Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 100
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento automatico del debito per mancato riscontro all'istanza

    La Corte ha ritenuto che l'istanza del ricorrente non fosse una domanda ai sensi della L. 228/12 ma una mera richiesta di documenti o istanza in autotutela, improduttiva degli effetti di annullamento del debito.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto l'intimazione di pagamento del 2016, se non impugnata, determina la decadenza dall'eccezione di prescrizione maturata precedentemente. Inoltre, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione a un coobbligato nel 2019 ha interrotto il termine decennale anche per il ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze
    Numero : 100
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo