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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 15/01/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18783/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000000 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000000 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000000 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'avviso Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notifcato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo alla TARI per gli anni dal 2020 al 200; eccepiva il difetto di legittimazione passiva, dal momento che l'immobile era occupato da altro soggetto,risiedendo ella altrove (come da certificato di residenza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, la mancata costituzione della società"Resistente_1" conduce a ritenere provato l'assunto del ricorrente, adeguatamente supportato dalla documentazione versata in atti.
Alla soccombenza segue la condanna della società "Società_1" al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la societa Resistente_1 al pagamento delle spese di giustizia che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18783/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000000 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000000 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000000000 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 198/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'avviso Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notifcato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo alla TARI per gli anni dal 2020 al 200; eccepiva il difetto di legittimazione passiva, dal momento che l'immobile era occupato da altro soggetto,risiedendo ella altrove (come da certificato di residenza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, la mancata costituzione della società"Resistente_1" conduce a ritenere provato l'assunto del ricorrente, adeguatamente supportato dalla documentazione versata in atti.
Alla soccombenza segue la condanna della società "Società_1" al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la societa Resistente_1 al pagamento delle spese di giustizia che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti