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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2968/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(ECUADOR), il 6.7.1988,
e
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._2
il 15.7.1984, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Letizia
Cignarale;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 10.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto depositato il 29.4.2025 con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle
1 condizioni ivi enucleate, anche concernenti le figlie della coppia e Persona_1 [...]
(nate rispettivamente il 7.11.2005 e il 12.4.2011); Per_2
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 27.9.2008 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle figlie e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“a) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Genova, Via
NC TI n.14 int.1 ; le principale scelte inerenti Parte_4
[...
[...] (con indicazione meramente esemplificativa e non esaustiva, in tema di salute,
[...]
scuola, educazione, attività sportive, viaggi, vacanze) verranno assunte previa comune intesa dei genitori nel miglior interesse della figlia;
i genitori si impegnano quindi a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse della figlia, informandosi tempestivamente su ogni questione rilevante per la vita della minore e evitando di comunicare per il tramite della stessa;
le parti concordano che la responsabilità genitoriale inerente le decisioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata dal genitore con il quale Persona_3
sarà di volta in volta;
nell'esercizio della responsabilità genitoriale disgiunta i
[...]
genitori si impegnano, per quanto possibile, a mantenere per il minore un progetto educativo unitario;
b) la figlia maggiorenne delle parti, , non ancora Persona_4
economicamente indipendente, continuerà a vivere presso l'abitazione materna dove menterrà la residenza;
c) secondo il regime di frequentazione – già concordato tra le parti sin dalla data di interruzione del matrimonio, ed efficacemente mantenuto fino ad oggi – salvo diversi accordi da raggiungersi in un clima di reciproca collaborazione che i genitori si impegnano a mentenere nell'interesse preminente della figlia, e compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche della stessa, il padre potrà tenere con sé la minore ogniqualvolta la stessa sarà disponibile.
d) ciascun genitore si impegna a garantire ed assicurare, anche nei periodi che la figlia trascorrerà con lui, regolari contatti telefonici con l'altro genitore;
in relazione alle vacanze, ciascun genitore dovrà preventivamente comunicare all'altro la località (o le località) di destinazione, la data di partenza e la data di rientro nonché i dati della struttura di pernotto, in modo da consentire che la figlia sia sempre reperibile;
in ogni caso, i viaggi con la minore all'estero (UE ed extra UE) dovranno essere preventivamente concordati con l'altro genitore almeno 20 giorni prima della partenza;
e) la figlia maggiorenne delle parti, , manterrà con il padre un Persona_4
regime di frequentazione “libero”.
3 f) il Signor a titolo di contributo al mantenimento delle figlie si impegna ed Parte_2
obbliga a versare alla Sig.ra , genitore collocatario della minore e convivente Parte_1
con la figlia maggiore, l'importo mensile di € 500,00 (euro 250 cadauna) da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico o assegno bancario entro il giorno 15 ( quindici ) di ogni mese. Detto importo sarà rivalutato automaticamente ogni anno secondo l'indice ISTAT sul costo della vita per la città di Genova;
g) le spese straordinarie, necessarie e non voluttuarie, sostenute nell'interesse delle figlie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Genova, (previamente concordate tra i genitori ove ciò sia previsto dal predetto Protocollo) e debitamente documentate, saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili. Dette spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Anche le spese straordinarie di carattere voluttuario sostenute nell'interesse delle figlie, se preventivamente concordate tra i genitori, potranno essere ripartite in ragione del 50% ciascuno, con il rimborso secondo le modalità di cui sopra;
in caso di mancato accordo tra i ricorrenti, dette spese straordinarie di carattere voluttuario rimarranno a carico del genitore che le ha unilateralmente decise e sostenute;
h) l'importo dell'assegno di mantenimento delle figlie sarà percepito integralmente dalla
Sig.ra ; Parte_1
i) le parti dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente ed autosufficienti, di avere già diviso fra loro ogni cosa comune e di aver regolato prima d'ora ogni altra questione economica e/o patrimoniale e che, con l'adempimento di quanto convenuto nel presente atto, null'altro essi avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione;
j) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti ad uso espatrio nonché dei documenti ad uso espatrio del minore;
i documenti di verranno conservati dalla madre e scambiati con il padre Persona_3
all'occorrenza;
k) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
4 l) le spese di lite sono da intendersi interamente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 929, parte I, anno 2008) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(ECUADOR), il 6.7.1988,
e
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._2
il 15.7.1984, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Letizia
Cignarale;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 10.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto depositato il 29.4.2025 con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle
1 condizioni ivi enucleate, anche concernenti le figlie della coppia e Persona_1 [...]
(nate rispettivamente il 7.11.2005 e il 12.4.2011); Per_2
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 27.9.2008 (atto ritualmente iscritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi delle figlie e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“a) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Genova, Via
NC TI n.14 int.1 ; le principale scelte inerenti Parte_4
[...
[...] (con indicazione meramente esemplificativa e non esaustiva, in tema di salute,
[...]
scuola, educazione, attività sportive, viaggi, vacanze) verranno assunte previa comune intesa dei genitori nel miglior interesse della figlia;
i genitori si impegnano quindi a mantenere un sereno e costruttivo dialogo diretto nell'interesse della figlia, informandosi tempestivamente su ogni questione rilevante per la vita della minore e evitando di comunicare per il tramite della stessa;
le parti concordano che la responsabilità genitoriale inerente le decisioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata dal genitore con il quale Persona_3
sarà di volta in volta;
nell'esercizio della responsabilità genitoriale disgiunta i
[...]
genitori si impegnano, per quanto possibile, a mantenere per il minore un progetto educativo unitario;
b) la figlia maggiorenne delle parti, , non ancora Persona_4
economicamente indipendente, continuerà a vivere presso l'abitazione materna dove menterrà la residenza;
c) secondo il regime di frequentazione – già concordato tra le parti sin dalla data di interruzione del matrimonio, ed efficacemente mantenuto fino ad oggi – salvo diversi accordi da raggiungersi in un clima di reciproca collaborazione che i genitori si impegnano a mentenere nell'interesse preminente della figlia, e compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche della stessa, il padre potrà tenere con sé la minore ogniqualvolta la stessa sarà disponibile.
d) ciascun genitore si impegna a garantire ed assicurare, anche nei periodi che la figlia trascorrerà con lui, regolari contatti telefonici con l'altro genitore;
in relazione alle vacanze, ciascun genitore dovrà preventivamente comunicare all'altro la località (o le località) di destinazione, la data di partenza e la data di rientro nonché i dati della struttura di pernotto, in modo da consentire che la figlia sia sempre reperibile;
in ogni caso, i viaggi con la minore all'estero (UE ed extra UE) dovranno essere preventivamente concordati con l'altro genitore almeno 20 giorni prima della partenza;
e) la figlia maggiorenne delle parti, , manterrà con il padre un Persona_4
regime di frequentazione “libero”.
3 f) il Signor a titolo di contributo al mantenimento delle figlie si impegna ed Parte_2
obbliga a versare alla Sig.ra , genitore collocatario della minore e convivente Parte_1
con la figlia maggiore, l'importo mensile di € 500,00 (euro 250 cadauna) da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico o assegno bancario entro il giorno 15 ( quindici ) di ogni mese. Detto importo sarà rivalutato automaticamente ogni anno secondo l'indice ISTAT sul costo della vita per la città di Genova;
g) le spese straordinarie, necessarie e non voluttuarie, sostenute nell'interesse delle figlie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Genova, (previamente concordate tra i genitori ove ciò sia previsto dal predetto Protocollo) e debitamente documentate, saranno poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili. Dette spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Anche le spese straordinarie di carattere voluttuario sostenute nell'interesse delle figlie, se preventivamente concordate tra i genitori, potranno essere ripartite in ragione del 50% ciascuno, con il rimborso secondo le modalità di cui sopra;
in caso di mancato accordo tra i ricorrenti, dette spese straordinarie di carattere voluttuario rimarranno a carico del genitore che le ha unilateralmente decise e sostenute;
h) l'importo dell'assegno di mantenimento delle figlie sarà percepito integralmente dalla
Sig.ra ; Parte_1
i) le parti dichiarano di essere entrambi indipendenti economicamente ed autosufficienti, di avere già diviso fra loro ogni cosa comune e di aver regolato prima d'ora ogni altra questione economica e/o patrimoniale e che, con l'adempimento di quanto convenuto nel presente atto, null'altro essi avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione;
j) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti ad uso espatrio nonché dei documenti ad uso espatrio del minore;
i documenti di verranno conservati dalla madre e scambiati con il padre Persona_3
all'occorrenza;
k) le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
4 l) le spese di lite sono da intendersi interamente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 929, parte I, anno 2008) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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