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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10242 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Cosmi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Cosmi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/04/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio dove riterranno più opportuno.
2. La casa coniugale sita in Selargius alla Via Monte Bianco n. 64, distinta nel relativo catasto fabbricati al Foglio 42, Particella 2935, sub. 7, di proprietà comune, verrà utilizzata temporaneamente dal signor con gli Parte_2
arredi ivi presenti, restando a suo esclusivo carico ogni relativo onere, salvo differenti accordi tra le parti.
3. La casa sita in Quartu Sant'Elena, Località Geremeas, alla via Antares 8/61
censita al Foglio 72, Particella 97, sub. 7, di proprietà comune, verrà utilizzata dai coniugi secondo avvicendamento con uso turnario: 15 giorni al mese ciascuno, salvo differenti accordi tra le parti.
Le spese ordinarie di gestione e quelle straordinarie, calcolate entro il 31 dicembre di ogni anno, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
Pag. 2 di 3
4. Tutti gli investimenti, i titoli e le somme relative al conto corrente cointestato presso la Banca Intesa, verranno suddivisi tra i coniugi.
In particolare, le parti concordano che alla signora venga corrisposto Pt_1
l'importo di euro 150.000,00 entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa.
Il suddetto importo verrà accreditato presso il conto corrente bancario personale della stessa.
5. I coniugi, dotati di capacità lavorativa, provvederanno personalmente al proprio
rispettivo mantenimento senza che essi abbiano nulla da pretendere tra loro a nessun titolo, ad eccezione di quanto sopra previsto.
6. I coniugi prestano il reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi dei
documenti personali validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10242 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Cosmi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Cosmi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/04/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio dove riterranno più opportuno.
2. La casa coniugale sita in Selargius alla Via Monte Bianco n. 64, distinta nel relativo catasto fabbricati al Foglio 42, Particella 2935, sub. 7, di proprietà comune, verrà utilizzata temporaneamente dal signor con gli Parte_2
arredi ivi presenti, restando a suo esclusivo carico ogni relativo onere, salvo differenti accordi tra le parti.
3. La casa sita in Quartu Sant'Elena, Località Geremeas, alla via Antares 8/61
censita al Foglio 72, Particella 97, sub. 7, di proprietà comune, verrà utilizzata dai coniugi secondo avvicendamento con uso turnario: 15 giorni al mese ciascuno, salvo differenti accordi tra le parti.
Le spese ordinarie di gestione e quelle straordinarie, calcolate entro il 31 dicembre di ogni anno, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
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4. Tutti gli investimenti, i titoli e le somme relative al conto corrente cointestato presso la Banca Intesa, verranno suddivisi tra i coniugi.
In particolare, le parti concordano che alla signora venga corrisposto Pt_1
l'importo di euro 150.000,00 entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa.
Il suddetto importo verrà accreditato presso il conto corrente bancario personale della stessa.
5. I coniugi, dotati di capacità lavorativa, provvederanno personalmente al proprio
rispettivo mantenimento senza che essi abbiano nulla da pretendere tra loro a nessun titolo, ad eccezione di quanto sopra previsto.
6. I coniugi prestano il reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi dei
documenti personali validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3