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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/10/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 707/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 707/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Di Giacomantonio Patrizia
RICORRENTE
contro
:
nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di EL
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia . Per_1
Disporre che il marito lasci la casa coniugale e ritiri i propri effetti personali.
Disporre che il padre possa vedere la figlia liberamente secondo la volontà della stessa.
Assegno unico per intero alla moglie.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile in data 12.06.1993 nel Comune di Parte_1 CP_1
EL (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di EL al n. 25 parte I- Anno
1993). Le parti hanno una figlia, (13.03.2006) attualmente maggiorenne e studente dell'Istituto Per_1 professionale superiore Lanino di EL.
Con ricorso depositato in data 16.5.2025 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal marito;
il convenuto, non costituito né comparso, è stato dichiarato contumace all'udienza celebrata in data 14.10.2025.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. È stato allegato come il convenuto, da anni, si disinteressi della moglie e della figlia, non contribuisca alla gestione familiare;
da oltre un anno i coniugi vivono da separati in casa per il rifiuto del marito di addivenire ad una separazione consensuale e di lasciare la casa coniugale.
SULLE DOMANDE ACCESSORIE
La figlia è maggiorenne ma non economicamente indipendente e vive nella casa familiare di Per_1 proprietà di ente pubblico e concessa in locazione, di cui la ricorrente chiede l'assegnazione.
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
L'art. 6, c. 2, Legge n. 392/1978 regola il subentro del coniuge assegnatario come segue: “In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso,
pagina 2 di 4 nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo”.
La ricorrente ha allegato che la figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, desidera vivere con la madre, che si offre di provvedere integralmente al suo mantenimento;
la mancata costituzione del convenuto non ha permesso di apprezzare circostanze di segno contrario.
Pur dopo l'affermazione della legittimazione diretta del figlio maggiorenne (Cass. Civ., sez. I, sentenza
19 marzo 2012 n. 4296) non è negabile la contestuale affermazione della legittimazione del coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età ad agire nell'interesse del medesimo (es. cfr., sul mantenimento: Cass. 27 maggio
200 5, n. 11320; 16 febbraio 2001, n. 2289; 23 ottobre 1996, n. 9238).
Si ritiene quindi di disporre l'assegnazione della casa familiare sita in EL via Arles 21/c, alla ricorrente, affinché la occupi con la figlia. Il convenuto dovrà lasciare la casa familiare nel termine previsto in dispositivo.
La ricorrente è autorizzata a richiedere e trattenere l'intera quota dell'assegno unico familiare, in qualità di unico genitore che si occupa del mantenimento della figlia.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, con riguardo ai parametri vigenti, valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
707/2025, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio civile in data 12.06.1993 nel
[...] CP_1
Comune di EL (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
EL al n. 25 parte I- Anno 1993).
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 3. Assegna la casa familiare alla ricorrente dispone il rilascio Parte_1 dell'immobile da parte di entro e non oltre la data del 30.11.2025: CP_1
4. Autorizza la ricorrente a richiedere e trattenere l'intera quota dell'assegno unico familiare;
5. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.900 oltre 15% rimborso forf. e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di EL il 14.10.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 707/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Di Giacomantonio Patrizia
RICORRENTE
contro
:
nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di EL
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia . Per_1
Disporre che il marito lasci la casa coniugale e ritiri i propri effetti personali.
Disporre che il padre possa vedere la figlia liberamente secondo la volontà della stessa.
Assegno unico per intero alla moglie.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile in data 12.06.1993 nel Comune di Parte_1 CP_1
EL (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di EL al n. 25 parte I- Anno
1993). Le parti hanno una figlia, (13.03.2006) attualmente maggiorenne e studente dell'Istituto Per_1 professionale superiore Lanino di EL.
Con ricorso depositato in data 16.5.2025 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal marito;
il convenuto, non costituito né comparso, è stato dichiarato contumace all'udienza celebrata in data 14.10.2025.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. È stato allegato come il convenuto, da anni, si disinteressi della moglie e della figlia, non contribuisca alla gestione familiare;
da oltre un anno i coniugi vivono da separati in casa per il rifiuto del marito di addivenire ad una separazione consensuale e di lasciare la casa coniugale.
SULLE DOMANDE ACCESSORIE
La figlia è maggiorenne ma non economicamente indipendente e vive nella casa familiare di Per_1 proprietà di ente pubblico e concessa in locazione, di cui la ricorrente chiede l'assegnazione.
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
L'art. 6, c. 2, Legge n. 392/1978 regola il subentro del coniuge assegnatario come segue: “In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso,
pagina 2 di 4 nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo”.
La ricorrente ha allegato che la figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, desidera vivere con la madre, che si offre di provvedere integralmente al suo mantenimento;
la mancata costituzione del convenuto non ha permesso di apprezzare circostanze di segno contrario.
Pur dopo l'affermazione della legittimazione diretta del figlio maggiorenne (Cass. Civ., sez. I, sentenza
19 marzo 2012 n. 4296) non è negabile la contestuale affermazione della legittimazione del coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età ad agire nell'interesse del medesimo (es. cfr., sul mantenimento: Cass. 27 maggio
200 5, n. 11320; 16 febbraio 2001, n. 2289; 23 ottobre 1996, n. 9238).
Si ritiene quindi di disporre l'assegnazione della casa familiare sita in EL via Arles 21/c, alla ricorrente, affinché la occupi con la figlia. Il convenuto dovrà lasciare la casa familiare nel termine previsto in dispositivo.
La ricorrente è autorizzata a richiedere e trattenere l'intera quota dell'assegno unico familiare, in qualità di unico genitore che si occupa del mantenimento della figlia.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, con riguardo ai parametri vigenti, valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
707/2025, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio civile in data 12.06.1993 nel
[...] CP_1
Comune di EL (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
EL al n. 25 parte I- Anno 1993).
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 3. Assegna la casa familiare alla ricorrente dispone il rilascio Parte_1 dell'immobile da parte di entro e non oltre la data del 30.11.2025: CP_1
4. Autorizza la ricorrente a richiedere e trattenere l'intera quota dell'assegno unico familiare;
5. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 2.900 oltre 15% rimborso forf. e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di EL il 14.10.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
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