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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16068/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. TK5IPPN000092 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- INT. PAGAMENTO n. TK5IPPN00303 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- INT. PAGAMENTO n. TKIPN00093 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13383/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il diniego parziale espresso di autotutela presentata con istanza prot. 123719 del 13/05/2024 e relativa alla richiesta di annullamento dei seguenti atti: -avvisi di accertamento n. TK501F304452/2019 (per l'a.i. 2014) e n. TK501F304481/2019 (per l'a.i. 2015), emessi ai fini IRPEF e notificati in data 27 dicembre 2019; -avviso di accertamento n. TK501F301258/2022, relativo all'a.i. 2016, notificato in data 28 luglio 2022; -intimazioni di pagamento n. TK51PPN00092/2022 (per l'a.i.
2014) e n. TK51PPN00093/2022 (per l'a.i. 2015), entrambe notificate in data 4 maggio 2022; -atto di intimazione n. TK5IPPN00303/2023 (per l'a.i. 2016) notificato il 07.11.2023.
Chiede che gli sia riconosciuto lo sgravio totale delle imposte de quibus.
Si è costituita l'ADE, la quale nel chiedere il rigetto del ricorso ha rappresentato che ai sensi dell'art. 1, c.
196, DL197/2022 non sia da riconoscere la restituzione delle imposte già pagate.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Gli avvisi di accertamento n. TK501F304452/2019 (per l'a.i. 2014) e n. TK501F304481/2019 (per l'a.i. 2015) prima, e con gli atti di intimazione n. TK51PPN00092/2022 (per l'a.i. 2014) e n. TK51PPN00093/2022 dopo – tutti oggetto dell'istanza di autotutela - l'Agenzia delle entrate richiedeva al Sig. Ricorrente_1 il versamento delle ritenute non applicate dal proprio datore di lavoro in relazione a taluni emolumenti allo stesso corrisposti per i periodi di imposta 2014 e 2015. Il Sig. Ricorrente_1, in qualità di sostituito d'imposta, ne rispondeva difatti nella veste di coobbligato con la società Società_1 S.p.A. – obbligato principale del rapporto tributario controverso.
Le somme ivi richieste difatti erano state primariamente oggetto di ripresa fiscale in capo al datore di lavoro (la Società_1 S.p.A.) mediante due avvisi di accertamento:
a)avviso n. TK503M203157/2019 relativo al periodo di imposta 2014;
b)avviso n. TK507M201512/2020 relativo al periodo di imposta 2015.
Dunque, entrambi tali avvisi di accertamento sono stati oggetto l'uno (l'avviso di cui alla lettera sub.a) di una definizione della lite controversa ex art. 1, 186 L. 197/2022 con la conseguente estinzione del relativo procedimento e della res controversa;
l'altro (l'avviso di cui alla lettera sub.b) è stato oggetto di rottamazione quater ex art. 1, 231 L. 197/2022.
Tali adempimenti cessano l'oggetto del contendere per avvenuto adempimento da parte della società Società_1 S.p.A. – obbligato principale – hanno un diretto e automatico effetto altresì sul coobbligato che deve intendersi liberato da ogni pretesa a suo carico. Ciò, oltre che in punto di diritto è stato altresì confermato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione alla quale si rimanda (Cfr. Ordinanza n. 1696/2024).
Qui, invero, si verte sul fatto l'Ufficio nega l'annullamento o lo sgravio totale delle relative partite di ruolo in forza dell'articolo 1, commi 202 e 196 L. 197/2022.
In effetti, il comma 202 cit., secondo cui la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, nonostante richiami il comma 196 non afferma che il coobbligato non abbia diritto al rimborso di quanto pagato in pendenza di giudizio.
Aggiungasi che la prima parte del comma 196 cit. così recita: “Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.”
Se non si accogliesse il ricorso de quo, invero, l'Erario incamererebbe somme maggiori rispetto all'imposta originariamente dovuta poiché sarebbero salve non soltanto le somme già corrisposte dal coobbligato istante, nonché quanto residua ai fini della definizione e finanche quanto eventualmente già corrisposto – allo stesso titolo – dal coobbligato sul quale si riverberano gli effetti della definizione del primo. Diversamente ragionando, qualora si accogliesse l'assunto dell'Ufficio, allora una norma ragionevole avrebbe imposto specularmente la necessità di considerare – ai fini della determinazione del quantum dovuto per la definizione dall'istante – altresì quanto già eventualmente versato a medesimo titolo dal coobbligato. Cosa che non solo non può dirsi avvenuta nel caso di specie ma non è neppure prevista dalla normativa condonistica usufruita.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto. Pur stante tale decisione, in considerazione della particolare materia trattata e tenuto conto del richiamo di recente giurisprudenza di legittimità, le spese di lite sono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16068/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. TK5IPPN000092 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- INT. PAGAMENTO n. TK5IPPN00303 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
- INT. PAGAMENTO n. TKIPN00093 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13383/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il diniego parziale espresso di autotutela presentata con istanza prot. 123719 del 13/05/2024 e relativa alla richiesta di annullamento dei seguenti atti: -avvisi di accertamento n. TK501F304452/2019 (per l'a.i. 2014) e n. TK501F304481/2019 (per l'a.i. 2015), emessi ai fini IRPEF e notificati in data 27 dicembre 2019; -avviso di accertamento n. TK501F301258/2022, relativo all'a.i. 2016, notificato in data 28 luglio 2022; -intimazioni di pagamento n. TK51PPN00092/2022 (per l'a.i.
2014) e n. TK51PPN00093/2022 (per l'a.i. 2015), entrambe notificate in data 4 maggio 2022; -atto di intimazione n. TK5IPPN00303/2023 (per l'a.i. 2016) notificato il 07.11.2023.
Chiede che gli sia riconosciuto lo sgravio totale delle imposte de quibus.
Si è costituita l'ADE, la quale nel chiedere il rigetto del ricorso ha rappresentato che ai sensi dell'art. 1, c.
196, DL197/2022 non sia da riconoscere la restituzione delle imposte già pagate.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Gli avvisi di accertamento n. TK501F304452/2019 (per l'a.i. 2014) e n. TK501F304481/2019 (per l'a.i. 2015) prima, e con gli atti di intimazione n. TK51PPN00092/2022 (per l'a.i. 2014) e n. TK51PPN00093/2022 dopo – tutti oggetto dell'istanza di autotutela - l'Agenzia delle entrate richiedeva al Sig. Ricorrente_1 il versamento delle ritenute non applicate dal proprio datore di lavoro in relazione a taluni emolumenti allo stesso corrisposti per i periodi di imposta 2014 e 2015. Il Sig. Ricorrente_1, in qualità di sostituito d'imposta, ne rispondeva difatti nella veste di coobbligato con la società Società_1 S.p.A. – obbligato principale del rapporto tributario controverso.
Le somme ivi richieste difatti erano state primariamente oggetto di ripresa fiscale in capo al datore di lavoro (la Società_1 S.p.A.) mediante due avvisi di accertamento:
a)avviso n. TK503M203157/2019 relativo al periodo di imposta 2014;
b)avviso n. TK507M201512/2020 relativo al periodo di imposta 2015.
Dunque, entrambi tali avvisi di accertamento sono stati oggetto l'uno (l'avviso di cui alla lettera sub.a) di una definizione della lite controversa ex art. 1, 186 L. 197/2022 con la conseguente estinzione del relativo procedimento e della res controversa;
l'altro (l'avviso di cui alla lettera sub.b) è stato oggetto di rottamazione quater ex art. 1, 231 L. 197/2022.
Tali adempimenti cessano l'oggetto del contendere per avvenuto adempimento da parte della società Società_1 S.p.A. – obbligato principale – hanno un diretto e automatico effetto altresì sul coobbligato che deve intendersi liberato da ogni pretesa a suo carico. Ciò, oltre che in punto di diritto è stato altresì confermato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione alla quale si rimanda (Cfr. Ordinanza n. 1696/2024).
Qui, invero, si verte sul fatto l'Ufficio nega l'annullamento o lo sgravio totale delle relative partite di ruolo in forza dell'articolo 1, commi 202 e 196 L. 197/2022.
In effetti, il comma 202 cit., secondo cui la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, nonostante richiami il comma 196 non afferma che il coobbligato non abbia diritto al rimborso di quanto pagato in pendenza di giudizio.
Aggiungasi che la prima parte del comma 196 cit. così recita: “Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.”
Se non si accogliesse il ricorso de quo, invero, l'Erario incamererebbe somme maggiori rispetto all'imposta originariamente dovuta poiché sarebbero salve non soltanto le somme già corrisposte dal coobbligato istante, nonché quanto residua ai fini della definizione e finanche quanto eventualmente già corrisposto – allo stesso titolo – dal coobbligato sul quale si riverberano gli effetti della definizione del primo. Diversamente ragionando, qualora si accogliesse l'assunto dell'Ufficio, allora una norma ragionevole avrebbe imposto specularmente la necessità di considerare – ai fini della determinazione del quantum dovuto per la definizione dall'istante – altresì quanto già eventualmente versato a medesimo titolo dal coobbligato. Cosa che non solo non può dirsi avvenuta nel caso di specie ma non è neppure prevista dalla normativa condonistica usufruita.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto. Pur stante tale decisione, in considerazione della particolare materia trattata e tenuto conto del richiamo di recente giurisprudenza di legittimità, le spese di lite sono compensate tra le Parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.