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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3274/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CIANI IRENE;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. CIANI Parte_2
IRENE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, confermare le condizioni tutte già stabilite in separazione (richiamate qui come per trascritte), dichiarando le parti di aver già definito e regolato secondo legge la reciproca situazione reddituale e patrimoniale;
pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di riferimento, con ogni altro provvedimento da rendersi come per legge.
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Senigallia (AN), Via Sanzio n. 165, in esclusiva proprietà del marito, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi. Parte_2
- 1 - Il sig. , in accordo con la sig.ra ha già lasciato la casa familiare ed Parte_1 Pt_2 ha reperito una nuova soluzione abitativa sita in Senigallia (AN), Via Narente n.3, con spazi adeguati alla permanenza delle minori quando da lui collocate (cfr. doc. 3: certificato di residenza e stato di famiglia sig. ; Pt_1
3. il pagamento delle utenze dell'abitazione familiare rimarrà a carico del sig. Pt_1
(segnatamente, acqua, luce, gas, condominio e linea internet); la sig.ra provvederà a Pt_2 sostenere le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile, ove necessitanti, mentre le spese di straordinaria manutenzione faranno capo al proprietario;
4. I coniugi manterranno l'affido condiviso delle figlie minori e (si richiama Per_1 Per_2 come parte integrante del presente atto il piano genitoriale allegato inerente le minori, cfr. doc.
4) e, limitatamente a decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggior interesse per e Per_1
dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, Per_2 dell'inclinazione e delle aspirazioni delle figlie.
Di seguito le modalità di collocamento di e : Per_1 Per_2 le minori rimarranno collocate principalmente presso la casa familiare con la madre ove manterranno residenza e stato di famiglia.
e , considerata l'età e le loro abitudini di vita, resteranno liberamente con l' uno Per_1 Per_2
e l' altro dei genitori e avranno una ampia frequentazione anche con il padre non collocatario, avendo cura questi ultimi di rispettare gli impegni e l'organizzazione dei tempi delle ragazze. In ogni caso, e sempre salvo diverso accordo, le ragazze si fermeranno con il padre nelle giornate del martedì e del mercoledì, nonché a weekend alternati, dal sabato dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
le minori trascorreranno le festività tutte permanendo al 50% fra l'uno e l'altro dei genitori, salvo diverso accordo;
nelle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le minori per
15 giorni, anche non consecutivi.
5. A titolo di mantenimento ordinario delle figlie minori il sig. erserà, entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, una somma complessiva pari ad Euro 600,00 (seicento/00), somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
la somma prevista a titolo di assegno per le minori
è integrata dal pagamento in via diretta da parte del padre di tutte le utenze della casa familiare assegnata alla madre collocataria che, dunque, non dovrà sostenere oneri locativi;
- 2 - 6. le spese straordinarie per le figlie, come regolate dal protocollo del Tribunale di Ancona, che si allega come parte integrante del presente atto (cfr. doc. 5), saranno divise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre ed euro 40% a carico della madre. Il sig. Pt_1 provvederà integralmente alle spese riguardanti le utenze telefoniche delle figlie.
7. L'assegno unico PER ENTRAMBE LE MINORI rimarrà, su accordo dei genitori, nell'esclusiva disponibilità della sig.ra in quanto genitore collocatario;
Pt_2
8. i coniugi rinunciano all'attribuzione di propri assegni di mantenimento poiché entrambi sono dotati di capacità lavorative, hanno reddito autonomo e si dichiarano autosufficienti (cfr. docc.
6 e 7: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni sig. e sig.ra . Pt_1 Pt_2
9. Con la sottoscrizione del presente accordo di separazione consensuale i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione, anche per i rapporti sorti in costanza di matrimonio. Sottoscrivendosi i coniugi si rilasciano ampia e liberatoria quietanza”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia il 01/06/2008.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 408/2024 del 20.12.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 3 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia il
01/06/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 24, parte 2, serie A dell'anno 2008.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e Senigallia il 01/06/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Senigallia al n. 24, parte 2, serie A dell'anno 2008; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3274/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CIANI IRENE;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. CIANI Parte_2
IRENE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, confermare le condizioni tutte già stabilite in separazione (richiamate qui come per trascritte), dichiarando le parti di aver già definito e regolato secondo legge la reciproca situazione reddituale e patrimoniale;
pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di riferimento, con ogni altro provvedimento da rendersi come per legge.
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Senigallia (AN), Via Sanzio n. 165, in esclusiva proprietà del marito, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi. Parte_2
- 1 - Il sig. , in accordo con la sig.ra ha già lasciato la casa familiare ed Parte_1 Pt_2 ha reperito una nuova soluzione abitativa sita in Senigallia (AN), Via Narente n.3, con spazi adeguati alla permanenza delle minori quando da lui collocate (cfr. doc. 3: certificato di residenza e stato di famiglia sig. ; Pt_1
3. il pagamento delle utenze dell'abitazione familiare rimarrà a carico del sig. Pt_1
(segnatamente, acqua, luce, gas, condominio e linea internet); la sig.ra provvederà a Pt_2 sostenere le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile, ove necessitanti, mentre le spese di straordinaria manutenzione faranno capo al proprietario;
4. I coniugi manterranno l'affido condiviso delle figlie minori e (si richiama Per_1 Per_2 come parte integrante del presente atto il piano genitoriale allegato inerente le minori, cfr. doc.
4) e, limitatamente a decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggior interesse per e Per_1
dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, Per_2 dell'inclinazione e delle aspirazioni delle figlie.
Di seguito le modalità di collocamento di e : Per_1 Per_2 le minori rimarranno collocate principalmente presso la casa familiare con la madre ove manterranno residenza e stato di famiglia.
e , considerata l'età e le loro abitudini di vita, resteranno liberamente con l' uno Per_1 Per_2
e l' altro dei genitori e avranno una ampia frequentazione anche con il padre non collocatario, avendo cura questi ultimi di rispettare gli impegni e l'organizzazione dei tempi delle ragazze. In ogni caso, e sempre salvo diverso accordo, le ragazze si fermeranno con il padre nelle giornate del martedì e del mercoledì, nonché a weekend alternati, dal sabato dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
le minori trascorreranno le festività tutte permanendo al 50% fra l'uno e l'altro dei genitori, salvo diverso accordo;
nelle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le minori per
15 giorni, anche non consecutivi.
5. A titolo di mantenimento ordinario delle figlie minori il sig. erserà, entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, una somma complessiva pari ad Euro 600,00 (seicento/00), somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
la somma prevista a titolo di assegno per le minori
è integrata dal pagamento in via diretta da parte del padre di tutte le utenze della casa familiare assegnata alla madre collocataria che, dunque, non dovrà sostenere oneri locativi;
- 2 - 6. le spese straordinarie per le figlie, come regolate dal protocollo del Tribunale di Ancona, che si allega come parte integrante del presente atto (cfr. doc. 5), saranno divise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre ed euro 40% a carico della madre. Il sig. Pt_1 provvederà integralmente alle spese riguardanti le utenze telefoniche delle figlie.
7. L'assegno unico PER ENTRAMBE LE MINORI rimarrà, su accordo dei genitori, nell'esclusiva disponibilità della sig.ra in quanto genitore collocatario;
Pt_2
8. i coniugi rinunciano all'attribuzione di propri assegni di mantenimento poiché entrambi sono dotati di capacità lavorative, hanno reddito autonomo e si dichiarano autosufficienti (cfr. docc.
6 e 7: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni sig. e sig.ra . Pt_1 Pt_2
9. Con la sottoscrizione del presente accordo di separazione consensuale i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione, anche per i rapporti sorti in costanza di matrimonio. Sottoscrivendosi i coniugi si rilasciano ampia e liberatoria quietanza”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia il 01/06/2008.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 408/2024 del 20.12.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si
è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
- 3 - Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia il
01/06/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 24, parte 2, serie A dell'anno 2008.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili delle minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e Senigallia il 01/06/2008 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Senigallia al n. 24, parte 2, serie A dell'anno 2008; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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