Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 26
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2017

    L'Ufficio non ha fornito documentazione ed elementi di fatto sufficienti a giustificare il recupero fiscale per l'anno 2017. I ricorrenti hanno fornito elementi idonei a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La merce acquistata è stata documentata come rivenduta e le contestazioni dell'Ufficio sono relative a un settore merceologico diverso da quello oggetto delle fatture.

  • Accolto
    Inesistenza oggettiva e/o soggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2018

    L'Ufficio non ha adempiuto all'onere probatorio per l'anno 2018. I ricorrenti hanno fornito elementi probatori atti a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La documentazione prodotta e gli elementi di fatto esposti dall'Ufficio non sono sufficienti a giustificare il recupero operato.

  • Accolto
    Inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2017

    L'Ufficio non ha fornito documentazione ed elementi di fatto sufficienti a giustificare il recupero fiscale per l'anno 2017. I ricorrenti hanno fornito elementi idonei a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La merce acquistata è stata documentata come rivenduta e le contestazioni dell'Ufficio sono relative a un settore merceologico diverso da quello oggetto delle fatture.

  • Accolto
    Inesistenza oggettiva e/o soggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2018

    L'Ufficio non ha adempiuto all'onere probatorio per l'anno 2018. I ricorrenti hanno fornito elementi probatori atti a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La documentazione prodotta e gli elementi di fatto esposti dall'Ufficio non sono sufficienti a giustificare il recupero operato.

  • Accolto
    Inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2017

    L'Ufficio non ha fornito documentazione ed elementi di fatto sufficienti a giustificare il recupero fiscale per l'anno 2017. I ricorrenti hanno fornito elementi idonei a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La merce acquistata è stata documentata come rivenduta e le contestazioni dell'Ufficio sono relative a un settore merceologico diverso da quello oggetto delle fatture.

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    Inesistenza oggettiva e/o soggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2018

    L'Ufficio non ha adempiuto all'onere probatorio per l'anno 2018. I ricorrenti hanno fornito elementi probatori atti a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La documentazione prodotta e gli elementi di fatto esposti dall'Ufficio non sono sufficienti a giustificare il recupero operato.

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    Inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2017

    L'Ufficio non ha fornito documentazione ed elementi di fatto sufficienti a giustificare il recupero fiscale per l'anno 2017. I ricorrenti hanno fornito elementi idonei a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La merce acquistata è stata documentata come rivenduta e le contestazioni dell'Ufficio sono relative a un settore merceologico diverso da quello oggetto delle fatture.

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    Inesistenza oggettiva e/o soggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2018

    L'Ufficio non ha adempiuto all'onere probatorio per l'anno 2018. I ricorrenti hanno fornito elementi probatori atti a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La documentazione prodotta e gli elementi di fatto esposti dall'Ufficio non sono sufficienti a giustificare il recupero operato.

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    Inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2017

    L'Ufficio non ha fornito documentazione ed elementi di fatto sufficienti a giustificare il recupero fiscale per l'anno 2017. I ricorrenti hanno fornito elementi idonei a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La merce acquistata è stata documentata come rivenduta e le contestazioni dell'Ufficio sono relative a un settore merceologico diverso da quello oggetto delle fatture.

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    Inesistenza oggettiva e/o soggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2018

    L'Ufficio non ha adempiuto all'onere probatorio per l'anno 2018. I ricorrenti hanno fornito elementi probatori atti a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La documentazione prodotta e gli elementi di fatto esposti dall'Ufficio non sono sufficienti a giustificare il recupero operato.

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    Inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2017

    L'Ufficio non ha fornito documentazione ed elementi di fatto sufficienti a giustificare il recupero fiscale per l'anno 2017. I ricorrenti hanno fornito elementi idonei a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La merce acquistata è stata documentata come rivenduta e le contestazioni dell'Ufficio sono relative a un settore merceologico diverso da quello oggetto delle fatture.

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    Inesistenza oggettiva e/o soggettiva delle operazioni fatturate per l'anno 2018

    L'Ufficio non ha adempiuto all'onere probatorio per l'anno 2018. I ricorrenti hanno fornito elementi probatori atti a contrastare gli assunti dell'Ufficio. La documentazione prodotta e gli elementi di fatto esposti dall'Ufficio non sono sufficienti a giustificare il recupero operato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona
    Numero : 26
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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