Art. 9. Divieto di denominazioni diverse o integrate
e norme accessorie 1. E' vietato utilizzare, in alternativa o in aggiunta alla denominazione tutelata, qualsiasi altra denominazione o qualificazione geografica del prodotto, comunque attinente a comuni compresi nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.
2. La riproduzione del contrassegno di cui al precedente articolo 1, comunque utilizzata, e' riservata all'organismo abilitato oltre che come segno distintivo della propria attivita', in ogni iniziativa volta alla valorizzazione del prodotto tutelato.
3. I divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 si estendono, in quanto compatibili, anche alla reclamizzazione pubblicitaria ed alla promozione in qualsiasi forma del prosciutto.
4. Le violazioni dei divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 costituiscono altresi', salve le sanzioni di cui ai successivi articoli 13 e seguenti, atti di sleale concorrenza ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile .
Nota all'art. 9:
Il testo dell' art. 2598 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale). - Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi e con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attivita' di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti, sui prodotti e sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".
e norme accessorie 1. E' vietato utilizzare, in alternativa o in aggiunta alla denominazione tutelata, qualsiasi altra denominazione o qualificazione geografica del prodotto, comunque attinente a comuni compresi nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.
2. La riproduzione del contrassegno di cui al precedente articolo 1, comunque utilizzata, e' riservata all'organismo abilitato oltre che come segno distintivo della propria attivita', in ogni iniziativa volta alla valorizzazione del prodotto tutelato.
3. I divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 si estendono, in quanto compatibili, anche alla reclamizzazione pubblicitaria ed alla promozione in qualsiasi forma del prosciutto.
4. Le violazioni dei divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 costituiscono altresi', salve le sanzioni di cui ai successivi articoli 13 e seguenti, atti di sleale concorrenza ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile .
Nota all'art. 9:
Il testo dell' art. 2598 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale). - Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi e con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attivita' di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti, sui prodotti e sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".