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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVA MORENO Parte_1 C.F._1
NI
RICORRENTE
Contro
(C.F. , CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'8 ottobre 2025.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.3.2025 la adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo la modifica delle Pt_1 condizioni di affido e frequentazione padre/figli previste ai punti 2, 3, 4, 5 del dispositivo della sentenza n. 761/2020 del Tribunale di Busto Arsizio. In particolare, nella sentenza di divorzio venivano previsti l'affido condiviso dei figli della coppia e un dettagliato calendario relativo agli incontri padre/figli.
Nel presente giudizio la ricorrente domandava l'affido super esclusivo dei figli minori e Per_1 Per_2 nati rispettivamente il 17.9.2010 ed il 31.3.2014 ( era nel frattempo divenuto maggiorenne), e Per_3 chiedeva che il padre vedesse i figli esclusivamente in ambiente neutro e protetto. Domandava, per il resto, la conferma delle altre statuizioni previste in sede divorzile.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva che il padre era divenuto irreperibile e non aveva mai provveduto nemmeno alle esigenze economiche dei figli.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, acquisiste le relazioni nel frattempo predisposte dai Servizi Sociali di
Uboldo, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente siano fondate.
Deve, pertanto, essere disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre, con conferma del collocamento presso quest'ultima.
Il padre, infatti, risulta di fatto irreperibile. Il non solo non si costituiva nel presente giudizio, ma CP_1 scompariva dalla vita dei minori nel 2021. Inoltre, le ultime frequentazioni padre/figli risalgono al
2020, quando il si trovava in Comunità per un percorso riabilitativo intrapreso a seguito della CP_1 propria tossicodipendenza.
Dal 2021, non risulta che il padre abbia mai chiesto di potere incontrare i figli.
Ancora, il non ha mai corrisposto l'assegno previsto nella sentenza n. 761/2020 a titolo di CP_1 concorso al mantenimento dei figli, né ha versato la propria quota di spese straordinarie.
Il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Il padre non sta provvedendo né sotto il profilo materiale né morale.
Si impone, quindi, una modifica del regime di affido in quanto l'irreperibilità del padre non consente una tempestiva assunzione delle determinazioni necessarie nell'interesse e per la crescita dei minori.
Dalle relazioni dei SS, poi, emerge che la madre è in grado di provvedere ai minori ed alle loro esigenze (si vedano le relazioni depositate il 29.5.2025 e l'1.9.2025) pagina 2 di 4 Pertanto, la domanda di affido super-esclusivo deve essere accolta (si evidenzia che, in mancanza di diversa previsione, l'affido super esclusivo concerne tutti gli ambiti e, quindi, non è necessaria una specifica autorizzazione a chiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio).
Si precisa che non si procedeva all'audizione di in quanto ultronea. Essendo il padre Per_1 letteralmente scomparso, infatti, non vi sono alternative all'affido super esclusivo e al collocamento presso la madre. invece, non solo non ha ancora compiuto i dodici anni, ma ha anche una Per_2 diagnosi di funzionamento intellettivo al limite – F78.
Quanto alla regolamentazione del rapporto padre/figli si dispone che, qualora il padre voglia intraprendere un percorso di riavvicinamento con i minori, ciò avvenga almeno inizialmente in SN, alla presenza di un operatore, valutando la possibilità di ampliare e liberalizzare tali incontri qualora ce ne fossero le condizioni o di interromperli se lesivi per il benessere dei minori.
Qualora ci fossero le condizioni affinché e riaggancino i rapporti con il padre, il Servizio, Per_2 Per_1 in sinergia con la madre, preparerà i minori e monitorerà il loro stato di benessere, adeguando i tempi e le modalità di incontro.
Si precisa che detto mandato all'ente non comporta alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre.
Devono, infine, essere confermate le condizioni economiche previste in sentenza, come richiesto dalla ricorrente, non essendo emerse circostanze che ne impongano una modifica.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dispone l'affido super - esclusivo di e alla madre con collocamento Persona_4 Persona_5 presso la medesima;
2) dispone che i rapporti padre/figli siano regolati dai Servizi Sociali di Uboldo come in parte motiva;
3) conferma per il resto le condizioni previste nella sentenza n. 761/2020 del Tribunale di Busto
Arsizio;
pagina 3 di 4 4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 4.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per compensi ed in € 98,00 per spese.
Dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Uboldo.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVA MORENO Parte_1 C.F._1
NI
RICORRENTE
Contro
(C.F. , CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'8 ottobre 2025.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.3.2025 la adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo la modifica delle Pt_1 condizioni di affido e frequentazione padre/figli previste ai punti 2, 3, 4, 5 del dispositivo della sentenza n. 761/2020 del Tribunale di Busto Arsizio. In particolare, nella sentenza di divorzio venivano previsti l'affido condiviso dei figli della coppia e un dettagliato calendario relativo agli incontri padre/figli.
Nel presente giudizio la ricorrente domandava l'affido super esclusivo dei figli minori e Per_1 Per_2 nati rispettivamente il 17.9.2010 ed il 31.3.2014 ( era nel frattempo divenuto maggiorenne), e Per_3 chiedeva che il padre vedesse i figli esclusivamente in ambiente neutro e protetto. Domandava, per il resto, la conferma delle altre statuizioni previste in sede divorzile.
A fondamento delle proprie domande, la ricorrente deduceva che il padre era divenuto irreperibile e non aveva mai provveduto nemmeno alle esigenze economiche dei figli.
Il resistente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, acquisiste le relazioni nel frattempo predisposte dai Servizi Sociali di
Uboldo, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ritiene il Tribunale che le domande di parte ricorrente siano fondate.
Deve, pertanto, essere disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre, con conferma del collocamento presso quest'ultima.
Il padre, infatti, risulta di fatto irreperibile. Il non solo non si costituiva nel presente giudizio, ma CP_1 scompariva dalla vita dei minori nel 2021. Inoltre, le ultime frequentazioni padre/figli risalgono al
2020, quando il si trovava in Comunità per un percorso riabilitativo intrapreso a seguito della CP_1 propria tossicodipendenza.
Dal 2021, non risulta che il padre abbia mai chiesto di potere incontrare i figli.
Ancora, il non ha mai corrisposto l'assegno previsto nella sentenza n. 761/2020 a titolo di CP_1 concorso al mantenimento dei figli, né ha versato la propria quota di spese straordinarie.
Il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Il padre non sta provvedendo né sotto il profilo materiale né morale.
Si impone, quindi, una modifica del regime di affido in quanto l'irreperibilità del padre non consente una tempestiva assunzione delle determinazioni necessarie nell'interesse e per la crescita dei minori.
Dalle relazioni dei SS, poi, emerge che la madre è in grado di provvedere ai minori ed alle loro esigenze (si vedano le relazioni depositate il 29.5.2025 e l'1.9.2025) pagina 2 di 4 Pertanto, la domanda di affido super-esclusivo deve essere accolta (si evidenzia che, in mancanza di diversa previsione, l'affido super esclusivo concerne tutti gli ambiti e, quindi, non è necessaria una specifica autorizzazione a chiedere il rilascio dei documenti validi per l'espatrio).
Si precisa che non si procedeva all'audizione di in quanto ultronea. Essendo il padre Per_1 letteralmente scomparso, infatti, non vi sono alternative all'affido super esclusivo e al collocamento presso la madre. invece, non solo non ha ancora compiuto i dodici anni, ma ha anche una Per_2 diagnosi di funzionamento intellettivo al limite – F78.
Quanto alla regolamentazione del rapporto padre/figli si dispone che, qualora il padre voglia intraprendere un percorso di riavvicinamento con i minori, ciò avvenga almeno inizialmente in SN, alla presenza di un operatore, valutando la possibilità di ampliare e liberalizzare tali incontri qualora ce ne fossero le condizioni o di interromperli se lesivi per il benessere dei minori.
Qualora ci fossero le condizioni affinché e riaggancino i rapporti con il padre, il Servizio, Per_2 Per_1 in sinergia con la madre, preparerà i minori e monitorerà il loro stato di benessere, adeguando i tempi e le modalità di incontro.
Si precisa che detto mandato all'ente non comporta alcuna limitazione della responsabilità genitoriale della madre.
Devono, infine, essere confermate le condizioni economiche previste in sentenza, come richiesto dalla ricorrente, non essendo emerse circostanze che ne impongano una modifica.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dispone l'affido super - esclusivo di e alla madre con collocamento Persona_4 Persona_5 presso la medesima;
2) dispone che i rapporti padre/figli siano regolati dai Servizi Sociali di Uboldo come in parte motiva;
3) conferma per il resto le condizioni previste nella sentenza n. 761/2020 del Tribunale di Busto
Arsizio;
pagina 3 di 4 4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 4.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per compensi ed in € 98,00 per spese.
Dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi Sociali di Uboldo.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 4 di 4