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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario LE AL, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al numero 478 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del nuovo procuratore, dall'Avvocato Fabio Baranello presso il cui studio professionale, in Campobasso via Zurlo n. 30, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO Part in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Domenico D'Antonio presso il cui studio professionale in Campobasso via Trento n. 16 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTA-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.7.2018, la proponeva opposizione avverso Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 260/2018 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 9.5.2018, con il quale
Par veniva ingiunto il pagamento, in favore di delle somme risultanti da fatture relative a lavori CP_1
di installazione e manutenzione di impianti pubblicitari e insegne luminose. L'opponente deduceva
Par l'inesistenza del credito, sostenendo che la non avesse mai eseguito prestazioni in suo CP_1
favore. Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per danni derivanti da
Par condotte illecite imputate ad e ai suoi due ex dipendenti ( e ), consistenti, secondo CP_1 Per_1 Per_2
la prospettazione attorea, in appropriazione di documenti e sviamento di clientela. Autorizzata la pagina 1 di 15 chiamata del terzo, la evocava altresì in giudizio il sig. , il quale, Parte_2 Controparte_2
costituitosi, eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice ordinario in favore del Tribunale di
Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro e, con specifica ordinanza, il Tribunale accoglieva l'eccezione ai sensi degli artt. 38 e 279 c.p.c.. Avverso la suddetta ordinanza la società opponente proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.. deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16613/2021 di inammissibilità del ricorso, demandando la prosecuzione del giudizio principale dinanzi al Tribunale di Campobasso. La In provvedeva alla riassunzione del giudizio ex art. 50 CP_1
c.p.c., che, pertanto, proseguiva tra quest'ultima società e la mediante il deposito di Parte_2
memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la produzione documentale e la escussione dei testi.
La In. insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda CP_1
riconvenzionale; la ribadiva le proprie conclusioni, chiedendo l'accertamento Parte_2
dell'inesistenza del credito (art. 2697 c.c.), la revoca del monitorio (art. 649 c.p.c.) e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni (artt. 2043, 2105 e 2598 c.c.).
All'udienza del 16.5.2025 le parti precisavano le conclusioni ex art. 190 c.p.c. (con scambio di memorie conclusionali e repliche) e la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Si osserva, preliminarmente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è una fase ulteriore rispetto al procedimento monitorio e dà luogo ad un giudizio di cognizione dove le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori:
il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria con l'ulteriore specificazione che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o pagina 2 di 15 modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso", non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni (cfr. Cass. n. 13533/2001).
E' quindi onere del convenuto quello di contestare specificamente i fatti dedotti dal creditore “ con la
conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (cfr. Cass. n.
9285/2003): la non contestazione, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, ha valenza processuale di: "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia
controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento
difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. n.
7074/2006).
Infatti, per il principio di non contestazione, il debitore che intenda contestare la domanda del creditore deve prendere una posizione specifica e dettagliata sui fatti posti a fondamento della pretesa attorea,
non limitandosi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.. Se, al contrario, manca una simile contestazione, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato (cfr. art. 115 c.p.c.). Nel caso di specie, parte opponente, come emerge dall'atto di opposizione, ha dedotto, in maniera del tutto generica, la inesistenza del rapporto di collaborazione e, in particolare, la inesistenza delle commissioni senza addurre alcun fatto positivo idoneo ed incompatibile con quello affermato dall'opposto.
A fronte dell'allegazione da parte dell'opposta chiara e articolata in punto di fatto (nel ricorso monitorio ha indicato in maniera specifica i lavori eseguiti, le società interessate e le loro sedi), era pagina 3 di 15 onere dell'opponente, ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intendeva contestarne la veridicità; invece, non avendo assunto alcuna posizione specifica, i fatti dedotti dall'opposta debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.
Al di là degli effetti della non contestazione specifica dei fatti posti a fondamento del credito azionato dal creditore, si osserva che, quanto alla pretesa di credito di cui al ricorso, la società creditrice ha allegato di avere effettuato una pluralità di commissioni per conto della e di avere Parte_2
maturato il credito complessivo di Euro 64.019,15, richiamando le fatture n 1/2018/S del 10 gennaio
2018 di Euro 4.720,00 e n 2/2018/S emessa in pari data di Euro 59.299,75, nonché l'estratto del
Registro delle fatture, producendo in giudizio gli ordini di lavoro a firma della e i Parte_2
documenti di trasporto a firma del cliente.
L'ammontare del credito è stato quindi adeguatamente documentato dall'opposta attraverso la produzione dei documenti contabili (fatture, estratto del registro delle fatture e ordini di servizio con relativi documenti di trasporto).
Premesso che la società è stata posta in liquidazione con decreto del Tribunale di Parte_2
Campobasso del 18.1.2023, si osserva inoltre che la disposizione di cui in virtù l'art. 2710 c.c.,
secondo cui i libri contabili possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita ( o insolvente), ove si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l'organo concorsuale sia subentrato, riguardando le prove, anche in tal caso , un rapporto sorto tra imprenditori e proseguito con le medesime regole (cfr. Cass. n. 7285/2013). Quindi,
nel caso di specie, trattandosi di rapporto obbligatorio tra imprenditori (società commerciali) inerente l'esercizio dell'impresa, la documentazione prodotta costituisce inequivoca prova del credito ingiunto,
non smentita da altre contrarie emergenze processuali ed anzi è confermata, oltre dalla documentazione depositata in sede del monitorio, dall'ulteriore documentazione prodotta nel giudizio di opposizione. Di
contro, l'opponente, non contestando l'importo richiesto, non ha offerto alcuna dimostrazione di avere pagina 4 di 15 eseguito i pagamenti limitandosi alla mera generica affermazione dell'inesistenza del rapporto quando la prova delle eseguite commissioni risulta confermata dai documenti di trasporto a firma delle società
committenti, beneficiarie della prestazione.
Parte opposta ha assolto al proprio onere istruttorio fornendo, come detto, una prova completa della propria pretesa producendo, sin dal ricorso monitorio e nell'odierno giudizio di merito: le fatture emesse ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 633/1972, il registro delle fatture, i rapporti di intervento (cd.
“rapportini”), gli ordini di lavoro e documenti tecnici e, inoltre, per rafforzare il proprio diritto di credito, ha addotto prove testimoniali plurime e convergenti producendo, altresì, riscontri documentali provenienti dalla stessa parte opponente prodotti dalla stessa in altro procedimento (valutabili, ex art. 116 c.p.c. - Cass. civ., sez. II, n. 3446/2019).
Va detto, in diritto, che la giurisprudenza di legittimità, nei casi di collaborazione continuativa tra imprese tramite messa a disposizione di manodopera specializzata, considera sufficiente, per dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale, la prova della continuità delle prestazioni, dell'ingerenza della committente e della ricezione dei rapporti di intervento. In altri termini, la prova della continuità delle prestazioni e dei rapporti operativi è sufficiente per dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale anche in assenza di formale contratto scritto (cfr. tra le tante Cass. civ., sez. II, n. 6933/2020; Cass. civ.,
sez. lav., n. 20844/2016: sulla rilevanza della collaborazione reiterata e continuativa quale prova dell'esistenza del rapporto;
Cass. civ., sez. II, n. 27816/2019: sulla sufficienza di prove orali convergenti nel caso di prestazioni d'opera non formalizzate;
Cass. civ., sez. III, n. 13858/2015; Cass.
Civ, Sez. II, n. 11859/2019: “la fattura, se corroborata da documenti operativi e testimonianze, è prova
idonea del credito negli appalti di opere e servizi”).
Ebbene, la generica affermazione di inesistenza del rapporto posto a base delle fatture emesse viene
Tes_ smentita dai testi della stessa società opponente ( , , ) avendo affermato che Tes_1 Tes_2 Tes_4
tra le odierne società esisteva un rapporto collaborativo stabile tanto che la InTech costituiva la fonte
“ordinaria” di manodopera della infatti, nelle collaborazioni stabili tra società, la Parte_2
pagina 5 di 15 prassi consolidata può costituire fonte di integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 1374 c.c. (cfr. anche
Trib. Milano, sez. Imprese, 15.2.2018 – nella messa a disposizione continuativa di personale tecnico tra società del medesimo gruppo di interesse – come nel caso in esame- i documenti operativi e la prassi gestionale prevalgono sull'assenza di formale contrattualizzazione).
Dal quadro probatorio offerto dalla opposta, la prova dell'esecuzione dei lavori oggetto del decreto monitorio può ritenersi pienamente raggiunta, atteso che le testimonianze e le prove documentali
Pa offerte consentono di ritenere pienamente legittima la pretesa creditoria di nei confronti della CP_1
per i lavori svolti tra il 2014 e il 2016, diversamente dall'assunto dell'opponente di Parte_2
inesistenza del credito.
Si riportano i punti più salienti delle prove testimoniali rese dai testi di parte opposta sulle circostanze di cui alla seconda memoria ex art. 83 c.p.c.: il sig. ascoltato all'udienza del 9.6.2023, Testimone_5
confermando i capitoli di prova sui quali è stato interrogato, ha sostanzialmente riferito che quale
Par dipendente della . ha eseguito diversi lavori per conto della allo stesso modo CP_1 Parte_3
il teste ascoltato all'udienza 20.10.2023, ha confermato di aver svolto, quale Testimone_6
dipendente della InTech., dei lavori per le commesse ricevute dalla opponente;
il teste Controparte_3
ascoltato all'udienza 26.1.2024, ha risposto affermativamente sui capitoli di prova addotti
[...]
dall'opposta riferendo, in particolare, che lui stesso aveva “ritirato e consegnato la piattaforma aerea”
(cfr. cap. 9 della memoria dell'opposta); il teste , ascoltato all'udienza Testimone_7
26.1.2024, ha confermato le circostanze riferendo, in particolare, di aver eseguito i lavori nella parte finale di essi “come da fattura, ordine di lavoro e certificati di lavoro che mi vengono mostrati” (cfr.
capo 7 della memoria dell'opposta); il teste , ascoltato all'udienza del 1.3.2024, Testimone_8
ha confermato il capitolo di prova n. 3 riferendo che “il certificato finale di installazione è stato scritto
Par proprio da me…”. In definitiva, i testi della hanno permesso di accertare che quest'ultima CP_1
società ha eseguito i lavori per conto della nel campo dell'installazione di insegne Parte_2
commerciali e nella logistica connessa, fornendo la manodopera necessaria. pagina 6 di 15 Peraltro, negli stessi termini si sono espressi i testi di parte opponente: , ascoltato Testimone_9
all'udienza del 20.10.2023, ha riferito che la si avvaleva del personale della InTech Parte_2
per le sue commesse, emettendo fatture per i lavori eseguiti e rimborsando senza ricarichi il costo del personale;
in particolare, sulla circostanza n. 5) della seconda memoria ex art. 183 cpc dell'opponente,
se la negli anni 2014, 2015 e 2016 per eseguire le commesse acquisite a proprio Parte_2
nome nel campo della installazione di insegne commerciali presso terzi, su incarico di aziende titolari di marchi aventi notorietà nazionale ed internazionale, si avvaleva del personale messo a disposizione
Par dalla sulla base di accordi di fornitura di manodopera, ha testualmente riferito “Si, la CP_1 [...]
ParCP_
si avvaleva di personale della come prestazione di manodopera”; sul capitolo n. 6), Parte_2
se la relativamente alle commesse per installazione di insegne commerciali da essa Parte_2
Par eseguite avvalendosi del personale della emetteva fatture direttamente alle ditte committenti CP_1
e rimborsava il costo del personale fornito dalla In senza maggiorazioni e ricarichi, ha CP_1
risposto: “Si la emetteva fatture nei confronti delle ditte committenti e, Parte_2
Pa CP_ successivamente, rimborsava alla il costo del personale messo a disposizione”. Inoltre, sempre il teste all'udienza del 28.3.2025, interrogato sulla circostanza a prova contraria di cui Testimone_9
alla seconda memoria della In ha riferito che i nominativi indicati nei rapporti di lavoro CP_1
Pa prodotti dall'opposta corrispondevano ai dipendenti della . CP_1
Negli stessi termini il teste di parte opponente, sig.ra la quale, ascoltata all'udienza del Testimone_10
26.1.2024, sulla circostanza di cui al n. 5 della memoria dell'opponente, dichiarava: “ accadeva che la
ParCP_
si avvalesse del personale della . mediante accordi per la fornitura di Pt_2 Parte_2
manodopera………la fatturava i lavori eseguiti direttamente alle ditte committenti e Parte_2
CP_ rimborsava il costo della manodopera senza maggiorazioni alla In. ”. Medesime dichiarazioni venivano rese dal sig. , ascoltato all'udienza del 9.6.2023, e dal sig. , Tes_11 Testimone_12
ascoltato all'udienza del 16.5.2025, che, chiamati a rispondere a prova contraria, confermavano la circostanza di cui al richiamato capo 5) e cioè che la si avvaleva del personale di Parte_2
pagina 7 di 15 In per l'esecuzione dei lavori e che rimborsava il costo della manodopera senza applicare CP_1
maggiorazioni.
Tale quadro probatorio rende pertanto inverosimili le prospettazioni della società opponente circa
Par l'inesistenza di un rapporto di subappalto con la per i lavori portati nel ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi sono supportate dalla documentazione prodotta dalla società
opposta, tra cui ordini di lavoro e certificati, che confermano il rapporto intercorso tra le due aziende come dedotto dall'opposta.
L'inverosimiglianza della tesi difensiva della società opponente, che nega, come detto, il rapporto di collaborazione intercorso tra le stesse parti, è stato già evidenziata da questo Giudicante dove, con ordinanza del 27.9.2019 decidendo sulla querela di falso presentata dalla sugli ordini Parte_2
Pa di lavoro prodotti dalla , ha testualmente detto: “ritenuto pacifico tra le parti l'esistenza di un CP_1
Par pregresso rapporto di collaborazione societario dove la avrebbe dovuto fornire prestazione CP_1
di manodopera per la installazione di insegne luminose in favore della (come risulta Parte_2
nello scritto difensivo a firma del difensore dell'opponente nel giudizio pendente innanzi alla Sezione
Specializzata in materia di impresa il quale, benché non possa assumere valore di confessione
giudiziale spontanea, ben può costituire elemento indiziario liberamente valutabile…”.
E' accaduto, difatti, che nella controversia n. 2467/2016, Tribunale di Campobasso – Sez. Imprese,
negli scritti difensivi si era sostenuto che “ In base agli accordi tra e : - Parte_4 Controparte_2
CP_ il ruolo che la In. doveva svolgere all'interno del gruppo societario in questione era quello di
fornire, attraverso i suoi dipendenti, con la direzione dello stesso , prestazioni di manodopera, Per_2
per la installazione di insegne luminose, in favore della su incarico e con i mezzi Parte_2
ParCP_ nonché presso i clienti di quest'ultima - la doveva, quindi, avere quale unica cliente la stessa
, verso la quale doveva emettere le proprie fatture per le prestazioni eseguite”. Trattasi Parte_2
ovviamente di uno scritto difensivo sottoscritto dal precedente difensore dell'odierna opponente che, in pagina 8 di 15 quanto tale, non ha alcun valore confessorio e peraltro riferibile ad una parte processuale diversa dall'odierna società opponente. Tuttavia, considerate le altre risultanze probatorie emerse nell'odierno giudizio, può senz'altro costituire un valido elemento indiziario che i rapporti tra le odierne società
erano regolati nei termini descritti dall'opposta.
In sintesi, tutte le testimonianze e i documenti prodotti, inclusi quelli prodotti dalla stessa , Parte_2
convergono verso un'unica direzione e cioè quella per cui In ha svolto in subappalto lavori per la CP_1
società opponente ed ha quindi diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni fornite, il cui importo non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Quest'ultima, pur avendone l'onere, non ha fornito prova alcuna dei propri assunti per cui l'opposizione come proposta è del tutto infondata e va rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale, che attiene le presunte violazioni degli obblighi dei lavoratori
(artt. 2104, 2105 c.c.) e quella di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), parte opponente asserisce che la società opposta si sarebbe appropriata di dati e documenti relativi alla propria attività d'impresa avvalendosi di un proprio dipendente ( , dimessosi dalla e poi assunto Persona_3 Parte_2
dalla Intech) e contestando al sig. , all'epoca dipendente della la Controparte_2 Parte_2
sottrazione di tre computer e di tutta la documentazione relativa alle commesse così acquisendo un vantaggio concorrenziale, sviando la clientela della società opponente.
Si premette che le lamentele relative alla sottrazione di veicoli e alla estromissione della Parte_2
dai locali dell'opificio sito in Ripalimosani non vi è ragione di affrontarle sia perché, quanto alla
[...]
prima, è intervenuta la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3403/2023 di assoluzione del CP_2
dal reato contestato (cfr. ex art. 646 c.p.c. per sottrazione delle chiavi degli automezzi,
[...]
originali e copie, dai locali della ), sia in quanto il secondo episodio vede coinvolta una Parte_2
società ( Euris Italia) che non è parte nel presente giudizio. Allo stesso modo, considerato che la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato sig. CP_2
, in proprio, a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, avrebbe dovuto
[...]
pagina 9 di 15 essere fatta valere dinanzi al Tribunale di Campobasso in funzione del Giudice del Lavoro, così
separando i due giudizi, ne consegue che tutte le domande proposte nei suoi confronti per violazione degli obblighi di correttezza ex art. 1175 c.c., di diligenza ex art. 2104 e di fedeltà ex art. 2105 c.c., non possono essere esaminate in questo giudizio.
Ciò premesso, l'unico capo della domanda riconvenzionale da prendere in esame è solo quella avanzata dalla società opponente nei confronti della società opposta per sviamento della clientela e della richiesta di risarcimento del danno per grave perdita del fatturato.
Secondo l'opponente, nella fattispecie in esame vi sarebbe stata un'illecita appropriazione di clientela,
realizzata contestualmente alla fuoriuscita del sig. , che avrebbe trasferito sulla propria Persona_3
email i dati aziendali della e di furto ad opera di ignoti di tre personal computer e Parte_2
della documentazione relativa alle commesse.
Premesso che la produzione di una sola ricevuta della email (doc. 11) non consente di stabilire cosa abbia effettivamente trasferito il al proprio indirizzo email e che, infine, la denuncia di furto Per_1
presso la sede della in Castel San Pietro Terme ha trovato il suo epilogo nella sentenza del Parte_2
Tribunale di Bologna n. 3403/2023, di assoluzione del per i fatti indicati nella querela Controparte_2
sporta dal in data 23.8.2016, si osserva comunque in diritto che nello sviamento di Parte_4
clientela, l'illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, deve invece ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già
in rapporti con l'impresa alla cui dipendenze aveva prestato lavoro (cfr. Cass. n. 12681/2007). Del pagina 10 di 15 resto, "il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è
che contesa della clientela) sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui
all'art. 2598, n. 3, c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o
indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il
complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente
condivise dalla categoria). Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del
concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad
un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l'utilizzo
delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da
legittimo patto di non concorrenza" (cfr. Cass. n. 18772/2019).
Nel caso in esame, parte opponente non ha fornito alcun elemento che faccia anche solo presumere una condotta di illecito sviamento attuata dalla parte opposta ai suoi danni.
Pa Non risulta, infatti, che le società transitate da a siano stati contattati in Parte_2 CP_1
modo scorretto, né che il passaggio dall'una all'altra realtà imprenditoriale sia stato propiziato dalla diffusione di notizie false o denigratorie o dall'impiego di modalità comunque contrarie alle regole deontologiche che disciplinano i rapporti tra concorrenti.
La mancata dimostrazione circa il concreto utilizzo di mezzi contrari alle regole della correttezza professionale non consente, pertanto, di ravvisare gli estremi della fattispecie evocata dall'opponente.
Par D'altronde, quella che si è creato tra le varie ditte e la è anche una relazione Controparte_4
personale e fiduciaria creatasi dopo diversi anni di collaborazione e nulla può escludere che un certo numero di ditte abbia deciso di seguire di propria iniziativa il dopo che questi ha interrotto il Per_2
rapporto con la per continuare la propria attività imprenditoriale con la propria Parte_2
società.
La fiducia nella competenza professionale del rispetto al è stato evidentemente uno dei Per_2 Tes_1
P fattori preponderanti che ha condotto i clienti a scegliere la anziché la . CP_1 Parte_2
pagina 11 di 15 Peraltro, i testimoni di parte opponente ( , , e Tes_11 Testimone_10 Testimone_9 Tes_13
Par
) nulla di rilevante hanno riferito in merito alle asserite condotte illecite della essendosi
[...] CP_1
limitati a riferire che “alcune ditte avevano interrotto i rapporti commerciali con la ” (cfr. Parte_2
Pa CP_ teste ) o che “la aveva acquisito come clienti alcune ditte della o che le Testimone_9 Pt_2
ParCP_ ditte stesse comunicavano alla che avrebbero avuto rapporti commerciali solo con la ” Pt_2
(cfr. e ). Tes_2 Tes_11
Insomma, non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l'utilizzo da parte del , ex Per_2
dipendente della , delle proprie conoscenze e rapporti commerciali con le ditte committenti, Parte_2
non essendo vincolato alla da alcun legittimo patto di non concorrenza. Parte_2
Considerato pertanto che lo sviamento di clientela richiede prova rigorosa della condotta decettiva, che non è stata fornita dalla e che la perdita di alcuni clienti non è di per sé indice di Parte_2
sviamento, la domanda è carente di presupposti positivi (Cass. civ., sez. I, n. 16294/2019; Cass. civ.,
sez. I, n. 22118/2010): per integrare illecito ex art. 2598 c.c. occorre dimostrare un comportamento attivo e scorretto (cfr. Trib. Roma, sez. impresa, 4.3.2020).
Al contrario, le dichiarazioni dei testi (udienza del 28.3.2025), (udienza 16.5.2025) Tes_14 Tes_4
e (udienza 28.3.2025) dimostra piuttosto che la cliente ha richiesto un intervento Tes_15 CP_5
Pa sostitutivo per lavori eseguiti non a regola d'arte dalla che la è stata Parte_2 CP_1
chiamata ad eseguire per ragioni di urgenza e sicurezza e, infine, che molte altre società clienti hanno continuato a collaborare con la società opponente anche dopo il 2016.
La domanda riconvenzionale va rigettata anche sotto il profilo della mancata prova del danno.
Infatti, va ricordato che "chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in
modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come
la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia pagina 12 di 15 dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di
provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di
causa" (cfr. Cass. n. 13328/2015), come avvenuto nella fattispecie in esame dove l'opponente ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti “nella misura accertata in corso di
causa ovvero liquidata in via equitativa”.
In altre parole "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria
non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...),
ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da
tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi
vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e
dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (cfr. Cass. citata n. 13328/2015; Cass. n.
17408/2012). Né la prova del danno può essere tratta dalla documentazione depositata dall'opponente
(cfr. relazione tecnica di parte a firma del dott. ). Parte_5
Sul punto va precisato che la mera produzione di un documento non risulta di per sé sufficiente per assolvere al proprio onere allegatorio non potendosi richiedere una lettura estrapolativa dei fatti dalla mera analisi del documento prodotto, essendo, invece, sempre necessario che i fatti posti a sostegno delle domande od eccezioni, oltre ad essere provati (eventualmente, appunto, mediante la produzione documentale) vengano anche allegati negli scritti difensivi. Il giudice ha, infatti, il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 11145/2025).
Nel caso di specie, la generica affermazione secondo cui “i danni cagionati alla società opponente
sono di ingente entità, come risulta dall'allegata perizia contabile..” , non può costituire ex se elemento sufficiente al fine di ritenere soddisfatto l'onere di allegazione del danno, non potendo il giudice dedurre ed estrapolare lo stesso dalla mera analisi documentale, in quanto all'attività di pagina 13 di 15 produzione dei documenti, deve necessariamente accompagnarsi una corrispondente e puntuale attività
di allegazione, che nella specie è stata formulata in maniera del tutto generica anche in ordine al nesso
Pa di causalità tra l'asserita condotta illecita della e il danno, non potendosi escludere che la CP_1
perdita del fatturato possa essere stata causata da altri fattori.
Consegue da quando detto il rigetto anche della domanda riconvenzionale.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza dovendosi fare applicazione del DM
55/2014, come modificato dal DM 37/2018, che impone di considerare il valore della causa (fascia corrispondente al valore delle fatture ingiunte); le fasi effettivamente svolte: studio, introduttiva,
istruttoria, decisionale, la complessità della controversia che risulta elevata, con numerosissime prove testimoniali, il contenzioso su più domande (opposizione + riconvenzionale) e la durata ultraquinquennale del processo. Pertanto, per la liquidazione delle spese e competenze di giudizio appare equo applicare i parametri medi, con aumento del 30% per la complessità istruttoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario LE AL, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 260/2018 emesso dal Tribunale di Campobasso
Par in data 9.5.2018 e proposta dalla società nei confronti della Parte_1
[...]
CP_
così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
260/2018;
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che ne dichiara l'esecutività ex art. 653
c.p.c. ;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che CP_6
vengono liquidate, tenuto conto dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 e 5 del DM 55/2014, pagina 14 di 15 in euro 18.333,90 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 2
DM 55/2014.
Così deciso in Campobasso il 25 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
LE AL
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario LE AL, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al numero 478 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del nuovo procuratore, dall'Avvocato Fabio Baranello presso il cui studio professionale, in Campobasso via Zurlo n. 30, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO Part in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Domenico D'Antonio presso il cui studio professionale in Campobasso via Trento n. 16 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTA-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9.7.2018, la proponeva opposizione avverso Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 260/2018 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 9.5.2018, con il quale
Par veniva ingiunto il pagamento, in favore di delle somme risultanti da fatture relative a lavori CP_1
di installazione e manutenzione di impianti pubblicitari e insegne luminose. L'opponente deduceva
Par l'inesistenza del credito, sostenendo che la non avesse mai eseguito prestazioni in suo CP_1
favore. Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per danni derivanti da
Par condotte illecite imputate ad e ai suoi due ex dipendenti ( e ), consistenti, secondo CP_1 Per_1 Per_2
la prospettazione attorea, in appropriazione di documenti e sviamento di clientela. Autorizzata la pagina 1 di 15 chiamata del terzo, la evocava altresì in giudizio il sig. , il quale, Parte_2 Controparte_2
costituitosi, eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice ordinario in favore del Tribunale di
Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro e, con specifica ordinanza, il Tribunale accoglieva l'eccezione ai sensi degli artt. 38 e 279 c.p.c.. Avverso la suddetta ordinanza la società opponente proponeva regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.. deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16613/2021 di inammissibilità del ricorso, demandando la prosecuzione del giudizio principale dinanzi al Tribunale di Campobasso. La In provvedeva alla riassunzione del giudizio ex art. 50 CP_1
c.p.c., che, pertanto, proseguiva tra quest'ultima società e la mediante il deposito di Parte_2
memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la produzione documentale e la escussione dei testi.
La In. insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo e per il rigetto della domanda CP_1
riconvenzionale; la ribadiva le proprie conclusioni, chiedendo l'accertamento Parte_2
dell'inesistenza del credito (art. 2697 c.c.), la revoca del monitorio (art. 649 c.p.c.) e la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni (artt. 2043, 2105 e 2598 c.c.).
All'udienza del 16.5.2025 le parti precisavano le conclusioni ex art. 190 c.p.c. (con scambio di memorie conclusionali e repliche) e la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Si osserva, preliminarmente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è una fase ulteriore rispetto al procedimento monitorio e dà luogo ad un giudizio di cognizione dove le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori:
il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria con l'ulteriore specificazione che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o pagina 2 di 15 modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso", non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni (cfr. Cass. n. 13533/2001).
E' quindi onere del convenuto quello di contestare specificamente i fatti dedotti dal creditore “ con la
conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (cfr. Cass. n.
9285/2003): la non contestazione, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, ha valenza processuale di: "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia
controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento
difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. n.
7074/2006).
Infatti, per il principio di non contestazione, il debitore che intenda contestare la domanda del creditore deve prendere una posizione specifica e dettagliata sui fatti posti a fondamento della pretesa attorea,
non limitandosi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 2697 c.c.. Se, al contrario, manca una simile contestazione, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato (cfr. art. 115 c.p.c.). Nel caso di specie, parte opponente, come emerge dall'atto di opposizione, ha dedotto, in maniera del tutto generica, la inesistenza del rapporto di collaborazione e, in particolare, la inesistenza delle commissioni senza addurre alcun fatto positivo idoneo ed incompatibile con quello affermato dall'opposto.
A fronte dell'allegazione da parte dell'opposta chiara e articolata in punto di fatto (nel ricorso monitorio ha indicato in maniera specifica i lavori eseguiti, le società interessate e le loro sedi), era pagina 3 di 15 onere dell'opponente, ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intendeva contestarne la veridicità; invece, non avendo assunto alcuna posizione specifica, i fatti dedotti dall'opposta debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.
Al di là degli effetti della non contestazione specifica dei fatti posti a fondamento del credito azionato dal creditore, si osserva che, quanto alla pretesa di credito di cui al ricorso, la società creditrice ha allegato di avere effettuato una pluralità di commissioni per conto della e di avere Parte_2
maturato il credito complessivo di Euro 64.019,15, richiamando le fatture n 1/2018/S del 10 gennaio
2018 di Euro 4.720,00 e n 2/2018/S emessa in pari data di Euro 59.299,75, nonché l'estratto del
Registro delle fatture, producendo in giudizio gli ordini di lavoro a firma della e i Parte_2
documenti di trasporto a firma del cliente.
L'ammontare del credito è stato quindi adeguatamente documentato dall'opposta attraverso la produzione dei documenti contabili (fatture, estratto del registro delle fatture e ordini di servizio con relativi documenti di trasporto).
Premesso che la società è stata posta in liquidazione con decreto del Tribunale di Parte_2
Campobasso del 18.1.2023, si osserva inoltre che la disposizione di cui in virtù l'art. 2710 c.c.,
secondo cui i libri contabili possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita ( o insolvente), ove si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l'organo concorsuale sia subentrato, riguardando le prove, anche in tal caso , un rapporto sorto tra imprenditori e proseguito con le medesime regole (cfr. Cass. n. 7285/2013). Quindi,
nel caso di specie, trattandosi di rapporto obbligatorio tra imprenditori (società commerciali) inerente l'esercizio dell'impresa, la documentazione prodotta costituisce inequivoca prova del credito ingiunto,
non smentita da altre contrarie emergenze processuali ed anzi è confermata, oltre dalla documentazione depositata in sede del monitorio, dall'ulteriore documentazione prodotta nel giudizio di opposizione. Di
contro, l'opponente, non contestando l'importo richiesto, non ha offerto alcuna dimostrazione di avere pagina 4 di 15 eseguito i pagamenti limitandosi alla mera generica affermazione dell'inesistenza del rapporto quando la prova delle eseguite commissioni risulta confermata dai documenti di trasporto a firma delle società
committenti, beneficiarie della prestazione.
Parte opposta ha assolto al proprio onere istruttorio fornendo, come detto, una prova completa della propria pretesa producendo, sin dal ricorso monitorio e nell'odierno giudizio di merito: le fatture emesse ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 633/1972, il registro delle fatture, i rapporti di intervento (cd.
“rapportini”), gli ordini di lavoro e documenti tecnici e, inoltre, per rafforzare il proprio diritto di credito, ha addotto prove testimoniali plurime e convergenti producendo, altresì, riscontri documentali provenienti dalla stessa parte opponente prodotti dalla stessa in altro procedimento (valutabili, ex art. 116 c.p.c. - Cass. civ., sez. II, n. 3446/2019).
Va detto, in diritto, che la giurisprudenza di legittimità, nei casi di collaborazione continuativa tra imprese tramite messa a disposizione di manodopera specializzata, considera sufficiente, per dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale, la prova della continuità delle prestazioni, dell'ingerenza della committente e della ricezione dei rapporti di intervento. In altri termini, la prova della continuità delle prestazioni e dei rapporti operativi è sufficiente per dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale anche in assenza di formale contratto scritto (cfr. tra le tante Cass. civ., sez. II, n. 6933/2020; Cass. civ.,
sez. lav., n. 20844/2016: sulla rilevanza della collaborazione reiterata e continuativa quale prova dell'esistenza del rapporto;
Cass. civ., sez. II, n. 27816/2019: sulla sufficienza di prove orali convergenti nel caso di prestazioni d'opera non formalizzate;
Cass. civ., sez. III, n. 13858/2015; Cass.
Civ, Sez. II, n. 11859/2019: “la fattura, se corroborata da documenti operativi e testimonianze, è prova
idonea del credito negli appalti di opere e servizi”).
Ebbene, la generica affermazione di inesistenza del rapporto posto a base delle fatture emesse viene
Tes_ smentita dai testi della stessa società opponente ( , , ) avendo affermato che Tes_1 Tes_2 Tes_4
tra le odierne società esisteva un rapporto collaborativo stabile tanto che la InTech costituiva la fonte
“ordinaria” di manodopera della infatti, nelle collaborazioni stabili tra società, la Parte_2
pagina 5 di 15 prassi consolidata può costituire fonte di integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 1374 c.c. (cfr. anche
Trib. Milano, sez. Imprese, 15.2.2018 – nella messa a disposizione continuativa di personale tecnico tra società del medesimo gruppo di interesse – come nel caso in esame- i documenti operativi e la prassi gestionale prevalgono sull'assenza di formale contrattualizzazione).
Dal quadro probatorio offerto dalla opposta, la prova dell'esecuzione dei lavori oggetto del decreto monitorio può ritenersi pienamente raggiunta, atteso che le testimonianze e le prove documentali
Pa offerte consentono di ritenere pienamente legittima la pretesa creditoria di nei confronti della CP_1
per i lavori svolti tra il 2014 e il 2016, diversamente dall'assunto dell'opponente di Parte_2
inesistenza del credito.
Si riportano i punti più salienti delle prove testimoniali rese dai testi di parte opposta sulle circostanze di cui alla seconda memoria ex art. 83 c.p.c.: il sig. ascoltato all'udienza del 9.6.2023, Testimone_5
confermando i capitoli di prova sui quali è stato interrogato, ha sostanzialmente riferito che quale
Par dipendente della . ha eseguito diversi lavori per conto della allo stesso modo CP_1 Parte_3
il teste ascoltato all'udienza 20.10.2023, ha confermato di aver svolto, quale Testimone_6
dipendente della InTech., dei lavori per le commesse ricevute dalla opponente;
il teste Controparte_3
ascoltato all'udienza 26.1.2024, ha risposto affermativamente sui capitoli di prova addotti
[...]
dall'opposta riferendo, in particolare, che lui stesso aveva “ritirato e consegnato la piattaforma aerea”
(cfr. cap. 9 della memoria dell'opposta); il teste , ascoltato all'udienza Testimone_7
26.1.2024, ha confermato le circostanze riferendo, in particolare, di aver eseguito i lavori nella parte finale di essi “come da fattura, ordine di lavoro e certificati di lavoro che mi vengono mostrati” (cfr.
capo 7 della memoria dell'opposta); il teste , ascoltato all'udienza del 1.3.2024, Testimone_8
ha confermato il capitolo di prova n. 3 riferendo che “il certificato finale di installazione è stato scritto
Par proprio da me…”. In definitiva, i testi della hanno permesso di accertare che quest'ultima CP_1
società ha eseguito i lavori per conto della nel campo dell'installazione di insegne Parte_2
commerciali e nella logistica connessa, fornendo la manodopera necessaria. pagina 6 di 15 Peraltro, negli stessi termini si sono espressi i testi di parte opponente: , ascoltato Testimone_9
all'udienza del 20.10.2023, ha riferito che la si avvaleva del personale della InTech Parte_2
per le sue commesse, emettendo fatture per i lavori eseguiti e rimborsando senza ricarichi il costo del personale;
in particolare, sulla circostanza n. 5) della seconda memoria ex art. 183 cpc dell'opponente,
se la negli anni 2014, 2015 e 2016 per eseguire le commesse acquisite a proprio Parte_2
nome nel campo della installazione di insegne commerciali presso terzi, su incarico di aziende titolari di marchi aventi notorietà nazionale ed internazionale, si avvaleva del personale messo a disposizione
Par dalla sulla base di accordi di fornitura di manodopera, ha testualmente riferito “Si, la CP_1 [...]
ParCP_
si avvaleva di personale della come prestazione di manodopera”; sul capitolo n. 6), Parte_2
se la relativamente alle commesse per installazione di insegne commerciali da essa Parte_2
Par eseguite avvalendosi del personale della emetteva fatture direttamente alle ditte committenti CP_1
e rimborsava il costo del personale fornito dalla In senza maggiorazioni e ricarichi, ha CP_1
risposto: “Si la emetteva fatture nei confronti delle ditte committenti e, Parte_2
Pa CP_ successivamente, rimborsava alla il costo del personale messo a disposizione”. Inoltre, sempre il teste all'udienza del 28.3.2025, interrogato sulla circostanza a prova contraria di cui Testimone_9
alla seconda memoria della In ha riferito che i nominativi indicati nei rapporti di lavoro CP_1
Pa prodotti dall'opposta corrispondevano ai dipendenti della . CP_1
Negli stessi termini il teste di parte opponente, sig.ra la quale, ascoltata all'udienza del Testimone_10
26.1.2024, sulla circostanza di cui al n. 5 della memoria dell'opponente, dichiarava: “ accadeva che la
ParCP_
si avvalesse del personale della . mediante accordi per la fornitura di Pt_2 Parte_2
manodopera………la fatturava i lavori eseguiti direttamente alle ditte committenti e Parte_2
CP_ rimborsava il costo della manodopera senza maggiorazioni alla In. ”. Medesime dichiarazioni venivano rese dal sig. , ascoltato all'udienza del 9.6.2023, e dal sig. , Tes_11 Testimone_12
ascoltato all'udienza del 16.5.2025, che, chiamati a rispondere a prova contraria, confermavano la circostanza di cui al richiamato capo 5) e cioè che la si avvaleva del personale di Parte_2
pagina 7 di 15 In per l'esecuzione dei lavori e che rimborsava il costo della manodopera senza applicare CP_1
maggiorazioni.
Tale quadro probatorio rende pertanto inverosimili le prospettazioni della società opponente circa
Par l'inesistenza di un rapporto di subappalto con la per i lavori portati nel ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi sono supportate dalla documentazione prodotta dalla società
opposta, tra cui ordini di lavoro e certificati, che confermano il rapporto intercorso tra le due aziende come dedotto dall'opposta.
L'inverosimiglianza della tesi difensiva della società opponente, che nega, come detto, il rapporto di collaborazione intercorso tra le stesse parti, è stato già evidenziata da questo Giudicante dove, con ordinanza del 27.9.2019 decidendo sulla querela di falso presentata dalla sugli ordini Parte_2
Pa di lavoro prodotti dalla , ha testualmente detto: “ritenuto pacifico tra le parti l'esistenza di un CP_1
Par pregresso rapporto di collaborazione societario dove la avrebbe dovuto fornire prestazione CP_1
di manodopera per la installazione di insegne luminose in favore della (come risulta Parte_2
nello scritto difensivo a firma del difensore dell'opponente nel giudizio pendente innanzi alla Sezione
Specializzata in materia di impresa il quale, benché non possa assumere valore di confessione
giudiziale spontanea, ben può costituire elemento indiziario liberamente valutabile…”.
E' accaduto, difatti, che nella controversia n. 2467/2016, Tribunale di Campobasso – Sez. Imprese,
negli scritti difensivi si era sostenuto che “ In base agli accordi tra e : - Parte_4 Controparte_2
CP_ il ruolo che la In. doveva svolgere all'interno del gruppo societario in questione era quello di
fornire, attraverso i suoi dipendenti, con la direzione dello stesso , prestazioni di manodopera, Per_2
per la installazione di insegne luminose, in favore della su incarico e con i mezzi Parte_2
ParCP_ nonché presso i clienti di quest'ultima - la doveva, quindi, avere quale unica cliente la stessa
, verso la quale doveva emettere le proprie fatture per le prestazioni eseguite”. Trattasi Parte_2
ovviamente di uno scritto difensivo sottoscritto dal precedente difensore dell'odierna opponente che, in pagina 8 di 15 quanto tale, non ha alcun valore confessorio e peraltro riferibile ad una parte processuale diversa dall'odierna società opponente. Tuttavia, considerate le altre risultanze probatorie emerse nell'odierno giudizio, può senz'altro costituire un valido elemento indiziario che i rapporti tra le odierne società
erano regolati nei termini descritti dall'opposta.
In sintesi, tutte le testimonianze e i documenti prodotti, inclusi quelli prodotti dalla stessa , Parte_2
convergono verso un'unica direzione e cioè quella per cui In ha svolto in subappalto lavori per la CP_1
società opponente ed ha quindi diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni fornite, il cui importo non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Quest'ultima, pur avendone l'onere, non ha fornito prova alcuna dei propri assunti per cui l'opposizione come proposta è del tutto infondata e va rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale, che attiene le presunte violazioni degli obblighi dei lavoratori
(artt. 2104, 2105 c.c.) e quella di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), parte opponente asserisce che la società opposta si sarebbe appropriata di dati e documenti relativi alla propria attività d'impresa avvalendosi di un proprio dipendente ( , dimessosi dalla e poi assunto Persona_3 Parte_2
dalla Intech) e contestando al sig. , all'epoca dipendente della la Controparte_2 Parte_2
sottrazione di tre computer e di tutta la documentazione relativa alle commesse così acquisendo un vantaggio concorrenziale, sviando la clientela della società opponente.
Si premette che le lamentele relative alla sottrazione di veicoli e alla estromissione della Parte_2
dai locali dell'opificio sito in Ripalimosani non vi è ragione di affrontarle sia perché, quanto alla
[...]
prima, è intervenuta la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3403/2023 di assoluzione del CP_2
dal reato contestato (cfr. ex art. 646 c.p.c. per sottrazione delle chiavi degli automezzi,
[...]
originali e copie, dai locali della ), sia in quanto il secondo episodio vede coinvolta una Parte_2
società ( Euris Italia) che non è parte nel presente giudizio. Allo stesso modo, considerato che la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato sig. CP_2
, in proprio, a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, avrebbe dovuto
[...]
pagina 9 di 15 essere fatta valere dinanzi al Tribunale di Campobasso in funzione del Giudice del Lavoro, così
separando i due giudizi, ne consegue che tutte le domande proposte nei suoi confronti per violazione degli obblighi di correttezza ex art. 1175 c.c., di diligenza ex art. 2104 e di fedeltà ex art. 2105 c.c., non possono essere esaminate in questo giudizio.
Ciò premesso, l'unico capo della domanda riconvenzionale da prendere in esame è solo quella avanzata dalla società opponente nei confronti della società opposta per sviamento della clientela e della richiesta di risarcimento del danno per grave perdita del fatturato.
Secondo l'opponente, nella fattispecie in esame vi sarebbe stata un'illecita appropriazione di clientela,
realizzata contestualmente alla fuoriuscita del sig. , che avrebbe trasferito sulla propria Persona_3
email i dati aziendali della e di furto ad opera di ignoti di tre personal computer e Parte_2
della documentazione relativa alle commesse.
Premesso che la produzione di una sola ricevuta della email (doc. 11) non consente di stabilire cosa abbia effettivamente trasferito il al proprio indirizzo email e che, infine, la denuncia di furto Per_1
presso la sede della in Castel San Pietro Terme ha trovato il suo epilogo nella sentenza del Parte_2
Tribunale di Bologna n. 3403/2023, di assoluzione del per i fatti indicati nella querela Controparte_2
sporta dal in data 23.8.2016, si osserva comunque in diritto che nello sviamento di Parte_4
clientela, l'illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, deve invece ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già
in rapporti con l'impresa alla cui dipendenze aveva prestato lavoro (cfr. Cass. n. 12681/2007). Del pagina 10 di 15 resto, "il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è
che contesa della clientela) sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui
all'art. 2598, n. 3, c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o
indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il
complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente
condivise dalla categoria). Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del
concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad
un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l'utilizzo
delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da
legittimo patto di non concorrenza" (cfr. Cass. n. 18772/2019).
Nel caso in esame, parte opponente non ha fornito alcun elemento che faccia anche solo presumere una condotta di illecito sviamento attuata dalla parte opposta ai suoi danni.
Pa Non risulta, infatti, che le società transitate da a siano stati contattati in Parte_2 CP_1
modo scorretto, né che il passaggio dall'una all'altra realtà imprenditoriale sia stato propiziato dalla diffusione di notizie false o denigratorie o dall'impiego di modalità comunque contrarie alle regole deontologiche che disciplinano i rapporti tra concorrenti.
La mancata dimostrazione circa il concreto utilizzo di mezzi contrari alle regole della correttezza professionale non consente, pertanto, di ravvisare gli estremi della fattispecie evocata dall'opponente.
Par D'altronde, quella che si è creato tra le varie ditte e la è anche una relazione Controparte_4
personale e fiduciaria creatasi dopo diversi anni di collaborazione e nulla può escludere che un certo numero di ditte abbia deciso di seguire di propria iniziativa il dopo che questi ha interrotto il Per_2
rapporto con la per continuare la propria attività imprenditoriale con la propria Parte_2
società.
La fiducia nella competenza professionale del rispetto al è stato evidentemente uno dei Per_2 Tes_1
P fattori preponderanti che ha condotto i clienti a scegliere la anziché la . CP_1 Parte_2
pagina 11 di 15 Peraltro, i testimoni di parte opponente ( , , e Tes_11 Testimone_10 Testimone_9 Tes_13
Par
) nulla di rilevante hanno riferito in merito alle asserite condotte illecite della essendosi
[...] CP_1
limitati a riferire che “alcune ditte avevano interrotto i rapporti commerciali con la ” (cfr. Parte_2
Pa CP_ teste ) o che “la aveva acquisito come clienti alcune ditte della o che le Testimone_9 Pt_2
ParCP_ ditte stesse comunicavano alla che avrebbero avuto rapporti commerciali solo con la ” Pt_2
(cfr. e ). Tes_2 Tes_11
Insomma, non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l'utilizzo da parte del , ex Per_2
dipendente della , delle proprie conoscenze e rapporti commerciali con le ditte committenti, Parte_2
non essendo vincolato alla da alcun legittimo patto di non concorrenza. Parte_2
Considerato pertanto che lo sviamento di clientela richiede prova rigorosa della condotta decettiva, che non è stata fornita dalla e che la perdita di alcuni clienti non è di per sé indice di Parte_2
sviamento, la domanda è carente di presupposti positivi (Cass. civ., sez. I, n. 16294/2019; Cass. civ.,
sez. I, n. 22118/2010): per integrare illecito ex art. 2598 c.c. occorre dimostrare un comportamento attivo e scorretto (cfr. Trib. Roma, sez. impresa, 4.3.2020).
Al contrario, le dichiarazioni dei testi (udienza del 28.3.2025), (udienza 16.5.2025) Tes_14 Tes_4
e (udienza 28.3.2025) dimostra piuttosto che la cliente ha richiesto un intervento Tes_15 CP_5
Pa sostitutivo per lavori eseguiti non a regola d'arte dalla che la è stata Parte_2 CP_1
chiamata ad eseguire per ragioni di urgenza e sicurezza e, infine, che molte altre società clienti hanno continuato a collaborare con la società opponente anche dopo il 2016.
La domanda riconvenzionale va rigettata anche sotto il profilo della mancata prova del danno.
Infatti, va ricordato che "chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in
modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come
la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia pagina 12 di 15 dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di
provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di
causa" (cfr. Cass. n. 13328/2015), come avvenuto nella fattispecie in esame dove l'opponente ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti “nella misura accertata in corso di
causa ovvero liquidata in via equitativa”.
In altre parole "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria
non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...),
ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da
tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi
vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e
dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (cfr. Cass. citata n. 13328/2015; Cass. n.
17408/2012). Né la prova del danno può essere tratta dalla documentazione depositata dall'opponente
(cfr. relazione tecnica di parte a firma del dott. ). Parte_5
Sul punto va precisato che la mera produzione di un documento non risulta di per sé sufficiente per assolvere al proprio onere allegatorio non potendosi richiedere una lettura estrapolativa dei fatti dalla mera analisi del documento prodotto, essendo, invece, sempre necessario che i fatti posti a sostegno delle domande od eccezioni, oltre ad essere provati (eventualmente, appunto, mediante la produzione documentale) vengano anche allegati negli scritti difensivi. Il giudice ha, infatti, il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 11145/2025).
Nel caso di specie, la generica affermazione secondo cui “i danni cagionati alla società opponente
sono di ingente entità, come risulta dall'allegata perizia contabile..” , non può costituire ex se elemento sufficiente al fine di ritenere soddisfatto l'onere di allegazione del danno, non potendo il giudice dedurre ed estrapolare lo stesso dalla mera analisi documentale, in quanto all'attività di pagina 13 di 15 produzione dei documenti, deve necessariamente accompagnarsi una corrispondente e puntuale attività
di allegazione, che nella specie è stata formulata in maniera del tutto generica anche in ordine al nesso
Pa di causalità tra l'asserita condotta illecita della e il danno, non potendosi escludere che la CP_1
perdita del fatturato possa essere stata causata da altri fattori.
Consegue da quando detto il rigetto anche della domanda riconvenzionale.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza dovendosi fare applicazione del DM
55/2014, come modificato dal DM 37/2018, che impone di considerare il valore della causa (fascia corrispondente al valore delle fatture ingiunte); le fasi effettivamente svolte: studio, introduttiva,
istruttoria, decisionale, la complessità della controversia che risulta elevata, con numerosissime prove testimoniali, il contenzioso su più domande (opposizione + riconvenzionale) e la durata ultraquinquennale del processo. Pertanto, per la liquidazione delle spese e competenze di giudizio appare equo applicare i parametri medi, con aumento del 30% per la complessità istruttoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario LE AL, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 260/2018 emesso dal Tribunale di Campobasso
Par in data 9.5.2018 e proposta dalla società nei confronti della Parte_1
[...]
CP_
così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
260/2018;
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che ne dichiara l'esecutività ex art. 653
c.p.c. ;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che CP_6
vengono liquidate, tenuto conto dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 e 5 del DM 55/2014, pagina 14 di 15 in euro 18.333,90 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 2
DM 55/2014.
Così deciso in Campobasso il 25 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
LE AL
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