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Articolo 34 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
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Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 34 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Versione
10 marzo 1987
Art. 34. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
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