TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7172 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/36147
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta BI DE AN, lette le memorie conclusive,
esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Marta BI DE AN
N.R.G. 36147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta BI DE AN
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 36147/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cioffi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Spontini 9.
ATTORE/I contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2 e difesa dall'avv. Lucia Adelfio (C.F. ) e dall'avv. Antonella Fonnesu (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano Via C.F._4
Fatebenefratelli n. 20.
CONVENUTO/I
Oggetto: responsabilità dell'esercente la professione sanitaria.
Conclusioni per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare la colpa medica della dr.ssa CP_1
per l'effetto condannare la sig. al pagamento della somma di € 16.567,36 Controparte_1 ovvero quella maggiore o minore determinata in corso di causa oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Si insta affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia ammettere CTU al fine di accertare la colpa medica della dr.ssa CP_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Conclusioni per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1) in via principale, nel merito: respingere le domande avverse avanzate nel presente giudizio nei confronti della SI.ra , perché infondate in fatto e in diritto per i Controparte_1 motivi e le causali di cui alla superiore narrativa e perché comunque non provate;
3) in via subordinata e con salvezza di gravame: nell'ipotesi di accertamento della responsabilità professionale della Dott.ssa escludere e/o limitare i conseguenti danni in favore CP_1 dell'attrice entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
3) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali, IVA e CPA.
1. FATTO
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2023, ha convenuto in giudizio la dott.ssa Parte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della responsabilità di quest'ultima per colpa nell'esecuzione CP_1 di prestazioni odontoiatriche e la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni derivatile, adducendo la seguente vicenda.
L'attrice si è recata nel corso dell'anno 2017 presso lo studio odontoiatrico dove è stata CP_2 visitata dalla dr.ssa direttore sanitario di e libera professionista, che svolge la CP_1 CP_2 sua attività presso il predetto centro, la quale indicava l'esecuzione di una TC.
In data 28.02.2017, presa visione dell'esame, la formulava il piano terapeutico, CP_1 predisponendo preventivo per alcune otturazioni, un'avulsione e due impianti endo - ossei con relative corone protesiche.
A seguito dell'estrazione del secondo premolare si procedeva all'intervento per la duplice infissione implantare;
in occasione della successiva scopertura degli impianti, l'attrice avvertiva immediatamente il sanitario di provare dolore e che la gengiva in corrispondenza al primo molare risultava infiammata. Ciononostante, la dr.ssa affermava che la situazione non era CP_1 preoccupante ed insisteva per effettuare immediatamente la protesizzazione, cui si è proceduto con l'apposizione di tre elementi protesici.
Con la protesi definitiva i problemi e dolori sono aumentati, costringendo l'attrice a sottoporsi a numerose visite presso l'Istituto Stomatologico. Pa Non riuscendo a risolvere i problemi, a fronte dell'inerzia della la si è sottoposta a Rx CP_1 endo-orale e a una visita odontoiatrica con la dr.ssa , la quale la indirizzava a un collega Per_1 implantologo, il dr. che previa visita, ha redatto certificazione attestante sintomatologia Per_2 dolorosa e la presenza di un riassorbimento osseo. Pa In data 21.04.2021, la è stata visitata, nuovamente presso lo Studio MP Dental, da un collega indicato dalla dr.ssa che proponeva un piano di trattamento, da effettuarsi a titolo gratuito CP_1 per ovviare alle criticità, che prevedeva la rimozione del ponte protesico, l'apposizione di un ponte provvisorio e, in un momento successivo, l'apposizione di un ponte definitivo. L'attrice ha optato per la rimozione della protesi e l'applicazione di un provvisorio, non proseguendo però le cure, avendo perso fiducia nell'operato del sanitario.
Non avendo sortito alcun effetto né la diffida inviata alla dott.ssa né il tentativo di CP_1 conciliazione inutilmente esperito in data 3.11.2022, parte attrice sottopostasi preventivamente a visita con conseguente redazione di parere medico legale (dott. doc. 9) ha instaurato Persona_3 il presente giudizio, chiedendo il ristoro dei danni tutti subiti a causa della responsabilità professionale del sanitario convenuto, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Si è costituita nei termini la dott.ssa deducendo la seguente vicenda. Controparte_1
In data 21 febbraio 2017, effettuata la prima visita con ortopantomografia, la convenuta predisponeva il preventivo per terapie conservative e richiedeva alla paziente di effettuare una TAC, perché necessitava di impianti;
eseguita la terapia conservativa, presa visione della TAC alla presenza del dott. (chirurgo che esegue per i pazienti della Dott.ssa gli interventi di Persona_4 CP_1 chirurgia orale, compresa implantologia), redigeva il preventivo, che prevedeva l'estrazione di un premolare e l'inserimento di due impianti e un ponte di tre elementi in ceramica.
In data 5 aprile 2017 venivano inseriti gli impianti e, dopo vari controlli, in data 5 ottobre 2017 venivano prese le impronte per il ponte definitivo che veniva cementato provvisoriamente.
Il ponte era stato realizzato dal laboratorio in due elementi anziché tre, per esigenze funzionali ed estetiche. La paziente lamentava però ristagno di cibo sotto al ponte, contestando anche la circostanza Pa che il preventivo prevedeva la realizzazione di tre elementi. Nel dicembre 2017 la sig.ra decideva di interrompere le cure, rifiutandosi di sottoscrivere la dichiarazione che indicava la sospensione della terapia in corso. La emetteva, quindi, la fattura n. 6 del 11.01.2018, esponendo solo il CP_1 corrispettivo per le cure conservative (euro 400,00 del preventivo) oltre ad € 1.200,00 per i due impianti (a fronte del preventivo di euro 2.200,00). Le altre voci preventivate non sono mai state saldate. Nel giugno 2018 parte attrice si è ripresentata lamentandosi dell'estetica e di disturbi alle gengive e la su insistenza della paziente predisponeva un nuovo ponte di tre elementi, cementato CP_1 provvisoriamente, avvertendo la Jin della necessità di presentarsi per controlli successivi per verificare il miglioramento della situazione lamentata, controlli disattesi dalla paziente. L'odierna attrice eseguiva un pagamento di euro 1.000,00, saldando così l'importo relativo ai due impianti, a fronte del quale è stata emessa la fattura n. 44 del 31 luglio 2018. Pa Solo nei primi mesi del 2019 la SI.ra ricontattava il sanitario, lamentando un problema ad un incisivo inferiore, parte della bocca che nulla aveva a che vedere con i lavori eseguiti e interrotti;
la effettuava una ortopantomografia e una lastra endorale dalle quali emergeva un ascesso CP_1 apicale in corrispondenza dell'incisivo destro;
la consigliava di recarsi all'Istituto CP_1 Stomatologico, presso il quale venivano effettuate le cure necessarie. All'esito di esame obbiettivo effettuato in data 9.03.2021 dal dott. lo stesso ha certificato che: “…gli elementi appaiono Per_2 stabili e indolenti…” mentre i restanti rilievi non riguardavano l'operato dell'odierna convenuta. Pa La contattava nuovamente la solo nel marzo 2021 e all'esito di una visita effettuata il CP_1
31.03.2021 le veniva offerto un nuovo piano di trattamento con la rimozione del ponte (quello del
2018 con tre elementi come voluto dalla paziente) e confezionamento del nuovo ponte a due elementi, Pa come il primo applicato dalla Dott.ssa Ancora una volta la iniziava il trattamento, CP_1 Per_ seguita dal dott. , collega di studio della con un percorso di rigenerazione della CP_1 mucosa, eliminazione del ponte e sostituzione con un provvisorio, in attesa del ponte definitivo;
tuttavia, dopo una visita il 21.07.2021, non si presentava più ai controlli e non terminava la terapia.
Solo con la raccomandata del 4.02.2022 la veniva a conoscenza degli addebiti a proprio CP_1 carico, e dell'esistenza di una relazione medico legale. Non avendo aderito al procedimento conciliativo per irritualità dello stesso la si è vista notificare l'atto introduttivo del giudizio CP_1 de quo. Parte convenuta ha contestato l'esistenza di qualsiasi profilo di addebito ed ha concluso istando per Pt_ il rigetto di tutte le domande formulate dalla
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice, constatata la regolarità del contraddittorio, fissava la prima udienza al 8.05.2024, udienza nel corso della quale, constatato il deposito delle memorie Pt_ istruttorie, disponeva procedersi a CTU sulla Formulato il quesito, i CTU nominati giuravano nel corso dell'udienza del 6.06.2024, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., venivano assegnati i termini e in data 2.01.2025 veniva depositato l'elaborato peritale. Alla successiva udienza del 28.01.2025 il giudice, esaminata la consulenza tecnica, su richiesta congiunta di entrambo i difensori delle parti fissava udienza per la remissione in decisione al 18.09.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
2. DIRITTO
2.1 Sulla responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria e sull'onere della prova
La domanda di risulta fondata ed è meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Parte_1
Preliminarmente pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Parte attrice ha agito direttamente nei confronti del medico dott.ssa allegando di Controparte_1 aver concluso direttamente con la stessa un contratto d'opera professionale: il titolo di responsabilità è senza dubbio quello contrattuale.
Tale circostanza, non contestata dalle parti, si evince, tra l'altro, dalle due fatture prodotte dall'attrice (doc. 1); il canone interpretativo alla luce del quale verificare il corretto adempimento della prestazione professionale della convenuta è, dunque, quello ex art. 1218 c.c.
Con particolare riferimento, invece, al riparto degli oneri probatori incombenti sulle parti rispetto alla condotta del medico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante." (Cass. n. 24073/17; Cass. civ. n. 18392/2017;
Cass. Civ., n. 26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018; Cass. civ. n. 42104/2021).
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050, del 29 marzo 2022, secondo cui "In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente".
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria circa la prova della sussistenza del nesso di causalità
è stata incentrata su una CTU collegiale, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti.
2.2 L'accertamento della responsabilità Pa L'accertamento in ordine alla vicenda sanitaria occorsa alla ha formato oggetto di una completa analisi, aderente alla documentazione medica versata in atti e caratterizzata da una ricognizione approfondita e giustificata, ad opera dei consulenti dell'ufficio dott. (medico legale) Persona_5
e dott. (medico chirurgo, odontoiatra). Persona_6
L'elaborato peritale redatto dai consulenti è chiaro, completo e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili.
Dall'elaborato peritale emerge quanto segue. Pa In sede di discussione medico legale, i CTU, hanno ripercorso la vicenda clinica occorsa alla , hanno deciso di non proporre istanza di acquisizione delle radiografie pre-cure, perché non dirimenti per le risposte ai quesiti formulati ed hanno disposto (essendo autorizzati dal quesito) l'esecuzione sulla perizianda di una radiografia endorale, acquisita in data 12.07.2024, per la valutazione dello stato attuale del cavo orale della stessa. Formulata una proposta conciliativa, non accolta dalle parti,
i CTU hanno risposto ai quesiti loro sottoposti.
I periti incaricati hanno in primo luogo descritto il piano di cure proposto dalla che dopo CP_1 aver visionato anche una TAC 3D del 28.02.2017, proponeva alla paziente “quale unica soluzione terapeutica, la necessità di estrarre l'elemento dentario inferiore destro 45 ritenuto irrecuperabile e di realizzare un ponte protesico fisso di 3 elementi uniti in sede X-45-44 (con l'ultimo elemento protesico in estensione distale, cioè non sostenuto da nessun pilastro), supportato da 2 impianti endossei in sede 45 e 44, oltre all'esecuzione di 4 otturazioni in altri settori della bocca (settore superiore sinistro 24-25-26 e settore inferiore sinistro 34) non oggetto di contestazione”. Pa I CTU hanno poi descritto la successione d'interventi cui è stata sottoposta la . La dott.ssa ha proceduto all'estrazione dell'elemento dentario 45 irrecuperabile, mentre è stato il dott. CP_1
implantologo collaboratore dello studio (parte non chiamata in causa) a inserire il Persona_4
5.04.2017 i due impianti inferiori di destra in sede 45-44. Tra settembre e ottobre 2017 la convenuta ha riaperto chirurgicamente i due impianti inferiori, sommersi sotto la mucosa e in data 5.10.2017 ha preso le impronte per la realizzazione delle corone protesiche fisse definitive (senza passare attraverso corone protesiche provvisorie, nemmeno preventivate) applicate successivamente sugli impianti, Pa molto probabilmente nel mese di novembre 2017, con cemento provvisorio. La ha contestato la realizzazione di due sole corone protesiche fisse 45-44 e non di tre, come preventivato, lamentando che le protesi fisse causavano dolori e infiammazioni gengivali, accumuli di placca e cibo tra le corone protesiche per spazi interdentali troppo ampi.
La ha modificato il manufatto protesico una prima volta a cavallo fra il 2017 e il 2018, con CP_1 la realizzazione di tre corone, con la terza in estensione distale e riduzione degli spazi interdentali. Per_ Infine, come emerge dalla relazione del 21.04.2021 a firma dott. (doc. 5 di parte attrice), la Pa convenuta dopo 3 anni dalla fine delle cure, ha proposto gratuitamente alla , CP_1 mantenendo gli impianti, il rifacimento del ponte protesico fisso definitivo di 3 elementi uniti inferiore destro X-45-44, previa applicazione di corone provvisorie ed eventuale intervento (se necessario) di chirurgia muco-gengivale intorno all'impianto 45. La convenuta ha rimosso il ponte protesico fisso di 3 elementi da lei stessa realizzato tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 e ha applicato nuovo ponte protesico fisso inferiore destro provvisorio, di pari estensione (in realtà 2 corone protesiche, con la corona protesica in sede 45 estesa fino al molare 47), non eseguendo però nessun ulteriore trattamento in quanto la paziente non ha più voluto proseguire le cure interrompendo i rapporti. Pa All'esito della descrizione dell'iter clinico cui è stata sottoposta la , i CTU hanno rilevato che
“….le terapie implanto-protesiche oggetto di contestazione sono state proposte sostanzialmente con giusta indicazione terapeutica, in quanto erano una delle possibili e corrette soluzioni (alternative alla protesi mobile, in quanto la protesi fissa tradizionale utilizzando i pilastri 47 e 43 non era indicata per la migrazione mesiale del 47 e per l'estesa lunghezza della travata che contravviene alla legge di Ante, ancor più se a seguito di uprighting del 47) per ripristinare la masticazione e l'estetica nel settore inferiore destro 46-45-44 del cavo orale, considerata l'avvenuta perdita di 2 denti e la presenza in questa sede del dente 45 molto probabilmente compromesso e da estrarre”. Per_ Tuttavia, i CTU hanno dato atto che mentre le terapie implantologiche eseguite dal dott. sono state eseguite con giusta indicazione e in modo corretto “…perché i due impianti sono stati inseriti in modo adeguato nelle compagini ossee, sono pienamente osteointegrati e sono validi pilastri protesici a distanza di ben 7 anni dal loro inserimento, malgrado una protesi non adeguata”, quelle protesiche effettuate dalla convenuta non sono state eseguite correttamente, secondo la CP_1 miglior scienza medica dell'epoca, perché sostanzialmente non sono state realizzate tecnicamente in modo corretto per forma, dimensioni, estetica e spazi interdentali. “In particolare, vi sono state carenze sia nella fase progettuale di realizzazione che nella fase esecutiva delle protesi, in quanto sono state previste dall'inizio 3 corone protesiche (per ripristinare con 3 elementi i settori edentuli 46-45-44) con 2 impianti, inseriti però in sede 45-44 e non 46-44 (intervento possibile), con conseguente realizzazione di protesi con estensione distale e difficilmente detergibili per la manifattura delle corone protesiche con incongrua morfologia, dimensioni, spazi interdentali, punti di contatto e profilo di emergenza (“bombatura”) vestibolare……… Inoltre, non sono state realizzate corone provvisorie che in questo caso erano più che indicate sia per motivi parodontali che per i periodi di prova protesici, considerati gli impianti sommersi sotto gengiva e le probabili difficoltà realizzative protesiche del caso”.
I CTU hanno rilevato criticità nell'operato della dott.ssa sia con riferimento alla mancanza CP_1 totale di un valido ed esauriente consenso informato pre-cure (agli atti non risulta allegata né la cartella clinica né il modulo di consenso informato), che alla realizzazione delle protesi, mentre hanno valutato indicata e corretta l'estrazione del dente inferiore 45 eseguita dalla convenuta. In sostanza
“…. le protesi sono state realizzate anche in violazione delle Raccomandazioni Ministeriali del 2017”.
Secondo le prospettazioni dei periti, “..il risultato conseguibile sarebbe stata la realizzazione di corretta protesi fissa in metallo-rivestimento estetico su impianti, con adeguata funzione masticatoria ed estetica ed adeguati spazi per la detersione, in assenza di fenomeni algici ed infiammatori.
La realizzazione protesica errata della convenuta in termini di forma, dimensioni ed estensione, ha determinato l'insorgenza di algie e fenomeni infiammatori gengivali intorno agli impianti e sotto le corone protesiche, con accumuli di placca e cibo difficilmente rimovibili”. Pa All'esito dell'esame dello stato di fatto attuale del cavo orale della e delle radiografie endorali inferiori di destra, eseguite il 12.07.2024 all'ISI su richiesta degli stessi periti, i CTU hanno concluso affermando che le lesioni in rapporto causale con la condotta della convenuta siano rappresentate dalle algie, dalle infiammazioni implantari e gengivali, nonché dai conseguenti disagi sul piano masticatorio e fonatorio dovuti all'incongruità protesica, non hanno ravvisato l'esistenza di inabilità temporanea assoluta, non essendovi stati ricoveri ospedalieri connessi con le errate terapie odontoiatriche, ravvisando invece l'esistenza di inabilità temporanea relativa, valutabile, a stralcio, in giorni 20 al 25% e giorni 90 al 10% per le fasi di acuzie delle algie, delle infiammazioni, degli ascessi, nonché dei disagi masticatori, fonatori e relazionali verificatisi dal 2018 in modo ripetuto.
I CTU hanno poi ravvisato una “…ulteriore quota di inabilità temporanea relativa di giorni 15 al 25% per le sedute necessarie per il solo rifacimento corretto del manufatto protesico fisso definitivo inferiore destro 46-45-44”. Hanno viceversa escluso una “…. inabilità temporanea parziale per il richiesto intervento chirurgico di innesto gengivale in sede 45, in quanto la retrazione gengivale oggi rilevabile intorno all'impianto è fisiologica e non ricollegabile causalmente alle terapie della convenuta”.
I CTU non hanno rilevato l'esistenza di un danno biologico permanente, considerato che l'estrazione del dente 45 era indicata e che i 2 impianti inferiori di destra 45-44 sono oggi tuttora in sede dopo ben 7 anni (2017-2024) ed esenti da patologie infiammatorie. In assenza di danno biologico permanente hanno escluso la necessità d'interventi emendativi implantologici.
Con riferimento all'aspetto protesico, ad oggi la paziente non ha ancora sostenuto spese per il rifacimento delle terapie protesiche oggetto di contestazione;
sul punto i CTU evidenziano che “…. le spese emergenti oggi necessarie per il rifacimento protesico corretto ammontano a circa 3.000 €
(per 3 corone provvisorie in resina e 3 corone definitive su impianti) a prezzi medi in ambito privato, mentre ammontano a circa 1.500 € a prezzi similari a quelli accordati (di fatto dimezzati) e fatti pagare dalla convenuta alla perizianda: si evidenzia che la somma dei preventivi è 3.270 €, che tutte le prestazioni riportate sono state eseguite, mentre la somma delle fatture pagate è 2.600 €, risultando pertanto una cifra di 670 € non pagata sulla base del totale dei preventivi”
Quanto alle spese già affrontate e documentate in atti i CTU hanno evidenziato che, “…a fronte della
“inefficienza” e incongruità delle sole terapie protesiche rese dalla convenuta alla perizianda nel 2018, l'attrice ha dovuto sostenere spese documentate in atti per circa 320 € per eseguire le varie visite, accertamenti, radiografie e acquisto medicinali in relazione causale con la condotta del sanitario. Restano escluse ovviamente le spese medico legali e le spese sostenute presso l'ISI di Milano per eseguire le devitalizzazioni e ricostruzioni dei 2 denti 47-42, perché non in nesso causale con l'operato della convenuta”.
2.3 La mancanza del consenso informato
Quanto alle contestazioni sul consenso informato, si osserva che i CTU, nelle loro conclusioni hanno dato atto della mancanza tra le allegazioni delle parti, del modulo di consenso informato alle terapie praticate dalla dott.ssa mancanza che contravviene anche alla recente legge n° 219 del 2017. CP_1
In punto, gli hanno affermato che “la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione Parte_2 sanitaria, costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica”, diverso e distinto dal diritto alla salute inteso quale diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica. (c. Cass. 28985/2019).
Ogni individuo ha il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative;
informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32 comma 2 della Costituzione. Ne consegue l'obbligo del medico “di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”. Il diritto alla salute e quello al consenso informato costituiscono diritti diversi, anche se spesso può accadere che si compenetrino a vicenda, essendo possibile “che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori
"concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva”.
Pertanto, la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, “quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti)”; b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che “a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
Per quanto attiene alla lesione del diritto all'autodeterminazione, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi nei suoi confronti una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (cfr. Cass. 28.7.2011 n.16543).
La Cassazione citata ha, poi, identificato le ipotesi conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione, così inquadrandole:
1) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc"; in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
2) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
3) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico,
a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione,
l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione
"differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
4) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
5) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti. In tal caso, il danno da lesione del diritto alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé psichicamente e fisicamente.
Tuttavia, gli Ermellini hanno chiarito che per il risarcimento dei summenzionati pregiudizi, il paziente deve dimostrare la relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso eziologico inteso come causalità giuridica ex art. 1223 c.c.
In sostanza, la Cassazione richiede che chi chiede il risarcimento della violazione del diritto all'autodeterminazione provi il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico se adeguatamente informato. L'indagine potrà estendersi ad accertare se il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento ove fosse stato adeguatamente informato (Cass. civ. Sez. III, Sent., 9-2-2010, n. 2847); ovvero se, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione;
o ancora, se, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali quanto inaspettate conseguenze e sofferenze. Ci si trova, sempre secondo la Suprema Corte, “in un territorio (e in una dimensione probatoria) che impone al giudice di interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico, ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza di tutte le sue possibili conseguenze”. Tale prova, secondo la Suprema Corte, “potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione”.
Alla luce dei principi enunciati, questo giudice ritiene che nel caso in esame vi sia senz'altro stata una Pa omissione d'informazioni nei confronti della , persona che, tra l'altro, pare non comprendere in parte la lingua italiana, e che tale circostanza risulti provata dalla mancanza in atti di documentazione relativa al consenso stesso.
Nonostante la raggiunta prova, sul punto precedente, tuttavia, rimane del tutto inesplorato il profilo del Pa danno patito dalla in relazione al lamentato omesso consenso informato.
Tale danno, infatti, non può essere in re ipsa, dovendo ricordarsi che per affermare la risarcibilità dello stesso l'attore è tenuto dimostrare il pregiudizio in concreto derivato dall'inadempimento e a questo eziologicamente correlato, dal momento che “non è l'inadempimento da mancato consenso informato che è di per sé oggetto di risarcimento ma il danno conseguenziale” (Cass. n. 14638 del 30/7/2004). Come affermato anche dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 894 del 7 marzo 2017, qualora l'attore non abbia fornito prova alcuna del danno da omesso consenso informato o abbia solo genericamente riferito che ove debitamente informato avrebbe compiuto scelte terapeutiche differenti, le relative domande di risarcimento devono essere respinte. Nel caso di specie nessuna conseguenza di tal genere è stata allegata;
la domanda va pertanto respinta.
Tanto più che nella fattispecie in esame i CTU hanno espressamente riconosciuto che il piano terapeutico proposto era indicato e adeguato, che la realizzazione dello stesso è stata fallace solo dal punto di vista Pa protesico e non da quello implantologico e che le cure fornite alla sono state oggetto di ampi periodi di sospensione e non sono state terminate per volontà ed atteggiamento della stessa paziente.
2.4 La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno risarcibile.
Si è già argomentato con riferimento alla non risarcibilità del danno asseritamente derivante dalla mancanza di un valido consenso informato.
Quanto al danno non patrimoniale, si osserva che, secondo i più recenti insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, lo stesso costituisce una categoria generale di danno, che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente
- occorre tenere conto in sede di liquidazione, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento.
Occorre, dunque, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che, concretamente, la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
Quanto al danno biologico postumo i consulenti nella perizia espletata hanno accertato l'assenza di un danno biologico permanente, riconoscendo solo un danno biologico temporaneo valutabile, a stralcio, in giorni 20 al 25% e giorni 90 al 10% per le fasi di acuzie delle algie, delle infiammazioni, degli ascessi, nonché dei disagi masticatori, fonatori e relazionali verificatisi dal 2018 in modo ripetuto;
hanno poi ravvisato una ulteriore quota di inabilità temporanea relativa di giorni 15 al 25% per le sedute necessarie per il solo rifacimento corretto del manufatto protesico fisso definitivo inferiore destro 46-45-44, escludendo l'esistenza di inabilità temporanea assoluta, in assenza di ricoveri ospedalieri.
Ora, in merito alla quantificazione dei danni, ritiene questo giudice, concordemente all'orientamento seguito dalla Sezione, che essendosi accertato esclusivamente un danno biologico temporaneo nella misura indicata, debba trovare applicazione l'art. 3, comma 3, L. n. 189/2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, nella loro versione aggiornata all'incremento dell'indice Istat.
Tale parametro costituisce il parametro normativo per i casi più lievi, come quello di specie. Si osserva, inoltre, che il criterio indicato è stato fatto proprio anche dalla legge di riforma delle professioni sanitarie (Legge Gelli), all'art. 7 comma 4.
Ciò posto, tenuto conto dell'età (56 anni) della danneggiata al momento del sinistro e dell'assenza di postumi permanenti (Cass. n. 3121/2017 e Cass. n. 10303/2012), si perviene ad una somma pari ad
€. 1.329,57, a titolo di danno biologico temporaneo (di cui 35 giorni al 25% e 90 giorni al 10%, con indennità giornaliera di € 56,18);
Sull'importo indicato (€ 1.329,57) devono essere calcolati gli interessi, considerando che tale importo si sarebbe dovuto ottenere al momento del fatto e che di esso invece parte attrice non ha potuto disporre, nella ragionevole presunzione che ella, se ne avesse avuto la disponibilità, lo avrebbe utilizzato in proprio favore. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto (2017) calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato, anno per anno fino ad oggi.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali. Pa La ha agito in giudizio anche per il risarcimento del danno patrimoniale.
Vanno, pertanto, riconosciute le spese sanitarie documentate in atti, che i CTU hanno dichiarato essere pertinenti e congrue, per un ammontare pari ad €. 320,00. Quanto alle spese sostenute presso l'ISI di Milano per eseguire le devitalizzazioni e ricostruzioni dei 2 denti 47-42, non possono essere rifuse perché non in nesso causale con l'operato della convenuta. Pa Vanno poi riconosciuti alla €. 3.000,00 per il rifacimento protesico corretto (i CTU hanno indicato la necessità di 3 corone provvisorie in resina e 3 corone definitive su impianti).
Va, infine, riconosciuto alla parte ricorrente il rimborso delle spese di CTU, pari ad € 5.000,00, oltre tributi e contributi, come liquidato con decreto del 24.09.2025.
2.5 Sulla richiesta di restituzione di quanto pagato per gli interventi.
Non può, invece, trovare accoglimento, nella fattispecie de quo, la domanda di parte attrice di restituzione degli importi versati a fronte degli interventi contestati. Pa Sul punto si rileva che i CTU hanno accertato che la ha versato, a fronte di preventivi ammontanti ad €. 3.270,00, €.2.600,00 risultando, pertanto, una cifra di €. 670 non pagata.
Tuttavia, la domanda di restituzione integrale dei costi corrisposti deve essere respinta in diritto, alla luce della mancata formulazione di specifica domanda di risoluzione contrattuale.
In assenza di una domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa del sanitario convenuto, non vi è alcun fondamento giuridico, ai sensi dell'art. 1458 c.c., per pretendere la restituzione del costo delle prestazioni rese, pagato dal paziente, in esecuzione del contratto;
difatti, posto che il pagamento dei costi delle prestazioni sanitarie in discussione è avvenuto in esecuzione del contratto e che lo stesso non è stato mai né annullato, né risolto e, anzi, è stato eseguito, non vi è titolo per richiedere la restituzione degli importi corrisposti per le prestazioni odontoiatriche pacificamente effettuate.
2.6 La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna a corrispondere all'attrice le spese di lite del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta l'inadempimento professionale della dott.ssa e Controparte_1 in accoglimento della domanda di parte attrice, la condanna al pagamento in favore di Pt_1
[...
, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali della somma di €. 4.329,57 oltre interessi come in motivazione calcolati sui danni non patrimoniali ed interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo e a rimborsare le spese mediche sostenute e documentate, pari a €. 320,00;
2) non accoglie la domanda di restituzione di quanto pagato da parte attrice per le prestazioni della né la domanda di risarcimento del danno per mancanza di valido consenso CP_1 informato, per le ragioni espresse in motivazione;
3) pone le spese di CTU come liquidate con decreto del 24.09.2025 integralmente a carico della convenuta CP_1
4) condanna parte soccombente a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Marta BI DE AN
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta BI DE AN, lette le memorie conclusive,
esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza, ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Marta BI DE AN
N.R.G. 36147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta BI DE AN
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 36147/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cioffi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Spontini 9.
ATTORE/I contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2 e difesa dall'avv. Lucia Adelfio (C.F. ) e dall'avv. Antonella Fonnesu (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano Via C.F._4
Fatebenefratelli n. 20.
CONVENUTO/I
Oggetto: responsabilità dell'esercente la professione sanitaria.
Conclusioni per parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare la colpa medica della dr.ssa CP_1
per l'effetto condannare la sig. al pagamento della somma di € 16.567,36 Controparte_1 ovvero quella maggiore o minore determinata in corso di causa oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Si insta affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia ammettere CTU al fine di accertare la colpa medica della dr.ssa CP_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Conclusioni per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1) in via principale, nel merito: respingere le domande avverse avanzate nel presente giudizio nei confronti della SI.ra , perché infondate in fatto e in diritto per i Controparte_1 motivi e le causali di cui alla superiore narrativa e perché comunque non provate;
3) in via subordinata e con salvezza di gravame: nell'ipotesi di accertamento della responsabilità professionale della Dott.ssa escludere e/o limitare i conseguenti danni in favore CP_1 dell'attrice entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
3) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali, IVA e CPA.
1. FATTO
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2023, ha convenuto in giudizio la dott.ssa Parte_1 [...]
chiedendo l'accertamento della responsabilità di quest'ultima per colpa nell'esecuzione CP_1 di prestazioni odontoiatriche e la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni derivatile, adducendo la seguente vicenda.
L'attrice si è recata nel corso dell'anno 2017 presso lo studio odontoiatrico dove è stata CP_2 visitata dalla dr.ssa direttore sanitario di e libera professionista, che svolge la CP_1 CP_2 sua attività presso il predetto centro, la quale indicava l'esecuzione di una TC.
In data 28.02.2017, presa visione dell'esame, la formulava il piano terapeutico, CP_1 predisponendo preventivo per alcune otturazioni, un'avulsione e due impianti endo - ossei con relative corone protesiche.
A seguito dell'estrazione del secondo premolare si procedeva all'intervento per la duplice infissione implantare;
in occasione della successiva scopertura degli impianti, l'attrice avvertiva immediatamente il sanitario di provare dolore e che la gengiva in corrispondenza al primo molare risultava infiammata. Ciononostante, la dr.ssa affermava che la situazione non era CP_1 preoccupante ed insisteva per effettuare immediatamente la protesizzazione, cui si è proceduto con l'apposizione di tre elementi protesici.
Con la protesi definitiva i problemi e dolori sono aumentati, costringendo l'attrice a sottoporsi a numerose visite presso l'Istituto Stomatologico. Pa Non riuscendo a risolvere i problemi, a fronte dell'inerzia della la si è sottoposta a Rx CP_1 endo-orale e a una visita odontoiatrica con la dr.ssa , la quale la indirizzava a un collega Per_1 implantologo, il dr. che previa visita, ha redatto certificazione attestante sintomatologia Per_2 dolorosa e la presenza di un riassorbimento osseo. Pa In data 21.04.2021, la è stata visitata, nuovamente presso lo Studio MP Dental, da un collega indicato dalla dr.ssa che proponeva un piano di trattamento, da effettuarsi a titolo gratuito CP_1 per ovviare alle criticità, che prevedeva la rimozione del ponte protesico, l'apposizione di un ponte provvisorio e, in un momento successivo, l'apposizione di un ponte definitivo. L'attrice ha optato per la rimozione della protesi e l'applicazione di un provvisorio, non proseguendo però le cure, avendo perso fiducia nell'operato del sanitario.
Non avendo sortito alcun effetto né la diffida inviata alla dott.ssa né il tentativo di CP_1 conciliazione inutilmente esperito in data 3.11.2022, parte attrice sottopostasi preventivamente a visita con conseguente redazione di parere medico legale (dott. doc. 9) ha instaurato Persona_3 il presente giudizio, chiedendo il ristoro dei danni tutti subiti a causa della responsabilità professionale del sanitario convenuto, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Si è costituita nei termini la dott.ssa deducendo la seguente vicenda. Controparte_1
In data 21 febbraio 2017, effettuata la prima visita con ortopantomografia, la convenuta predisponeva il preventivo per terapie conservative e richiedeva alla paziente di effettuare una TAC, perché necessitava di impianti;
eseguita la terapia conservativa, presa visione della TAC alla presenza del dott. (chirurgo che esegue per i pazienti della Dott.ssa gli interventi di Persona_4 CP_1 chirurgia orale, compresa implantologia), redigeva il preventivo, che prevedeva l'estrazione di un premolare e l'inserimento di due impianti e un ponte di tre elementi in ceramica.
In data 5 aprile 2017 venivano inseriti gli impianti e, dopo vari controlli, in data 5 ottobre 2017 venivano prese le impronte per il ponte definitivo che veniva cementato provvisoriamente.
Il ponte era stato realizzato dal laboratorio in due elementi anziché tre, per esigenze funzionali ed estetiche. La paziente lamentava però ristagno di cibo sotto al ponte, contestando anche la circostanza Pa che il preventivo prevedeva la realizzazione di tre elementi. Nel dicembre 2017 la sig.ra decideva di interrompere le cure, rifiutandosi di sottoscrivere la dichiarazione che indicava la sospensione della terapia in corso. La emetteva, quindi, la fattura n. 6 del 11.01.2018, esponendo solo il CP_1 corrispettivo per le cure conservative (euro 400,00 del preventivo) oltre ad € 1.200,00 per i due impianti (a fronte del preventivo di euro 2.200,00). Le altre voci preventivate non sono mai state saldate. Nel giugno 2018 parte attrice si è ripresentata lamentandosi dell'estetica e di disturbi alle gengive e la su insistenza della paziente predisponeva un nuovo ponte di tre elementi, cementato CP_1 provvisoriamente, avvertendo la Jin della necessità di presentarsi per controlli successivi per verificare il miglioramento della situazione lamentata, controlli disattesi dalla paziente. L'odierna attrice eseguiva un pagamento di euro 1.000,00, saldando così l'importo relativo ai due impianti, a fronte del quale è stata emessa la fattura n. 44 del 31 luglio 2018. Pa Solo nei primi mesi del 2019 la SI.ra ricontattava il sanitario, lamentando un problema ad un incisivo inferiore, parte della bocca che nulla aveva a che vedere con i lavori eseguiti e interrotti;
la effettuava una ortopantomografia e una lastra endorale dalle quali emergeva un ascesso CP_1 apicale in corrispondenza dell'incisivo destro;
la consigliava di recarsi all'Istituto CP_1 Stomatologico, presso il quale venivano effettuate le cure necessarie. All'esito di esame obbiettivo effettuato in data 9.03.2021 dal dott. lo stesso ha certificato che: “…gli elementi appaiono Per_2 stabili e indolenti…” mentre i restanti rilievi non riguardavano l'operato dell'odierna convenuta. Pa La contattava nuovamente la solo nel marzo 2021 e all'esito di una visita effettuata il CP_1
31.03.2021 le veniva offerto un nuovo piano di trattamento con la rimozione del ponte (quello del
2018 con tre elementi come voluto dalla paziente) e confezionamento del nuovo ponte a due elementi, Pa come il primo applicato dalla Dott.ssa Ancora una volta la iniziava il trattamento, CP_1 Per_ seguita dal dott. , collega di studio della con un percorso di rigenerazione della CP_1 mucosa, eliminazione del ponte e sostituzione con un provvisorio, in attesa del ponte definitivo;
tuttavia, dopo una visita il 21.07.2021, non si presentava più ai controlli e non terminava la terapia.
Solo con la raccomandata del 4.02.2022 la veniva a conoscenza degli addebiti a proprio CP_1 carico, e dell'esistenza di una relazione medico legale. Non avendo aderito al procedimento conciliativo per irritualità dello stesso la si è vista notificare l'atto introduttivo del giudizio CP_1 de quo. Parte convenuta ha contestato l'esistenza di qualsiasi profilo di addebito ed ha concluso istando per Pt_ il rigetto di tutte le domande formulate dalla
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice, constatata la regolarità del contraddittorio, fissava la prima udienza al 8.05.2024, udienza nel corso della quale, constatato il deposito delle memorie Pt_ istruttorie, disponeva procedersi a CTU sulla Formulato il quesito, i CTU nominati giuravano nel corso dell'udienza del 6.06.2024, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., venivano assegnati i termini e in data 2.01.2025 veniva depositato l'elaborato peritale. Alla successiva udienza del 28.01.2025 il giudice, esaminata la consulenza tecnica, su richiesta congiunta di entrambo i difensori delle parti fissava udienza per la remissione in decisione al 18.09.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
2. DIRITTO
2.1 Sulla responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria e sull'onere della prova
La domanda di risulta fondata ed è meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Parte_1
Preliminarmente pare opportuno ricordare gli insegnamenti della giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia di responsabilità medica.
Parte attrice ha agito direttamente nei confronti del medico dott.ssa allegando di Controparte_1 aver concluso direttamente con la stessa un contratto d'opera professionale: il titolo di responsabilità è senza dubbio quello contrattuale.
Tale circostanza, non contestata dalle parti, si evince, tra l'altro, dalle due fatture prodotte dall'attrice (doc. 1); il canone interpretativo alla luce del quale verificare il corretto adempimento della prestazione professionale della convenuta è, dunque, quello ex art. 1218 c.c.
Con particolare riferimento, invece, al riparto degli oneri probatori incombenti sulle parti rispetto alla condotta del medico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante." (Cass. n. 24073/17; Cass. civ. n. 18392/2017;
Cass. Civ., n. 26824/2017; Cass., n. 26825/2017; Cass. Civ. n. 3704/2018; Cass. civ. n. 42104/2021).
Tali affermazioni sono poi state meglio precisate dalla Suprema Corte con la recente sentenza n.
10050, del 29 marzo 2022, secondo cui "In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente".
Ciò posto, nel caso di specie, l'attività istruttoria circa la prova della sussistenza del nesso di causalità
è stata incentrata su una CTU collegiale, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti.
2.2 L'accertamento della responsabilità Pa L'accertamento in ordine alla vicenda sanitaria occorsa alla ha formato oggetto di una completa analisi, aderente alla documentazione medica versata in atti e caratterizzata da una ricognizione approfondita e giustificata, ad opera dei consulenti dell'ufficio dott. (medico legale) Persona_5
e dott. (medico chirurgo, odontoiatra). Persona_6
L'elaborato peritale redatto dai consulenti è chiaro, completo e coerente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della relazione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili.
Dall'elaborato peritale emerge quanto segue. Pa In sede di discussione medico legale, i CTU, hanno ripercorso la vicenda clinica occorsa alla , hanno deciso di non proporre istanza di acquisizione delle radiografie pre-cure, perché non dirimenti per le risposte ai quesiti formulati ed hanno disposto (essendo autorizzati dal quesito) l'esecuzione sulla perizianda di una radiografia endorale, acquisita in data 12.07.2024, per la valutazione dello stato attuale del cavo orale della stessa. Formulata una proposta conciliativa, non accolta dalle parti,
i CTU hanno risposto ai quesiti loro sottoposti.
I periti incaricati hanno in primo luogo descritto il piano di cure proposto dalla che dopo CP_1 aver visionato anche una TAC 3D del 28.02.2017, proponeva alla paziente “quale unica soluzione terapeutica, la necessità di estrarre l'elemento dentario inferiore destro 45 ritenuto irrecuperabile e di realizzare un ponte protesico fisso di 3 elementi uniti in sede X-45-44 (con l'ultimo elemento protesico in estensione distale, cioè non sostenuto da nessun pilastro), supportato da 2 impianti endossei in sede 45 e 44, oltre all'esecuzione di 4 otturazioni in altri settori della bocca (settore superiore sinistro 24-25-26 e settore inferiore sinistro 34) non oggetto di contestazione”. Pa I CTU hanno poi descritto la successione d'interventi cui è stata sottoposta la . La dott.ssa ha proceduto all'estrazione dell'elemento dentario 45 irrecuperabile, mentre è stato il dott. CP_1
implantologo collaboratore dello studio (parte non chiamata in causa) a inserire il Persona_4
5.04.2017 i due impianti inferiori di destra in sede 45-44. Tra settembre e ottobre 2017 la convenuta ha riaperto chirurgicamente i due impianti inferiori, sommersi sotto la mucosa e in data 5.10.2017 ha preso le impronte per la realizzazione delle corone protesiche fisse definitive (senza passare attraverso corone protesiche provvisorie, nemmeno preventivate) applicate successivamente sugli impianti, Pa molto probabilmente nel mese di novembre 2017, con cemento provvisorio. La ha contestato la realizzazione di due sole corone protesiche fisse 45-44 e non di tre, come preventivato, lamentando che le protesi fisse causavano dolori e infiammazioni gengivali, accumuli di placca e cibo tra le corone protesiche per spazi interdentali troppo ampi.
La ha modificato il manufatto protesico una prima volta a cavallo fra il 2017 e il 2018, con CP_1 la realizzazione di tre corone, con la terza in estensione distale e riduzione degli spazi interdentali. Per_ Infine, come emerge dalla relazione del 21.04.2021 a firma dott. (doc. 5 di parte attrice), la Pa convenuta dopo 3 anni dalla fine delle cure, ha proposto gratuitamente alla , CP_1 mantenendo gli impianti, il rifacimento del ponte protesico fisso definitivo di 3 elementi uniti inferiore destro X-45-44, previa applicazione di corone provvisorie ed eventuale intervento (se necessario) di chirurgia muco-gengivale intorno all'impianto 45. La convenuta ha rimosso il ponte protesico fisso di 3 elementi da lei stessa realizzato tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 e ha applicato nuovo ponte protesico fisso inferiore destro provvisorio, di pari estensione (in realtà 2 corone protesiche, con la corona protesica in sede 45 estesa fino al molare 47), non eseguendo però nessun ulteriore trattamento in quanto la paziente non ha più voluto proseguire le cure interrompendo i rapporti. Pa All'esito della descrizione dell'iter clinico cui è stata sottoposta la , i CTU hanno rilevato che
“….le terapie implanto-protesiche oggetto di contestazione sono state proposte sostanzialmente con giusta indicazione terapeutica, in quanto erano una delle possibili e corrette soluzioni (alternative alla protesi mobile, in quanto la protesi fissa tradizionale utilizzando i pilastri 47 e 43 non era indicata per la migrazione mesiale del 47 e per l'estesa lunghezza della travata che contravviene alla legge di Ante, ancor più se a seguito di uprighting del 47) per ripristinare la masticazione e l'estetica nel settore inferiore destro 46-45-44 del cavo orale, considerata l'avvenuta perdita di 2 denti e la presenza in questa sede del dente 45 molto probabilmente compromesso e da estrarre”. Per_ Tuttavia, i CTU hanno dato atto che mentre le terapie implantologiche eseguite dal dott. sono state eseguite con giusta indicazione e in modo corretto “…perché i due impianti sono stati inseriti in modo adeguato nelle compagini ossee, sono pienamente osteointegrati e sono validi pilastri protesici a distanza di ben 7 anni dal loro inserimento, malgrado una protesi non adeguata”, quelle protesiche effettuate dalla convenuta non sono state eseguite correttamente, secondo la CP_1 miglior scienza medica dell'epoca, perché sostanzialmente non sono state realizzate tecnicamente in modo corretto per forma, dimensioni, estetica e spazi interdentali. “In particolare, vi sono state carenze sia nella fase progettuale di realizzazione che nella fase esecutiva delle protesi, in quanto sono state previste dall'inizio 3 corone protesiche (per ripristinare con 3 elementi i settori edentuli 46-45-44) con 2 impianti, inseriti però in sede 45-44 e non 46-44 (intervento possibile), con conseguente realizzazione di protesi con estensione distale e difficilmente detergibili per la manifattura delle corone protesiche con incongrua morfologia, dimensioni, spazi interdentali, punti di contatto e profilo di emergenza (“bombatura”) vestibolare……… Inoltre, non sono state realizzate corone provvisorie che in questo caso erano più che indicate sia per motivi parodontali che per i periodi di prova protesici, considerati gli impianti sommersi sotto gengiva e le probabili difficoltà realizzative protesiche del caso”.
I CTU hanno rilevato criticità nell'operato della dott.ssa sia con riferimento alla mancanza CP_1 totale di un valido ed esauriente consenso informato pre-cure (agli atti non risulta allegata né la cartella clinica né il modulo di consenso informato), che alla realizzazione delle protesi, mentre hanno valutato indicata e corretta l'estrazione del dente inferiore 45 eseguita dalla convenuta. In sostanza
“…. le protesi sono state realizzate anche in violazione delle Raccomandazioni Ministeriali del 2017”.
Secondo le prospettazioni dei periti, “..il risultato conseguibile sarebbe stata la realizzazione di corretta protesi fissa in metallo-rivestimento estetico su impianti, con adeguata funzione masticatoria ed estetica ed adeguati spazi per la detersione, in assenza di fenomeni algici ed infiammatori.
La realizzazione protesica errata della convenuta in termini di forma, dimensioni ed estensione, ha determinato l'insorgenza di algie e fenomeni infiammatori gengivali intorno agli impianti e sotto le corone protesiche, con accumuli di placca e cibo difficilmente rimovibili”. Pa All'esito dell'esame dello stato di fatto attuale del cavo orale della e delle radiografie endorali inferiori di destra, eseguite il 12.07.2024 all'ISI su richiesta degli stessi periti, i CTU hanno concluso affermando che le lesioni in rapporto causale con la condotta della convenuta siano rappresentate dalle algie, dalle infiammazioni implantari e gengivali, nonché dai conseguenti disagi sul piano masticatorio e fonatorio dovuti all'incongruità protesica, non hanno ravvisato l'esistenza di inabilità temporanea assoluta, non essendovi stati ricoveri ospedalieri connessi con le errate terapie odontoiatriche, ravvisando invece l'esistenza di inabilità temporanea relativa, valutabile, a stralcio, in giorni 20 al 25% e giorni 90 al 10% per le fasi di acuzie delle algie, delle infiammazioni, degli ascessi, nonché dei disagi masticatori, fonatori e relazionali verificatisi dal 2018 in modo ripetuto.
I CTU hanno poi ravvisato una “…ulteriore quota di inabilità temporanea relativa di giorni 15 al 25% per le sedute necessarie per il solo rifacimento corretto del manufatto protesico fisso definitivo inferiore destro 46-45-44”. Hanno viceversa escluso una “…. inabilità temporanea parziale per il richiesto intervento chirurgico di innesto gengivale in sede 45, in quanto la retrazione gengivale oggi rilevabile intorno all'impianto è fisiologica e non ricollegabile causalmente alle terapie della convenuta”.
I CTU non hanno rilevato l'esistenza di un danno biologico permanente, considerato che l'estrazione del dente 45 era indicata e che i 2 impianti inferiori di destra 45-44 sono oggi tuttora in sede dopo ben 7 anni (2017-2024) ed esenti da patologie infiammatorie. In assenza di danno biologico permanente hanno escluso la necessità d'interventi emendativi implantologici.
Con riferimento all'aspetto protesico, ad oggi la paziente non ha ancora sostenuto spese per il rifacimento delle terapie protesiche oggetto di contestazione;
sul punto i CTU evidenziano che “…. le spese emergenti oggi necessarie per il rifacimento protesico corretto ammontano a circa 3.000 €
(per 3 corone provvisorie in resina e 3 corone definitive su impianti) a prezzi medi in ambito privato, mentre ammontano a circa 1.500 € a prezzi similari a quelli accordati (di fatto dimezzati) e fatti pagare dalla convenuta alla perizianda: si evidenzia che la somma dei preventivi è 3.270 €, che tutte le prestazioni riportate sono state eseguite, mentre la somma delle fatture pagate è 2.600 €, risultando pertanto una cifra di 670 € non pagata sulla base del totale dei preventivi”
Quanto alle spese già affrontate e documentate in atti i CTU hanno evidenziato che, “…a fronte della
“inefficienza” e incongruità delle sole terapie protesiche rese dalla convenuta alla perizianda nel 2018, l'attrice ha dovuto sostenere spese documentate in atti per circa 320 € per eseguire le varie visite, accertamenti, radiografie e acquisto medicinali in relazione causale con la condotta del sanitario. Restano escluse ovviamente le spese medico legali e le spese sostenute presso l'ISI di Milano per eseguire le devitalizzazioni e ricostruzioni dei 2 denti 47-42, perché non in nesso causale con l'operato della convenuta”.
2.3 La mancanza del consenso informato
Quanto alle contestazioni sul consenso informato, si osserva che i CTU, nelle loro conclusioni hanno dato atto della mancanza tra le allegazioni delle parti, del modulo di consenso informato alle terapie praticate dalla dott.ssa mancanza che contravviene anche alla recente legge n° 219 del 2017. CP_1
In punto, gli hanno affermato che “la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione Parte_2 sanitaria, costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica”, diverso e distinto dal diritto alla salute inteso quale diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica. (c. Cass. 28985/2019).
Ogni individuo ha il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative;
informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32 comma 2 della Costituzione. Ne consegue l'obbligo del medico “di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”. Il diritto alla salute e quello al consenso informato costituiscono diritti diversi, anche se spesso può accadere che si compenetrino a vicenda, essendo possibile “che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori
"concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva”.
Pertanto, la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, “quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti)”; b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che “a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
Per quanto attiene alla lesione del diritto all'autodeterminazione, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi nei suoi confronti una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (cfr. Cass. 28.7.2011 n.16543).
La Cassazione citata ha, poi, identificato le ipotesi conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione, così inquadrandole:
1) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc"; in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
2) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
3) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico,
a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione,
l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione
"differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
4) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
5) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti. In tal caso, il danno da lesione del diritto alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé psichicamente e fisicamente.
Tuttavia, gli Ermellini hanno chiarito che per il risarcimento dei summenzionati pregiudizi, il paziente deve dimostrare la relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso eziologico inteso come causalità giuridica ex art. 1223 c.c.
In sostanza, la Cassazione richiede che chi chiede il risarcimento della violazione del diritto all'autodeterminazione provi il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico se adeguatamente informato. L'indagine potrà estendersi ad accertare se il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento ove fosse stato adeguatamente informato (Cass. civ. Sez. III, Sent., 9-2-2010, n. 2847); ovvero se, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione;
o ancora, se, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali quanto inaspettate conseguenze e sofferenze. Ci si trova, sempre secondo la Suprema Corte, “in un territorio (e in una dimensione probatoria) che impone al giudice di interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico, ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza di tutte le sue possibili conseguenze”. Tale prova, secondo la Suprema Corte, “potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione”.
Alla luce dei principi enunciati, questo giudice ritiene che nel caso in esame vi sia senz'altro stata una Pa omissione d'informazioni nei confronti della , persona che, tra l'altro, pare non comprendere in parte la lingua italiana, e che tale circostanza risulti provata dalla mancanza in atti di documentazione relativa al consenso stesso.
Nonostante la raggiunta prova, sul punto precedente, tuttavia, rimane del tutto inesplorato il profilo del Pa danno patito dalla in relazione al lamentato omesso consenso informato.
Tale danno, infatti, non può essere in re ipsa, dovendo ricordarsi che per affermare la risarcibilità dello stesso l'attore è tenuto dimostrare il pregiudizio in concreto derivato dall'inadempimento e a questo eziologicamente correlato, dal momento che “non è l'inadempimento da mancato consenso informato che è di per sé oggetto di risarcimento ma il danno conseguenziale” (Cass. n. 14638 del 30/7/2004). Come affermato anche dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 894 del 7 marzo 2017, qualora l'attore non abbia fornito prova alcuna del danno da omesso consenso informato o abbia solo genericamente riferito che ove debitamente informato avrebbe compiuto scelte terapeutiche differenti, le relative domande di risarcimento devono essere respinte. Nel caso di specie nessuna conseguenza di tal genere è stata allegata;
la domanda va pertanto respinta.
Tanto più che nella fattispecie in esame i CTU hanno espressamente riconosciuto che il piano terapeutico proposto era indicato e adeguato, che la realizzazione dello stesso è stata fallace solo dal punto di vista Pa protesico e non da quello implantologico e che le cure fornite alla sono state oggetto di ampi periodi di sospensione e non sono state terminate per volontà ed atteggiamento della stessa paziente.
2.4 La liquidazione del danno
Tanto premesso, si procede alla liquidazione del danno risarcibile.
Si è già argomentato con riferimento alla non risarcibilità del danno asseritamente derivante dalla mancanza di un valido consenso informato.
Quanto al danno non patrimoniale, si osserva che, secondo i più recenti insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, lo stesso costituisce una categoria generale di danno, che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da valore di scambio e presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente
- occorre tenere conto in sede di liquidazione, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento.
Occorre, dunque, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che, concretamente, la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.
Quanto al danno biologico postumo i consulenti nella perizia espletata hanno accertato l'assenza di un danno biologico permanente, riconoscendo solo un danno biologico temporaneo valutabile, a stralcio, in giorni 20 al 25% e giorni 90 al 10% per le fasi di acuzie delle algie, delle infiammazioni, degli ascessi, nonché dei disagi masticatori, fonatori e relazionali verificatisi dal 2018 in modo ripetuto;
hanno poi ravvisato una ulteriore quota di inabilità temporanea relativa di giorni 15 al 25% per le sedute necessarie per il solo rifacimento corretto del manufatto protesico fisso definitivo inferiore destro 46-45-44, escludendo l'esistenza di inabilità temporanea assoluta, in assenza di ricoveri ospedalieri.
Ora, in merito alla quantificazione dei danni, ritiene questo giudice, concordemente all'orientamento seguito dalla Sezione, che essendosi accertato esclusivamente un danno biologico temporaneo nella misura indicata, debba trovare applicazione l'art. 3, comma 3, L. n. 189/2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, nella loro versione aggiornata all'incremento dell'indice Istat.
Tale parametro costituisce il parametro normativo per i casi più lievi, come quello di specie. Si osserva, inoltre, che il criterio indicato è stato fatto proprio anche dalla legge di riforma delle professioni sanitarie (Legge Gelli), all'art. 7 comma 4.
Ciò posto, tenuto conto dell'età (56 anni) della danneggiata al momento del sinistro e dell'assenza di postumi permanenti (Cass. n. 3121/2017 e Cass. n. 10303/2012), si perviene ad una somma pari ad
€. 1.329,57, a titolo di danno biologico temporaneo (di cui 35 giorni al 25% e 90 giorni al 10%, con indennità giornaliera di € 56,18);
Sull'importo indicato (€ 1.329,57) devono essere calcolati gli interessi, considerando che tale importo si sarebbe dovuto ottenere al momento del fatto e che di esso invece parte attrice non ha potuto disporre, nella ragionevole presunzione che ella, se ne avesse avuto la disponibilità, lo avrebbe utilizzato in proprio favore. Per tale calcolo soccorre il criterio fatto proprio dalla Corte di Cassazione che, operata la devalutazione dell'importo oggi liquidato in moneta attuale fino al momento del fatto (2017) calcola gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato, anno per anno fino ad oggi.
Dalla pubblicazione della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali. Pa La ha agito in giudizio anche per il risarcimento del danno patrimoniale.
Vanno, pertanto, riconosciute le spese sanitarie documentate in atti, che i CTU hanno dichiarato essere pertinenti e congrue, per un ammontare pari ad €. 320,00. Quanto alle spese sostenute presso l'ISI di Milano per eseguire le devitalizzazioni e ricostruzioni dei 2 denti 47-42, non possono essere rifuse perché non in nesso causale con l'operato della convenuta. Pa Vanno poi riconosciuti alla €. 3.000,00 per il rifacimento protesico corretto (i CTU hanno indicato la necessità di 3 corone provvisorie in resina e 3 corone definitive su impianti).
Va, infine, riconosciuto alla parte ricorrente il rimborso delle spese di CTU, pari ad € 5.000,00, oltre tributi e contributi, come liquidato con decreto del 24.09.2025.
2.5 Sulla richiesta di restituzione di quanto pagato per gli interventi.
Non può, invece, trovare accoglimento, nella fattispecie de quo, la domanda di parte attrice di restituzione degli importi versati a fronte degli interventi contestati. Pa Sul punto si rileva che i CTU hanno accertato che la ha versato, a fronte di preventivi ammontanti ad €. 3.270,00, €.2.600,00 risultando, pertanto, una cifra di €. 670 non pagata.
Tuttavia, la domanda di restituzione integrale dei costi corrisposti deve essere respinta in diritto, alla luce della mancata formulazione di specifica domanda di risoluzione contrattuale.
In assenza di una domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa del sanitario convenuto, non vi è alcun fondamento giuridico, ai sensi dell'art. 1458 c.c., per pretendere la restituzione del costo delle prestazioni rese, pagato dal paziente, in esecuzione del contratto;
difatti, posto che il pagamento dei costi delle prestazioni sanitarie in discussione è avvenuto in esecuzione del contratto e che lo stesso non è stato mai né annullato, né risolto e, anzi, è stato eseguito, non vi è titolo per richiedere la restituzione degli importi corrisposti per le prestazioni odontoiatriche pacificamente effettuate.
2.6 La liquidazione delle spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna a corrispondere all'attrice le spese di lite del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta l'inadempimento professionale della dott.ssa e Controparte_1 in accoglimento della domanda di parte attrice, la condanna al pagamento in favore di Pt_1
[...
, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali della somma di €. 4.329,57 oltre interessi come in motivazione calcolati sui danni non patrimoniali ed interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo e a rimborsare le spese mediche sostenute e documentate, pari a €. 320,00;
2) non accoglie la domanda di restituzione di quanto pagato da parte attrice per le prestazioni della né la domanda di risarcimento del danno per mancanza di valido consenso CP_1 informato, per le ragioni espresse in motivazione;
3) pone le spese di CTU come liquidate con decreto del 24.09.2025 integralmente a carico della convenuta CP_1
4) condanna parte soccombente a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice
Marta BI DE AN