TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3910/2020 R.G. sul ricorso depositato il 02/12/2020 proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(difesi dall'avv. ) Parte_4 nei confronti di (difesa dall'avv. Marco Gentile ), Controparte_1 all'esito dell'udienza e della camera di consiglio, così definitivamente provvede:
“Rigetta il ricorso.
Compensa per intero le spese del giudizio tra le parti.
Pone definitivamente , a carico delle parti in solido ( con diritto di rivalsa della parte resistente sulle parti ricorrenti per l'importo che dovesse corrispondere al ctu) , il pagamento delle spese di CTU da liquidare con separato decreto .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso le parti ricorrenti – eredi legittimi del sig. nato a [...] Persona_1
Marina e deceduto in Reggio di Calabria il 22.08.2019
chiedevano di:
a) ACCERTARE E DICHIARARE che la società convenuta è responsabile dei danni subiti dal defunto sig. e per l'effetto Persona_1
b) CONDANNARE la C.F./P.IVA: ),in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Loius Bleroit n.82,
Napoli, 80144,al risarcimento, iure hereditatis, iure proprio, spese mediche documentate, in
1 favore pro quota, dei sig.ri , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi legittimi del sig. della somma di Euro1.668.372,55, o di quella Persona_1 somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, eventualmente all'esito di espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
c) CON VITTORIA DI SPESE, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
La società come in epigrafe si costituiva e contestava il ricorso chiedendone Controparte_1 in via principale il rigetto perchè infondato in fatto e in diritto e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la liquidazione del danno morale patito dal ricorrente nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, rigettando la domanda tesa all'accertamento e la liquidazione degli ulteriori danni non patrimoniali. Con vittoria di spese e onorari.
Vano ogni tentativo di conciliazione e non accettata la offerta monetaria proposta dalla società, rimessa la causa in decisione il ricorso è infondato.
Il ricorso presentato dagli eredi legittimi del sig. concerne l'accertamento del Persona_1 diritto al risarcimento del danno per morte e lesioni sofferte dal de cuius a causa di una patologia oncologica che lo ha afflitto negli ultimi anni della sua vita. Secondo i ricorrenti la malattia è causalmente insorta per via dell'inalazione di fibre di amianto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa del loro dante causa presso la sede dell'officine di Reggio Calabria prestata alle CP_3 dipendenze della alla fine degli anni '70. Controparte_2
Contr Ciò posto, solo in data 26.10.2018 il sig. veniva ricoverato presso il di Persona_1
Reggio Calabria e sottoposto ad esami, controlli e interventi chirurgici a seguito dei quali veniva diagnosticata una neoformazione della pleura del polmone sinistro, che in data 14.11.18 veniva qualificata in un “mesotelioma maligno diffuso di tipo epiteliale infiltrante”.
Dopo le dimissioni dall'ospedale, l' di Reggio Calabria emetteva a favore del sig. CP_5 Per_1
i provvedimenti del 20.6.19 e del 16.7.19 con i quali accertava e riconosceva la natura
[...] professionale della patologia con grado di inabilità pari al 78% e conseguente costituzione di rendita vitalizia e a questo conseguiva pure l'erogazione di una prestazione aggiuntiva a carico del Fondo delle Vittime di Amianto. Inoltre, sempre l' di Reggio Calabria, con provvedimento del CP_5
01.08.2019, accertava e dichiarava che il Sig. aveva prestato attività lavorativa Persona_1 comportante esposizione qualificata ad amianto per tutto il periodo lavorativo espletato presso lo
2 stabilimento dell' di Reggio Calabria dell'azienda Successivamente, con i CP_3 CP_1 provvedimenti del 26.09.19 e del 22.10.2019, l' riconosceva in favore della sig.ra CP_5 Pt_1
a decorrere dal 23.08.2019 una rendita vitalizia derivante dal fatto che il decesso del
[...] coniuge era avvenuto come conseguenza diretta della malattia professionale.
****
Prima di passare al merito delle questioni sottoposte al vaglio dello scrivente, bisogna preliminarmente esaminare l'eccezione presentata dalla parte resistente concernente l'estinzione del diritto al risarcimento del danno azionato dai ricorrenti per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2946 e segg. Cod. Civ..
L'eccezione è infondata.
Al riguardo la parte resistente osserva che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale è costituito dalla messa in mora comunicata a mezzo PEC nell'anno 2019, quindi oltre 39 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro e perciò prescritto.
Sul punto si osserva che, correttamente, i ricorrenti riportano che “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e nel caso di specie la prescrizione decorre dal giorno in cui per la prima volta è stata diagnosticata ( e conosciuta )la patologia di mesotelioma maligno diffuso di tipo epiteliale infiltrante, avvenuta in data 14.11.18 con la relazione di esame istologico prodotto in atti e gli atti interruttivi sono da individuarsi nelle diffide inviate tramite pec del 18.10.2019 e del 22.05.2020.
****
Tanto premesso, si può ora passare ad esaminare unitamente i motivi di ricorso presentati dagli eredi legittimi del sig. in quanto concernono l'accertamento della Persona_1 responsabilità datoriale e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico e morale, sia iure hereditatis che iure proprio. Difatti, con il primo motivo di ricorso i resistenti lamentano che il de cuius è stato esposto alle fibre di amianto durante il periodo di svolgimento della sua attività lavorativa di falegname ebanista presso la sede di della società Controparte_6 [...]
, con il secondo motivo rappresentano l'esistenza del nesso eziologico tra l'esposizione CP_1 alle fibre di amianto e l'insorgenza della patologia di mesotelioma maligno diffuso di tipo epiteliale infiltrante e, in fine, con il terzo e il quarto motivo di ricorso vengono trattati il tema della responsabilità datoriale e il tema del risarcimento del danno.
3 Il sig. ha avuto un percorso lavorativo di circa 27 anni connotato dall'attività di Persona_1 artigiano falegname ebanista. E il periodo di lavoro di interesse per il caso che occupa lo scrivente, cioè quello espletato dal de cuius presso la sede dell' di Reggio Calabria, è diviso in due CP_3 parti e va dal 1.1.1975 a 31.8.1975 e da 1.1.1976 a 28.2.1980, quindi bisogna considerare circa 4 anni e 10 mesi di attività lavorativa da dipendente dell' ora CP_3 Controparte_1
Successivamente e precisamente dal febbraio 1980 e sino alla pensione, e cioè fino al 31.12.2007, risulta invece che il de cuius è stato titolare di impresa artigianale, svolgendo sempre la professione di falegname ebanista.
Precedentemente aveva svolto il servizio militare e svolto anche altra attività lavorativa
E' evincibile dalla prova testimoniale e dalla documentazione amministrativa depositata da parte ricorrente e dalle notizie di cronaca del tempo che presso le officine OMECA/Breda Costruzioni
Ferroviarie di Reggio Calabria è stato utilizzato amianto nelle lavorazioni nel periodo di lavoro del ricorrente e che pertanto vi fosse il possibile rischio di esalazioni di fibre di amianto per i lavoratori.
Va detto però che qui il tema di indagine specifico richiesto è la prova specifica del nesso causale con l'inalazione di fibre di asbesto ( amianto ) nel corso di quegli anni presso le e la CP_3 responsabilità del datore di lavoro nella omissione delle misure preventive .
L'indagine per individuare la responsabilità civile e diversa dalla la malattia professionale essendo in quest'ultima più attenuato il rigore probatorio causale essendo assicurato un rischio e non un risarcimento del danno da illecito doloso o colposo
Va però osservato che rispetto al caso in esame vi sono due circostanze specifiche che diminuiscono o addirittura azzerano il rischio di esalazione di fibre di amianto.
Prima di tutto, parte resistente esclude che le lavorazioni a cui il sig. era adibito Persona_1 fossero oggetto di un rischio specifico, perchè non vi è prova della presenza di amianto nelle coperture che venivano lavorate dal de cuius (“Il sig. svolgeva le mansioni di “ebanista” Per_1
– falegname e si occupava esclusivamente delle seguenti mansioni: montaggio degli arredi all'interno delle carrozze ferroviarie e degli scompartimenti delle stesse (quali: sedili, pareti divisorie, finestrini, ripiani di appoggio dei bagagli e mobiletti ove presenti). Quindi il ricorrente lavorava sempre all'interno delle carrozze ferroviarie”) e ciò è quanto emerge dalle risultanze testimoniali rese all'udienza del 18.1.23, in cui sono stati escussi testimoni .
Ad avviso del decidente dalla prova testimoniale non emerge un' intensa e continua esposizione alle fibre di amianto , che non veniva lavorato direttamente dal de cuius . Lavorava solo in ambienti in cui vi erano pezzi delle vetture che avevano amianto ma non che lo manipolasse o respirasse polveri di amianto .
4 I tassi di inalazione da parte del de cuius sono del tutto incerti e peraltro i testimoni riportano l'uso e la dotazione di mascherina .
Si riportano qui stralci della testimonianze raccolte .
Il teste collega di lavoro del de cuius ha riferito : Tes_1 conoscevo il sig. l'ho conosciuto nel 1974, io sono stato assunto presso Persona_1
l' nel 1972 con mansioni di ebanista, eravamo due squadre di ebanisti nn. 45 e 46, io CP_3 lavoravo nella squadra n. 46 al terzo reparto di questo stabilimento dove si completava la finitura della carrozza. Anche il svolgeva mansioni di ebanista, a partire dal 1974 abbiamo Per_1 lavorato insieme sulla stessa carrozza, lavoravamo sempre insieme. Lavorando il legno c'era polvere dappertutto, avevamo delle mascherine di carta che ci forniva l'azienda, andavamo in magazzino e ce le davano per non farci ingoiare la polvere, ma queste mascherine non avevano filtri particolari. Invece ai verniciatori venivano fornite delle mascherine più spesse, più professionali. Su una carrozza a volte lavoravamo in 5, a volte in 8 altre in 10, qualche volta da soli, ma in genere la carrozza era affollata. Terminata la lavorazione il caposquadra diceva a me ed al di ripulire la carrozza dagli scarti (es. trucioli, polvere) e di portarli in deposito, Per_1 ognuno puliva la propria postazione e poi portavamo tutto al deposito che era lì vicino. Le carrozze che lavoravamo erano chiuse perché noi ci occupavamo della rifinitura e quindi i finestrini erano già montati quando andavamo noi a lavorarci, salvo le porte che erano aperte. Noi non abbiamo mai utilizzato il prodotto cd. antirombo, ma veniva usato dai verniciatori, però dato che la scocca della carrozza arrivava da noi già verniciata era impregnata di questo prodotto e noi, dovendo adattare i pannelli tra loro, con il trapano dovevamo praticare dei fori sulle scocche ed avendo noi dei trapani ad aria compressa, ci arrivavano le esalazioni di questo prodotto che veniva messo sulle scocche. Sul pavimento delle carrozze venivano posti dei pannelli trattati con sostanze antirombo, antincendio, questi pannelli quando arrivavamo noi erano già stati montati ma erano impregnati di questi prodotti. Spesso accadeva che altri operai venissero a levigare i pavimenti della carrozza e quindi si inquinava la carrozza dove noi lavoravamo. I vari pezzi della carrozza da assemblare venivano trasportati su un carrello con motore diesel che aveva un tubo di scarico da cui fuoriusciva tutto, non era elettrico. Quanto agli indumenti, l'azienda ci forniva gli indumenti e le scarpe da lavoro che noi, una volta alla settimana, portavamo nelle nostre abitazioni per il lavaggio. So che anche il sig. li portava a casa. Nessuno ci ha mai informati sui rischi da Per_1 esposizione ad amianto.
ADR: preciso di aver lavorato con il sig. presso lo stabilimento descritto dal 1974 fino più Per_1
o meno al 1978. Preciso che noi ebanisti lavoravamo sempre su carrozze con i finestrini già montati e quindi chiusi perché i finestrini erano la prima cosa che veniva montata sulla carrozza.
5 Io lavoravo sempre con il sig. perché dovevamo lavorare minimo in due per montare le Per_1 bagagliere, salvo qualche eccezione.
ADR: C'erano delle ditte esterne che effettuavano le pulizie nel reparto.
ADR: all'inizio della mia attività lavorativa, per 2-3 anni i verniciatori erano posti in un reparto contiguo al nostro dove verniciavano la carrozza all'esterno, mentre quando dovevano verniciare la carrozza sotto venivano dove lavoravamo noi e lo facevano con i pennelli ovvero con le pistole.
ADR: nello stabilimento c'erano delle docce>.
Gli altri testi hanno riferito sui dispositivi assegnati .
In particolare il teste ( impiegato tecnico per una parte del periodo di lavoro del de Tes_2 cuius e poi direttore del personale in un successivo periodo ) ha riferito < sono stato dipendente della società oggi Hitachi ex per due periodi: il primo dal luglio 1970 al luglio 1977 e poi CP_3 dal 1987 al 2008, nel primo periodo svolgevo le mansioni di impiegato tecnico, nel secondo periodo di direttore del personale. Prima del 1992 nelle carrozze venivano utilizzati fogli di amianto come rivestimento interno, sopra il quale venivano messi i pannelli, questi fogli dopo il
1992 non sono più stati utilizzati perché si è venuti a conoscenza del rischio. In particolare la funzione di fogli di amianto era quella di contenere l'escursione termica. Per tutto il periodo in cui io ho lavorato lì, gli operai indossavano i dispositivi di protezione individuale, in particolare indossavano le mascherine con il filtro che erano quelli previsti dalla l. n. 626: per ogni mansione erano previsti i dispositivi di protezione specifici. So che il sig. lavorava presso Persona_1 la con mansioni di ebanista ovvero allestitore, cioè adattava tutto ciò che era l'arredo CP_3 interno della carrozza. (….)Gli ambienti lavorativi erano così divisi: c'era da un lato la zona carpenteria che era divisa da una parete verticale dalla zona allestimento, dove lavorava il
che a sua volta era contigua con la zona della verniciatura. > Per_1
Il teste dr Gentile ha riferito :< ADR: ho effettuato la professione di medico del lavoro presso
l'allora più o meno dal 1975 al 2012-2013, preciso che l'azienda in passato era di CP_3 proprietà della che dettava le buone pratiche in tema di sicurezza e prevenzione sul lavoro CP_7 cui noi dovevamo attenerci, specifico che ci formava anche sul punto. Come medico del lavoro ero presente presso lo stabilimento tutti i giorni per alcune ore al giorno, e vedevo che gli operai utilizzavano i DPI e, anzi, se non li indossavano erano anche multati. Preciso che ciascun lavoratore doveva firmare al ritiro dei DPI. Per gli ebanisti i DPI erano maschere e tappi per le orecchie, le maschere sono state di diverso tipo a seconda della evoluzione, non so dire che tipo di filtro avessero le maschere protettive degli ebanisti. Per un periodo prima del 1992 una ditta
6 circolava presso lo stabilimento per effettuare indagini ambientali ma non so dire se abbiano o meno rilevato esposizione ad amianto. Gli operai venivano sottoposti a visite mediche annuali o semestrali a seconda della lavorazione;
gli ebanisti annualmente. A tutti io personalmente effettuavo le visite e si sottoponevano ad esami del sangue ed RX toracica.>.
E' evidente come già non possa trarsi da tale compendio una prova specifica della responsabilità per inalazione di amianto per violazione delle tutele da parte della datrice di lavoro;
comunque manca una inalazione certa e quantificabile in dosi oltre i limiti.
Dalla prova testimoniale si ricava un dato che in qualche modo esclude la diretta inalazione del
; i dipendenti dell' di Reggio Calabria dovevano indossare, e risulta che Pt_5 CP_3 obbligatoriamente indossavano, le mascherine di protezione che venivano fornite dalla parte datoriale.
Sul punto si osserva che, la responsabilità datoriale è sicuramente di natura contrattuale e discende dalla violazione dell'art. 2087c.c., la cui reale operatività si ha grazie a norme speciali che dispongono l'adozione di particolari cautele..
Passando all'accertamento del nesso eziologico per il riconoscimento del risarcimento del danno biologico e morale, e di tutta evidenza che deve sussistere una necessaria relazione che deve intercorrere tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza della patologia oncologica, perchè non può esprimersi un giudizio di alta probabilità sull'esistenza del nesso di causalità basandosi solo sulla comprovata presenza e possibilità di esalazione di fibre di amianto nel luogo di lavoro. Infatti è necessario stabilire se il rischio si è realmente concretizzato nei confronti del sig. Per_1
[...]
In letteratura scientifica viene documentato che il contatto con l'amianto induce all'insorgenza del mesotelioma pleurico, però questa relazione è da sempre basata su un criterio meramente statistico, come appunto riportato dalle linee guida AIOM 2018, e pertanto deve essere supportata da altri elementi di riscontro.
Diversamente si finirebbe per non dare giustificazione alcuna a tutte quelle ipotesi in cui non vi è insorgenza di alcuna patologia oncologica, nonostante si registri che i dipendenti di un'azienda abbiano lavorato a contatto con l'amianto.
La stesse Linee Guida sul Mesotelioma aggiornate al 2025 ( v pag 14 ) non riconducono unicamente all'asbesto la causa del Mesotelioma ma la letteratura medica rinviene casi statistici anche per inalazione di altre fibre minerali , sabbie e altre sostanze .
7 Per vero, nel caso di specie vi sono non pochi elementi controversi che minano l'esistenza della correlazione tra l'attività lavorativa svolta in ambienti in cui vi era la possibilità di esalazioni di polveri di amianto e l'insorgenza della patologia oncologica e che portano il CTU a considerare
“oltremodo controversa la configurabilità scientifica del nesso eziologico”.
In primo luogo non vi è prova contraria al fatto che nel reperto analizzato dal CTU non è stato riscontrata la presenza di fibre di amianto e parte ricorrente si è opposta , per non pregiudicare il campione , ad una indagine che il CtU aveva ritenuto necessaria.
Inoltre il CTU evidenzia pure una distanza di tempo dalla attività presso l' ( trentotto anni ) CP_3 alla insorgenza della patologia.
E' vero pure che le Linee Guida sul mesotelioma a pag 15 riportano latenza anche di 48 anni .
L'attività lavorativa presso l' era stata prestata dal sig. in un periodo CP_3 Persona_1 temporale ricompreso tra il 1975 e il 1980, cioè un periodo antecedente di oltre trentacinque anni al momento dell'insorgenza della sintomatologia correlabile alla patologia pleurica che ha afflitto il de cuius intorno ad ottobre/novembre del 2018, che tra l'altro è comparsa in un momento in cui lo stesso era ultraottantenne e in costanza di una patologia di adenocarcinoma prostatico trattata attraverso una terapia ormonale.
Il consulente d'ufficio riporta nel suo elaborato che la lesione dell'integrità psicofisica del Per_1 tale da esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali si è stabilizzata permanentemente alla data di ricovero presso l'Ospedale di Melito P.S., dopo circa trentotto anni dal periodo lavorativo di appena 4 anni e 10 mesi effettuato presso la società
[...] ed è in particolare su questo aspetto che si sofferma il consulente per escludere che con CP_1 alta probabilità possa sussistere il nesso di eziologico.
Trattasi di profilo valutativo che comunque pone un elemento ( 38 anni di latenza ) collocato in un arco di tempo molto elevato che pone in qualche modo già un fattore di più rara probabilità .
Alla circostanza appena esaminata se ne associa un'altra molto importante nella ricostruzione del nesso eziologico, ovvero l'assenza di qualsiasi indicazione sull'attività di falegname artigiano espletata dal dal 1980 in poi. Ciò non permette di escludere che l'insorgenza della malattia Per_1 sia derivata da condizioni strutturali e modalità operative in cui lo stesso ha prestato la sua attività lavorativa dopo quella espletata presso l' di Reggio Calabria per E CP_3 Controparte_1 non può colmarsi tale lacuna dando semplicemente credito all'assunto difensivo dei ricorrenti, per i quali l'attività lavorativa svolta dal loro dante causa dopo il rapporto di lavoro alle dipendenze di
8 Ansaldo Breva, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza medica, non risulta intrinsecamente associata a rischi di esposizione all'amianto.
Nel complesso il ragionamento svolto dal CTU non è incrinato da conclamata devianza da fondamentali e indiscussi principi scientifici medico legali .
L'analisi dell'ausiliare del Giudice esprime un giudizio di non certezza e neppure elevata probabilità sul nesso causale dall'attività presso le e. CP_3
Quanto espresso dalla difesa ricorrente e dai suoi CTP si pone su un mero dissenso diagnostico che non induce questo giudice a ravvisare errori di metodo o logici nelle conclusioni del CTU dai quali non vi è ragione per discostarsi.
Di talché, dall'esame complessivo di tutti gli elementi emersi nell'ambito del procedimento e cioè
l'utilizzo dei dispositivi di protezione personale provato con le risultanze testimoniali, la natura delle lavorazioni effettuate dal de cuius che sulla base di dati di esperienza non portano ad un particolare rischio di esalazione di polveri di amianto, la mancanza di violazioni specifiche di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il limitato periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso la l'ampio arco temporale di presunta latenza della malattia e la Controparte_1 mancanza di qualsiasi dato sul contesto spaziale e operativo dell'attività lavorativa svolta dal 1980 in poi ( come artigiano per diversi decenni senza potersi escludere quindi esposizione a sostanze pericolose ) non può che escludersi la possibilità che possa esprimersi un giudizio di rassicurante probabilità di esistenza del nesso causale.
I ricorrenti hanno contestato le risultanze della consulenza d'ufficio definendo l'approccio metodologico utilizzato dal consulente inadeguato, ma a parere dello scrivente non appare censurabile il metodo scientifico utilizzato dal CTU in ragione di tutti gli elementi fin qui esaminati.
La perizia, infatti, è stata eseguita su atti sanitari, valutati approfonditamente, ed ha integrato una complessa e corretta metodologia.
Per concludere, gli elementi offerti dal giudizio non consentono di addivenire alla conclusione che il mesotelioma da cui era affetto il de cuius vada ritenuto conseguente ad esposizione illegittima alle fibre di amianto presso le , e quindi la domanda va rigettata . CP_3
Spese
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per via della complessità delle questioni proposte e la oggettiva controvertibilità dei temi
Spese della ctu a carico delle parti in solido (ma per la soccombenza va disposta la rivalsa della parte resistente sulle parti ricorrenti per l'importo che dovesse corrispondere ).
Reggio Calabria, 17.9. 2025 IL GIUDICE dott. Arturo D'Ingianna
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3910/2020 R.G. sul ricorso depositato il 02/12/2020 proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(difesi dall'avv. ) Parte_4 nei confronti di (difesa dall'avv. Marco Gentile ), Controparte_1 all'esito dell'udienza e della camera di consiglio, così definitivamente provvede:
“Rigetta il ricorso.
Compensa per intero le spese del giudizio tra le parti.
Pone definitivamente , a carico delle parti in solido ( con diritto di rivalsa della parte resistente sulle parti ricorrenti per l'importo che dovesse corrispondere al ctu) , il pagamento delle spese di CTU da liquidare con separato decreto .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso le parti ricorrenti – eredi legittimi del sig. nato a [...] Persona_1
Marina e deceduto in Reggio di Calabria il 22.08.2019
chiedevano di:
a) ACCERTARE E DICHIARARE che la società convenuta è responsabile dei danni subiti dal defunto sig. e per l'effetto Persona_1
b) CONDANNARE la C.F./P.IVA: ),in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Loius Bleroit n.82,
Napoli, 80144,al risarcimento, iure hereditatis, iure proprio, spese mediche documentate, in
1 favore pro quota, dei sig.ri , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali eredi legittimi del sig. della somma di Euro1.668.372,55, o di quella Persona_1 somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, eventualmente all'esito di espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
c) CON VITTORIA DI SPESE, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
La società come in epigrafe si costituiva e contestava il ricorso chiedendone Controparte_1 in via principale il rigetto perchè infondato in fatto e in diritto e in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la liquidazione del danno morale patito dal ricorrente nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, rigettando la domanda tesa all'accertamento e la liquidazione degli ulteriori danni non patrimoniali. Con vittoria di spese e onorari.
Vano ogni tentativo di conciliazione e non accettata la offerta monetaria proposta dalla società, rimessa la causa in decisione il ricorso è infondato.
Il ricorso presentato dagli eredi legittimi del sig. concerne l'accertamento del Persona_1 diritto al risarcimento del danno per morte e lesioni sofferte dal de cuius a causa di una patologia oncologica che lo ha afflitto negli ultimi anni della sua vita. Secondo i ricorrenti la malattia è causalmente insorta per via dell'inalazione di fibre di amianto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa del loro dante causa presso la sede dell'officine di Reggio Calabria prestata alle CP_3 dipendenze della alla fine degli anni '70. Controparte_2
Contr Ciò posto, solo in data 26.10.2018 il sig. veniva ricoverato presso il di Persona_1
Reggio Calabria e sottoposto ad esami, controlli e interventi chirurgici a seguito dei quali veniva diagnosticata una neoformazione della pleura del polmone sinistro, che in data 14.11.18 veniva qualificata in un “mesotelioma maligno diffuso di tipo epiteliale infiltrante”.
Dopo le dimissioni dall'ospedale, l' di Reggio Calabria emetteva a favore del sig. CP_5 Per_1
i provvedimenti del 20.6.19 e del 16.7.19 con i quali accertava e riconosceva la natura
[...] professionale della patologia con grado di inabilità pari al 78% e conseguente costituzione di rendita vitalizia e a questo conseguiva pure l'erogazione di una prestazione aggiuntiva a carico del Fondo delle Vittime di Amianto. Inoltre, sempre l' di Reggio Calabria, con provvedimento del CP_5
01.08.2019, accertava e dichiarava che il Sig. aveva prestato attività lavorativa Persona_1 comportante esposizione qualificata ad amianto per tutto il periodo lavorativo espletato presso lo
2 stabilimento dell' di Reggio Calabria dell'azienda Successivamente, con i CP_3 CP_1 provvedimenti del 26.09.19 e del 22.10.2019, l' riconosceva in favore della sig.ra CP_5 Pt_1
a decorrere dal 23.08.2019 una rendita vitalizia derivante dal fatto che il decesso del
[...] coniuge era avvenuto come conseguenza diretta della malattia professionale.
****
Prima di passare al merito delle questioni sottoposte al vaglio dello scrivente, bisogna preliminarmente esaminare l'eccezione presentata dalla parte resistente concernente l'estinzione del diritto al risarcimento del danno azionato dai ricorrenti per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2946 e segg. Cod. Civ..
L'eccezione è infondata.
Al riguardo la parte resistente osserva che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale è costituito dalla messa in mora comunicata a mezzo PEC nell'anno 2019, quindi oltre 39 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro e perciò prescritto.
Sul punto si osserva che, correttamente, i ricorrenti riportano che “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e nel caso di specie la prescrizione decorre dal giorno in cui per la prima volta è stata diagnosticata ( e conosciuta )la patologia di mesotelioma maligno diffuso di tipo epiteliale infiltrante, avvenuta in data 14.11.18 con la relazione di esame istologico prodotto in atti e gli atti interruttivi sono da individuarsi nelle diffide inviate tramite pec del 18.10.2019 e del 22.05.2020.
****
Tanto premesso, si può ora passare ad esaminare unitamente i motivi di ricorso presentati dagli eredi legittimi del sig. in quanto concernono l'accertamento della Persona_1 responsabilità datoriale e il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico e morale, sia iure hereditatis che iure proprio. Difatti, con il primo motivo di ricorso i resistenti lamentano che il de cuius è stato esposto alle fibre di amianto durante il periodo di svolgimento della sua attività lavorativa di falegname ebanista presso la sede di della società Controparte_6 [...]
, con il secondo motivo rappresentano l'esistenza del nesso eziologico tra l'esposizione CP_1 alle fibre di amianto e l'insorgenza della patologia di mesotelioma maligno diffuso di tipo epiteliale infiltrante e, in fine, con il terzo e il quarto motivo di ricorso vengono trattati il tema della responsabilità datoriale e il tema del risarcimento del danno.
3 Il sig. ha avuto un percorso lavorativo di circa 27 anni connotato dall'attività di Persona_1 artigiano falegname ebanista. E il periodo di lavoro di interesse per il caso che occupa lo scrivente, cioè quello espletato dal de cuius presso la sede dell' di Reggio Calabria, è diviso in due CP_3 parti e va dal 1.1.1975 a 31.8.1975 e da 1.1.1976 a 28.2.1980, quindi bisogna considerare circa 4 anni e 10 mesi di attività lavorativa da dipendente dell' ora CP_3 Controparte_1
Successivamente e precisamente dal febbraio 1980 e sino alla pensione, e cioè fino al 31.12.2007, risulta invece che il de cuius è stato titolare di impresa artigianale, svolgendo sempre la professione di falegname ebanista.
Precedentemente aveva svolto il servizio militare e svolto anche altra attività lavorativa
E' evincibile dalla prova testimoniale e dalla documentazione amministrativa depositata da parte ricorrente e dalle notizie di cronaca del tempo che presso le officine OMECA/Breda Costruzioni
Ferroviarie di Reggio Calabria è stato utilizzato amianto nelle lavorazioni nel periodo di lavoro del ricorrente e che pertanto vi fosse il possibile rischio di esalazioni di fibre di amianto per i lavoratori.
Va detto però che qui il tema di indagine specifico richiesto è la prova specifica del nesso causale con l'inalazione di fibre di asbesto ( amianto ) nel corso di quegli anni presso le e la CP_3 responsabilità del datore di lavoro nella omissione delle misure preventive .
L'indagine per individuare la responsabilità civile e diversa dalla la malattia professionale essendo in quest'ultima più attenuato il rigore probatorio causale essendo assicurato un rischio e non un risarcimento del danno da illecito doloso o colposo
Va però osservato che rispetto al caso in esame vi sono due circostanze specifiche che diminuiscono o addirittura azzerano il rischio di esalazione di fibre di amianto.
Prima di tutto, parte resistente esclude che le lavorazioni a cui il sig. era adibito Persona_1 fossero oggetto di un rischio specifico, perchè non vi è prova della presenza di amianto nelle coperture che venivano lavorate dal de cuius (“Il sig. svolgeva le mansioni di “ebanista” Per_1
– falegname e si occupava esclusivamente delle seguenti mansioni: montaggio degli arredi all'interno delle carrozze ferroviarie e degli scompartimenti delle stesse (quali: sedili, pareti divisorie, finestrini, ripiani di appoggio dei bagagli e mobiletti ove presenti). Quindi il ricorrente lavorava sempre all'interno delle carrozze ferroviarie”) e ciò è quanto emerge dalle risultanze testimoniali rese all'udienza del 18.1.23, in cui sono stati escussi testimoni .
Ad avviso del decidente dalla prova testimoniale non emerge un' intensa e continua esposizione alle fibre di amianto , che non veniva lavorato direttamente dal de cuius . Lavorava solo in ambienti in cui vi erano pezzi delle vetture che avevano amianto ma non che lo manipolasse o respirasse polveri di amianto .
4 I tassi di inalazione da parte del de cuius sono del tutto incerti e peraltro i testimoni riportano l'uso e la dotazione di mascherina .
Si riportano qui stralci della testimonianze raccolte .
Il teste collega di lavoro del de cuius ha riferito : Tes_1 conoscevo il sig. l'ho conosciuto nel 1974, io sono stato assunto presso Persona_1
l' nel 1972 con mansioni di ebanista, eravamo due squadre di ebanisti nn. 45 e 46, io CP_3 lavoravo nella squadra n. 46 al terzo reparto di questo stabilimento dove si completava la finitura della carrozza. Anche il svolgeva mansioni di ebanista, a partire dal 1974 abbiamo Per_1 lavorato insieme sulla stessa carrozza, lavoravamo sempre insieme. Lavorando il legno c'era polvere dappertutto, avevamo delle mascherine di carta che ci forniva l'azienda, andavamo in magazzino e ce le davano per non farci ingoiare la polvere, ma queste mascherine non avevano filtri particolari. Invece ai verniciatori venivano fornite delle mascherine più spesse, più professionali. Su una carrozza a volte lavoravamo in 5, a volte in 8 altre in 10, qualche volta da soli, ma in genere la carrozza era affollata. Terminata la lavorazione il caposquadra diceva a me ed al di ripulire la carrozza dagli scarti (es. trucioli, polvere) e di portarli in deposito, Per_1 ognuno puliva la propria postazione e poi portavamo tutto al deposito che era lì vicino. Le carrozze che lavoravamo erano chiuse perché noi ci occupavamo della rifinitura e quindi i finestrini erano già montati quando andavamo noi a lavorarci, salvo le porte che erano aperte. Noi non abbiamo mai utilizzato il prodotto cd. antirombo, ma veniva usato dai verniciatori, però dato che la scocca della carrozza arrivava da noi già verniciata era impregnata di questo prodotto e noi, dovendo adattare i pannelli tra loro, con il trapano dovevamo praticare dei fori sulle scocche ed avendo noi dei trapani ad aria compressa, ci arrivavano le esalazioni di questo prodotto che veniva messo sulle scocche. Sul pavimento delle carrozze venivano posti dei pannelli trattati con sostanze antirombo, antincendio, questi pannelli quando arrivavamo noi erano già stati montati ma erano impregnati di questi prodotti. Spesso accadeva che altri operai venissero a levigare i pavimenti della carrozza e quindi si inquinava la carrozza dove noi lavoravamo. I vari pezzi della carrozza da assemblare venivano trasportati su un carrello con motore diesel che aveva un tubo di scarico da cui fuoriusciva tutto, non era elettrico. Quanto agli indumenti, l'azienda ci forniva gli indumenti e le scarpe da lavoro che noi, una volta alla settimana, portavamo nelle nostre abitazioni per il lavaggio. So che anche il sig. li portava a casa. Nessuno ci ha mai informati sui rischi da Per_1 esposizione ad amianto.
ADR: preciso di aver lavorato con il sig. presso lo stabilimento descritto dal 1974 fino più Per_1
o meno al 1978. Preciso che noi ebanisti lavoravamo sempre su carrozze con i finestrini già montati e quindi chiusi perché i finestrini erano la prima cosa che veniva montata sulla carrozza.
5 Io lavoravo sempre con il sig. perché dovevamo lavorare minimo in due per montare le Per_1 bagagliere, salvo qualche eccezione.
ADR: C'erano delle ditte esterne che effettuavano le pulizie nel reparto.
ADR: all'inizio della mia attività lavorativa, per 2-3 anni i verniciatori erano posti in un reparto contiguo al nostro dove verniciavano la carrozza all'esterno, mentre quando dovevano verniciare la carrozza sotto venivano dove lavoravamo noi e lo facevano con i pennelli ovvero con le pistole.
ADR: nello stabilimento c'erano delle docce>.
Gli altri testi hanno riferito sui dispositivi assegnati .
In particolare il teste ( impiegato tecnico per una parte del periodo di lavoro del de Tes_2 cuius e poi direttore del personale in un successivo periodo ) ha riferito < sono stato dipendente della società oggi Hitachi ex per due periodi: il primo dal luglio 1970 al luglio 1977 e poi CP_3 dal 1987 al 2008, nel primo periodo svolgevo le mansioni di impiegato tecnico, nel secondo periodo di direttore del personale. Prima del 1992 nelle carrozze venivano utilizzati fogli di amianto come rivestimento interno, sopra il quale venivano messi i pannelli, questi fogli dopo il
1992 non sono più stati utilizzati perché si è venuti a conoscenza del rischio. In particolare la funzione di fogli di amianto era quella di contenere l'escursione termica. Per tutto il periodo in cui io ho lavorato lì, gli operai indossavano i dispositivi di protezione individuale, in particolare indossavano le mascherine con il filtro che erano quelli previsti dalla l. n. 626: per ogni mansione erano previsti i dispositivi di protezione specifici. So che il sig. lavorava presso Persona_1 la con mansioni di ebanista ovvero allestitore, cioè adattava tutto ciò che era l'arredo CP_3 interno della carrozza. (….)Gli ambienti lavorativi erano così divisi: c'era da un lato la zona carpenteria che era divisa da una parete verticale dalla zona allestimento, dove lavorava il
che a sua volta era contigua con la zona della verniciatura. > Per_1
Il teste dr Gentile ha riferito :< ADR: ho effettuato la professione di medico del lavoro presso
l'allora più o meno dal 1975 al 2012-2013, preciso che l'azienda in passato era di CP_3 proprietà della che dettava le buone pratiche in tema di sicurezza e prevenzione sul lavoro CP_7 cui noi dovevamo attenerci, specifico che ci formava anche sul punto. Come medico del lavoro ero presente presso lo stabilimento tutti i giorni per alcune ore al giorno, e vedevo che gli operai utilizzavano i DPI e, anzi, se non li indossavano erano anche multati. Preciso che ciascun lavoratore doveva firmare al ritiro dei DPI. Per gli ebanisti i DPI erano maschere e tappi per le orecchie, le maschere sono state di diverso tipo a seconda della evoluzione, non so dire che tipo di filtro avessero le maschere protettive degli ebanisti. Per un periodo prima del 1992 una ditta
6 circolava presso lo stabilimento per effettuare indagini ambientali ma non so dire se abbiano o meno rilevato esposizione ad amianto. Gli operai venivano sottoposti a visite mediche annuali o semestrali a seconda della lavorazione;
gli ebanisti annualmente. A tutti io personalmente effettuavo le visite e si sottoponevano ad esami del sangue ed RX toracica.>.
E' evidente come già non possa trarsi da tale compendio una prova specifica della responsabilità per inalazione di amianto per violazione delle tutele da parte della datrice di lavoro;
comunque manca una inalazione certa e quantificabile in dosi oltre i limiti.
Dalla prova testimoniale si ricava un dato che in qualche modo esclude la diretta inalazione del
; i dipendenti dell' di Reggio Calabria dovevano indossare, e risulta che Pt_5 CP_3 obbligatoriamente indossavano, le mascherine di protezione che venivano fornite dalla parte datoriale.
Sul punto si osserva che, la responsabilità datoriale è sicuramente di natura contrattuale e discende dalla violazione dell'art. 2087c.c., la cui reale operatività si ha grazie a norme speciali che dispongono l'adozione di particolari cautele..
Passando all'accertamento del nesso eziologico per il riconoscimento del risarcimento del danno biologico e morale, e di tutta evidenza che deve sussistere una necessaria relazione che deve intercorrere tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza della patologia oncologica, perchè non può esprimersi un giudizio di alta probabilità sull'esistenza del nesso di causalità basandosi solo sulla comprovata presenza e possibilità di esalazione di fibre di amianto nel luogo di lavoro. Infatti è necessario stabilire se il rischio si è realmente concretizzato nei confronti del sig. Per_1
[...]
In letteratura scientifica viene documentato che il contatto con l'amianto induce all'insorgenza del mesotelioma pleurico, però questa relazione è da sempre basata su un criterio meramente statistico, come appunto riportato dalle linee guida AIOM 2018, e pertanto deve essere supportata da altri elementi di riscontro.
Diversamente si finirebbe per non dare giustificazione alcuna a tutte quelle ipotesi in cui non vi è insorgenza di alcuna patologia oncologica, nonostante si registri che i dipendenti di un'azienda abbiano lavorato a contatto con l'amianto.
La stesse Linee Guida sul Mesotelioma aggiornate al 2025 ( v pag 14 ) non riconducono unicamente all'asbesto la causa del Mesotelioma ma la letteratura medica rinviene casi statistici anche per inalazione di altre fibre minerali , sabbie e altre sostanze .
7 Per vero, nel caso di specie vi sono non pochi elementi controversi che minano l'esistenza della correlazione tra l'attività lavorativa svolta in ambienti in cui vi era la possibilità di esalazioni di polveri di amianto e l'insorgenza della patologia oncologica e che portano il CTU a considerare
“oltremodo controversa la configurabilità scientifica del nesso eziologico”.
In primo luogo non vi è prova contraria al fatto che nel reperto analizzato dal CTU non è stato riscontrata la presenza di fibre di amianto e parte ricorrente si è opposta , per non pregiudicare il campione , ad una indagine che il CtU aveva ritenuto necessaria.
Inoltre il CTU evidenzia pure una distanza di tempo dalla attività presso l' ( trentotto anni ) CP_3 alla insorgenza della patologia.
E' vero pure che le Linee Guida sul mesotelioma a pag 15 riportano latenza anche di 48 anni .
L'attività lavorativa presso l' era stata prestata dal sig. in un periodo CP_3 Persona_1 temporale ricompreso tra il 1975 e il 1980, cioè un periodo antecedente di oltre trentacinque anni al momento dell'insorgenza della sintomatologia correlabile alla patologia pleurica che ha afflitto il de cuius intorno ad ottobre/novembre del 2018, che tra l'altro è comparsa in un momento in cui lo stesso era ultraottantenne e in costanza di una patologia di adenocarcinoma prostatico trattata attraverso una terapia ormonale.
Il consulente d'ufficio riporta nel suo elaborato che la lesione dell'integrità psicofisica del Per_1 tale da esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali si è stabilizzata permanentemente alla data di ricovero presso l'Ospedale di Melito P.S., dopo circa trentotto anni dal periodo lavorativo di appena 4 anni e 10 mesi effettuato presso la società
[...] ed è in particolare su questo aspetto che si sofferma il consulente per escludere che con CP_1 alta probabilità possa sussistere il nesso di eziologico.
Trattasi di profilo valutativo che comunque pone un elemento ( 38 anni di latenza ) collocato in un arco di tempo molto elevato che pone in qualche modo già un fattore di più rara probabilità .
Alla circostanza appena esaminata se ne associa un'altra molto importante nella ricostruzione del nesso eziologico, ovvero l'assenza di qualsiasi indicazione sull'attività di falegname artigiano espletata dal dal 1980 in poi. Ciò non permette di escludere che l'insorgenza della malattia Per_1 sia derivata da condizioni strutturali e modalità operative in cui lo stesso ha prestato la sua attività lavorativa dopo quella espletata presso l' di Reggio Calabria per E CP_3 Controparte_1 non può colmarsi tale lacuna dando semplicemente credito all'assunto difensivo dei ricorrenti, per i quali l'attività lavorativa svolta dal loro dante causa dopo il rapporto di lavoro alle dipendenze di
8 Ansaldo Breva, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza medica, non risulta intrinsecamente associata a rischi di esposizione all'amianto.
Nel complesso il ragionamento svolto dal CTU non è incrinato da conclamata devianza da fondamentali e indiscussi principi scientifici medico legali .
L'analisi dell'ausiliare del Giudice esprime un giudizio di non certezza e neppure elevata probabilità sul nesso causale dall'attività presso le e. CP_3
Quanto espresso dalla difesa ricorrente e dai suoi CTP si pone su un mero dissenso diagnostico che non induce questo giudice a ravvisare errori di metodo o logici nelle conclusioni del CTU dai quali non vi è ragione per discostarsi.
Di talché, dall'esame complessivo di tutti gli elementi emersi nell'ambito del procedimento e cioè
l'utilizzo dei dispositivi di protezione personale provato con le risultanze testimoniali, la natura delle lavorazioni effettuate dal de cuius che sulla base di dati di esperienza non portano ad un particolare rischio di esalazione di polveri di amianto, la mancanza di violazioni specifiche di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il limitato periodo di svolgimento dell'attività lavorativa presso la l'ampio arco temporale di presunta latenza della malattia e la Controparte_1 mancanza di qualsiasi dato sul contesto spaziale e operativo dell'attività lavorativa svolta dal 1980 in poi ( come artigiano per diversi decenni senza potersi escludere quindi esposizione a sostanze pericolose ) non può che escludersi la possibilità che possa esprimersi un giudizio di rassicurante probabilità di esistenza del nesso causale.
I ricorrenti hanno contestato le risultanze della consulenza d'ufficio definendo l'approccio metodologico utilizzato dal consulente inadeguato, ma a parere dello scrivente non appare censurabile il metodo scientifico utilizzato dal CTU in ragione di tutti gli elementi fin qui esaminati.
La perizia, infatti, è stata eseguita su atti sanitari, valutati approfonditamente, ed ha integrato una complessa e corretta metodologia.
Per concludere, gli elementi offerti dal giudizio non consentono di addivenire alla conclusione che il mesotelioma da cui era affetto il de cuius vada ritenuto conseguente ad esposizione illegittima alle fibre di amianto presso le , e quindi la domanda va rigettata . CP_3
Spese
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per via della complessità delle questioni proposte e la oggettiva controvertibilità dei temi
Spese della ctu a carico delle parti in solido (ma per la soccombenza va disposta la rivalsa della parte resistente sulle parti ricorrenti per l'importo che dovesse corrispondere ).
Reggio Calabria, 17.9. 2025 IL GIUDICE dott. Arturo D'Ingianna
9