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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
SISTO OV, Relatore
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 454/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 274/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 04/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/004796/000/001/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N.454/2025 Ricorrente_1 & C. s.n.c., in proprio, impugnava la sentenza n. 274/01/25 depositata il 04/04/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, respingeva, a spese compensate, il ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione N. 2021/3T/004796/000/001/001, notificato in data 10/10/2024, riguardante l'imposta di registro e le sanzioni applicate sul contratto di locazione commerciale con la Società_2 s.r.l., stipulato in data 15/06/2021 e registrato in data 30/07/2021, con un ritardo di 15 giorni rispetto al termine normativamente previsto (30 giorni dalla data della stipula ex art. 17 TUR).
La contribuente provvedeva, pertanto, alla registrazione tardiva avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472/1997, versando l'imposta di registro parametrata al canone relativo alla prima annualità in ragione dell'opzione per il versamento dell'imposta con frequenza annuale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, d.p.r. n. 31/1986 (TUR).
La società versava le sanzioni in sede di ravvedimento, ritenendo che anche il trattamento sanzionatorio dovesse essere commisurato alla sola prima annualità, anziché riferirsi, alla base imponibile dell'imposta per i contratti di locazione nell'importo pari al canone per l'intera durata del contratto ex art. 43, primo comma, lett. h), TUR (D.P.R. 131/1986.
L'ufficio riteneva errata la liquidazione delle sanzioni dovute a seguito del ravvedimento e con l'avviso di liquidazione n. 2021/3T/004796/000/001/001, recuperava le maggiori sanzioni dovute per la tardiva registrazione del contratto ai sensi dell'art. 69 d.p.r. n. 31/1986 e gli interessi, per complessivi € 1.146,75.
Con ricorso notificato in data 04/12/2024, mediante consegna diretta all'Ufficio Territoriale di Genova 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova (prot. n. 0299971), la società
Ricorrente_1 di Nominativo & C. s.n.c. impugnava il predetto avviso di liquidazione, comunque, versando interamente le somme liquidate dall'Ufficio con l'avviso impugnato, lamentando l'errato calcolo delle sanzioni e degli interessi, i quali si sarebbero dovuti commisurare all'importo della prima annualità e non all'intera durata, chiedendo la restituzione dell'eccedenza versata.
Sulla costituzione dell'Ufficio che evidenziava che dal combinato disposto di cui agli artt. 49 e 69 del TUR, si rileva che nell'ipotesi di tardiva registrazione del contratto di locazione effettuata con ritardo non superiore ai 30 giorni, la sanzione va determinata nella misura compresa tra il 60% e il 120% dell'ammontare delle imposte dovute che, a loro volta, vanno calcolate ex art. 43, comma 1, lett. h), d.p.r. n. 31/1986, con base imponibile corrispondente, per i contratti (diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti) all'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Genova emetteva l'impugnata sentenza, della quale la società contribuente ne eccepiva l'illegittimità riproponendo la questione per la quale il trattamento sanzionatorio dovesse essere commisurato alla sola prima annualità, come deciso dalla Corte di Cassazione e come la stessa Agenzia delle Entrate aveva ritenuto con la risoluzione N. 56 del 13.10.2025 e chiedendo la restituzione dell'eccedenza versata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova che insisteva sul fatto che le sanzioni e gli interessi si sarebbero dovuti commisurare all'importo del canone di locazione commisurata all'intera durata.
Con successiva memoria depositata il 09.01.2026, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova evidenziava che l'Amministrazione fiscale avesse fatto proprio, con la Risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025, il recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla fattispecie della tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale (cfr. sentenze della Cassazione, Sezione V, 18 gennaio 2024, n. 1981 – 24 gennaio 2024, n. 2357 – 29 gennaio 2024, nn. 2585 e 2606, 18 aprile 2024, n. 10504, e 26 giugno 2024, n.17657).
Pertanto, l'Ufficio provvedeva, in autotutela, all'annullamento della contestata pretesa erariale, con conseguente, successivo rimborso della somma di euro 771,90, versata in eccedenza dall'appellante e chiedeva la declaratoria di estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, non può che prendere atto dell'annullamento della pretesa erariale, rappresentata nell'avviso di liquidazione N. 2021/3T/004796/000/001/001, notificato in data 10/10/2024 e della richiesta di estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, pertanto, non può che dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'part. 46 del D. Lgs. 546/1992 disponendo che le spese siano compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
SISTO OV, Relatore
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 454/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 274/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 04/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/004796/000/001/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N.454/2025 Ricorrente_1 & C. s.n.c., in proprio, impugnava la sentenza n. 274/01/25 depositata il 04/04/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, respingeva, a spese compensate, il ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione N. 2021/3T/004796/000/001/001, notificato in data 10/10/2024, riguardante l'imposta di registro e le sanzioni applicate sul contratto di locazione commerciale con la Società_2 s.r.l., stipulato in data 15/06/2021 e registrato in data 30/07/2021, con un ritardo di 15 giorni rispetto al termine normativamente previsto (30 giorni dalla data della stipula ex art. 17 TUR).
La contribuente provvedeva, pertanto, alla registrazione tardiva avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472/1997, versando l'imposta di registro parametrata al canone relativo alla prima annualità in ragione dell'opzione per il versamento dell'imposta con frequenza annuale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, d.p.r. n. 31/1986 (TUR).
La società versava le sanzioni in sede di ravvedimento, ritenendo che anche il trattamento sanzionatorio dovesse essere commisurato alla sola prima annualità, anziché riferirsi, alla base imponibile dell'imposta per i contratti di locazione nell'importo pari al canone per l'intera durata del contratto ex art. 43, primo comma, lett. h), TUR (D.P.R. 131/1986.
L'ufficio riteneva errata la liquidazione delle sanzioni dovute a seguito del ravvedimento e con l'avviso di liquidazione n. 2021/3T/004796/000/001/001, recuperava le maggiori sanzioni dovute per la tardiva registrazione del contratto ai sensi dell'art. 69 d.p.r. n. 31/1986 e gli interessi, per complessivi € 1.146,75.
Con ricorso notificato in data 04/12/2024, mediante consegna diretta all'Ufficio Territoriale di Genova 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova (prot. n. 0299971), la società
Ricorrente_1 di Nominativo & C. s.n.c. impugnava il predetto avviso di liquidazione, comunque, versando interamente le somme liquidate dall'Ufficio con l'avviso impugnato, lamentando l'errato calcolo delle sanzioni e degli interessi, i quali si sarebbero dovuti commisurare all'importo della prima annualità e non all'intera durata, chiedendo la restituzione dell'eccedenza versata.
Sulla costituzione dell'Ufficio che evidenziava che dal combinato disposto di cui agli artt. 49 e 69 del TUR, si rileva che nell'ipotesi di tardiva registrazione del contratto di locazione effettuata con ritardo non superiore ai 30 giorni, la sanzione va determinata nella misura compresa tra il 60% e il 120% dell'ammontare delle imposte dovute che, a loro volta, vanno calcolate ex art. 43, comma 1, lett. h), d.p.r. n. 31/1986, con base imponibile corrispondente, per i contratti (diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti) all'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Genova emetteva l'impugnata sentenza, della quale la società contribuente ne eccepiva l'illegittimità riproponendo la questione per la quale il trattamento sanzionatorio dovesse essere commisurato alla sola prima annualità, come deciso dalla Corte di Cassazione e come la stessa Agenzia delle Entrate aveva ritenuto con la risoluzione N. 56 del 13.10.2025 e chiedendo la restituzione dell'eccedenza versata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova che insisteva sul fatto che le sanzioni e gli interessi si sarebbero dovuti commisurare all'importo del canone di locazione commisurata all'intera durata.
Con successiva memoria depositata il 09.01.2026, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova evidenziava che l'Amministrazione fiscale avesse fatto proprio, con la Risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025, il recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla fattispecie della tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale (cfr. sentenze della Cassazione, Sezione V, 18 gennaio 2024, n. 1981 – 24 gennaio 2024, n. 2357 – 29 gennaio 2024, nn. 2585 e 2606, 18 aprile 2024, n. 10504, e 26 giugno 2024, n.17657).
Pertanto, l'Ufficio provvedeva, in autotutela, all'annullamento della contestata pretesa erariale, con conseguente, successivo rimborso della somma di euro 771,90, versata in eccedenza dall'appellante e chiedeva la declaratoria di estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, non può che prendere atto dell'annullamento della pretesa erariale, rappresentata nell'avviso di liquidazione N. 2021/3T/004796/000/001/001, notificato in data 10/10/2024 e della richiesta di estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria, pertanto, non può che dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'part. 46 del D. Lgs. 546/1992 disponendo che le spese siano compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.