TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2159
TAR
Sentenza 21 novembre 2024
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Adozione di normativa successiva alla data di pubblicazione del bando di concorso

    Le censure di ottemperanza sono state rigettate con precedente sentenza, confermata in appello e passata in giudicato.

  • Rigettato
    Mancata verifica dei requisiti di partecipazione dei candidati

    Le censure di ottemperanza sono state rigettate con precedente sentenza, confermata in appello e passata in giudicato.

  • Rigettato
    Inammissibilità della candidata ER perché già professore associato

    Le censure di merito sono state esaminate. Il motivo è stato ritenuto infondato.

  • Rigettato
    Incompatibilità della candidata vincitrice

    Le censure di merito sono state esaminate. Il motivo è stato ritenuto infondato.

  • Rigettato
    Dichiarazioni non veritiere della candidata vincitrice

    Le censure di merito sono state esaminate. Il motivo è stato ritenuto infondato.

  • Rigettato
    Illegittima determinazione di criteri supplementari

    Le censure di merito sono state esaminate. Il motivo è stato ritenuto infondato.

  • Rigettato
    Pubblicazioni non producibili o inammissibili dei candidati ER e NT

    Il motivo è infondato. L'obbligo di deposito legale non era più vigente al momento del bando e le pubblicazioni sono state prodotte dopo la data rilevante. Inoltre, la valutazione si basa sull'accettazione della pubblicazione e sulla sua distribuzione al pubblico, non sugli adempimenti successivi a carico dell'editore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2159
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2159
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo