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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 674 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marina Negri, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Andrea Ciccarese, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 20 novembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.2.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 3.5.1986 in Galatina (LE), in regime economico di comunione dei beni, poi mutato, con convenzione del 15.3.2005, in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 25.2.1988 e il 1°.3.1983, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i coniugi avevano stabilito la residenza coniugale in Copertino, in un'abitazione di proprietà del;
che le parti erano Pt_2 proprietarie degli immobili indicati in ricorso e che la loro situazione lavorativa era quella riportata in atti;
che i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale in cui erano confluiti gli immobili specificati in atti;
che la trasferitasi all'estero a prestare la propria Parte_1 attività lavorativa per far fronte ai dissesti economici della famiglia, vantava dei crediti nei confronti del marito per le ragioni più ampiamente specificate in atti;
che il rapporto coniugale aveva subito un'irreversibile crisi nell'ultimo periodo ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso.
Con istanza congiunta depositata il 29.10.2024, le parti hanno dedotto di voler modificare, nei seguenti termini, le condizioni della separazione, e hanno chiesto disporsi lo svolgimento dell'udienza già fissata mediante trattazione scritta, al fine di rassegnare le conclusioni congiunte, in conformità all'accordo raggiunto:
“1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2) gli immobili di proprietà del sig. già casa coniugale, ovvero: Pt_2
1. immobile identificato al cat. urbano al foglio 20, part.lla 277, sub. 1 e 2
2. immobile identificato al cat. urbano al foglio 20, part.lla 311; restano assegnati per l'intero alla ricorrente, con diritto di abitazione concesso al Sig. della Pt_2 dependance totalmente indipendente sita all'interno della proprietà e catastalmente individuata al Foglio 20, particella 311 (come sopra meglio rappresentato);
3) nulla si statuisce e chiede in merito ai figli ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
4) nulla si statuisce in ordine al mantenimento reciproco dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti;
5) in ragione dell'importante contributo lavorativo reso dalla Sig.ra in momenti di grave Parte_1 difficoltà economica per la famiglia, la casa coniugale e il locale artigianale di pertinenza (immobile identificato al cat. urbano al foglio 20, part.lla 277, sub. 1 e 2 e immobile identificato al cat. urbano al foglio 20, part.lla
311) - oggi di proprietà di e su cui gravano due ipoteche iscritte da (Iscrizione contro del Pt_2 CP_1
28/04/2010 – Reg. Particolare 3076 Reg. Generale 16093, Rep. 90631/2010 del 15/04/2010,
Annotazione n. 4174 del 18/11/2020 e Iscrizione contro del 24/05/2013 – Reg. Particolare 1430 Reg.
Generale 15800, Rep. 400/5913 del 21/05/2013, Annotazione n. 4176 del 18/11/2020) che verranno estinte dal ricorrente entro la data delle scadenze di cui alla procedura di rottamazione – verranno trasferiti a titolo gratuito, solutorio - compensativo e degli accordi matrimoniali alla sig. Controparte_2 la quale, a sue spese e cure provvederà preliminarmente alla sola cancellazione dell'ipoteca e a tutte
[...] le spese per il trasferimento del bene. Detta clausola è indispensabile al fine di addivenire alla consensualizzazione della separazione;
6) Con la sottoscrizione del presente atto il Sig. si impegna al suddetto trasferimento immobiliare Pt_2 che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza riferita al presente giudizio, su fissazione di stipula ad opera di Notaio scelto dalla Sig.ra Parte_1 7) i coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, autorizzandosi vicendevolmente la richiesta di certificati ed il rinnovo di documenti relativi alla carta d'identità ed al passaporto.”.
Autorizzata tale modalità di svolgimento dell'udienza di comparizione, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2024, quindi, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni tra loro concordate e la causa è stata trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, con le modifiche concordate, sottoscritte da entrambe le parti e depositate in vista dell'udienza di trattazione scritta del 20.11.2024, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole minorenne.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio il 3.5.1986 in Galatina (LE), trascritto Parte_2 nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 11 Parte II Serie B anno 1986, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore