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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/12/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2178/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2178 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025, vertente
TRA
, p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Formia, Via dei Carmelitani n. 4, presso lo studio degli Avv.ti
SI LO e PP AT che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, C.F.: in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA S. TERESA, PAL. DI VETRO (INT.1) 04023 FORMIA, presso lo studio dell'Avv. SIGNORE RICCARDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(P. IVA ) in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA S. TERESA, PAL. DI (INT.1) 04023 CP_1
FORMIA, presso lo studio dell'Avv. SIGNORE RICCARDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
1 N. 2178/2022 R.G.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Nel Controparte_1 merito, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in Controparte_1 ordine alla produzione dei sinistri in narrazione e, per l'effetto, responsabile della perdita dei requisiti sanitari di cui al verbale ASL e pertanto, condannarlo, - al risarcimento di tutti i danni Pa subiti dalla Praiset ammontanti ad € 24.329,20 ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'espletamento dell'istruttoria con ogni riserva a riguardo, oltre interessi dal danno al saldo”.
A tal fine, parte attrice deduceva: - che l'attrice, giusto contratto del 08/06/2020 prendeva in locazione il locale commerciale sito in Via Santa Teresa snc (angolo via Vitruvio, 04023 – Formia
(LT) e inserito nel Condominio ” di via Santa Teresa in Forma, per avviarvi Controparte_1 attività commerciale di vendita abbigliamento bambini sostenendo, da zero, le spese di allestimento e preparazione dell'immobile sia strutturali che mobiliari;
- che in data 21.09.2020 a seguito di precipitazioni atmosferiche il locale inferiore (interrato) dell'immobile locato veniva completamente allagato ammalorando irrimediabilmente tutta la merce ivi stoccata;
- che prontamente notiziato sia il proprietario che l'amministratore del condominio nessuno interveniva sul posto, tant'è che la questione veniva formalizzata con opportuna lettera di messa in mora;
- che in data 17.11.2020, l'immobile in parola era nuovamente oggetto di allagamento a causa delle piogge. Segnalato lo stesso, intervenivano sul posto, oltre all'odierna attrice anche il proprietario ed il sig. Amministratore P.T. del condominio e verificavano l'accaduto; - che con CP_3 comunicazione a mezzo PEC del 18.11.2021 veniva formalizzata la vicenda evidenziando ai suddetti che dal sopralluogo sembrava emergere che l'acqua fosse defluita all'interno dei locali attraverso la parete lato nord cioè quella opposta alla scala di accesso, confinante con i locali condominiali e/o comunque ricompresi nel condominio che, ad una sommaria ispezione di quelli accessibili, risultavano anch'essi essere stati oggetto di allagamento con presenza di uno strato di fango trasportato dall'acqua e segni evidenti sulle pareti lato contatori. Inoltre veniva constatato con le parti presenti anche delle evidenti macchie di percolazione di acqua sul soffitto dei locali in prossimità delle lampade di illuminazione che probabilmente ha causato anche il corto circuito con conseguente attivazione dell'inerziale di sicurezza del contatore che non si riattivava e che ha necessitato l'intervento di un elettricista;
- che nessun intervento veniva posto in essere, in particolare dal per risolvere il problema e evitare il ripetersi e l'aggravarsi dei danni;
- CP_1 che infatti, in data 09.03.2021 si verificava un nuovo allagamento sempre con le medesime
2 N. 2178/2022 R.G.
conseguenze, regolarmente comunicato con lettera a mezzo PEC;
- che le condizioni igienico sanitare dei locali oggetto di ripetuti allagamenti videro l'intervento della ASL competente la quale dichiarava che il locale deposito dell'immobile in parola “ non è conforme relativamente ai requisiti igienico sanitari per la presenza di umidità diffusa”; - che l'attrice si vedeva costretta, di fatto, a risolvere il contratto con la proprietà alla data del 31.03.2021.
Si costituiva il convenuto , chiedendo preliminarmente di Controparte_1 essere autorizzato a chiamare in causa al fine di essere manlevata e nel Controparte_2 merito il rigetto della domanda;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi il diritto del convenuto ad essere tenuto indenne e garantito dalla e condannarsi quest'ultima a corrispondere Controparte_2 direttamente in favore dell'attrice i danni accertati e le spese di lite ovvero, gradatamente, condannare la chiamata Compagnia a rimborsare al convenuto quanto eventualmente lo stesso sarà costretto a pagare per le predette causali.
Il contestava la propria responsabilità, nonché il danno subito. CP_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva eccependo in Controparte_2 via preliminare la prescrizione del diritto azionato, atteso che nessun valido atto interruttivo della prescrizione è stato inviato alla nel termine previsto dall'art 2952 c.c., Controparte_2
e la carenza di legittimazione passiva del;
in via principale e nel Controparte_1 merito, chiedeva il rigetto delle domanda e, segnatamente, per la inoperatività delle garanzie di polizzae comunque, perché inammissibile e non provata anche in punto alla responsabilità che al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento per cui è causa;
in via subordinata e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata da parte attrice e nella altrettanto denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva svolta dal
, chiedeva di limitare la liquidazione del risarcimento al solo danno Controparte_1 che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento e, limitatamente alla quota di responsabilità ascritta al , detratta la quota di danno ascrivibile a parte Controparte_1 attrice e/o a terzi, e comunque, nei limiti delle pattuizioni e condizioni di polizza, detratta in ogni caso la franchigia e/o scoperto contrattuale e comunque entro il limite del massimale di polizza.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale.
All'udienza del 27.03.2025 il Giudice disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 quater D. lgs. 28/2010.
All'udienza del 26.11.2025 le parti non comparivano e il giudice, viste le note scritte depositate da parte convenuta e terza chiamata, rilevava il mancato espletamento della mediazione demandata e rinviava all'udienza del 3.12.2025 ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c..
3 N. 2178/2022 R.G.
All'udienza del 3.12.2025 parte convenuta e terza chiamata chiedevano di accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della società attrice a seguito della sua cancellazione dal registro delle Imprese in data 3.7.2024 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e di capacità processuale, con conseguente estinzione del giudizio;
nel merito, chiedevano il rigetto della domanda dell'attrice in quanto infondata e non provata. Nessuno compariva per la parte attrice.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., in quanto rinunciati.
Tanto premesso, occorre preliminarmente evidenziare che dalla visura camerale storica prodotta in atti risulta che la è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data Parte_1
03.07.2024.
Come noto, con le sentenze n. 6070 e 6071 del 12/03/2013 le Sezioni Unite hanno affermato che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo;
inoltre la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
Recentemente, dirimendo il contrasto sul punto, la Suprema Corte ha altresì precisato che
«L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di
4 N. 2178/2022 R.G.
per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito» (Cass. SU 19750/2025).
In ogni caso è indubitabile che, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determini un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.. Qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.
Nel caso di specie, non avendo il procuratore dell'attrice dichiarato l'evento interruttivo in giudizio, il giudizio deve necessariamente proseguire come se l'evento non si fosse verificato, non potendo adottarsi alcuna pronuncia estintiva del procedimento.
Ciò posto, deve tuttavia essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione demandata.
Invero, all'udienza del 27/03/2025, veniva assegnato termine per espletamento del procedimento di mediazione demandata, in virtù dell'adesione del Tribunale di Cassino al Progetto
Con-Senso.
Come noto, in tema di mediazione demandata, l'art 5 quater del D. lgs. 28/2010 prevede che: “
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4,
5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Sul punto, è stato osservato che nel caso di mancato previo esperimento di tale procedura, pur essendo l'invito del giudice rivolto a tutte le parti del giudizio, è chiaro che la figura processuale
5 N. 2178/2022 R.G.
interessata ad attivarsi è quella che avrebbe dovuto, in limine litis, provvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dalla mancata ottemperanza a tale invito (Cass. Civ. Sez. II, Ord. n.
22805 del 27/07/2023).
Nel caso di specie, la mediazione demandata non è stata espletata. Né rileva che i procuratori dell'attrice abbiano depositato in corso di causa la rinuncia al mandato, atteso che, come noto, essa, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività da ciascuna parte espletata. Le spese del terzo chiamato sono poste a carico dell'attrice in base al principio di causalità, non risultando la chiamata manifestamente infondata o arbitraria (ex multis, Cass. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attrice per mancato esperimento del procedimento di mediazione demandata dal giudice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che si liquidano in € 3376,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e
[...]
c.p.a. come per legge.
3. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in € 3376,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a.
[...] come per legge.
Così deciso in Cassino il 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2178 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025, vertente
TRA
, p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Formia, Via dei Carmelitani n. 4, presso lo studio degli Avv.ti
SI LO e PP AT che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, C.F.: in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA S. TERESA, PAL. DI VETRO (INT.1) 04023 FORMIA, presso lo studio dell'Avv. SIGNORE RICCARDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(P. IVA ) in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA S. TERESA, PAL. DI (INT.1) 04023 CP_1
FORMIA, presso lo studio dell'Avv. SIGNORE RICCARDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
1 N. 2178/2022 R.G.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3 dicembre 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Nel Controparte_1 merito, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in Controparte_1 ordine alla produzione dei sinistri in narrazione e, per l'effetto, responsabile della perdita dei requisiti sanitari di cui al verbale ASL e pertanto, condannarlo, - al risarcimento di tutti i danni Pa subiti dalla Praiset ammontanti ad € 24.329,20 ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'espletamento dell'istruttoria con ogni riserva a riguardo, oltre interessi dal danno al saldo”.
A tal fine, parte attrice deduceva: - che l'attrice, giusto contratto del 08/06/2020 prendeva in locazione il locale commerciale sito in Via Santa Teresa snc (angolo via Vitruvio, 04023 – Formia
(LT) e inserito nel Condominio ” di via Santa Teresa in Forma, per avviarvi Controparte_1 attività commerciale di vendita abbigliamento bambini sostenendo, da zero, le spese di allestimento e preparazione dell'immobile sia strutturali che mobiliari;
- che in data 21.09.2020 a seguito di precipitazioni atmosferiche il locale inferiore (interrato) dell'immobile locato veniva completamente allagato ammalorando irrimediabilmente tutta la merce ivi stoccata;
- che prontamente notiziato sia il proprietario che l'amministratore del condominio nessuno interveniva sul posto, tant'è che la questione veniva formalizzata con opportuna lettera di messa in mora;
- che in data 17.11.2020, l'immobile in parola era nuovamente oggetto di allagamento a causa delle piogge. Segnalato lo stesso, intervenivano sul posto, oltre all'odierna attrice anche il proprietario ed il sig. Amministratore P.T. del condominio e verificavano l'accaduto; - che con CP_3 comunicazione a mezzo PEC del 18.11.2021 veniva formalizzata la vicenda evidenziando ai suddetti che dal sopralluogo sembrava emergere che l'acqua fosse defluita all'interno dei locali attraverso la parete lato nord cioè quella opposta alla scala di accesso, confinante con i locali condominiali e/o comunque ricompresi nel condominio che, ad una sommaria ispezione di quelli accessibili, risultavano anch'essi essere stati oggetto di allagamento con presenza di uno strato di fango trasportato dall'acqua e segni evidenti sulle pareti lato contatori. Inoltre veniva constatato con le parti presenti anche delle evidenti macchie di percolazione di acqua sul soffitto dei locali in prossimità delle lampade di illuminazione che probabilmente ha causato anche il corto circuito con conseguente attivazione dell'inerziale di sicurezza del contatore che non si riattivava e che ha necessitato l'intervento di un elettricista;
- che nessun intervento veniva posto in essere, in particolare dal per risolvere il problema e evitare il ripetersi e l'aggravarsi dei danni;
- CP_1 che infatti, in data 09.03.2021 si verificava un nuovo allagamento sempre con le medesime
2 N. 2178/2022 R.G.
conseguenze, regolarmente comunicato con lettera a mezzo PEC;
- che le condizioni igienico sanitare dei locali oggetto di ripetuti allagamenti videro l'intervento della ASL competente la quale dichiarava che il locale deposito dell'immobile in parola “ non è conforme relativamente ai requisiti igienico sanitari per la presenza di umidità diffusa”; - che l'attrice si vedeva costretta, di fatto, a risolvere il contratto con la proprietà alla data del 31.03.2021.
Si costituiva il convenuto , chiedendo preliminarmente di Controparte_1 essere autorizzato a chiamare in causa al fine di essere manlevata e nel Controparte_2 merito il rigetto della domanda;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi il diritto del convenuto ad essere tenuto indenne e garantito dalla e condannarsi quest'ultima a corrispondere Controparte_2 direttamente in favore dell'attrice i danni accertati e le spese di lite ovvero, gradatamente, condannare la chiamata Compagnia a rimborsare al convenuto quanto eventualmente lo stesso sarà costretto a pagare per le predette causali.
Il contestava la propria responsabilità, nonché il danno subito. CP_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva eccependo in Controparte_2 via preliminare la prescrizione del diritto azionato, atteso che nessun valido atto interruttivo della prescrizione è stato inviato alla nel termine previsto dall'art 2952 c.c., Controparte_2
e la carenza di legittimazione passiva del;
in via principale e nel Controparte_1 merito, chiedeva il rigetto delle domanda e, segnatamente, per la inoperatività delle garanzie di polizzae comunque, perché inammissibile e non provata anche in punto alla responsabilità che al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento per cui è causa;
in via subordinata e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata da parte attrice e nella altrettanto denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva svolta dal
, chiedeva di limitare la liquidazione del risarcimento al solo danno Controparte_1 che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento e, limitatamente alla quota di responsabilità ascritta al , detratta la quota di danno ascrivibile a parte Controparte_1 attrice e/o a terzi, e comunque, nei limiti delle pattuizioni e condizioni di polizza, detratta in ogni caso la franchigia e/o scoperto contrattuale e comunque entro il limite del massimale di polizza.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prova testimoniale.
All'udienza del 27.03.2025 il Giudice disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 quater D. lgs. 28/2010.
All'udienza del 26.11.2025 le parti non comparivano e il giudice, viste le note scritte depositate da parte convenuta e terza chiamata, rilevava il mancato espletamento della mediazione demandata e rinviava all'udienza del 3.12.2025 ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c..
3 N. 2178/2022 R.G.
All'udienza del 3.12.2025 parte convenuta e terza chiamata chiedevano di accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della società attrice a seguito della sua cancellazione dal registro delle Imprese in data 3.7.2024 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e di capacità processuale, con conseguente estinzione del giudizio;
nel merito, chiedevano il rigetto della domanda dell'attrice in quanto infondata e non provata. Nessuno compariva per la parte attrice.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., in quanto rinunciati.
Tanto premesso, occorre preliminarmente evidenziare che dalla visura camerale storica prodotta in atti risulta che la è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data Parte_1
03.07.2024.
Come noto, con le sentenze n. 6070 e 6071 del 12/03/2013 le Sezioni Unite hanno affermato che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo;
inoltre la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
Recentemente, dirimendo il contrasto sul punto, la Suprema Corte ha altresì precisato che
«L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di
4 N. 2178/2022 R.G.
per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito» (Cass. SU 19750/2025).
In ogni caso è indubitabile che, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determini un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.. Qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, sia legittimato a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.
Nel caso di specie, non avendo il procuratore dell'attrice dichiarato l'evento interruttivo in giudizio, il giudizio deve necessariamente proseguire come se l'evento non si fosse verificato, non potendo adottarsi alcuna pronuncia estintiva del procedimento.
Ciò posto, deve tuttavia essere dichiarata l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione demandata.
Invero, all'udienza del 27/03/2025, veniva assegnato termine per espletamento del procedimento di mediazione demandata, in virtù dell'adesione del Tribunale di Cassino al Progetto
Con-Senso.
Come noto, in tema di mediazione demandata, l'art 5 quater del D. lgs. 28/2010 prevede che: “
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4,
5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Sul punto, è stato osservato che nel caso di mancato previo esperimento di tale procedura, pur essendo l'invito del giudice rivolto a tutte le parti del giudizio, è chiaro che la figura processuale
5 N. 2178/2022 R.G.
interessata ad attivarsi è quella che avrebbe dovuto, in limine litis, provvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dalla mancata ottemperanza a tale invito (Cass. Civ. Sez. II, Ord. n.
22805 del 27/07/2023).
Nel caso di specie, la mediazione demandata non è stata espletata. Né rileva che i procuratori dell'attrice abbiano depositato in corso di causa la rinuncia al mandato, atteso che, come noto, essa, a norma dell'art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività da ciascuna parte espletata. Le spese del terzo chiamato sono poste a carico dell'attrice in base al principio di causalità, non risultando la chiamata manifestamente infondata o arbitraria (ex multis, Cass. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attrice per mancato esperimento del procedimento di mediazione demandata dal giudice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che si liquidano in € 3376,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e
[...]
c.p.a. come per legge.
3. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in € 3376,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a.
[...] come per legge.
Così deciso in Cassino il 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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