Articolo 375 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 374Articolo 376
Versione
6 maggio 1952
Art. 375.
(Registro delle partenze)


Presso ogni ufficio di porto e' tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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