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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/08/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
***********
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del G.M., dott.ssa Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7824 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: risarcimento danni, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Portici alla Via E. Gianturco, 21 p.co Elvira, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Alfonso Pezzella che lo rappresenta e difende in virtù della procura in allegato al ricorso ex art. 702 bis cpc
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente dom.to in Controparte_1 [...]
alla Via Gino Alfani n. 60 e rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Guarriera, giusta CP_1
procura alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e delibera della G.M.
CONVENUTO NONCHE'
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Nola, alla Via Fonseca n. 48, e rapp.ta e CP_2
difesa dall'avv. Ruggiero Iovino, in virtù di mandato in calce al ricorso notificato
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c regolarmente notificato, premetteva che, a Parte_1
partire dal mese di novembre 2014, si era verificata un'occlusione del corsetto fognario che,
dipartendosi dal raccoglitore delle acque meteoriche della via Pastore, faceva defluire enormi quantità di acque piovane nell'edificio di sua proprietà, provocandone l'allagamento, con conseguenti infiltrazioni di acqua nelle fondamenta del palazzo e conseguente danneggiamento del muro perimetrale ed erosione delle fondamenta del palazzo stesso con pericolo per l'incolumità pubblica e privata dei condomini e passanti;
che, stante l'urgenza, il ricorrente richiedeva un urgente sopralluogo alle resistenti e soltanto in data 8 febbraio 2016 il Comune di manifestava la propria disponibilità ad eseguire un sopralluogo congiunto con i Controparte_1
tecnici della che, in data 1.11.2016, la ditta incaricata della manutenzione per conto della CP_2
ealizzava un collegamento sostitutivo tra il vecchio canale di raccolta delle acque piovane ed CP_2
il pozzo di ispezione e confluenza della fognatura pubblica posta al centro della strada,
quantificando i danni subiti dall'immobile e l'ammontare degli interventi necessari per fronteggiare e ripristinare la situazione venutasi a creare a seguito di quanto sopra descritto;
che,
in data 13.04.2018, il comune di rilasciava all'attore la certificazione di Controparte_1
inabitabilità dei locali investiti dal danno de quo.
Tanto premesso, l'attore, dopo l'infruttuoso tentativo di negoziazione assistita, conveniva innanzi a codesto Tribunale, il e la al fine di sentire accertare la Controparte_1 CP_2
responsabilità dei medesimi in ordine al verificarsi delle infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile di proprietà di esso istante, con conseguente loro condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti, quantificati nell'importo complessivo di € 102.000,00,
oltre interessi e condanna alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il che, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva la nullità della citazione e la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, stante la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento, ovvero, in subordine e nell'ipotesi di accoglimento della domanda, ascriversi la esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo alla quale affidataria della gestione del CP_2
Servizio Idrico, ovvero, in via ulteriormente gradata, dichiarare il concorso di colpa dell'istante nella causazione dell'evento, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la eccependo la nullità dell'atto introduttivo e l'infondatezza nel CP_2
merito della domanda, perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese.
Disposto il mutamento del rito nelle forme di quello ordinario, dopo la concessione dei termini ex art. 183, co.VI, c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento di una CTU;
indi, rinviata per precisazione delle conclusioni davanti alla scrivente, Giudice medio tempore assegnato in via provvisoria al presente procedimento, è passata in decisione all'udienza cartolare del 5.03.2025,
con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, risultando chiaramente indicati nell'atto introduttivo sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al fenomeno verificatosi nelle circostanze descritte in citazione, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c.
in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c.; ragion per cui l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25.09.2014)
consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte,
senza dubbio posta in grado di esplicare, come ha concretamente fatto, tutte le proprie difese nel merito della controversia.
3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
E' pacifico, oltre che documentato in atti, il fenomeno infiltrativo descritto in citazione, essendosi le parti convenute limitate a contestare l'addebito di responsabilità in ordine al suo verificarsi: in particolare, il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1
sul rilievo che la gestione del sistema fognario compete alla quale affidataria del CP_2
servizio Idrico Integrato nell'ambito Territoriale Ottimale n.3 “Sarnese – Vesuviano” della Regione
Campania; mentre, la ha evidenziato la mancanza di una autonoma ed adeguata rete di CP_2
raccoglimento delle acque meteoriche di competenza comunale.
Ora, posto che la concreta esistenza della titolarità passiva dei convenuti concerne una questione di merito della causa, essa va dimostrata in base al principio dell'onere della prova (cfr., in tal
senso, ex aliis, Cass. 24 marzo 2004, n. 5912). Ebbene, a tale riguardo, illuminante si rivela la C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio ed alla quale la scrivente ritiene di aderire, essendo la stessa priva di vizi logici, oltre che esauriente e chiara, e non smentita dalle osservazioni critiche formulate dalle parti.
In particolare, l'arch. , dopo aver descritto l'immobile interessato dalle infiltrazioni, Persona_1
ha confermato che “nei locali ad uso studio, sono evidenti estese macchie pregresse di infiltrazioni
d'acqua, in gran parte presenti sulla parete lato nord contigua alla strada, a partire dalla quota
basamentale dei lumi ingredienti fino al pavimento, anch'esso compromesso dal dilavamento
dell'acqua. Inoltre, sono parimenti evidenti segni di fenomeni infiltrativi anche in alcuni tratti delle
pareti laterali”. L'ausiliario ha inoltre evidenziato che “gli stessi fenomeni sono presenti anche nel
locale ad uso garage, in particolar modo sulla compagine muraria a confine con la strada ed in
parte sulla parete confinante con lo studio”.
Quanto alle cause di dette infiltrazioni, il CTU ha riferito che “le indagini esplorative eseguite
hanno evidenziato che il pozzetto fognario, posto sull'antistante marciapiede, nel quale
confluivano le acque piovane non era più in grado di assolvere alla duplice funzione di
contenimento e di tenuta delle acque per la perdita della sua impermeabilità ed inoltre ostruito nel
suo collegamento alla rete fognaria da probabili crolli e/o dissesti. Ciò, ha consentito la
penetrazione di acque attraverso le pareti laterali sia nel sottosuolo che lateralmente, provocando
l'ammaloramento dell'intonaco, con formazione di muffe ed alterazione cromatica dello strato
superficiale della tinteggiatura delle pareti. Tant'è che successivamente ai lavori eseguiti dal
personale , a seguito dei denunciati fatti (ripristino dell'allacciamento tra l'antistante CP_2
caditoia alla rete fognaria, mediante la posa in opera di nuova tubazione in pvc in sostituzione del
preesistente tratto in fabbrica) nessun'altra infiltrazione si è mai più verificata”.
3.1. Ciò premesso in fatto, in diritto giova osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, ne implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10/10/2012, n. 17268).
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più
ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., n. 1106/2011; n. 20943/2022).
Quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, va poi ricordato che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore,
il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi,
dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ.,
6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005,
11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It.,
1998).
Ora, in applicazione dei principi sopra richiamati, può ritenersi provato che i danni all'immobile dell'attore siano derivati dalle infiltrazioni causate dal confluire delle acque meteoriche nel pozzetto che non poteva più assurgere alla sua duplice funzione di contenimento e di tenuta delle acque per la perdita della sua impermeabilità, ed inoltre ostruito nel suo collegamento alla rete fognaria da probabili crolli e/o dissesti.
Risulta dunque provato il nesso causale tra i danni lamentati dall'attore e la res di proprietà del e gestita dalla mentre, di contro, i convenuti, sebbene onerati, Controparte_1 CP_2
non hanno offerto la prova liberatoria del caso fortuito ovvero dell'imputabilità del danno in via esclusiva o concorrente alla condotta dello stesso attore.
Pertanto, la responsabilità del fenomeno infiltrativo oggetto di causa, va ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia alla quale gestore della condotta fognaria e pertanto tenuto alla CP_2
manutenzione della stessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. A), del Regolamento di “Servizio
Idrico Integrato”, sia al , non avendo lo stesso, quale proprietario Controparte_1
della rete idrica cittadina, provveduto alla pulizia e manutenzione dei pozzetti.
3.2. Ne consegue che entrambi i convenuti vanno condannati, ognuno nella misura del 50%al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 17.353,32, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'istante per il costo di ripristino delle zone interessate dalle infiltrazioni, come compiutamente specificato nel computo metrico (cfr.
Computo Metrico Estimativo - Allegato “E”), tenuto conto della vetustà dell'immobile, oltre rivalutazione e interessi che si fanno decorrere dal mese di novembre 2014, data di accertamento del denunziato fenomeno infiltrativo.
3.3. All'attore va poi riconosciuto anche il danno da mancato guadagno, avendo il CTU accertato che “gli acclarati fenomeni infiltrativi hanno effettivamente pregiudicato l'utilizzo dell'immobile
uso studio, limitandone il pieno godimento, tra cui la potenziale possibilità di poterlo locare nel
periodo compreso tra il mese di novembre 2014 e aprile 2018”.
In ordine al quantum, il consulente, tenuto conto del valore locativo di tale immobile, ha stimato in complessivi € 5.910,50 il danno da lucro cessante conseguente al fenomeno infiltrativo de quo.
Pertanto, la e il , vanno condannati a corrispondere CP_2 Controparte_1
all'attore, nella misura del 50% ciascuno, la somma di euro 5.910,50, a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo del locale studio.
3.4. Quanto, invece, ai lamentati turbamenti statici, l'ausiliario non ha riscontrato alcun danno alla struttura ed alle fondazioni del fabbricato.
4. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile, e sul valore dell'accolto.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti, nella misura del 50% su ciascuno di essi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così
provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto: Parte_1
1. condanna il , in persona del Sindaco p.t., e la società in Controparte_1 CP_2
persona del l.r.p.t., al pagamento, nella misura del 50% gravante su ciascuno, della somma di euro
17.353,32 a titolo di risarcimento del danno emergente, oltre rivalutazione e interessi decorrenti dal mese di novembre 2014;
2. condanna, il , in persona del p.t., e la società in Controparte_1 CP_3 CP_2
persona del l.r.p.t., al pagamento, nella misura del 50% gravante su ciascuno, della somma complessiva di euro 5.910,50, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno;
- condanna, il , in persona del Sindaco p.t., e la società in Controparte_1 CP_2
persona del l.r.p.t., al pagamento, nella misura del 50% gravante su ciascuno, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, ed euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione in favore dell'avv. Alfonso Pezzella
dichiaratosi antistatario;
- pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico dei convenuti, nella misura del 50% su ciascuno di essi.
Torre Annunziata, lì 16 agosto 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)
SECONDA SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del G.M., dott.ssa Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7824 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: risarcimento danni, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Portici alla Via E. Gianturco, 21 p.co Elvira, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Alfonso Pezzella che lo rappresenta e difende in virtù della procura in allegato al ricorso ex art. 702 bis cpc
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente dom.to in Controparte_1 [...]
alla Via Gino Alfani n. 60 e rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Guarriera, giusta CP_1
procura alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e delibera della G.M.
CONVENUTO NONCHE'
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Nola, alla Via Fonseca n. 48, e rapp.ta e CP_2
difesa dall'avv. Ruggiero Iovino, in virtù di mandato in calce al ricorso notificato
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c regolarmente notificato, premetteva che, a Parte_1
partire dal mese di novembre 2014, si era verificata un'occlusione del corsetto fognario che,
dipartendosi dal raccoglitore delle acque meteoriche della via Pastore, faceva defluire enormi quantità di acque piovane nell'edificio di sua proprietà, provocandone l'allagamento, con conseguenti infiltrazioni di acqua nelle fondamenta del palazzo e conseguente danneggiamento del muro perimetrale ed erosione delle fondamenta del palazzo stesso con pericolo per l'incolumità pubblica e privata dei condomini e passanti;
che, stante l'urgenza, il ricorrente richiedeva un urgente sopralluogo alle resistenti e soltanto in data 8 febbraio 2016 il Comune di manifestava la propria disponibilità ad eseguire un sopralluogo congiunto con i Controparte_1
tecnici della che, in data 1.11.2016, la ditta incaricata della manutenzione per conto della CP_2
ealizzava un collegamento sostitutivo tra il vecchio canale di raccolta delle acque piovane ed CP_2
il pozzo di ispezione e confluenza della fognatura pubblica posta al centro della strada,
quantificando i danni subiti dall'immobile e l'ammontare degli interventi necessari per fronteggiare e ripristinare la situazione venutasi a creare a seguito di quanto sopra descritto;
che,
in data 13.04.2018, il comune di rilasciava all'attore la certificazione di Controparte_1
inabitabilità dei locali investiti dal danno de quo.
Tanto premesso, l'attore, dopo l'infruttuoso tentativo di negoziazione assistita, conveniva innanzi a codesto Tribunale, il e la al fine di sentire accertare la Controparte_1 CP_2
responsabilità dei medesimi in ordine al verificarsi delle infiltrazioni d'acqua all'interno dell'immobile di proprietà di esso istante, con conseguente loro condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti, quantificati nell'importo complessivo di € 102.000,00,
oltre interessi e condanna alle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il che, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva la nullità della citazione e la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, stante la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento, ovvero, in subordine e nell'ipotesi di accoglimento della domanda, ascriversi la esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo alla quale affidataria della gestione del CP_2
Servizio Idrico, ovvero, in via ulteriormente gradata, dichiarare il concorso di colpa dell'istante nella causazione dell'evento, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la eccependo la nullità dell'atto introduttivo e l'infondatezza nel CP_2
merito della domanda, perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese.
Disposto il mutamento del rito nelle forme di quello ordinario, dopo la concessione dei termini ex art. 183, co.VI, c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento di una CTU;
indi, rinviata per precisazione delle conclusioni davanti alla scrivente, Giudice medio tempore assegnato in via provvisoria al presente procedimento, è passata in decisione all'udienza cartolare del 5.03.2025,
con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, risultando chiaramente indicati nell'atto introduttivo sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo l'attore chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al fenomeno verificatosi nelle circostanze descritte in citazione, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c.
in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c.; ragion per cui l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25.09.2014)
consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte,
senza dubbio posta in grado di esplicare, come ha concretamente fatto, tutte le proprie difese nel merito della controversia.
3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
E' pacifico, oltre che documentato in atti, il fenomeno infiltrativo descritto in citazione, essendosi le parti convenute limitate a contestare l'addebito di responsabilità in ordine al suo verificarsi: in particolare, il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_1
sul rilievo che la gestione del sistema fognario compete alla quale affidataria del CP_2
servizio Idrico Integrato nell'ambito Territoriale Ottimale n.3 “Sarnese – Vesuviano” della Regione
Campania; mentre, la ha evidenziato la mancanza di una autonoma ed adeguata rete di CP_2
raccoglimento delle acque meteoriche di competenza comunale.
Ora, posto che la concreta esistenza della titolarità passiva dei convenuti concerne una questione di merito della causa, essa va dimostrata in base al principio dell'onere della prova (cfr., in tal
senso, ex aliis, Cass. 24 marzo 2004, n. 5912). Ebbene, a tale riguardo, illuminante si rivela la C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio ed alla quale la scrivente ritiene di aderire, essendo la stessa priva di vizi logici, oltre che esauriente e chiara, e non smentita dalle osservazioni critiche formulate dalle parti.
In particolare, l'arch. , dopo aver descritto l'immobile interessato dalle infiltrazioni, Persona_1
ha confermato che “nei locali ad uso studio, sono evidenti estese macchie pregresse di infiltrazioni
d'acqua, in gran parte presenti sulla parete lato nord contigua alla strada, a partire dalla quota
basamentale dei lumi ingredienti fino al pavimento, anch'esso compromesso dal dilavamento
dell'acqua. Inoltre, sono parimenti evidenti segni di fenomeni infiltrativi anche in alcuni tratti delle
pareti laterali”. L'ausiliario ha inoltre evidenziato che “gli stessi fenomeni sono presenti anche nel
locale ad uso garage, in particolar modo sulla compagine muraria a confine con la strada ed in
parte sulla parete confinante con lo studio”.
Quanto alle cause di dette infiltrazioni, il CTU ha riferito che “le indagini esplorative eseguite
hanno evidenziato che il pozzetto fognario, posto sull'antistante marciapiede, nel quale
confluivano le acque piovane non era più in grado di assolvere alla duplice funzione di
contenimento e di tenuta delle acque per la perdita della sua impermeabilità ed inoltre ostruito nel
suo collegamento alla rete fognaria da probabili crolli e/o dissesti. Ciò, ha consentito la
penetrazione di acque attraverso le pareti laterali sia nel sottosuolo che lateralmente, provocando
l'ammaloramento dell'intonaco, con formazione di muffe ed alterazione cromatica dello strato
superficiale della tinteggiatura delle pareti. Tant'è che successivamente ai lavori eseguiti dal
personale , a seguito dei denunciati fatti (ripristino dell'allacciamento tra l'antistante CP_2
caditoia alla rete fognaria, mediante la posa in opera di nuova tubazione in pvc in sostituzione del
preesistente tratto in fabbrica) nessun'altra infiltrazione si è mai più verificata”.
3.1. Ciò premesso in fatto, in diritto giova osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, ne implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10/10/2012, n. 17268).
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più
ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., n. 1106/2011; n. 20943/2022).
Quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, va poi ricordato che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore,
il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi,
dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ.,
6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005,
11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It.,
1998).
Ora, in applicazione dei principi sopra richiamati, può ritenersi provato che i danni all'immobile dell'attore siano derivati dalle infiltrazioni causate dal confluire delle acque meteoriche nel pozzetto che non poteva più assurgere alla sua duplice funzione di contenimento e di tenuta delle acque per la perdita della sua impermeabilità, ed inoltre ostruito nel suo collegamento alla rete fognaria da probabili crolli e/o dissesti.
Risulta dunque provato il nesso causale tra i danni lamentati dall'attore e la res di proprietà del e gestita dalla mentre, di contro, i convenuti, sebbene onerati, Controparte_1 CP_2
non hanno offerto la prova liberatoria del caso fortuito ovvero dell'imputabilità del danno in via esclusiva o concorrente alla condotta dello stesso attore.
Pertanto, la responsabilità del fenomeno infiltrativo oggetto di causa, va ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia alla quale gestore della condotta fognaria e pertanto tenuto alla CP_2
manutenzione della stessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. A), del Regolamento di “Servizio
Idrico Integrato”, sia al , non avendo lo stesso, quale proprietario Controparte_1
della rete idrica cittadina, provveduto alla pulizia e manutenzione dei pozzetti.
3.2. Ne consegue che entrambi i convenuti vanno condannati, ognuno nella misura del 50%al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 17.353,32, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'istante per il costo di ripristino delle zone interessate dalle infiltrazioni, come compiutamente specificato nel computo metrico (cfr.
Computo Metrico Estimativo - Allegato “E”), tenuto conto della vetustà dell'immobile, oltre rivalutazione e interessi che si fanno decorrere dal mese di novembre 2014, data di accertamento del denunziato fenomeno infiltrativo.
3.3. All'attore va poi riconosciuto anche il danno da mancato guadagno, avendo il CTU accertato che “gli acclarati fenomeni infiltrativi hanno effettivamente pregiudicato l'utilizzo dell'immobile
uso studio, limitandone il pieno godimento, tra cui la potenziale possibilità di poterlo locare nel
periodo compreso tra il mese di novembre 2014 e aprile 2018”.
In ordine al quantum, il consulente, tenuto conto del valore locativo di tale immobile, ha stimato in complessivi € 5.910,50 il danno da lucro cessante conseguente al fenomeno infiltrativo de quo.
Pertanto, la e il , vanno condannati a corrispondere CP_2 Controparte_1
all'attore, nella misura del 50% ciascuno, la somma di euro 5.910,50, a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo del locale studio.
3.4. Quanto, invece, ai lamentati turbamenti statici, l'ausiliario non ha riscontrato alcun danno alla struttura ed alle fondazioni del fabbricato.
4. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono il regime della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile, e sul valore dell'accolto.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti, nella misura del 50% su ciascuno di essi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così
provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto: Parte_1
1. condanna il , in persona del Sindaco p.t., e la società in Controparte_1 CP_2
persona del l.r.p.t., al pagamento, nella misura del 50% gravante su ciascuno, della somma di euro
17.353,32 a titolo di risarcimento del danno emergente, oltre rivalutazione e interessi decorrenti dal mese di novembre 2014;
2. condanna, il , in persona del p.t., e la società in Controparte_1 CP_3 CP_2
persona del l.r.p.t., al pagamento, nella misura del 50% gravante su ciascuno, della somma complessiva di euro 5.910,50, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno;
- condanna, il , in persona del Sindaco p.t., e la società in Controparte_1 CP_2
persona del l.r.p.t., al pagamento, nella misura del 50% gravante su ciascuno, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, ed euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione in favore dell'avv. Alfonso Pezzella
dichiaratosi antistatario;
- pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico dei convenuti, nella misura del 50% su ciascuno di essi.
Torre Annunziata, lì 16 agosto 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)