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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, AN TA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 921/2025 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
IO NA, ER IC, CO AM, AB NC e CC IA
-ricorrente-
contro
IN PERSONA Controparte_1
DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. agisce per chiedere: a) l'accertamento del Parte_1 proprio diritto al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
b) l'integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e della esatta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali;
c) l'accertamento del
Pag. 1 a 18 proprio diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
A tal fine, espone di essere di essere una assistente amministrativa assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 1/9/2016, Controparte_1 attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Cont Centrale (CZ); di aver prestato servizio alle dipendenze del , prima dell'immissione in ruolo, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso (cfr. pag. 2-3-4); di essersi vista applicare, durante il periodo di precariato, la disciplina dettata dai vari CCNL di comparto, fondata sul principio secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi;
di essersi vista, inoltre, applicare, in sede di ricostruzione di carriera a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, l'art. 569 del d.lgs. n. 291/1994, nonché
l'esclusione dal computo del servizio svolto nell'anno 2013 ed il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata fruizione della clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e formulata nei termini che seguono: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 –2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 –8 anni fino al conseguimento della fascia
Pag. 2 a 18 retributiva 9 –14 anni”; di avere, dunque, subito una triplice penalizzazione, sia durante il periodo di precariato, non avendo ottenuto il pagamento delle progressioni economiche correlate all'anzianità di servizio, sia dopo l'immissione in ruolo, avendo ottenuto una valutazione parziale dei servizi svolti, sia, infine, alla luce della mancata applicazione della richiamata clausola di salvaguardia.
2. Si è costituito il , eccependo l'infondatezza del Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Con riferimento alla domanda sub lettera a), è incontestato che il CP_1 abbia sempre applicato al personale assunto con contratti a tempo determinato il trattamento economico iniziale previsto a favore del personale di ruolo e abbia negato al personale assunto con contratti a tempo determinato il diritto di beneficiare degli aumenti retributivi collegati all'anzianità di servizio previsti dalla contrattazione collettiva di comparto a favore del personale di ruolo.
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, affermato che «Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria» (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 23868 del 23/11/2016).
Ne consegue che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita ai docenti di ruolo, con condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati con contratti a tempo determinato, così come documentati in atti
(cfr. decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Pag. 3 a 18 3.2. Quanto alla domanda sub lett. b), l'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che
“Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma
1, d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio
Pag. 4 a 18 comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_2 pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, ER); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 ER).
La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso
Pag. 5 a 18 Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello
"effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però,
e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono
Pag. 6 a 18 avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA, che preclude ogni possibilità di paventata “discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L.
n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato: “Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_3 essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
È stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la
Pag. 7 a 18 clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
Non risultano, pertanto, sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale
ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE.
Facendo, quindi, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato dal
01/02/2002 e fino al 30/6/2016 (per un totale di anni 10, mesi 6 e giorni 3 di
Pag. 8 a 18 servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali – cfr. stato matricolare;
mentre l'anzianità pre-ruolo riconosciuta dall'Amministrazione scolastica, ai fini giuridici ed economici, è pari ad anni 7, mesi 11 e giorni 12 – cfr. decreto di ricostruzione di carriera) e, per l'effetto, il convenuto va CP_1 condannato alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato.
Sul punto, deve essere specificato che deve essere considerato – ai soli fini giuridici e non anche economici – anche il servizio svolto nell'anno 2013.
Sul punto, si richiamano e fanno proprie, in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni rese dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato l'odierna questione controversa (cfr., per tutte, Trib. Lamezia Terme, sez. lav., sent.
n. 303/2025), pienamente condivise dal Giudicante.
Occorre, innanzitutto, dare atto che sulla questione oggetto della presente controversia è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13618/2025 pubblicata il 21.05.2025, che ha riconosciuto il diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, senza effetti sul piano economico e della progressione stipendiale.
Il giudizio di legittimità conclusosi con la pronuncia citata è scaturito dall'impugnazione della sentenza n. 66 del 30.01.2024 emessa dalla Corte di
Appello di Firenze, nella quale il Collegio, concordando con la tesi dell'appellante, aveva ritenuto di riconoscere l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità, affermando, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche ne aveva ritenuto la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo (il carattere
Pag. 9 a 18 eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica). Di conseguenza era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze nn. 303/13, 2010/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse un'interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n.
178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata,
l'unica interpretazione legittima dal blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha statuito che il contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 del D.L. n. 78/2010 va risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa
Pag. 10 a 18 essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
Secondo i giudici di legittimità, “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude
l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che
Pag. 11 a 18 producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla
Pag. 12 a 18 progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta
l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
È stato, infine, affermato che “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
Pag. 13 a 18 sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”, precisando che “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, al quale il
Tribunale aderisce, il resistente deve procedere al riconoscimento CP_1 dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Il resistente deve essere, altresì, condannato (in via generica, essendo tale CP_1 la richiesta formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, sicché priva di rilievo è l'eccezione di omessa produzione dei conteggi, sollevata dall'Amministrazione) a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio integralmente riconosciuta.
Al riguardo, deve essere evidenziato che, per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre-ruolo, l'odierna ricorrente ha evidentemente ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante, avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in “ritardo” il corretto inquadramento contrattuale nelle fasce stipendiali previste dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola.
Pag. 14 a 18 Le differenze retributive da accordare, inoltre, devono essere contenute nei limiti della prescrizione quinquennale. Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione per la prima volta con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora spedito all'Amministrazione in data 15/10/2019, nonché, successivamente, con altra diffida del 2/10/2024 e con la notifica dell'odierno ricorso (avvenuta in data 24/4/2025). Ne consegue che sono prescritte le differenze retributive anteriori al 15/10/2014.
Non trova, invece, applicazione al caso di specie il termine di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n.
448 e giurisprudenza ivi richiamata).
La condanna al pagamento delle differenze retributive non è impedita dalla mancata evocazione in giudizio dell' , dal momento che il ricorrente non ha formulato CP_2 alcuna specifica domanda di regolarizzazione contributiva, né ha chiesto che la sentenza risulti opponibile all' (e gravando sull'odierna Controparte_3 resistente l'obbligo di versamento dei contributi, quale effetto automatico dell'accertamento dei crediti retributivi – cfr. Trib. Bari, sez. lav., sent. n.
489/2025).
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
Pag. 15 a 18 3.3. Quanto, infine, alla domanda sub lett. c), deve essere premesso che il
C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 4.08.2011 ha rimodulato, con efficacia dall'1.09.2010, le fasce stipendiali del personale di ruolo (docente e A.T.A.) sostituendo alle prime due fasce (0-2 anni e 3-8 anni 3) un'unica fascia (0-8 anni).
Al fine di salvaguardare i diritti quesiti, l'art. 2, comma 2, del suddetto C.C.N.L. ha previsto che il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conservi “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Anche sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2020, n. 2924).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha, dunque, diritto all'applicazione della suddetta clausola di salvaguardia, dal momento che, alla data del 01/09/2010, aveva maturato un'anzianità di servizio superiore a 2 anni (cfr. decreto di ricostruzione della carriera) e aveva conseguentemente maturato il diritto ad essere inserita nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”.
Deve essere, pertanto, accertato il diritto della ricorrente a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale
“0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”
Pag. 16 a 18 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e
26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate, con aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente, in persona del l.r.p.t.: a) al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato prestato dalla ricorrente;
b) a procedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata, prima dell'immissione in ruolo, dall'odierna parte ricorrente (tenendo altresì conto, soltanto ai fini giuridici, del servizio prestato nel 2013); nonché al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
c) all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; d) nonché, infine, al pagamento delle conseguenti differenze retributive successive al 15/10/2014, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Pag. 17 a 18 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.741,70 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Catanzaro, 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN TA
Pag. 18 a 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, AN TA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 921/2025 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
IO NA, ER IC, CO AM, AB NC e CC IA
-ricorrente-
contro
IN PERSONA Controparte_1
DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. agisce per chiedere: a) l'accertamento del Parte_1 proprio diritto al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
b) l'integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e della esatta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali;
c) l'accertamento del
Pag. 1 a 18 proprio diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
A tal fine, espone di essere di essere una assistente amministrativa assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 1/9/2016, Controparte_1 attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Cont Centrale (CZ); di aver prestato servizio alle dipendenze del , prima dell'immissione in ruolo, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso (cfr. pag. 2-3-4); di essersi vista applicare, durante il periodo di precariato, la disciplina dettata dai vari CCNL di comparto, fondata sul principio secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi;
di essersi vista, inoltre, applicare, in sede di ricostruzione di carriera a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, l'art. 569 del d.lgs. n. 291/1994, nonché
l'esclusione dal computo del servizio svolto nell'anno 2013 ed il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata fruizione della clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e formulata nei termini che seguono: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 –2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 –8 anni fino al conseguimento della fascia
Pag. 2 a 18 retributiva 9 –14 anni”; di avere, dunque, subito una triplice penalizzazione, sia durante il periodo di precariato, non avendo ottenuto il pagamento delle progressioni economiche correlate all'anzianità di servizio, sia dopo l'immissione in ruolo, avendo ottenuto una valutazione parziale dei servizi svolti, sia, infine, alla luce della mancata applicazione della richiamata clausola di salvaguardia.
2. Si è costituito il , eccependo l'infondatezza del Controparte_1 ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Con riferimento alla domanda sub lettera a), è incontestato che il CP_1 abbia sempre applicato al personale assunto con contratti a tempo determinato il trattamento economico iniziale previsto a favore del personale di ruolo e abbia negato al personale assunto con contratti a tempo determinato il diritto di beneficiare degli aumenti retributivi collegati all'anzianità di servizio previsti dalla contrattazione collettiva di comparto a favore del personale di ruolo.
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, affermato che «Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria» (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 23868 del 23/11/2016).
Ne consegue che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento della medesima progressione economica attribuita ai docenti di ruolo, con condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi prestati con contratti a tempo determinato, così come documentati in atti
(cfr. decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare allegati al fascicolo di parte ricorrente).
Pag. 3 a 18 3.2. Quanto alla domanda sub lett. b), l'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che
“Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma
1, d.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio
Pag. 4 a 18 comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_2 pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, ER); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 ER).
La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso
Pag. 5 a 18 Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello
"effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però,
e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono
Pag. 6 a 18 avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA, che preclude ogni possibilità di paventata “discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L.
n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato: “Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_3 essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
È stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la
Pag. 7 a 18 clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
Non risultano, pertanto, sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale
ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE.
Facendo, quindi, applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non v'è ragione di discostarsi, deve essere accertato e dichiarato il diritto della odierna parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato dal
01/02/2002 e fino al 30/6/2016 (per un totale di anni 10, mesi 6 e giorni 3 di
Pag. 8 a 18 servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali – cfr. stato matricolare;
mentre l'anzianità pre-ruolo riconosciuta dall'Amministrazione scolastica, ai fini giuridici ed economici, è pari ad anni 7, mesi 11 e giorni 12 – cfr. decreto di ricostruzione di carriera) e, per l'effetto, il convenuto va CP_1 condannato alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo, nonché al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato.
Sul punto, deve essere specificato che deve essere considerato – ai soli fini giuridici e non anche economici – anche il servizio svolto nell'anno 2013.
Sul punto, si richiamano e fanno proprie, in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni rese dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato l'odierna questione controversa (cfr., per tutte, Trib. Lamezia Terme, sez. lav., sent.
n. 303/2025), pienamente condivise dal Giudicante.
Occorre, innanzitutto, dare atto che sulla questione oggetto della presente controversia è intervenuta, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13618/2025 pubblicata il 21.05.2025, che ha riconosciuto il diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, senza effetti sul piano economico e della progressione stipendiale.
Il giudizio di legittimità conclusosi con la pronuncia citata è scaturito dall'impugnazione della sentenza n. 66 del 30.01.2024 emessa dalla Corte di
Appello di Firenze, nella quale il Collegio, concordando con la tesi dell'appellante, aveva ritenuto di riconoscere l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità, affermando, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche ne aveva ritenuto la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo (il carattere
Pag. 9 a 18 eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica). Di conseguenza era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze nn. 303/13, 2010/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse un'interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n.
178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata,
l'unica interpretazione legittima dal blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha statuito che il contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 del D.L. n. 78/2010 va risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa
Pag. 10 a 18 essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
Secondo i giudici di legittimità, “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude
l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che
Pag. 11 a 18 producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla
Pag. 12 a 18 progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera
l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta
l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”.
È stato, infine, affermato che “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
Pag. 13 a 18 sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”, precisando che “Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, al quale il
Tribunale aderisce, il resistente deve procedere al riconoscimento CP_1 dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Il resistente deve essere, altresì, condannato (in via generica, essendo tale CP_1 la richiesta formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, sicché priva di rilievo è l'eccezione di omessa produzione dei conteggi, sollevata dall'Amministrazione) a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio integralmente riconosciuta.
Al riguardo, deve essere evidenziato che, per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre-ruolo, l'odierna ricorrente ha evidentemente ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante, avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in “ritardo” il corretto inquadramento contrattuale nelle fasce stipendiali previste dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola.
Pag. 14 a 18 Le differenze retributive da accordare, inoltre, devono essere contenute nei limiti della prescrizione quinquennale. Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione per la prima volta con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora spedito all'Amministrazione in data 15/10/2019, nonché, successivamente, con altra diffida del 2/10/2024 e con la notifica dell'odierno ricorso (avvenuta in data 24/4/2025). Ne consegue che sono prescritte le differenze retributive anteriori al 15/10/2014.
Non trova, invece, applicazione al caso di specie il termine di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n.
448 e giurisprudenza ivi richiamata).
La condanna al pagamento delle differenze retributive non è impedita dalla mancata evocazione in giudizio dell' , dal momento che il ricorrente non ha formulato CP_2 alcuna specifica domanda di regolarizzazione contributiva, né ha chiesto che la sentenza risulti opponibile all' (e gravando sull'odierna Controparte_3 resistente l'obbligo di versamento dei contributi, quale effetto automatico dell'accertamento dei crediti retributivi – cfr. Trib. Bari, sez. lav., sent. n.
489/2025).
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
Pag. 15 a 18 3.3. Quanto, infine, alla domanda sub lett. c), deve essere premesso che il
C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 4.08.2011 ha rimodulato, con efficacia dall'1.09.2010, le fasce stipendiali del personale di ruolo (docente e A.T.A.) sostituendo alle prime due fasce (0-2 anni e 3-8 anni 3) un'unica fascia (0-8 anni).
Al fine di salvaguardare i diritti quesiti, l'art. 2, comma 2, del suddetto C.C.N.L. ha previsto che il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conservi “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Anche sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2020, n. 2924).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha, dunque, diritto all'applicazione della suddetta clausola di salvaguardia, dal momento che, alla data del 01/09/2010, aveva maturato un'anzianità di servizio superiore a 2 anni (cfr. decreto di ricostruzione della carriera) e aveva conseguentemente maturato il diritto ad essere inserita nella preesistente fascia stipendiale “3 – 8 anni”.
Deve essere, pertanto, accertato il diritto della ricorrente a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale
“0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”
Pag. 16 a 18 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e
26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate, con aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente, in persona del l.r.p.t.: a) al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato prestato dalla ricorrente;
b) a procedere al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'integrale anzianità di servizio maturata, prima dell'immissione in ruolo, dall'odierna parte ricorrente (tenendo altresì conto, soltanto ai fini giuridici, del servizio prestato nel 2013); nonché al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del
CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
c) all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; d) nonché, infine, al pagamento delle conseguenti differenze retributive successive al 15/10/2014, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Pag. 17 a 18 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.741,70 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Catanzaro, 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
AN TA
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