CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
DE LUCA SILVIO, Relatore
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259007654455000 REGISTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 805/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12/09/2025, Ricorrente_1 ha impugnato intimazione di pagamento di cui in epigrafe, domandandone l'annullamento per i motivi che verranno specificati infra. Si è costituita nel termini di legge l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Firenze, contestando i motivi del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.
I motivi del ricorso sono i seguenti:
a) non aver ricevuto notifica della cartella n. 04120040069960911000 in data 08.01.2005, portante crediti dovuti per mancato pagamento di imposta di registro;
b) aver ricevuto una successiva intimazione di pagamento nel settembre 2016, a fronte della quale ha presentato istanza all'ADER al fine di richiedere gli atti interruttivi della prescrizione;
c) il mancato riscontro a tale istanza avrebbe comportato, ai sensi della L. 228/12, l'annullamento automatico del debito;
d) la pretesa creditoria sarebbe, comunque, prescritta in quanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 2016 il termine decennale era già decorso.
La CGT di 1° grado ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite , che si liquidano come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al 1° motivo, con riferimento all'istanza del 2016, deve senz'altroessere rigettato l'assunto di parte ricorrente secondo cui si determinerebbe l'effetto di annullamento automatico del credito a ruolo di cui all'art. 1 comma 540 della legge 228/2012, in base al quale “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. “.
In realtà l'istanza richiamata dalla difesa della ricorrente non è una domanda presentata ai sensi dell'art. 1 comma 538 della medesima legge, bensì una mera richiesta di documenti (a tutto concedere, una mera istanza in autotutela), come tale improduttiva degli effetti di cui al comma 537 e ss. della L. 228/2012. Il mancato riscontro da parte di ADER non ha, pertanto, prodotto alcun effetto di annullamento del credito.
Quanto al 2° motivo del ricorso, l'assunto secondo cui si sarebbe maturata la prescrizione tra la notifica della cartella e quella della successiva intimazione, non opposta, come ammesso dalla stessa parte ricorrente risalente all'anno 2016, non può trovare accoglimento, ostandovi l'effetto di irretrattabilità dell'intimazione non impugnata nei termini di cui all'art. 21, con conseguente decadenza, tra le altre, dell'eccezione di prescrizione maturata prima della notificazione. Si tratta di principio del tutto pacifico confermato da recente dalla statuizione della S.C. - Sez. Uu. n. 26817/2024, che ha confermato la perfetta corrispondenza tra l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/73 e l'avviso di mora di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992. Ne consegue l'effetto di decadenza da tutte le eccezioni non sollevate entro i sessanta giorni successivi alla sua notifica, compresa quella di prescrizione: “2…il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell' ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma
2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l' ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,
Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione.…). Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come "non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell' inizio di quest'ultima,
l'avviso di mora – che attualmente si identifica nell' intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguitodella notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass.,
Sez. U., n.
7822/2020, cit., in motivazione).”. Nel merito questa stessa CGT di 1° grado si è pronunnciata con sentenza n. 621/2/2024: che a testualmente statuito: “Trattasi pertanto di atto la cui impugnazione non costituisce solo una facoltà, ma un onere. Ne consegue che la mancata impugnazione degli atti di intimazione … ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria”.
Ne consegue che il termine di prescrizione decorre nuovamente dal 2016, e che essendo decennale non è maturato alla data di notifica dell'atto opposto nel presente giudizio.
Quanto ai rimanenti motivoidel ricorso, la CGT osserva che, comunque, l'avvenuta notificazione di intimazione di pagamento di cui in epigrafe porta la medesima pretesa creditoria/cartella, al coobbligato Nominativo_2, perfezionatasi in data 10/09/2019. La notificazione dell'atto interruttivo ad uno dei coobbligati appare idonea ad esplicare il proprio effetto interruttivo nei confronti di tutti gli altri (epoca anteriore alla riforma legislativa del 2024). Ne consegue l'interruzione del termine decennale di prescrizione alla data di notifica, ovvero al 10/09/2019 anche per l'attuale ricorrente, come si evince dalla copia della notifica a mezzo pec dell'avviso di intimazione (all. sub doc 4 della parte resistente).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che liquida in €.800,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
DE LUCA SILVIO, Relatore
D'AURIA DONATO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259007654455000 REGISTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 805/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12/09/2025, Ricorrente_1 ha impugnato intimazione di pagamento di cui in epigrafe, domandandone l'annullamento per i motivi che verranno specificati infra. Si è costituita nel termini di legge l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Firenze, contestando i motivi del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.
I motivi del ricorso sono i seguenti:
a) non aver ricevuto notifica della cartella n. 04120040069960911000 in data 08.01.2005, portante crediti dovuti per mancato pagamento di imposta di registro;
b) aver ricevuto una successiva intimazione di pagamento nel settembre 2016, a fronte della quale ha presentato istanza all'ADER al fine di richiedere gli atti interruttivi della prescrizione;
c) il mancato riscontro a tale istanza avrebbe comportato, ai sensi della L. 228/12, l'annullamento automatico del debito;
d) la pretesa creditoria sarebbe, comunque, prescritta in quanto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 2016 il termine decennale era già decorso.
La CGT di 1° grado ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite , che si liquidano come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al 1° motivo, con riferimento all'istanza del 2016, deve senz'altroessere rigettato l'assunto di parte ricorrente secondo cui si determinerebbe l'effetto di annullamento automatico del credito a ruolo di cui all'art. 1 comma 540 della legge 228/2012, in base al quale “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. “.
In realtà l'istanza richiamata dalla difesa della ricorrente non è una domanda presentata ai sensi dell'art. 1 comma 538 della medesima legge, bensì una mera richiesta di documenti (a tutto concedere, una mera istanza in autotutela), come tale improduttiva degli effetti di cui al comma 537 e ss. della L. 228/2012. Il mancato riscontro da parte di ADER non ha, pertanto, prodotto alcun effetto di annullamento del credito.
Quanto al 2° motivo del ricorso, l'assunto secondo cui si sarebbe maturata la prescrizione tra la notifica della cartella e quella della successiva intimazione, non opposta, come ammesso dalla stessa parte ricorrente risalente all'anno 2016, non può trovare accoglimento, ostandovi l'effetto di irretrattabilità dell'intimazione non impugnata nei termini di cui all'art. 21, con conseguente decadenza, tra le altre, dell'eccezione di prescrizione maturata prima della notificazione. Si tratta di principio del tutto pacifico confermato da recente dalla statuizione della S.C. - Sez. Uu. n. 26817/2024, che ha confermato la perfetta corrispondenza tra l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/73 e l'avviso di mora di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992. Ne consegue l'effetto di decadenza da tutte le eccezioni non sollevate entro i sessanta giorni successivi alla sua notifica, compresa quella di prescrizione: “2…il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell' ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma
2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l' ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,
Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione.…). Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come "non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell' inizio di quest'ultima,
l'avviso di mora – che attualmente si identifica nell' intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguitodella notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass.,
Sez. U., n.
7822/2020, cit., in motivazione).”. Nel merito questa stessa CGT di 1° grado si è pronunnciata con sentenza n. 621/2/2024: che a testualmente statuito: “Trattasi pertanto di atto la cui impugnazione non costituisce solo una facoltà, ma un onere. Ne consegue che la mancata impugnazione degli atti di intimazione … ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria”.
Ne consegue che il termine di prescrizione decorre nuovamente dal 2016, e che essendo decennale non è maturato alla data di notifica dell'atto opposto nel presente giudizio.
Quanto ai rimanenti motivoidel ricorso, la CGT osserva che, comunque, l'avvenuta notificazione di intimazione di pagamento di cui in epigrafe porta la medesima pretesa creditoria/cartella, al coobbligato Nominativo_2, perfezionatasi in data 10/09/2019. La notificazione dell'atto interruttivo ad uno dei coobbligati appare idonea ad esplicare il proprio effetto interruttivo nei confronti di tutti gli altri (epoca anteriore alla riforma legislativa del 2024). Ne consegue l'interruzione del termine decennale di prescrizione alla data di notifica, ovvero al 10/09/2019 anche per l'attuale ricorrente, come si evince dalla copia della notifica a mezzo pec dell'avviso di intimazione (all. sub doc 4 della parte resistente).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che liquida in €.800,00, oltre spese generali nella misura del 15%.