Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01958/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2024, proposto da
RE UL, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Melai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Pavia e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
IA ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Silvio Caruccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CA NT, CL SÒ, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento della nullità e/o annullabilità
- degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un RTD A per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 "Composizione architettonica e urbana", presso il Dipartimento di ingegneria civile e architettura dell''Università degli Studi di Pavia, bandita con d.r. n. 2294 del 7 ottobre 2022, e segnatamente:
- del D.R. n. 2944/2023 del 18.12.2023 di nomina della nuova Commissione giudicatrice;
- degli atti della Commissione Giudicatrice ed in particolare: del Verbale n.1 del 26.04.2024 di insediamento della Commissione e dichiarazione insussistenza cause di astensione o di incompatibilità; del Verbale n.2 del 16.02.2024 con il quale la Commissione ha fissato nuovi criteri; dell’Elenco degli ammessi alla discussione finale del 15.04.2024 (doc.n.6); della Relazione finale del 06.05.2024, dell’Allegato 1 al Verbale n.2, dell’Allegato 1 al Verbale n.4, tutti pubblicati in unico file PDF onnicomprensivo congiuntamente al D.R. n. 1191/2024 del 28 . 05 .202 4 di Approvazione degli atti;
- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi compresi (se esistenti), la rinnovata delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa IA ER a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché, ove occorrer possa, per il secondo annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro già stipulato con la candidata risultata vincitrice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Pavia e di IA ER e di Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2026 il dott. RE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. L’Università degli Studi di Pavia, con D.R. n. 2294 del 07.10.2022, ha indetto una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura nel settore concorsuale 08/D1 e settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana”.
1.1. Il Dott. UL ha impugnato l’esito del concorso - nella cui graduatoria egli si è collocato al quarto posto (con 41,84 punti), preceduto dalla vincitrice IA ER (45,51 punti), da CA NT (43,33 punti) e da CL SÒ (42,64 punti) - dinanzi all’intestato Tribunale (R.G. n. 890/2023).
Il ricorso è stato parzialmente accolto con sentenza n. 2545 del 2023, essendo state ritenute fondate le censure con le quali si lamentava il vizio di motivazione e la violazione di un autovincolo. Infatti, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, la commissione aveva scomposto il punteggio dei parametri di giudizio (titoli professionali e pubblicazioni) in sotto-parametri accompagnati da sotto-punteggi, mentre, all'atto della valutazione, aveva attribuito ai candidati unicamente un punteggio cumulativo per i vari parametri, ciò ridondando, altresì, a difetto di motivazione provvedimentale.
Poiché i vizi riscontrati avevano portata invalidante la complessiva valutazione della commissione, all'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale si è accompagnata una «"regressione" parziale della procedura sino alla (incensurata) fissazione degli autovincoli valutativi e, di riflesso, un rinnovo della valutazione preliminare dei candidati (ivi inclusa la legittima partecipazione di questi alla selezione) nonché della valutazione finale dei medesimi ».
La sentenza ha, infine, specificato il proprio effetto conformativo, nel senso che « l'Università è tenuta a ripetere il giudizio comparativo preliminare e finale dei candidati in conformità all'autovincolo prefissato, avendo cura di formare, ai fini della riedizione del potere, una commissione in diversa composizione rispetto a quella che si è già espressa ».
2. L'Università degli Studi di Pavia ha provveduto al parziale rinnovo della procedura, che ha condotto nuovamente all'individuazione di IA ER quale vincitrice (con 53,88 punti), seguita, nell'ordine, da CL SÒ (51,00 punti), CA NT (48,00 punti) e RE UL (45,50 punti).
3. Con ricorso in ottemperanza, il Dott. UL ha avversato il decreto rettorale n. 1191 del 28 maggio 2024 di approvazione degli atti della procedura e di conferma della vittoria della Dott.ssa ER, domandando sia l’accertamento della sua nullità per violazione o elusione del giudicato portato dalla sentenza n. 2545 del 2023 sia l’annullamento per vizi di legittimità.
3.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
- di ottemperanza:
I) Adozione di normativa successiva alla data di pubblicazione del bando di concorso. Violazione e/o elusione del giudicato della sentenza TAR Milano n. 2545/2023 - violazione del principio del tempus regit actum relativamente: alla Legge 240 del 30.12.2010, art. 24 (Legge Gelmini); dell’art.2, comma 1, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243; dell’art.1 del Bando - D.R. n. 2294 del 07.10.2022 (lex specialis); degli art.7 e 9 del D.R. n. 1162 del 31 maggio 2011 e s.m.i. “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010” (lex specialis); dei Criteri determinati con il Verbale n.1 del 16.12.2022; dell’art.11 Preleggi; degli art.3 e 97 della Costituzione; dell’art. 1 della L. 241/1990 e successive modificazioni. Erroneità e falsa rappresentazione dei presupposti. Irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifeste .
L’Università, nel rinnovare la procedura concorsuale dopo l’annullamento disposto dal TAR Milano, non avrebbe rispettato il principio secondo cui devono applicarsi le norme vigenti al momento della pubblicazione del bando;
II) Mancata verifica dei requisiti di “legittima partecipazione” dei candidati. Violazione e/o elusione del giudicato della sentenza TAR Milano n. 2545/2023 - violazione degli art.3 e 97 della Costituzione; dell’art. 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni.
L’Università si sarebbe limitata a recepire l’elenco dei candidati senza effettuare alcuna verifica sostanziale dei requisiti, in particolare sulla legittima partecipazione alla procedura della vincitrice;
- di ottemperanza e di merito:
III) “ Inammissibilità alla procedura della dott.ssa ER perché già professore associato. Violazione e/o elusione del giudicato della sentenza TAR Milano n. 2545/2023 - violazione e/o errata applicazione ed interpretazione della Legge 240 del 30.12.2010, art. 24; dell’art.2 del Bando - D.R. n. 2294 del 07.10.2022 (lex specialis); dell’art.10 del D.R. n. 1162 del 31 maggio 2011 e s.m.i. “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010” (lex specialis). Erroneità e falsa rappresentazione dei presupposti. Irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifeste ”.
Posto che il bando escludeva espressamente dalla partecipazione coloro che avessero già ricoperto il ruolo di professore associato o posizioni equivalenti, la vincitrice della procedura avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto avrebbe svolto per anni il ruolo di Senior Lecturer all’estero, posizione equiparata a professore associato secondo la normativa ministeriale.
IV) “ Incompatibilità della candidata vincitrice / inammissibilità alla procedura. Violazione e/o elusione del giudicato della sentenza TAR Milano n. 2545/2023 - violazione e/o errata applicazione della Legge 240 del 30.12.2010, art. 18 (Legge Gelmini); dell’art.8 del Bando - D.R. n. 2294 del 07.10.2022 (lex specialis); dell’art.17 del D.R. n. 1162 del 31 maggio 2011 e s.m.i. “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010” (lex specialis); dei principi generali in tema di motivazione, correttezza e di imparzialità (artt. 3 e 97 della Costituzione); artt. 1 e 3, L. 241/1990 e successive modificazioni. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, incoerenza, difetto assoluto dei presupposti, illegittimità derivata e sviamento ”
La normativa vigente e il bando prevedono l’esclusione dei candidati che abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con docenti del dipartimento interessato. L’amministrazione non ha disposto l’esclusione della vincitrice, che avrebbe dichiarato nella domanda di partecipazione di trovarsi in tale situazione.
V) “ Dichiarazioni non veritiere della dott.ssa ER: esclusione dalla procedura ex art. 75 d.p.r. 445/2000. Violazione e/o elusione del giudicato della sentenza TAR Milano n. 2545/2023 - violazione e/o errata applicazione ed interpretazione dell’art.17 del D.R. n. 1162 del 31 maggio 2011 e s.m.i. “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010” (lex specialis); dei principi generali in tema di motivazione, correttezza e di imparzialità (artt. 3 e 97 della Costituzione); artt. 1 e 3, L. 241/1990 e successive modificazioni; artt.75 e 76 DPR 445/2000; art. 2697 c.c.. Erroneità e falsa rappresentazione dei presupposti. Irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifeste ”.
La candidata vincitrice avrebbe reso dichiarazioni non veritiere nella domanda di partecipazione, sia in merito ai requisiti sia in relazione ad altri elementi (tra cui le pubblicazioni) e avrebbe perciò dovuto essere dichiarata decaduta;
VI) “ Illegittima determinazione di criteri supplementari. Violazione e/o elusione del giudicato della sentenza TAR Milano n. 2545/2023 - violazione e/o errata applicazione ed interpretazione della Legge 240 del 30.12.2010, art. 24 (Legge Gelmini); del D.M. 25 MAGGIO 2011, n. 243; dell’art.12 del D.P.R. 9 MAGGIO 1994, n. 487; dell’art. 9 del Bando - D.R. n. 2294 del 07.10.2022 (lex specialis); dei Criteri determinati con il Verbale n.1 del 16.12.2022; degli art. 1 e 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni; degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione della regula juris del Bando, sviamento. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ”.
La Commissione, in sede di rinnovazione, avrebbe dovuto limitarsi ad applicare i criteri già stabiliti nella prima fase della procedura. Invece, avrebbe introdotto nuovi criteri di valutazione dopo aver preso visione dei candidati e dei loro titoli;
- di merito:
VII) “ Pubblicazioni non producibili o inammissibili dei candidati ER e NT - Violazione e/o errata applicazione ed interpretazione della Legge 240 del 30.12.2010, art. 24; D.M. 25 MAGGIO 2011, n. 243, art. 3; degli artt. 4 e 5 del Bando - D.R. n. 2294 del 07.10.2022 (lex specialis). Eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto, illegittimità derivata e sviamento ”.
Alcune pubblicazioni presentate dai candidati ER e NT non rispetterebbero gli specifici requisiti previsti dal bando per l’ammissibilità delle pubblicazioni, tra cui il deposito legale e la conformità agli originali.
3.1. Con sentenza n. 3295 del 2024, confermata in sede di appello, l’intestato Tribunale ha respinto il ricorso in ottemperanza per la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato, al contempo convertendo l’azione nel rito ordinario ai fini della decisione della domanda di annullamento.
4. In vista dell’udienza pubblica, l’Università resistente ha depositato documenti.
5. All’udienza del 13 aprile 2026, la causa è stata introitata in decisione.
6. Preliminarmente, si precisa che il perimetro dell’odierna decisione è circoscritto ai motivi qualificati dal ricorrente come di merito ( sub III, IV, V, VI, in parte qua , e VII), in ossequio ai principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che informano (anche) il processo amministrativo (come riconosciuto, tra le altre, da Cons. Stato, Ad. Plen., 13 aprile 2015, n. 4, e 27 aprile 2015, n. 5). Del resto, sulle censure qualificate come di ottemperanza il Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza n. 3295/2024, confermata in appello e passata in giudicato.
7. Per ragioni di ordine logico, appare opportuno principiare dall’esame dal settimo motivo, in quanto il suo rigetto determinerebbe il mancato superamento della prova di resistenza da parte del ricorrente, in particolare nei confronti del Dott. NT, classificato al terzo posto con 48,00 punti (a fronte dei 45,50 del ricorrente), come meglio si vedrà.
7.1. Il motivo, con cui si deduce la mancanza di specifici requisiti per l’ammissibilità di alcune pubblicazioni presentate dalla Dott.ssa ER e dal Dott. Baroncini - tra cui il deposito legale (art. 4 del bando di concorso) e la conformità agli originali (art. 5) - è infondato.
L’art. 5 del bando (penultimo comma, Doc. 2 depositato dal ricorrente) prevede quanto segue:
“ Per i lavori stampati in Italia entro il 1 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e, successivamente, dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 ”.
Il ricorrente lamenta, in particolare e per quanto qui rileva, che il Dott. NT non avrebbe adempiuto l’obbligo di deposito congiunto presso due biblioteche nazionali, previsto dal D.P.R. n. 252/2006, per le pubblicazioni nn. 7, 9, 11 e 12.
Orbene, va prima di tutto ricordato che “ Il D.lgs. Lgt. n. 660/1945 si è limitato a modificare la L. n. 374/1939 recante “Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni”. Tuttavia, la L. n. 374/1939, nel testo modificato dal D.lgs. Lgt. n. 660/1945, è stata interamente abrogata dall’art. 8 della L. n. 106/2004 e dall’art. 46 del D.P.R. n. 252/2006. L’abrogazione è stata confermata dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ” (T.A.R. Piemonte, III Sez., 23 gennaio 2026, n. 107).
Ne consegue che non rileva il riferimento fatto dal bando al predetto D.lgs. Lgt. n. 660/1945, il quale non era più vigente alla data di indizione della procedura in discussione.
Ciò posto, va osservato che l’adempimento degli obblighi di legge relativi al deposito legale doveva essere assolto, ai sensi dell’art. 5 del bando, “ per i lavori stampati in Italia entro il 1 settembre 2006 ”: rileva quindi, nel senso dell’inapplicabilità di tali obblighi, il fatto che tutti i lavori del Dott. NT cui fa riferimento il ricorrente siano stati pubblicati in anni successivi (segnatamente, dal 2019 al 2021).
Inoltre, il suddetto penultimo comma dell’art. 5 del bando va necessariamente letto in combinato disposto con il secondo comma del medesimo articolo della lex specialis , in forza del quale “ Sono considerate valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali ”, nonché con l’art. 9 del bando, in forza del quale la commissione nell’effettuare la valutazione preliminare dei candidati prende in considerazione “ esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali ”.
L’art. 5, co. 2 e l’art. 9 della lex specialis concorsuale, appena riportati, rispecchiano quanto previsto:
a) dal D.M. 28 luglio 2009, che, all’art. 3 “ valutazione delle pubblicazioni scientifiche ”, dispone in riferimento ai concorsi per il reclutamento dei ricercatori universitari, che “ Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali” ;
b) dal D.M. 243/2011, il cui art. 3, comma 1 stabilisce che “ Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale … ”.
Risulta quindi in ogni caso irrilevante il mancato deposito congiunto presso due biblioteche nazionali, posto che il relativo obbligo deve essere necessariamente essere interpretato alla luce dell’art. 5, secondo comma e dell’art. 9 del bando, nonché delle previsioni recate dal D.M. 28 luglio 2009 e dal D.M. 243/2011. Del resto, nel caso di specie il ricorrente principale non ha messo in dubbio che tali pubblicazioni siano state a monte accettate per la pubblicazione.
Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, l’espletamento degli adempimenti in tema di invio e deposito dei documenti stampati, che deve essere curato dall’editore, o comunque del responsabile della pubblicazione, ovvero dal tipografo, qualora manchi l'editore, ai sensi del capo II del d.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, non coincide con il complesso delle attività necessarie e sufficienti perché si possa affermare che un’opera a stampa risulti effettivamente ‘pubblicata’ e valutabile ai fini concorsuali, tenuto conto che fra le due nozioni sussista una oggettiva diversità (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5928; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 16 luglio 2012, n. 1306).
Al riguardo, è stato infatti osservato:
“- che il comma 1 dell’articolo 7 del d.P.R. 252, cit. stabilisce che la consegna degli stampati e dei documenti debba essere eseguita dal soggetto obbligato (l’editore o il responsabile della pubblicazione) “entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti”. Quindi la disposizione in esame, già sotto il versante testuale, indica l’esistenza di uno iato temporale fra il momento di prima diffusione dell’opera nei confronti del pubblico e il successivo compimento delle attività di consegna e deposito;
- che alla diversità cronologica dei due momenti e delle due attività appena richiamate si accompagna la diversità di ratio che le caratterizza;
- che, per quanto attiene la valutabilità ai fini concorsuali dell’opera, appare ragionevole fare riferimento al momento della prima distribuzione al pubblico dei documenti e non al completamento degli ulteriori adempimenti di cui è menzione agli articoli 6 e seguenti del richiamato regolamento;
- che non risulterebbe sistematicamente condivisibile un’opzione interpretativa secondo cui l’esistenza o meno di una ‘pubblicazione’ (con i conseguenti vantaggi per l’autore anche in termini di valutabilità ai fini concorsuali) risulti demandata all’adempimento di attività di fatto sottratte alla sfera di disponibilità dell’autore e demandate dalle pertinenti disposizioni regolamentari a un diverso soggetto (l’editore ovvero il responsabile della pubblicazione) ” (così Cons. Stato, n. 5928/2011 cit.).
In sostanza, ai fini della valutazione, da parte delle commissioni di concorso, delle opere dei candidati, ciò che assume valore è l’accettazione dell’opera dall’editore e l’effettuazione delle operazioni finalizzate alla distribuzione, non gli adempimenti successivi a carico non dell’autore ma di un soggetto diverso quale l’editore o il responsabile della pubblicazione.
Le medesime considerazioni valgono per la pubblicazione della Dott.ssa ER, avverso la quale parimenti si appunta la censura in esame.
Alla stregua di quanto esposto, dunque, il motivo è infondato.
8. Dall’infondatezza del settimo motivo discende il mancato superamento della prova di resistenza, e quindi l’inammissibilità per carenza di interesse, delle ulteriori censure, volte a contestare l’attribuzione dei punteggi ai candidati ER e SÒ.
Quand’anche dette censure fossero accolte, infatti, il ricorrente (che ha conseguito il punteggio di 45,50 punti) si troverebbe in posizione deteriore rispetto a quella del Dott. NT (48,00 punti). Infatti, il Dott. UL non ha formulato censure avverso il punteggio attribuitogli dalla commissione; né risultano ulteriori contestazioni del punteggio conseguito dal Dott. NT.
Occorre al riguardo osservare che la giurisprudenza è costante nell’affermare che “ in presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2304; Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963).
In senso analogo è stato più di recente ribadito che “ nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata ” e precisato che “ non sussiste in capo al ricorrente l'onere di fornire la prova di resistenza quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l'annullamento totale o parziale della procedura ” ( ex multis , Tar Catania, sez. I, 11 marzo 2024, n. 957).
9. Da quanto sin qui esposto consegue che il ricorso è complessivamente infondato e pertanto da respingere.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, che liquida in 1.500,00 euro oltre accessori di legge in favore dell’Università degli Studi di Pavia e del Ministero dell’Università e della Ricerca (in solido) e in 1.500,00 euro oltre accessori di legge in favore della parte controinteressata IA ER.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RE LI, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RE LI | EF LL |
IL SEGRETARIO