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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6329 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 7 agosto
2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Temperanza
ATTORE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Antonelli
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato il lodo arbitrale del 30 luglio 2018 che ha Parte_1 condannato il a pagare all'arch. la somma di 52.584,59 € per compensi Pt_1 CP_1 professionali relativi all'esecuzione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di una palestra polivalente presso la scuola elementare della frazione di
Sipicciano, incarico conferito con determina del 3 giugno 2009 e regolato dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 1° luglio 2009.
L'Amministrazione impugnante ha dedotto al riguardo che il lodo è affetto da nullità in quanto:
1) la clausola compromissoria non è opponibile al , perché è Parte_1 contenuta in una convenzione che non risulta agli atti del protocollo comunale, non risulta essere stata autorizzata dalla giunta comunale e non ha neppure una data certa (dal momento che la marca da bollo apposta sulla prima pagina della convenzione è stata emessa il 13 agosto 2009, oltre quaranta giorni dopo la data in cui sarebbe stata stipulata la convenzione);
2) il lodo non è stato sottoscritto dagli arbitri contestualmente, perché è decorsa oltre un'ora e 27 minuti tra l'apposizione della prima firma digitale e l'ultima sottoscrizione;
3) il lodo è stato pronunciato “fuori dei limiti della Convenzione di arbitrato”, perché il collegio arbitrale ha deciso nel merito due questioni pregiudiziali che non avrebbe potuto esaminare (la questione relativa all'efficacia della clausola compromissoria a seguito della
“risoluzione e/o revoca” unilaterale della convenzione da parte del la questione Pt_1 relativa al mancato avveramento della condizione sospensiva a cui le parti avevano subordinato il pagamento dei compensi spettanti al professionista).
Il ha concluso domandando l'accertamento della nullità del Parte_1 lodo arbitrale impugnato e per l'effetto il rigetto della domanda di pagamento del compenso formulata da . CP_1
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 conferma del lodo impugnato.
L'impugnazione del lodo arbitrale è infondata e va pertanto respinta.
Con il primo motivo, il si lamenta dell'invalidità della clausola Parte_1 compromissoria, deducendo al riguardo che essa è contenuta in una convenzione che non risulta agli atti del protocollo comunale, non risulta essere stata autorizzata dalla giunta comunale e non ha neppure una data certa.
Il conferimento dell'incarico professionale all'arch. è regolato dalla CP_1 convenzione del 1° luglio 2009 – sottoscritta dal professionista e dal responsabile del Settore
2 lavori pubblici del – il cui art. 12 prevede che tutte le controversie Parte_1 relative alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista sarebbero state deferite ad un collegio arbitrale.
La convenzione è regolata da una scrittura privata che deve ritenersi legalmente riconosciuta (agli effetti di cui all'art. 2702 c.c.), in quanto non tempestivamente disconosciuta nel corso del giudizio arbitrale in cui è stata prodotta.
La difesa del – secondo cui non è dato “rinvenire traccia della convenzione in Pt_1 parola al protocollo comunale” – è del resto incompatibile con la condotta tenuta prima della proposizione del presente giudizio dal , il quale: Parte_1
a) si è regolarmente costituito nel giudizio arbitrale promosso dall'arch. ; CP_1
b) nel corso del giudizio arbitrale non ha contestato l'esistenza della convenzione del 1° luglio 2009, né la conformità all'originale della copia ivi depositata;
c) con determinazione del responsabile del settore lavori pubblici n. 144 dell'8 marzo
2017 (successivamente integrata dalla determinazione n. 153 del 10 maggio 2017) il
[...]
ha risolto unilateralmente la convenzione del 1° luglio 2009 (sull'evidente Parte_1 presupposto che la convenzione esistesse e che, per privarla di efficacia, fosse necessario adottare un provvedimento di risoluzione).
Quanto agli atti prodromici alla stipula della convenzione, si osserva che con delibera del 5 aprile 2003 la giunta comunale del ha affidato all'arch. Parte_1 CP_1
l'incarico di progettazione, redazione del piano di sicurezza, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori in relazione alla costruzione di una palestra sita in località Spicciano e che la convenzione del 1° luglio 2009 è stata stipulata sulla base della determinazione n. 307 del 3 giugno 2009, adottata dal competente dirigente del Comune sulla base dei poteri previsti dall'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Quanto alla mancanza di data certa, il non ha spiegato per quale Parte_1 motivo la sua mancanza renderebbe invalida la convenzione, posto che la certezza della data di una scrittura privata rileva piuttosto ai fini della sua opponibilità ai terzi (art. 2704 c.c.).
Con il secondo motivo, il deduce la nullità del lodo perché Parte_1 sottoscritto dagli arbitri non contestualmente (come risulterebbe dall'orario in cui sono state apposte le singole firme digitali).
La censura è infondata.
Si osserva in primo luogo che tra una sottoscrizione e l'altra non è intercorsa una
“notevole distanza di tempo”, in quanto le firme digitali sono state apposte nella stessa giornata in un arco temporale di un'ora e mezza.
Si osserva in secondo luogo che l'art. 823, secondo comma, n. 8 c.p.c. prevede che il lodo debba contenere la data delle sottoscrizioni ma non anche l'orario, potendo addirittura il lodo essere sottoscritto soltanto dalla maggioranza degli arbitri, qualora si dia atto che gli altri non hanno voluto o potuto sottoscriverlo (art. 823, secondo comma, n. 7 c.p.c.).
Si osserva infine che il fatto che le firme non siano state apposte contemporaneamente
3 non significa affatto – come invece vorrebbe la difesa del – che la decisione non sia Pt_1 stata contestuale alla camera di consiglio e tanto meno che il lodo difetti di collegialità, posto che il momento in cui viene apposta la sottoscrizione degli arbitri in calce al lodo nulla ha a che vedere con quello in cui si è formata la volontà degli arbitri con riguardo alla decisione della controversia (non fosse altro perché, dopo la decisione, occorre del tempo per scrivere la motivazione del provvedimento).
Con il terzo motivo, il si lamenta del fatto che il lodo sia stato Parte_1 pronunciato “fuori dei limiti della Convenzione di arbitrato”, avendo il collegio deciso nel merito due questioni pregiudiziali che non avrebbe potuto esaminare.
Secondo il la questione relativa alla spettanza del corrispettivo Parte_1 chiesto dal professionista (rientrante nell'ambito della clausola compromissoria) presupponeva in ordine logico la risoluzione di due questioni pregiudiziali (sottratte alla competenza degli arbitri) e in particolare:
a) la questione relativa all'efficacia della clausola compromissoria a seguito della
“risoluzione e/o revoca” unilaterale della convenzione disposta con la determinazione del responsabile del settore lavori pubblici del n. 144 dell'8 marzo 2017, Parte_1 come integrata dalla determinazione n. 153 del 10 maggio 2017;
b) la questione relativa al mancato avveramento della condizione sospensiva a cui le parti avevano subordinato il pagamento dei compensi spettanti al professionista (e cioè
l'effettiva erogazione delle relative somme da parte della Regione Lazio, ente finanziatore dell'opera pubblica).
Il invoca al riguardo la nullità del lodo per omessa sospensione necessaria del Pt_1 procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 819-bis, primo comma, n. 2 c.p.c., in attesa che le questioni pregiudiziali di merito venissero decise dal giudice competente.
Il richiamo alla disposizione che prevede la sospensione necessaria del procedimento arbitrale è erroneo, perché l'art. 819-bis, primo comma, n. 2 c.p.c. trova applicazione soltanto
“se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato”.
Premesso che l'art. 12 della convenzione del 1° luglio 2009 prevede il deferimento al collegio arbitrale di “tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione”, si osserva che le questioni pregiudiziali che secondo il non avrebbero potuto essere esaminate Parte_1 dagli arbitri non riguardano materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato (ma semmai materie non espressamente prese in considerazione dalla clausola arbitrale contenuta nella convenzione del 1° luglio 2009) e tanto meno era necessario che tali questioni fossero decise con efficacia di giudicato (trattandosi di questioni su cui gli arbitri avrebbero potuto pronunciarsi incidenter tantum).
Trova al riguardo applicazione quanto previsto dall'art. 819, primo comma, c.p.c., il quale stabilisce che “gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni
4 rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge” (circostanza non ravvisabile nel caso di specie).
Risulta dunque corretta la decisione degli arbitri di esaminare incidenter tantum la questione preliminare relativa alla validità della clausola arbitrale (trattandosi di stabilire se quest'ultima fosse ancora efficace nonostante la risoluzione unilaterale del contratto da parte del e la questione preliminare relativa al mancato avveramento della condizione Pt_1 sospensiva a cui le parti avevano subordinato il pagamento dei compensi spettanti al professionista (trattandosi di stabilire se il diritto del professionista al pagamento del compenso fosse esigibile).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione del lodo arbitrale va respinta.
Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di , spese che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento e della semplicità della controversia).
Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione proposta dal avverso il lodo arbitrale Parte_1 del 30 luglio 2018;
2) condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1 di , liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali CP_1 nella misura del 15%. Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6329 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 7 agosto
2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Temperanza
ATTORE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Antonelli
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato il lodo arbitrale del 30 luglio 2018 che ha Parte_1 condannato il a pagare all'arch. la somma di 52.584,59 € per compensi Pt_1 CP_1 professionali relativi all'esecuzione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di una palestra polivalente presso la scuola elementare della frazione di
Sipicciano, incarico conferito con determina del 3 giugno 2009 e regolato dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 1° luglio 2009.
L'Amministrazione impugnante ha dedotto al riguardo che il lodo è affetto da nullità in quanto:
1) la clausola compromissoria non è opponibile al , perché è Parte_1 contenuta in una convenzione che non risulta agli atti del protocollo comunale, non risulta essere stata autorizzata dalla giunta comunale e non ha neppure una data certa (dal momento che la marca da bollo apposta sulla prima pagina della convenzione è stata emessa il 13 agosto 2009, oltre quaranta giorni dopo la data in cui sarebbe stata stipulata la convenzione);
2) il lodo non è stato sottoscritto dagli arbitri contestualmente, perché è decorsa oltre un'ora e 27 minuti tra l'apposizione della prima firma digitale e l'ultima sottoscrizione;
3) il lodo è stato pronunciato “fuori dei limiti della Convenzione di arbitrato”, perché il collegio arbitrale ha deciso nel merito due questioni pregiudiziali che non avrebbe potuto esaminare (la questione relativa all'efficacia della clausola compromissoria a seguito della
“risoluzione e/o revoca” unilaterale della convenzione da parte del la questione Pt_1 relativa al mancato avveramento della condizione sospensiva a cui le parti avevano subordinato il pagamento dei compensi spettanti al professionista).
Il ha concluso domandando l'accertamento della nullità del Parte_1 lodo arbitrale impugnato e per l'effetto il rigetto della domanda di pagamento del compenso formulata da . CP_1
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 conferma del lodo impugnato.
L'impugnazione del lodo arbitrale è infondata e va pertanto respinta.
Con il primo motivo, il si lamenta dell'invalidità della clausola Parte_1 compromissoria, deducendo al riguardo che essa è contenuta in una convenzione che non risulta agli atti del protocollo comunale, non risulta essere stata autorizzata dalla giunta comunale e non ha neppure una data certa.
Il conferimento dell'incarico professionale all'arch. è regolato dalla CP_1 convenzione del 1° luglio 2009 – sottoscritta dal professionista e dal responsabile del Settore
2 lavori pubblici del – il cui art. 12 prevede che tutte le controversie Parte_1 relative alla liquidazione dei compensi spettanti al professionista sarebbero state deferite ad un collegio arbitrale.
La convenzione è regolata da una scrittura privata che deve ritenersi legalmente riconosciuta (agli effetti di cui all'art. 2702 c.c.), in quanto non tempestivamente disconosciuta nel corso del giudizio arbitrale in cui è stata prodotta.
La difesa del – secondo cui non è dato “rinvenire traccia della convenzione in Pt_1 parola al protocollo comunale” – è del resto incompatibile con la condotta tenuta prima della proposizione del presente giudizio dal , il quale: Parte_1
a) si è regolarmente costituito nel giudizio arbitrale promosso dall'arch. ; CP_1
b) nel corso del giudizio arbitrale non ha contestato l'esistenza della convenzione del 1° luglio 2009, né la conformità all'originale della copia ivi depositata;
c) con determinazione del responsabile del settore lavori pubblici n. 144 dell'8 marzo
2017 (successivamente integrata dalla determinazione n. 153 del 10 maggio 2017) il
[...]
ha risolto unilateralmente la convenzione del 1° luglio 2009 (sull'evidente Parte_1 presupposto che la convenzione esistesse e che, per privarla di efficacia, fosse necessario adottare un provvedimento di risoluzione).
Quanto agli atti prodromici alla stipula della convenzione, si osserva che con delibera del 5 aprile 2003 la giunta comunale del ha affidato all'arch. Parte_1 CP_1
l'incarico di progettazione, redazione del piano di sicurezza, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori in relazione alla costruzione di una palestra sita in località Spicciano e che la convenzione del 1° luglio 2009 è stata stipulata sulla base della determinazione n. 307 del 3 giugno 2009, adottata dal competente dirigente del Comune sulla base dei poteri previsti dall'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Quanto alla mancanza di data certa, il non ha spiegato per quale Parte_1 motivo la sua mancanza renderebbe invalida la convenzione, posto che la certezza della data di una scrittura privata rileva piuttosto ai fini della sua opponibilità ai terzi (art. 2704 c.c.).
Con il secondo motivo, il deduce la nullità del lodo perché Parte_1 sottoscritto dagli arbitri non contestualmente (come risulterebbe dall'orario in cui sono state apposte le singole firme digitali).
La censura è infondata.
Si osserva in primo luogo che tra una sottoscrizione e l'altra non è intercorsa una
“notevole distanza di tempo”, in quanto le firme digitali sono state apposte nella stessa giornata in un arco temporale di un'ora e mezza.
Si osserva in secondo luogo che l'art. 823, secondo comma, n. 8 c.p.c. prevede che il lodo debba contenere la data delle sottoscrizioni ma non anche l'orario, potendo addirittura il lodo essere sottoscritto soltanto dalla maggioranza degli arbitri, qualora si dia atto che gli altri non hanno voluto o potuto sottoscriverlo (art. 823, secondo comma, n. 7 c.p.c.).
Si osserva infine che il fatto che le firme non siano state apposte contemporaneamente
3 non significa affatto – come invece vorrebbe la difesa del – che la decisione non sia Pt_1 stata contestuale alla camera di consiglio e tanto meno che il lodo difetti di collegialità, posto che il momento in cui viene apposta la sottoscrizione degli arbitri in calce al lodo nulla ha a che vedere con quello in cui si è formata la volontà degli arbitri con riguardo alla decisione della controversia (non fosse altro perché, dopo la decisione, occorre del tempo per scrivere la motivazione del provvedimento).
Con il terzo motivo, il si lamenta del fatto che il lodo sia stato Parte_1 pronunciato “fuori dei limiti della Convenzione di arbitrato”, avendo il collegio deciso nel merito due questioni pregiudiziali che non avrebbe potuto esaminare.
Secondo il la questione relativa alla spettanza del corrispettivo Parte_1 chiesto dal professionista (rientrante nell'ambito della clausola compromissoria) presupponeva in ordine logico la risoluzione di due questioni pregiudiziali (sottratte alla competenza degli arbitri) e in particolare:
a) la questione relativa all'efficacia della clausola compromissoria a seguito della
“risoluzione e/o revoca” unilaterale della convenzione disposta con la determinazione del responsabile del settore lavori pubblici del n. 144 dell'8 marzo 2017, Parte_1 come integrata dalla determinazione n. 153 del 10 maggio 2017;
b) la questione relativa al mancato avveramento della condizione sospensiva a cui le parti avevano subordinato il pagamento dei compensi spettanti al professionista (e cioè
l'effettiva erogazione delle relative somme da parte della Regione Lazio, ente finanziatore dell'opera pubblica).
Il invoca al riguardo la nullità del lodo per omessa sospensione necessaria del Pt_1 procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 819-bis, primo comma, n. 2 c.p.c., in attesa che le questioni pregiudiziali di merito venissero decise dal giudice competente.
Il richiamo alla disposizione che prevede la sospensione necessaria del procedimento arbitrale è erroneo, perché l'art. 819-bis, primo comma, n. 2 c.p.c. trova applicazione soltanto
“se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato”.
Premesso che l'art. 12 della convenzione del 1° luglio 2009 prevede il deferimento al collegio arbitrale di “tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione”, si osserva che le questioni pregiudiziali che secondo il non avrebbero potuto essere esaminate Parte_1 dagli arbitri non riguardano materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato (ma semmai materie non espressamente prese in considerazione dalla clausola arbitrale contenuta nella convenzione del 1° luglio 2009) e tanto meno era necessario che tali questioni fossero decise con efficacia di giudicato (trattandosi di questioni su cui gli arbitri avrebbero potuto pronunciarsi incidenter tantum).
Trova al riguardo applicazione quanto previsto dall'art. 819, primo comma, c.p.c., il quale stabilisce che “gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni
4 rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge” (circostanza non ravvisabile nel caso di specie).
Risulta dunque corretta la decisione degli arbitri di esaminare incidenter tantum la questione preliminare relativa alla validità della clausola arbitrale (trattandosi di stabilire se quest'ultima fosse ancora efficace nonostante la risoluzione unilaterale del contratto da parte del e la questione preliminare relativa al mancato avveramento della condizione Pt_1 sospensiva a cui le parti avevano subordinato il pagamento dei compensi spettanti al professionista (trattandosi di stabilire se il diritto del professionista al pagamento del compenso fosse esigibile).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione del lodo arbitrale va respinta.
Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di , spese che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento e della semplicità della controversia).
Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione proposta dal avverso il lodo arbitrale Parte_1 del 30 luglio 2018;
2) condanna il al pagamento delle spese del giudizio in favore Parte_1 di , liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali CP_1 nella misura del 15%. Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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