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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 16362/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LUCCHI CLAUDIO Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1 CP_2
RESISTENTI-CONTUMACI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.2023 premesso che in data 04.05.1987 ha Parte_1
contratto matrimonio a Roma con e che dalla predetta unione sono nati i figli CP_1
e (rispettivamente il 04.08.86 e il 12.07.1990), ha adito il Tribunale di Roma Per_1 CP_2
per chiedere la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
19323/2008 del 26.09.2008 dal medesimo Ufficio. In particolare, il ricorrente ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio stante la maggiore età e l'autosufficienza economica dello stesso. CP_2
Non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati, e;
CP_1 CP_2
i quali, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.
Ebbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (ex multis v.
Cass. n. 26875/2023) il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.
Tuttavia, è la medesima giurisprudenza a precisare che l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta;
il riparto di carichi probatori, secondo tale orientamento, arriva al punto da invertirsi proprio sulla base della presunzione dell'età.
Pertanto, nel caso di età definibile adulta, l'onere della prova nei procedimenti volti alla cessazione del precedentemente accertato obbligo di mantenimento è invertito al punto che
“gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati
e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e
d'impegno verso un obiettivo prescelto” (Cass. 12952/2016). Su tale scorta, diviene onere del percipiente dimostrare di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Infatti, dalla raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, la quale, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
pertanto, il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, ha un onere probatorio particolarmente rigoroso essendo a suo carico la prova delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Una simile ricostruzione è coerente con il consolidato principio generale secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. della vicinanza dei carichi probatori, il quale postula il divieto di interpretare la legge in modo da rendere troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa.
Ora, dagli atti di causa risulta che i coniugi hanno divorziato nel 2008 in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 19323. In tale sede, era stato determinato un contributo da parte dell' per il mantenimento del figlio recependo integralmente le Parte_1 CP_2 condizioni di cui alla sentenza di separazione personale tra coniugi.
All'epoca dei fatti di causa il figlio aveva l'età di anni 18, circostanza ictu oculi CP_2
bastevole a giustificare il versamento di un assegno di mantenimento da parte del padre, soprattutto nell'ottica di incentivare e supportare il percorso di crescita formativa e professionale del figlio.
Ad oggi, viceversa, il resistente ha raggiunto l'età di anni 34 e, sulla base della certificazione anagrafica prodotta in giudizio, vive lontano dalla casa della madre.
Nonostante nulla sia stato depositato in ordine all'attuale situazione lavorativa del sig.
, i due dati citati sono già sufficienti a presumere che abbia CP_2 Parte_2
incardinato dei progetti personali, anche lavorativi, che gli hanno permesso di cambiare luogo di vita.
Coerentemente con quanto espresso in precedenza, l'onere di confutare una ricostruzione in virtù della quale età e residenza militano a favore di una presunzione di autosufficienza economica sarebbe spettato alle parti ritualmente citate, le quali, tuttavia, non costituendosi in giudizio, non hanno consentito di acquisire una versione alternativa della vicenda.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda proposta da parte ricorrente e disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento paterno per il figlio , a decorrere dall'aprile CP_2
2023, mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso.
La natura costitutiva della pronuncia e la sostanziale non opposizione del resistente impongono di dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: - revoca l'assegno di mantenimento disposto a favore di da sentenza n. CP_2
19323/2008 del Tribunale Ordinario di Roma a carico di con Parte_1
decorrenza dal ricorso;
- spese irripetibili.
Roma, 19/2/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi