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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 881/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4217/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15019/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 33 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040258083000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
La controversia ha per oggetto il pagamento dell'importo pari ad euro
Ricorrente_1101.550,44, dovuto dalla soc. a titolo di liquidazioni periodiche dell'IVA per l'anno 2022, mesi di gennaio e marzo .
La società, in particolare, lamenta che le è stato negato dalla Agenzia delle
Entrate l'accesso alla procedura del ravvedimento operoso, pur ricorrendone le condizioni .
In primo grado la C.T.P. ha rigettato la opposizione proposta dalla
Ricorrente_1, convenendo con l'ente impositore sulla insussistenza delle condizioni per ottenere i benefici della procedura di ravvedimento operoso .
Ricorrente_1Avverso siffatta decisione la s.r.l. ha proposto appello .
Si è costituita anche in grado di appello la Agenzia delle Entrate, concludendo per il rigetto del gravame .
A parere della C.G:T: di secondo grado l'appello deve essere rigettato .
Anzitutto, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado sia correttamente motivata, spiegando punto per punto perché i giudici di primo grado hanno ritenuto non applicabile la normativa sul ravvedimento operoso .
Ad esempio, il ravvedimento operoso è applicabile alle imposte relative ali anni 2019-2021, mentre nella presente fattispecie l'anno di imposta è il
2022.
Ancora, il ravvedimento operoso non è applicabile quando il contribuente ha ricevuto la comunicazione di irregolarità, circostanza questa che qui è regolarmente avvenuta .
Si osserva, tuttavia, che la società appellante non contesta punto per punto le motivazioni della sentenza di prime cure, ma si sofferma, in particolare, sulla sproporzione della sanzione applicata rispetto alla infrazione posta in essere .
In particolare, a fronte di un pagamento inferiore al dovuto da parte della
Ricorrente_1, sarebbe stata applicata una sanzione pari al 30 %, calcolata sulla imposta dovuta e sui relativi interessi, giudicata eccessiva dall'appellante, che comunque aveva effettuato un pagamento, sia pur incompleto .
Peraltro, la contestazione riguarda essenzialmente il quantum della sanzione, tanto vero che l'appellante si sofferma a lungo, e soprattutto, sulla proporzionalità della sanzione applicata, rispetto alla gravità dell'illecito, pur senza richiedere tuttavia, neanche in via subordinata, la applicazione di una percentuale inferiore .
Se ciò è vero, non sembra che una tale eccezione possa avere diritto di ingresso nel presente giudizio, in quanto, e tra l'altro, non è imputabile alla Agenzia delle Entrate la previsione normativa della sanzione, ne' è contestato che la sanzione applicata non rispetti i limiti edittali di legge .
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, risultando legittimo il diniego alla richiesta di ammissione della Ricorrente_1 al beneficio del ravvedimento operoso,
Spese del grado in toto compensate, per la indubbia controvertibilità della materia .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ;
COMPENSA interamente tra le parti le spese del grado .
Napoli,
L?ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4217/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15019/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 33 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040258083000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
La controversia ha per oggetto il pagamento dell'importo pari ad euro
Ricorrente_1101.550,44, dovuto dalla soc. a titolo di liquidazioni periodiche dell'IVA per l'anno 2022, mesi di gennaio e marzo .
La società, in particolare, lamenta che le è stato negato dalla Agenzia delle
Entrate l'accesso alla procedura del ravvedimento operoso, pur ricorrendone le condizioni .
In primo grado la C.T.P. ha rigettato la opposizione proposta dalla
Ricorrente_1, convenendo con l'ente impositore sulla insussistenza delle condizioni per ottenere i benefici della procedura di ravvedimento operoso .
Ricorrente_1Avverso siffatta decisione la s.r.l. ha proposto appello .
Si è costituita anche in grado di appello la Agenzia delle Entrate, concludendo per il rigetto del gravame .
A parere della C.G:T: di secondo grado l'appello deve essere rigettato .
Anzitutto, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado sia correttamente motivata, spiegando punto per punto perché i giudici di primo grado hanno ritenuto non applicabile la normativa sul ravvedimento operoso .
Ad esempio, il ravvedimento operoso è applicabile alle imposte relative ali anni 2019-2021, mentre nella presente fattispecie l'anno di imposta è il
2022.
Ancora, il ravvedimento operoso non è applicabile quando il contribuente ha ricevuto la comunicazione di irregolarità, circostanza questa che qui è regolarmente avvenuta .
Si osserva, tuttavia, che la società appellante non contesta punto per punto le motivazioni della sentenza di prime cure, ma si sofferma, in particolare, sulla sproporzione della sanzione applicata rispetto alla infrazione posta in essere .
In particolare, a fronte di un pagamento inferiore al dovuto da parte della
Ricorrente_1, sarebbe stata applicata una sanzione pari al 30 %, calcolata sulla imposta dovuta e sui relativi interessi, giudicata eccessiva dall'appellante, che comunque aveva effettuato un pagamento, sia pur incompleto .
Peraltro, la contestazione riguarda essenzialmente il quantum della sanzione, tanto vero che l'appellante si sofferma a lungo, e soprattutto, sulla proporzionalità della sanzione applicata, rispetto alla gravità dell'illecito, pur senza richiedere tuttavia, neanche in via subordinata, la applicazione di una percentuale inferiore .
Se ciò è vero, non sembra che una tale eccezione possa avere diritto di ingresso nel presente giudizio, in quanto, e tra l'altro, non è imputabile alla Agenzia delle Entrate la previsione normativa della sanzione, ne' è contestato che la sanzione applicata non rispetti i limiti edittali di legge .
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, risultando legittimo il diniego alla richiesta di ammissione della Ricorrente_1 al beneficio del ravvedimento operoso,
Spese del grado in toto compensate, per la indubbia controvertibilità della materia .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ;
COMPENSA interamente tra le parti le spese del grado .
Napoli,
L?ESTENSORE IL PRESIDENTE