Articolo 1 della Legge 25 luglio 1959, n. 593
Versione
25 agosto 1959
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Versione
19 giugno 1960
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 , e' sostituito dal seguente:
"L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento e' determinata in lire 400 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Nei limiti della assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede, secondo le esigenze del suo funzionamento, alla approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese dello stato di previsione della spesa e' data comunicazione al Parlamento.
Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio e' presentato direttamente dal Consiglio nazionale alla Corte dei conti".
((Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge))
Entrata in vigore il 19 giugno 1960