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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9913/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ORLANDO FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del e condannare CP_2
l'amministrazione resistente ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio.
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di comparto, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente , senza alcuna penalizzazione o deminutio. CP_1
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di corrispondere gli incrementi retributivi di cui alla contrattazione collettiva, compresa la fascia 3-8, sia in relazione al servizio pre-ruolo, sia in relazione del servizio di ruolo e di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati (pre-ruolo e ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente ad oggi. CP_1
4. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 corrispondente all'anzianità compiuta di anni 3 e condannare controparte all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 di cui alla contrattazione collettiva.
1
5. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 4.240,71 o in quella maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate da parte ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Cont Il si è costituito eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto;
nel merito ha contestato gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La domanda di cui al punto 1) delle conclusioni è fondata e deve essere accolta, in quanto deve essere ritenuta la violazione della clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE in relazione alla mancata attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo; al riguardo, si deve infatti rilevare che, a seguito del CCNI 11.04.2017, la diversità di trattamento tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo è stata eliminata solo ai fini del trasferimento a domanda.
Sul punto, nelle note scritte la ricorrente ha citato giurisprudenza conforme di codesto Tribunale
e della Corte di Appello di Lecce (cfr. Sent. Corte di Appello di Lecce-Sez. Lavoro n. 615/2023; Sent.
Trib. Lecce, Sez. Lavoro, n. 2218/2023), alla quale si ritiene di aderire ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Per il resto, il ricorso deve essere accolto nei limiti della prescrizione quinquennale.
Al riguardo, è infatti corretta la tesi della parte ricorrente, secondo cui l'anzianità di servizio al Cont momento dell'immissione in ruolo doveva essere valutata dal in applicazione dei seguenti principi di diritto enunciati da Cass. 31150/2019, che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L'art. 569 d.lgs. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.
Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore
a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Ne consegue che appare illegittima la ricostruzione della carriera, effettuata dal con CP_1 decreto n. 1284 del 22/04/2015, nella parte in cui – al momento dell'immissione in ruolo in data
01.09.2014 – gli anni di servizio pre-ruolo sono stati valutati nella misura di anni 5, mesi 5 e giorni
8 ai fini giuridici ed economici e sono stati valutati ai soli fini economici mesi 8 e giorni 20.
2 È altrettanto corretta la tesi della ricorrente, nella parte in cui viene chiesta l'applicazione in suo favore del c.d. “gradone 3-8”, in quanto Cass. 2924/2020 ha stabilito che viola la clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE “anche l'art. 2 del ccnl 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”.
Pertanto, appare fondato quanto dedotto ai punti 10-11 del ricorso: “1
0. Non è stata riconosciuta la fascia stipendiale 3-8, poiché soppressa con CCNL del 4.8.2011. 11. Per converso, parte ricorrente ha diritto agli aumenti stipendiali relativi alla posizione 3 (ovvero, anzianità compiuta di anni 3) negatale indicate nel CCNL. Ha diritto, sulla base del riconoscimento integrale degli anni di servizio prestato, all'applicazione della posizione 9 e della posizione 15 con anticipo di 8 mesi e 20 giorni rispetto a quanto riconosciuto con il su indicato decreto di ricostruzione della carriera”.
Il diritto alle conseguenti differenze retributive è però quasi integralmente prescritto.
Al riguardo, ai punti 14-15 del ricorso si deduce quanto segue: “14. La differenza retributiva tra seconda fascia (anzianità 3-8) e prima fascia (anzianità 0-2), ammontante ad € 375,22 deve essere corrisposta per sei annualità; la differenza terza fascia (anzianità 9-14) e prima fascia (anzianità 0-
2), ammontante ad € 1.715,04 deve essere anticipata di un otto mesi;
la differenza quarta fascia
(anzianità 15-20) e terza fascia (anzianità 9-14), ammontante ad € 1.269,05 deve essere anticipata di otto mesi;
15. Pertanto, parte ricorrente ha diritto di ricevere, oltre quanto già corrisposto, la seguente somma: € (375,22 x 6) + (1.715,04 x 8/12) + (1.269,05 x 8/12) = € 4.240,71”.
Tanto premesso, a norma dell'art. 2935 c.c., il termine di cinque anni previsto dall'art. 2948 c.c. iniziava a decorrere dalla data del provvedimento con cui è stata effettuata la ricostruzione di carriera, perché è solo a partire da tale data che il diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità di servizio (senza l'abbattimento di 1/3 dopo il primo triennio) e il pagamento delle conseguenti differenze retributive può essere fatto valere.
Nel caso di specie, la ricostruzione della carriera è stata effettuata con decreto in atti n. 1284 del
22/04/2015; la prescrizione è stata interrotta solo con la notifica del ricorso, ben oltre cinque anni dalla ricostruzione della carriera, per cui l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
Infatti, la ricorrente – avendo un'anzianità di anni 5 mesi 5 gg. 8 alla data del 01.09.2014 – aveva raggiunto l'anzianità di 9 anni (con conseguente passaggio alla terza fascia stipendiale 9-14) a marzo 2018; al momento della notifica del ricorso (e anche del deposito dello stesso) erano già trascorsi cinque anni, per cui il diritto alle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del gradone 3-8 è prescritto, a maggior ragione se si considera che la stessa parte ricorrente ha chiesto l'anticipazione di mesi 8 e giorni 20 del passaggio alla terza fascia stipendiale (9-14).
Anche il diritto alle differenze retributive conseguenti all'anticipazione del passaggio alla terza fascia stipendiale è prescritto, perché tale passaggio era già avvenuto più di 5 anni prima del compimento del primo atto interruttivo (la notifica del ricorso) e, pertanto, a maggior ragione sono prescritte le differenze retributive maturate per effetto della chiesta anticipazione.
3 Rimangono solo le differenze retributive conseguenti all'anticipazione di 8 mesi del passaggio alla quarta fascia stipendiale (anzianità 15-20), per l'importo di € 846,03 (1269,05x8/12). Cont Il deve essere quindi condannato al pagamento di tale somma, oltre accessori.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti innanzi esposti. Cont Le spese devono essere poste a carico del nei limiti dell'accoglimento della domanda.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12/09/2023 Cont da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo.
2. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'anticipazione di 8 mesi del passaggio alla Cont quarta fascia stipendiale (anzianità 15-20) e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle conseguenti differenze retributive, pari a € 846,03 oltre interessi o rivalutazione.
3. Rigetta per il resto il ricorso. Cont
4. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 260,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 19/02/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 18.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9913/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ORLANDO FRANCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze del e condannare CP_2
l'amministrazione resistente ad attribuire punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo nelle graduatorie interne e ai fini del trasferimento d'ufficio.
2. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere dei prestabiliti periodi di servizio previsti dal CCNL di comparto, a far data e con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente , senza alcuna penalizzazione o deminutio. CP_1
3. Per l'effetto, ordinare agli uffici resistenti di corrispondere gli incrementi retributivi di cui alla contrattazione collettiva, compresa la fascia 3-8, sia in relazione al servizio pre-ruolo, sia in relazione del servizio di ruolo e di provvedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sulla base della valutazione per intero di tutti i servizi prestati (pre-ruolo e ruolo) a decorrere dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il resistente ad oggi. CP_1
4. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 corrispondente all'anzianità compiuta di anni 3 e condannare controparte all'applicazione della fascia stipendiale 3-8 di cui alla contrattazione collettiva.
1
5. Per l'effetto, condannare i resistenti alla corresponsione delle differenze retributive spettanti, che si quantificano nella somma di € 4.240,71 o in quella maggiore o minore che risulterà dal calcolo delle differenze stipendiali, non ancora corrisposte, maturate da parte ricorrente in ragione della valutazione dell'anzianità di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato allo stesso modo di quella riconosciuta in relazione ai medesimi periodi al corrispondente personale di ruolo, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Cont Il si è costituito eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto;
nel merito ha contestato gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La domanda di cui al punto 1) delle conclusioni è fondata e deve essere accolta, in quanto deve essere ritenuta la violazione della clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE in relazione alla mancata attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo; al riguardo, si deve infatti rilevare che, a seguito del CCNI 11.04.2017, la diversità di trattamento tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo è stata eliminata solo ai fini del trasferimento a domanda.
Sul punto, nelle note scritte la ricorrente ha citato giurisprudenza conforme di codesto Tribunale
e della Corte di Appello di Lecce (cfr. Sent. Corte di Appello di Lecce-Sez. Lavoro n. 615/2023; Sent.
Trib. Lecce, Sez. Lavoro, n. 2218/2023), alla quale si ritiene di aderire ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Per il resto, il ricorso deve essere accolto nei limiti della prescrizione quinquennale.
Al riguardo, è infatti corretta la tesi della parte ricorrente, secondo cui l'anzianità di servizio al Cont momento dell'immissione in ruolo doveva essere valutata dal in applicazione dei seguenti principi di diritto enunciati da Cass. 31150/2019, che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L'art. 569 d.lgs. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi.
Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore
a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Ne consegue che appare illegittima la ricostruzione della carriera, effettuata dal con CP_1 decreto n. 1284 del 22/04/2015, nella parte in cui – al momento dell'immissione in ruolo in data
01.09.2014 – gli anni di servizio pre-ruolo sono stati valutati nella misura di anni 5, mesi 5 e giorni
8 ai fini giuridici ed economici e sono stati valutati ai soli fini economici mesi 8 e giorni 20.
2 È altrettanto corretta la tesi della ricorrente, nella parte in cui viene chiesta l'applicazione in suo favore del c.d. “gradone 3-8”, in quanto Cass. 2924/2020 ha stabilito che viola la clausola 4 della
Direttiva 1999/70 CE “anche l'art. 2 del ccnl 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato”.
Pertanto, appare fondato quanto dedotto ai punti 10-11 del ricorso: “1
0. Non è stata riconosciuta la fascia stipendiale 3-8, poiché soppressa con CCNL del 4.8.2011. 11. Per converso, parte ricorrente ha diritto agli aumenti stipendiali relativi alla posizione 3 (ovvero, anzianità compiuta di anni 3) negatale indicate nel CCNL. Ha diritto, sulla base del riconoscimento integrale degli anni di servizio prestato, all'applicazione della posizione 9 e della posizione 15 con anticipo di 8 mesi e 20 giorni rispetto a quanto riconosciuto con il su indicato decreto di ricostruzione della carriera”.
Il diritto alle conseguenti differenze retributive è però quasi integralmente prescritto.
Al riguardo, ai punti 14-15 del ricorso si deduce quanto segue: “14. La differenza retributiva tra seconda fascia (anzianità 3-8) e prima fascia (anzianità 0-2), ammontante ad € 375,22 deve essere corrisposta per sei annualità; la differenza terza fascia (anzianità 9-14) e prima fascia (anzianità 0-
2), ammontante ad € 1.715,04 deve essere anticipata di un otto mesi;
la differenza quarta fascia
(anzianità 15-20) e terza fascia (anzianità 9-14), ammontante ad € 1.269,05 deve essere anticipata di otto mesi;
15. Pertanto, parte ricorrente ha diritto di ricevere, oltre quanto già corrisposto, la seguente somma: € (375,22 x 6) + (1.715,04 x 8/12) + (1.269,05 x 8/12) = € 4.240,71”.
Tanto premesso, a norma dell'art. 2935 c.c., il termine di cinque anni previsto dall'art. 2948 c.c. iniziava a decorrere dalla data del provvedimento con cui è stata effettuata la ricostruzione di carriera, perché è solo a partire da tale data che il diritto al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità di servizio (senza l'abbattimento di 1/3 dopo il primo triennio) e il pagamento delle conseguenti differenze retributive può essere fatto valere.
Nel caso di specie, la ricostruzione della carriera è stata effettuata con decreto in atti n. 1284 del
22/04/2015; la prescrizione è stata interrotta solo con la notifica del ricorso, ben oltre cinque anni dalla ricostruzione della carriera, per cui l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
Infatti, la ricorrente – avendo un'anzianità di anni 5 mesi 5 gg. 8 alla data del 01.09.2014 – aveva raggiunto l'anzianità di 9 anni (con conseguente passaggio alla terza fascia stipendiale 9-14) a marzo 2018; al momento della notifica del ricorso (e anche del deposito dello stesso) erano già trascorsi cinque anni, per cui il diritto alle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del gradone 3-8 è prescritto, a maggior ragione se si considera che la stessa parte ricorrente ha chiesto l'anticipazione di mesi 8 e giorni 20 del passaggio alla terza fascia stipendiale (9-14).
Anche il diritto alle differenze retributive conseguenti all'anticipazione del passaggio alla terza fascia stipendiale è prescritto, perché tale passaggio era già avvenuto più di 5 anni prima del compimento del primo atto interruttivo (la notifica del ricorso) e, pertanto, a maggior ragione sono prescritte le differenze retributive maturate per effetto della chiesta anticipazione.
3 Rimangono solo le differenze retributive conseguenti all'anticipazione di 8 mesi del passaggio alla quarta fascia stipendiale (anzianità 15-20), per l'importo di € 846,03 (1269,05x8/12). Cont Il deve essere quindi condannato al pagamento di tale somma, oltre accessori.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti innanzi esposti. Cont Le spese devono essere poste a carico del nei limiti dell'accoglimento della domanda.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 12/09/2023 Cont da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione, nella compilazione della graduatoria d'istituto e nel trasferimento d'ufficio, di punti 2 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio pre-ruolo.
2. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'anticipazione di 8 mesi del passaggio alla Cont quarta fascia stipendiale (anzianità 15-20) e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle conseguenti differenze retributive, pari a € 846,03 oltre interessi o rivalutazione.
3. Rigetta per il resto il ricorso. Cont
4. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 260,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Lecce, lì 19/02/2025
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Dr. Luca Notarangelo
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