavano documenti in data 20.05.2025 e memorie in data 29.05.2025, con il nuovo difensore nel frattempo costituitosi.
All'udienza del 09.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa riunione di tutti i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le pretese fiscali dell'Ufficio nei confronti della società e dei due soci ricorrenti si fondano, come chiaramente esposto nei relativi avvisi di accertamento, su circostanze complesse, rilevate a seguito di istruttoria dell'Ufficio stesso e di PVC della Guardia di Finanza di Prato del 12.05.2022 ed aventi ad oggetto le annualità
2017 e 2018.
Va premesso che precedentemente, nell'anno 2022, sia per le predette annualità 2017 e 2018 che per gli anni 2015 e 2016, erano stati emessi complessivamente sette avvisi di accertamento, da cui erano originati altrettanti contenziosi, che poi si erano chiusi a seguito di annullamenti in autotutela da parte dell'Ufficio, emessi nel febbraio 2023.
Successivamente ancora venivano emessi i due avvisi di accertamento da cui hanno tratto origine gli odierni sei contenziosi riuniti.
In sostanza l'Ufficio ha contestato nei confronti della società odierna ricorrente l'utilizzo di fatture di acquisto per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti, con riferimento, quali soggetti emittenti tali fatture, alla ditta individuale Società_1 per l'anno 2017 ed alla Società_2 srls per l'anno 2018.
Nei due avvisi di accertamento impugnati l'Ufficio parte dalla premessa che entrambe le suddette ditte fornitrici fossero coinvolte in un'associazione per delinquere, operante nel territorio toscano, attiva nel settore dei pallets, cioè degli imballaggi in legno, e che le suddette ditte fornitrici della ricorrente fossero oggetto di indagini per reati quali il riciclaggio, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'intestazione fittizia di beni.
Essendo stati rilevati rapporti commerciali fra tali ditte e l'odierna società ricorrente, anche quest'ultima è stata coinvolta nell'attività di indagine e di recupero fiscale effettuata dall'Ufficio, avendo quest'ultimo ritenuto che le operazioni di acquisto effettuate dalla società ricorrente fossero nella realtà inesistenti.
Da tali contestazioni l'Ufficio ha attribuito maggiori redditi per gli anni in questione, che poi ha imputato ai soci in base alla loro quota di partecipazione, nonché ha recuperato Irap e IVA. Sulla base di tali circostanze l'Ufficio ha effettuato i seguenti recuperi per l'utilizzo di fatture inesistenti.
Per l'anno 2017, è stato accertato un maggior reddito di € 26.371,80= e sono state recuperate Irap per
€ 1.029,00= ed IVA per € 5.802,00=.
Per l'anno 2018 è stato accertato un maggior reddito di € 9.943,30= e sono state recuperate Irap per
€ 388,00= ed IVA per € 4.559,00=.
I maggiori redditi accertati sono stati imputati in capo ai due soci sulla base delle quote di partecipazione;
il tutto oltre sanzioni ed interessi.
Ritiene il Collegio che, in ordine alla suesposta vertenza, vadano formulate le seguenti considerazioni.
· Quanto all'anno 2017, l'Ufficio ha contestato l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla ditta fornitrice Società_1.
Le fatture e le relative operazioni commerciali contestate dall'Ufficio sono sei (nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 2017)
e risalgono al periodo febbraio-marzo 2017, per un importo complessivo di € 26.371,80= oltre IVA.
Si tratta di sei vendite di sacchi di pellets, cinque in febbraio ed una in marzo 2017.
Tali fatture risultano le prime sei emesse nel 2017 e la merce (i sacchi di pellets) risulta documentalmente essere stata subito rivenduta dalla società ricorrente a società della grande distribuzione (supermercati Società_3 e Società_4).
Tali operazioni commerciali riguardano dunque una merce, i pellets, cioè il materiale combustibile per le stufe, assai differente dall'oggetto delle contestazioni dell'Ufficio, che ipotizzano operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti nell'ambito del commercio di imballaggi di legno (pallets).
Infatti l'Ufficio, riportando i contenuti delle indagini della Guardia di Finanza di Prato ed i riferimenti ad altre ditte e società che avrebbero intercorso rapporti illeciti con la ditta Società_1, si riferisce ad operazioni inesistenti aventi per oggetto forniture di pallets, non di pellets.
Un elemento critico sottolineato dall'Ufficio è che le sei fatture in questione sarebbero state emesse dopo la cessazione dell'attività della ditta fornitrice, che sarebbe avvenuta il 31.12.2016.
In realtà la ditta fornitrice risulta cancellata in data 07.06.2019, mentre è solo la sua attività che risulta dichiarata cessata a dicembre 2016 e le fatture in questione risultano emesse nei primi tre mesi successivi a tale cessazione.
Circostanze, quelle suesposte, che non conducono ad una illegittimità delle fatture emesse, essendo intervenuta la cancellazione della ditta e della relativa partita IVA solo nel 2019, ma fanno anzi ritenere plausibile l'ipotesi formulata dai ricorrenti, che si trattasse cioè di operazioni conclusive, nell'ambito della liquidazione di tale ditta.
Come spiegato nelle memorie depositate dai ricorrenti, la ditta fornitrice era un intermediario che consentiva pagamenti dilazionati, per merce pacificamente proveniente dalla Lituania: tali pagamenti dilazionati erano necessari alla ricorrente per avere, prima dei pagamenti stessi, la provvista costituita dai pagamenti delle società della grande distribuzione.
Oltretutto risulta che la stessa Guardia di Finanza e di conseguenza l'Ufficio non abbiano rilevato irregolarità nella tenuta della contabilità o carenze di documentazione fiscale a carico della società ricorrente. Tutti i collegamenti e le collusioni ipotizzati dall'Ufficio e riferiti ad altre entità commerciali, in realtà, come dichiarato nello stesso avviso di accertamento, risultano correlati al commercio dei pallets, degli imballaggi di legno, mentre l'avviso di accertamento riferito al 2017 è relativo solo a sei operazioni di acquisto di sacchi di pellets, operazioni del tutto avulse quindi dall'oggetto delle indagini penali e tributarie che costituiscono il presupposto del presente giudizio e della pretesa azionata dall'Ufficio.
Inoltre della merce acquistata con tali sei operazioni è stata documentata la rivendita alla grande distribuzione.
Non risulta altresì alcuna contestazione dell'Ufficio in ordine alla documentazione prodotta dai ricorrenti.
Quanto alle intercettazioni telefoniche evidenziate dall'Ufficio, si tratta, ad avviso del Collegio, di frasi coerenti con la vendita dei sacchi di pellets e con le problematiche di una partita di tali pellets, che evidenziano solo l'esistenza di tali rapporti commerciali tra la società ricorrente e la ditta Società_1.
Ad avviso del Collegio quindi l'Ufficio non ha fornito documentazione ed elementi di fatto tali da giustificare il recupero di cui all'avviso di accertamento impugnato.
Ne consegue che l'Ufficio non ha adempiuto all'onere probatorio ad esso incombente in relazione alla pretesa azionata con l'avviso impugnato riferito all'anno 2017, mentre i ricorrenti hanno fornito elementi di fatto idonei a contrastare gli assunti dell'Ufficio.
· Quanto all'anno 2018, l'Ufficio ha contestato l'esistenza oggettiva e/o soggettiva di tre operazioni fatturate dalla ditta fornitrice Società_2 srls, operazioni concernenti l'acquisto di sacchi di pellets e articoli di ferramenta: chiodi, lame, seghetti, etc...
Due operazioni (fatture nn. 68 e 69 del 2018) sono state ritenute dall'Ufficio soggettivamente inesistenti, mentre la terza (fattura n. 95/2018) è stata ritenuta oggettivamente inesistente.
Anche in questo caso la merce oggetto di fornitura risulta documentalmente rivenduta a vari commercianti e aziende della Lombardia e del Veneto e si tratta di merce (pellets, chiodi, lame per strumenti da taglio) del tutto avulsa dall'oggetto delle indagini penali e tributarie, che si riferiscono invece a reati e violazioni che sarebbero stati commessi nell'ambito del settore dei pallets e che sono ritenute dall'Ufficio il presupposto per l'avviso di accertamento relativo al 2018.
Ribadisce quindi il Collegio le pregresse considerazioni già formulate con riferimento all'annualità 2017, ritenendo la documentazione prodotta e gli elementi di fatto esposti dall'Ufficio non sufficienti a giustificare il recupero operato con l'avviso di accertamento.
Anche per l'anno 2018, quindi, ritiene il Collegio che l'Ufficio non abbia adempiuto all'onere probatorio ad esso incombente, mentre i ricorrenti hanno fornito elementi probatori atti a contrastare gli assunti dell'Ufficio.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni ritiene pertanto il Collegio che i ricorsi riuniti siano fondati e vadano quindi accolti per i motivi sopra evidenziati.
In considerazione del tenore e della particolare complessità e singolarità della controversia, anche con riferimento alle produzioni documentali, vi sono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.