Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mercatello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
-del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria (Prot. Uscita n.-OMISSIS-) del -OMISSIS- notificato in pari data, di conferma del parere contrario all'accoglimento in merito alla richiesta di riesame presentata in data -OMISSIS-;
-del decreto di divieto detenzione armi prot. n. -OMISSIS-. Area I^ bis, fasc. n. -OMISSIS-, emesso dal Prefetto di Reggio Calabria il -OMISSIS-,notificato al ricorrente in data-OMISSIS-,nonché di tutti gli atti presupposti connessi o conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IC IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con atto ritualmente notificato il 9.1.2024 e depositato l’8.2.2024 AP NO ha esposto:
-) con nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria proponeva alla Prefettura di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., l’emanazione del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi a suo carico in quanto egli era stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria perché ritenuto responsabile della violazione dell’art. 20 bis II co. della L. n. 110/1975 (omessa custodia di armi);
-) con istanza del -OMISSIS- la Procura della Repubblica di Locri chiedeva al G.I.P. del Tribunale di Locri l’archiviazione del citato procedimento penale, ritenendo non ricorrenti le ipotesi ostative previste dall’art. 131 II co. c.p., rilevando che si trattava di “una vicenda di modesto disvalore connessa ad un danno”, che la condotta contestata non poteva “neanche potenzialmente considerarsi foriera di pericoli per la pubblica e privata incolumità”, che il comportamento del ricorrente non era abituale e che si trattava di soggetto incensurato;
-) nelle more, con decreto n. -OMISSIS-. Area I^ bis fasc. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Reggio Calabria e notificato il-OMISSIS-, veniva disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi;
-) successivamente, il -OMISSIS- il G.I.P. del Tribunale di Locri disponeva l’archiviazione del procedimento penale posto a base del divieto;
-) il -OMISSIS- egli presentava istanza di riesame del predetto decreto prefettizio;
-) il -OMISSIS- la Prefettura di Reggio Calabria trasmetteva preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 rilevando che, a seguito dell'istruttoria condotta e del parere contrario al riguardo espresso dal competente Organo di Polizia, non si ravvisavano allo stato nuovi elementi tali da indurre ad una positiva rivalutazione del ricorrente;
-) il 28.9.2023, quest’ultimo formulava osservazioni evidenziando l’insussistenza dei presupposti a base del mantenimento del divieto;
-) ciononostante, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, veniva disposto il rigetto dell’istanza di riesame.
1.1- Ritenendo illegittimo l’ultimo provvedimento confermativo del divieto di detenzione emesso dal Prefetto di Reggio Calabria se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
a) annullabilità dell’atto amministrativo viziato da eccesso di potere costituito dalla: violazione art. 3 legge 241/90, mancanza di istruttoria e di motivazione;
b) erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta.
Deduce il ricorrente l’assenza - a fronte dell’unico presupposto del primigenio divieto consistente nel solo deferimento all’Autorità Giudiziaria per omessa custodia di armi, poi archiviata- di un’adeguata motivazione, conseguente ad un’appropriata istruttoria, che tenesse conto complessivamente della sua persona e delle vicende successive all’avvenuto deferimento e senza aver apprezzato gli elementi di novità forniti dal ricorrente, tra i quali appunto l’archiviazione, l’assenza di mende –in termini di precedenti penali, di polizia, di misure di prevenzione o di frequentazioni improprie– ed il decorso del tempo esenza peraltro chiarire quali potessero essere gli ulteriori elementi di novità richiesti ai fini di una nuova istruttoria.
2- Con atto depositato il 24.7.2024 si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere in giudizio.
3- All’udienza pubblica del 19.11.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
4- Si premette che il ricorrente, quantunque abbia indicato in epigrafe, tra i provvedimenti impugnati, anche il primigenio decreto di divieto detenzione armi del -OMISSIS-, ha poi spiegato le proprie censure avverso il solo provvedimento prefettizio del -OMISSIS- di rigetto della richiesta di riesame del -OMISSIS-, che è da intendersi pertanto come l’unico provvedimento effettivamente interessato dall’odierno contenzioso.
D’altronde, si soggiunge per completezza, l’impugnazione del decreto prefettizio del -OMISSIS- in sé considerato risulterebbe inammissibile per evidente tardività.
5- Tanto premesso, quanto al provvedimento prefettizio del -OMISSIS- il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
6- Si premette, in tema di autorizzazioni di polizia in materia di armi:
-) la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29.7.2013, n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
-) il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9.5.2022, n.3137);
-) inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
-) in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8.11.2012, n. 5678, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 18.3.2020, n. 1181).
Quanto poi alla specifica ipotesi del riesame del divieto di detenzione delle armi, si rileva che “ A fronte dell'assenza di un obbligo per l'Amministrazione, in generale, di provvedere in ordine alle istanze di riesame del privato, tale obbligo invece si rinviene nei casi in cui un provvedimento amministrativo limiti la sfera giuridica del privato in via permanente. Si tratta propriamente del caso del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. Detta previsione normativa, infatti, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata limitata nel tempo al divieto imponibile dal Prefetto. Tuttavia, deve ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato non possa avere una efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso. Ne discende che l'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 27.2.2024, n.717).
7- Nella fattispecie, come è stato già osservato, il ricorrente era stato attinto da un provvedimento prefettizio di divieto detenzione di armi, munizioni ed esplosivi datato -OMISSIS-, basato sull’avvenuto suo deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di omessa custodia armi.
Sennonché, già in data -OMISSIS- il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento, che a sua volta veniva accolta il successivo -OMISSIS- dal G.I.P. e di ciò il ricorrente dava conto nella richiesta di riesame indicandone anche le ragioni valorizzate dal P.M.
8- Orbene, a fronte di una richiesta di riesame nella quale si evidenziava, oltre all’assenza di mende successivamente al predetto deferimento, la predetta sopravvenienza, la Prefettura resistente si è limitata -in sede di preavviso di rigetto- ad affermare laconicamente l’assenza di elementi di novità utili ad una positiva rivalutazione della posizione del ricorrente e, nonostante le deduzioni di quest’ultimo che aveva ribadito le circostanze già dedotte nell’istanza- in sede provvedimentale si è limitata a ribadire genericamente quanto già affermato nel preavviso di rigetto oltre all’ulteriore conferma da parte dell’Organo di Polizia.
Peraltro, nella nota del 31.7.2023 il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria si è limitato a rappresentare che il provvedimento era stato emesso nei confronti del ricorrente perché ritenuto responsabile di omessa custodia di armi, seppur dando conto dell’intervenuta archiviazione, e, nella nota del 25.10.2023 rilasciata a seguito delle controdeduzioni, si è limitato a confermare le informazioni e il parere contrario di cui alla nota del 31.7.2023.
9- In sostanza, in sede provvedimentale la Prefettura ha omesso di svolgere la necessaria valutazione in ordine alla sopravvenienza costituita dall’intervenuta archiviazione –circostanza di importanza certamente non secondaria, atteso che il primigenio decreto si basava unicamente sul dato costituito dal deferimento del ricorrente poi archiviato– al fine di apprezzare se, anche alla luce dei fatti su cui si imperniava la vicenda penale e delle ragioni su cui si era giunti all’archiviazione, oltre che della condotta complessiva del ricorrente successiva a tale deferimento, il pregiudizio ritenuto originariamente di ostacolo alla piena affidabilità del ricorrente in materia di armi permanesse ancora o fosse superato.
10- Le criticità ora esposte inficiano la legittimità del provvedimento impugnato e conducono all’accoglimento del ricorso e al conseguenziale annullamento del gravato decreto, impregiudicata la riedizione del potere nel rispetto delle coordinate interpretative ora esposte.
11- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria (Prot. Uscita n.-OMISSIS-) del -OMISSIS- notificato in pari data.
Condanna il Ministero dell’Interno alle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE CR, Presidente
IC IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IO | TE CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.