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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7143 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3411/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
Dott. Giuseppe Molfese Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. R.G. 3411/2022, trattenuto in decisione all'udienza del 18 settembre 2025 e pendente tra:
, nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
San Germano (FR), Via Masaccio n.19, rappresentato e difeso dall'Avv.
MP VA, giusta procura in calce all'atto d'appello, con studio in in Frosinone, Via Marcello Mastroianni, n. 14;
APPELLANTE
e , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_1 domiciliato ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato;
e
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_2 domiciliato ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato;
APPELLATI CONTUMACI nonché con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI ROMA;
FATTO
In data 2.12.2021 la Questura di Frosinone notificava al Sig. Parte_1
nato in [...] il [...], il diniego alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ritenendolo socialmente pericoloso.
In data 15.12.2021, il Signor depositava ricorso avverso il decreto di Pt_1
rigetto dinanzi al Tribunale di Roma;
rappresentava di risiedere in Italia da molti anni, pienamente inserito nel tessuto sociale;
di convivere con la compagna, cittadina italiana e di lavorare occasionalmente presso l'attività di quest'ultima; di avere in Italia una figlia nata da una precedente relazione, Persona_1
(21.07.2009), cittadina italiana.
Il ricorrente domandava l'annullamento del provvedimento della Questura, valorizzando il proprio livello di integrazione in Italia, evidenziando la circostanza per la quale i precedenti penali fossero ormai risalenti e che, con riferimento alle pendenze ancora in essere, dovesse operare la presunzione di innocenza;
evidenziava, altresì, che il suo allontanamento dal territorio nazionale avrebbe leso non soltanto i propri diritti, ma anche e soprattutto quelli della figlia minore, con la quale intratteneva rapporti di assidua e affettuosa frequentazione. La controparte, regolarmente citata, rimaneva contumace.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 12.05.2022 e depositata in pari data, rigettava il ricorso, ritenendo condivisibile la valutazione di pericolosità sociale operata dalla Questura di Frosinone e rilevando l'assenza di prova in ordine all'effettivo rapporto genitoriale con la figlia.
In particolare, il Giudice osservava che “Non vi è prova di alcuna forma di frequentazione, interesse o partecipazione alla vita della ragazza. Per contro, come è chiaro, nel bilanciamento con le esigenze di sicurezza statale non può rilevare il dato della mera genitorialità biologica, dovendosi fare riferimento piuttosto alla salvaguardia di una relazione genitoriale effettiva con il minore. Per altro verso, non può ignorarsi che l'art 4, comma 3,
d.lgs. 286/98 stabilisce che “[n]on è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti
(…)”.
In data 13.06.2022, il Signor impugnava l'ordinanza del Giudice di Pt_1
primo grado, proponendo tempestivo appello dinanzi alla questa Corte. In merito alla valutazione di pericolosità formulata dall'Amministrazione e confermata dal Tribunale, la difesa deduceva che, venuta meno, con L. 10 ottobre 1986, n. 663, ogni forma di presunzione legale di pericolosità sociale, il
Giudice di prime cure era tenuto ad una valutazione in concreto e prognostica sull'effettiva probabilità di futura commissione di reati (“non basta la semplice
“possibilità” di ricaduta nel reato, bensì il legislatore esige quell'elevato grado di possibilità corrispondente al concetto di probabilità”).
Quanto ai rapporti del Signor con la figlia minore, il difensore Pt_1
prospettava una frequentazione continua e, per dimostrarla, depositava la documentazione allegata (fra gli altri, la dichiarazione autenticata della madre della bambina, la Sig.ra il certificato del Dr Parte_2 Per_2
, medico odontoiatra;
fotografie di padre e figlia insieme). Ancora,
[...] evidenziava la difesa che “in applicazione dell'art. 3, comma 1, della convenzione di New
York sui diritti del fanciullo, “le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”, tale evento, l'allontanamento del padre, quale conseguenza del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per il padre, sarebbe sicuramente un avvenimento che potrebbe determinare esiti importanti nella vita della minore, rispetto al quale il mutamento delle molteplici abitudini ormai radicate negli anni, oltreché la perdita di uno dei punti fermi della propria vita (quale che è la figura paterna) turberebbe gravemente il processo evolutivo della personalità della minore così come rappresentato anche dalla madre nell'allegata dichiarazione”.
L'appellante domandava, dunque, in riforma dell'ordinanza impugnata,
l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
la parte resistente non si costituiva in giudizio.
Orbene, rilevato che il diniego della Questura si fondava essenzialmente sulla riscontrata commissione di reati da parte dell'istante, il Collegio, con ordinanza del 21.12.2022, richiedeva l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, agli atti del fascicolo in data 10.01.2023.
Con istanza depositata il 20.2.2024, il reclamante domandava il rilascio in proprio favore di un permesso di soggiorno temporaneo che, in pendenza di giudizio, gli desse la possibilità di essere assunto con regolare contratto di lavoro e inquadramento a norma di legge. Valutato che la suddetta istanza avesse contenuto anticipatorio dell'esito del giudizio in corso, il Collegio riteneva opportuno che sulla medesima venisse stabilito il contraddittorio con l'Amministrazione appellata e assegnava i termini per instaurarlo.
L'irregolarità della notifica in favore del come rilevata Controparte_3
alla camera di consiglio del 9.04.2025, imponeva il rinvio all'udienza del
19.09.2025 individuata anche per la precisazione delle conclusioni. Ritenuta, tuttavia, superata la necessità di una pronuncia nella fase cautelare, il
Collegio, con ordinanza, tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini
190 c.p.c..
DIRITTO
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La valutazione di pericolosità sociale del Signor – formulata Pt_1
dall'Amministrazione e condivisa dal Giudice di primo grado – si è determinata sulle seguenti circostanze: - in data 02.12.2019, veniva deferito all er reati CP_4
inerenti gli stupefacenti;
-risultava già deferito all' A.G. nel 2015 e nel 2016, rispettivamente per i reati di riciclaggio e rapina;
-in data 24.12.2019, riceveva un “Avviso orale” ex art. 3 d.lgs. 159/2011 dalla Legione Carabinieri Lazio che lo invitava a tenere una condotta conforme alla legge, pena l'applicazione di una delle misure di prevenzione contemplate a norma del d.lgs. 159/2011; - emergevano, a suo carico, dalla lettura del certificato del casellario giudiziale, due precedenti sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti, risalenti al 28.1.2009 e al 14.4.2011, relative a reati in materia di stupefacenti e con concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, all'esito di una valutazione unitaria, che le circostanze indicate siano da considerare “fattori che definiscono un quadro complessivo di pericolosità sociale, a fronte dei quali non sono stati forniti idonei elementi di segno contrario”.
Invero, la Corte Costituzionale (Corte Cost. Sent. n. 202/2013) ha posto in luce come, nei casi in cui il giudice venga adito in virtù di una richiesta di soggiorno per motivi familiari, “la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subìta condanna per determinati reati”.
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, evidenziando come, in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, la valutazione di pericolosità sociale del soggetto presupponga “un giudizio in concreto, tale da indurre
a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico
e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art.
5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari (…). Nel consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete e attuali, le ragioni i tali pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso” (Corte Cass. Ord. 30342/2021).
Ebbene, come può evincersi dalla documentazione versata in atti, non risulta possibile delineare un giudizio di attualità della pericolosità sociale prospettata.
Sul punto, le circostanze oggettive che lo hanno visto coinvolto in attività illecite appaiono, ormai, risalenti nel tempo.
Come facilmente evidenziabile dal casellario giudiziale acquisito, entrambe le sentenze di applicazione pena, peraltro sospesa, risultano relative a fatti commessi nell'anno 2008 e non ci sono ulteriori e successivi riscontri negativi.
Escluso un giudizio di attualità della pericolosità, occorre interrogarsi sul rapporto genitoriale effettivamente intercorrente tra la parte appellante e la figlia, , cittadina italiana nata a [...] il [...]. Persona_1
Preliminarmente, non può sottacersi che la Corte Costituzionale (Sent. n.
202/2013) ha rilevato che “quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono
i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con
l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU (…)
Una simile attenzione alla situazione dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall'art.
8 CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nei caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale”. D'altra parte anche la Suprema Corte (si veda, ex plurimis, Corte Cass. ord. n.
8117/2024) si è espressa sulla necessità di procedere, quando si tratti di giudicare sulla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ad un bilanciamento tra l'eventuale pericolosità sociale del soggetto – che il giudice deve apprezzare secondo i parametri dell'attualità e della concretezza, esplicitandone le ragioni nella motivazione – e le esigenze di tutela dell'unità familiare del soggetto.
Orbene, nel giudizio di primo grado, il Signor aveva depositato il Pt_1
certificato di nascita della figlia, , e nessun altro documento che Persona_1
provasse, al di là dell'incontestata paternità, l'esistenza di un effettivo rapporto genitoriale in favore della minore. In effetti, il Tribunale, operando un giudizio di bilanciamento tra la ritenuta pericolosità del e l'assenza di elementi Pt_1
concreti sull'effettività del rapporto tra padre e figlia, aveva concluso per l'assenza dei presupposti utili al riconoscimento del richiesto permesso di ricongiungimento familiare.
In sede di appello, tuttavia, l'appellante ha allegato compiuta documentazione idonea a provare, al di là del mero riscontro biologico di paternità, la sussistenza di un reale e continuativo rapporto genitoriale.
È in atti la dichiarazione autenticata di ex convivente del Parte_2
Signor e madre della minore, con la quale si evidenzia che, nonostante Pt_1
l'interruzione del loro rapporto sentimentale, il reclamante abbia continuato a svolgere il ruolo genitoriale, risultando un solido punto di riferimento per
Tra le circostanze è segnalata la presenza del genitore alle visite Per_1
mediche, nel percorso scolastico, ed in occasione di vacanze.
D' altra parte sono provate la partecipazione economica alle spese di mantenimento della figlia e la frequentazione della minore in tutte le occasioni previste.
A conferma di quanto dichiarato, la produzione documentale attesta la presenza dell'appellante, con la figlia, ad un concerto del maggio 2022 e nel corso del lungo arco temporale di crescita (fotografie insieme negli anni, a feste di compleanno, cerimonie, eventi familiari).
Pertanto, alla luce degli elementi nuovi come prodotti, oltre che all'esito di un diverso giudizio teso ad escludere l'attualità della pericolosità prospettata, operando il bilanciamento dovuto tra il profilo delinquenziale emerso e il rapporto continuativo e reale con la figlia minore, emerge che quest'ultima, nel caso in cui il reclamante fosse allontanato dal territorio della Stato, sarebbe privata di un punto di riferimento sia affettivo che materiale.
Per l'effetto, in assenza di concrete esigenze di tutela dell'ordine pubblico e assegnando carattere prevalente alla necessità di tutela dell'unità familiare di cui all'art.8 Cedu, come interpretato dalle pronunce giurisprudenziali citate, si impone di offrire adeguata tutela alla posizione del reclamante, riconoscendo in suo favore un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Pertanto, alla luce delle sintetiche considerazioni espresse, l'appello deve essere accolto, con riforma dell'ordinanza impugnata e con vittoria di spese del secondo grado a favore dell'appellante.
La parte appellata, dunque, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.473,00
(Euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.737,00 per la fase decisionale, il tutto al valore minimo), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata ordinanza:
- dispone l'annullamento del provvedimento prot. N. Cat.A/121MM emesso dalla Questura di Frosinone in data 24.11.2021 e notificato il 02.12.2021;
- ordina alla Questura di Frosinone il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 30 d.lgs. 286/1998; - condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_5
rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il grado di appello, che qui si liquidano in complessivi Euro 3.473,00, oltre accessori di legge,
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Giuseppe Molfese Dott.ssa Anna Maria Pagliari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pagliari Presidente
Dott.ssa Anna Chiara Giammusso Consigliere
Dott. Giuseppe Molfese Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. R.G. 3411/2022, trattenuto in decisione all'udienza del 18 settembre 2025 e pendente tra:
, nato in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
San Germano (FR), Via Masaccio n.19, rappresentato e difeso dall'Avv.
MP VA, giusta procura in calce all'atto d'appello, con studio in in Frosinone, Via Marcello Mastroianni, n. 14;
APPELLANTE
e , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_1 domiciliato ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato;
e
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_2 domiciliato ex lege presso la locale Avvocatura dello Stato;
APPELLATI CONTUMACI nonché con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO DI ROMA;
FATTO
In data 2.12.2021 la Questura di Frosinone notificava al Sig. Parte_1
nato in [...] il [...], il diniego alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ritenendolo socialmente pericoloso.
In data 15.12.2021, il Signor depositava ricorso avverso il decreto di Pt_1
rigetto dinanzi al Tribunale di Roma;
rappresentava di risiedere in Italia da molti anni, pienamente inserito nel tessuto sociale;
di convivere con la compagna, cittadina italiana e di lavorare occasionalmente presso l'attività di quest'ultima; di avere in Italia una figlia nata da una precedente relazione, Persona_1
(21.07.2009), cittadina italiana.
Il ricorrente domandava l'annullamento del provvedimento della Questura, valorizzando il proprio livello di integrazione in Italia, evidenziando la circostanza per la quale i precedenti penali fossero ormai risalenti e che, con riferimento alle pendenze ancora in essere, dovesse operare la presunzione di innocenza;
evidenziava, altresì, che il suo allontanamento dal territorio nazionale avrebbe leso non soltanto i propri diritti, ma anche e soprattutto quelli della figlia minore, con la quale intratteneva rapporti di assidua e affettuosa frequentazione. La controparte, regolarmente citata, rimaneva contumace.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 12.05.2022 e depositata in pari data, rigettava il ricorso, ritenendo condivisibile la valutazione di pericolosità sociale operata dalla Questura di Frosinone e rilevando l'assenza di prova in ordine all'effettivo rapporto genitoriale con la figlia.
In particolare, il Giudice osservava che “Non vi è prova di alcuna forma di frequentazione, interesse o partecipazione alla vita della ragazza. Per contro, come è chiaro, nel bilanciamento con le esigenze di sicurezza statale non può rilevare il dato della mera genitorialità biologica, dovendosi fare riferimento piuttosto alla salvaguardia di una relazione genitoriale effettiva con il minore. Per altro verso, non può ignorarsi che l'art 4, comma 3,
d.lgs. 286/98 stabilisce che “[n]on è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti
(…)”.
In data 13.06.2022, il Signor impugnava l'ordinanza del Giudice di Pt_1
primo grado, proponendo tempestivo appello dinanzi alla questa Corte. In merito alla valutazione di pericolosità formulata dall'Amministrazione e confermata dal Tribunale, la difesa deduceva che, venuta meno, con L. 10 ottobre 1986, n. 663, ogni forma di presunzione legale di pericolosità sociale, il
Giudice di prime cure era tenuto ad una valutazione in concreto e prognostica sull'effettiva probabilità di futura commissione di reati (“non basta la semplice
“possibilità” di ricaduta nel reato, bensì il legislatore esige quell'elevato grado di possibilità corrispondente al concetto di probabilità”).
Quanto ai rapporti del Signor con la figlia minore, il difensore Pt_1
prospettava una frequentazione continua e, per dimostrarla, depositava la documentazione allegata (fra gli altri, la dichiarazione autenticata della madre della bambina, la Sig.ra il certificato del Dr Parte_2 Per_2
, medico odontoiatra;
fotografie di padre e figlia insieme). Ancora,
[...] evidenziava la difesa che “in applicazione dell'art. 3, comma 1, della convenzione di New
York sui diritti del fanciullo, “le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”, tale evento, l'allontanamento del padre, quale conseguenza del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per il padre, sarebbe sicuramente un avvenimento che potrebbe determinare esiti importanti nella vita della minore, rispetto al quale il mutamento delle molteplici abitudini ormai radicate negli anni, oltreché la perdita di uno dei punti fermi della propria vita (quale che è la figura paterna) turberebbe gravemente il processo evolutivo della personalità della minore così come rappresentato anche dalla madre nell'allegata dichiarazione”.
L'appellante domandava, dunque, in riforma dell'ordinanza impugnata,
l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
la parte resistente non si costituiva in giudizio.
Orbene, rilevato che il diniego della Questura si fondava essenzialmente sulla riscontrata commissione di reati da parte dell'istante, il Collegio, con ordinanza del 21.12.2022, richiedeva l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, agli atti del fascicolo in data 10.01.2023.
Con istanza depositata il 20.2.2024, il reclamante domandava il rilascio in proprio favore di un permesso di soggiorno temporaneo che, in pendenza di giudizio, gli desse la possibilità di essere assunto con regolare contratto di lavoro e inquadramento a norma di legge. Valutato che la suddetta istanza avesse contenuto anticipatorio dell'esito del giudizio in corso, il Collegio riteneva opportuno che sulla medesima venisse stabilito il contraddittorio con l'Amministrazione appellata e assegnava i termini per instaurarlo.
L'irregolarità della notifica in favore del come rilevata Controparte_3
alla camera di consiglio del 9.04.2025, imponeva il rinvio all'udienza del
19.09.2025 individuata anche per la precisazione delle conclusioni. Ritenuta, tuttavia, superata la necessità di una pronuncia nella fase cautelare, il
Collegio, con ordinanza, tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini
190 c.p.c..
DIRITTO
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La valutazione di pericolosità sociale del Signor – formulata Pt_1
dall'Amministrazione e condivisa dal Giudice di primo grado – si è determinata sulle seguenti circostanze: - in data 02.12.2019, veniva deferito all er reati CP_4
inerenti gli stupefacenti;
-risultava già deferito all' A.G. nel 2015 e nel 2016, rispettivamente per i reati di riciclaggio e rapina;
-in data 24.12.2019, riceveva un “Avviso orale” ex art. 3 d.lgs. 159/2011 dalla Legione Carabinieri Lazio che lo invitava a tenere una condotta conforme alla legge, pena l'applicazione di una delle misure di prevenzione contemplate a norma del d.lgs. 159/2011; - emergevano, a suo carico, dalla lettura del certificato del casellario giudiziale, due precedenti sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti, risalenti al 28.1.2009 e al 14.4.2011, relative a reati in materia di stupefacenti e con concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, all'esito di una valutazione unitaria, che le circostanze indicate siano da considerare “fattori che definiscono un quadro complessivo di pericolosità sociale, a fronte dei quali non sono stati forniti idonei elementi di segno contrario”.
Invero, la Corte Costituzionale (Corte Cost. Sent. n. 202/2013) ha posto in luce come, nei casi in cui il giudice venga adito in virtù di una richiesta di soggiorno per motivi familiari, “la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subìta condanna per determinati reati”.
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, evidenziando come, in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, la valutazione di pericolosità sociale del soggetto presupponga “un giudizio in concreto, tale da indurre
a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico
e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art.
5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari (…). Nel consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete e attuali, le ragioni i tali pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso” (Corte Cass. Ord. 30342/2021).
Ebbene, come può evincersi dalla documentazione versata in atti, non risulta possibile delineare un giudizio di attualità della pericolosità sociale prospettata.
Sul punto, le circostanze oggettive che lo hanno visto coinvolto in attività illecite appaiono, ormai, risalenti nel tempo.
Come facilmente evidenziabile dal casellario giudiziale acquisito, entrambe le sentenze di applicazione pena, peraltro sospesa, risultano relative a fatti commessi nell'anno 2008 e non ci sono ulteriori e successivi riscontri negativi.
Escluso un giudizio di attualità della pericolosità, occorre interrogarsi sul rapporto genitoriale effettivamente intercorrente tra la parte appellante e la figlia, , cittadina italiana nata a [...] il [...]. Persona_1
Preliminarmente, non può sottacersi che la Corte Costituzionale (Sent. n.
202/2013) ha rilevato che “quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono
i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con
l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU (…)
Una simile attenzione alla situazione dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall'art.
8 CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nei caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale”. D'altra parte anche la Suprema Corte (si veda, ex plurimis, Corte Cass. ord. n.
8117/2024) si è espressa sulla necessità di procedere, quando si tratti di giudicare sulla richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ad un bilanciamento tra l'eventuale pericolosità sociale del soggetto – che il giudice deve apprezzare secondo i parametri dell'attualità e della concretezza, esplicitandone le ragioni nella motivazione – e le esigenze di tutela dell'unità familiare del soggetto.
Orbene, nel giudizio di primo grado, il Signor aveva depositato il Pt_1
certificato di nascita della figlia, , e nessun altro documento che Persona_1
provasse, al di là dell'incontestata paternità, l'esistenza di un effettivo rapporto genitoriale in favore della minore. In effetti, il Tribunale, operando un giudizio di bilanciamento tra la ritenuta pericolosità del e l'assenza di elementi Pt_1
concreti sull'effettività del rapporto tra padre e figlia, aveva concluso per l'assenza dei presupposti utili al riconoscimento del richiesto permesso di ricongiungimento familiare.
In sede di appello, tuttavia, l'appellante ha allegato compiuta documentazione idonea a provare, al di là del mero riscontro biologico di paternità, la sussistenza di un reale e continuativo rapporto genitoriale.
È in atti la dichiarazione autenticata di ex convivente del Parte_2
Signor e madre della minore, con la quale si evidenzia che, nonostante Pt_1
l'interruzione del loro rapporto sentimentale, il reclamante abbia continuato a svolgere il ruolo genitoriale, risultando un solido punto di riferimento per
Tra le circostanze è segnalata la presenza del genitore alle visite Per_1
mediche, nel percorso scolastico, ed in occasione di vacanze.
D' altra parte sono provate la partecipazione economica alle spese di mantenimento della figlia e la frequentazione della minore in tutte le occasioni previste.
A conferma di quanto dichiarato, la produzione documentale attesta la presenza dell'appellante, con la figlia, ad un concerto del maggio 2022 e nel corso del lungo arco temporale di crescita (fotografie insieme negli anni, a feste di compleanno, cerimonie, eventi familiari).
Pertanto, alla luce degli elementi nuovi come prodotti, oltre che all'esito di un diverso giudizio teso ad escludere l'attualità della pericolosità prospettata, operando il bilanciamento dovuto tra il profilo delinquenziale emerso e il rapporto continuativo e reale con la figlia minore, emerge che quest'ultima, nel caso in cui il reclamante fosse allontanato dal territorio della Stato, sarebbe privata di un punto di riferimento sia affettivo che materiale.
Per l'effetto, in assenza di concrete esigenze di tutela dell'ordine pubblico e assegnando carattere prevalente alla necessità di tutela dell'unità familiare di cui all'art.8 Cedu, come interpretato dalle pronunce giurisprudenziali citate, si impone di offrire adeguata tutela alla posizione del reclamante, riconoscendo in suo favore un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Pertanto, alla luce delle sintetiche considerazioni espresse, l'appello deve essere accolto, con riforma dell'ordinanza impugnata e con vittoria di spese del secondo grado a favore dell'appellante.
La parte appellata, dunque, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.473,00
(Euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.737,00 per la fase decisionale, il tutto al valore minimo), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata ordinanza:
- dispone l'annullamento del provvedimento prot. N. Cat.A/121MM emesso dalla Questura di Frosinone in data 24.11.2021 e notificato il 02.12.2021;
- ordina alla Questura di Frosinone il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 30 d.lgs. 286/1998; - condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_5
rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per il grado di appello, che qui si liquidano in complessivi Euro 3.473,00, oltre accessori di legge,
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Giuseppe Molfese Dott.ssa Anna Maria Pagliari