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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
ZZ DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4005/2022 depositato il 31/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Roentgen 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022PA0101237 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento dell'unità immobiliare, mantenuta in categoria A/2, ma elevata da classe 5 (proposta Docfa) a classe 7, con determinazione della rendita catastale in € 1.471,90
(in luogo di € 1.054,86 indicati in Docfa
La ricorrente deduceva l'illegittimità della rettifica, sostenendo l'erroneità dei confronti utilizzati dall'Ufficio, la non omogeneità delle unità immobiliari comparate, la distanza dei fabbricati scelti e la mancata considerazione delle unità del medesimo stabile, dotate di classe 5.
L'Amministrazione finanziaria si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando:
- la storica appartenenza dell'unità immobiliare alla classe 7 sin dal 1947 e confermata nell'impianto meccanografico del 1987;
- le caratteristiche intrinseche dell'immobile (abitazione padronale con superficie rilevante in fabbricato d'epoca di pregio in Indirizzo_1);
- la correttezza delle comparazioni con unità del medesimo fabbricato e con immobili della medesima zona censuaria centrale (“B16”);
- la coerenza della rendita attribuita con i valori locativi medi di zona.
La ricorrente depositava memoria illustrativa e Relazione Esplicativa a firma del Geom. Nominativo_1, datata 26.09.2025, a sostegno della richiesta di conferma della classe 5.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sul merito del ricorso
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'Ufficio ha proceduto, a seguito di denuncia Docfa del
25.08.2021 (variazione per ampliamento/soppalco), alla rettifica della classe da 5 a 7 nell'ambito della medesima categoria A/2, rideterminando la rendita in € 1.471,90 (. Rettifica classe da A/2, cl. 5 (Docfa) a A/2, cl. 7 con rendita € 1.471,90 (in luogo di € 1.054,86) – immobile in Palermo, Indirizzo_1, piani 3–4 (soppalco), Dati catastali_1.) L'Amministrazione ha fondato la propria determinazione su precedente storico di classamento in classe 7 dell'unità (già ex sub 24, da cui deriva l'attuale sub 58), nonché su comparazioni interne al fabbricato e con unità viciniori ritenute omogenee nella zona censuaria 1 del centro storico (ambito Indirizzo_2 – cd. “B16”), oltre che sulle caratteristiche intrinseche dell'immobile (ampia superficie, distribuzione padronale, pregio dell'edificio e dell'ubicazione). Tali elementi, specifici e pertinenti, risultano idonei a sostenere la scelta classificatoria, mentre le deduzioni attoree non superano il compendio motivazionale dell'atto.
Tra l'altro come sopra accennato
- l'immobile risulta storicamente classato in classe 7 sin dall'originaria planimetria del 1947 e tale classamento è stato confermato nel 1987;
- l'Ufficio ha effettuato confronti con unità ubicate nel medesimo fabbricato, come il sub 37, aventi standard edilizi e tipologici ritenuti allineati;
- la zona di ubicazione (Indirizzo_1, ambito Indirizzo_2) presenta caratteristiche di pregio architettonico e valori locativi tali da giustificare un livello reddituale coerente con la classe 7 attribuita;
- le caratteristiche intrinseche dell'immobile (ampie superfici, articolazione padronale degli spazi, balconi multipli, presenza di soppalco) non giustificano la diminuzione della classe.
1.1 Sulla Relazione Esplicativa del Geom. Nominativo_1
La Relazione tecnica, per come risulta sintetizzata nella memoria illustrativa dell'Avv. Difensore_1, espone:
l'inserimento della planimetria storica nel sistema catastale e l'emersione di alcune discrepanze rispetto alla configurazione dell'unità nei primi anni del Novecento;
l'analisi delle caratteristiche edilizie interne e la conclusione secondo cui la classe 5 sarebbe più adeguata;
il richiamo alle altre unità del fabbricato, anch'esse classate in classe 5; la critica ai confronti operati dall'Ufficio, ritenuti non coerenti e non omogenei per distanza e tipologia.
Tuttavia, tali rilievi non superano le puntuali motivazioni addotte dall'Ufficio, fondate non solo sui confronti, ma principalmente sulla storia catastale dell'immobile e sulla valutazione del suo livello di redditività ordinaria in rapporto ai valori locativi medi della zona centrale, che risultanamente superiori alle soglie riferibili alla classe 5.
La Relazione tecnica, pur apprezzabile, esprime una valutazione alternativa che non scalfisce la legittimità e la coerenza dell'atto impugnato.
2. Sulle spese
Considerata la peculiarità e complessità tecnica della controversia, nonché la presenza di una relazione tecnica di parte e di articolate comparazioni da entrambe le parti, si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V rigetta il ricorso
.Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17.10.25.
Il Relatore il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
ZZ DANIELA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4005/2022 depositato il 31/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Roentgen 3 90146 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022PA0101237 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento dell'unità immobiliare, mantenuta in categoria A/2, ma elevata da classe 5 (proposta Docfa) a classe 7, con determinazione della rendita catastale in € 1.471,90
(in luogo di € 1.054,86 indicati in Docfa
La ricorrente deduceva l'illegittimità della rettifica, sostenendo l'erroneità dei confronti utilizzati dall'Ufficio, la non omogeneità delle unità immobiliari comparate, la distanza dei fabbricati scelti e la mancata considerazione delle unità del medesimo stabile, dotate di classe 5.
L'Amministrazione finanziaria si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando:
- la storica appartenenza dell'unità immobiliare alla classe 7 sin dal 1947 e confermata nell'impianto meccanografico del 1987;
- le caratteristiche intrinseche dell'immobile (abitazione padronale con superficie rilevante in fabbricato d'epoca di pregio in Indirizzo_1);
- la correttezza delle comparazioni con unità del medesimo fabbricato e con immobili della medesima zona censuaria centrale (“B16”);
- la coerenza della rendita attribuita con i valori locativi medi di zona.
La ricorrente depositava memoria illustrativa e Relazione Esplicativa a firma del Geom. Nominativo_1, datata 26.09.2025, a sostegno della richiesta di conferma della classe 5.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sul merito del ricorso
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'Ufficio ha proceduto, a seguito di denuncia Docfa del
25.08.2021 (variazione per ampliamento/soppalco), alla rettifica della classe da 5 a 7 nell'ambito della medesima categoria A/2, rideterminando la rendita in € 1.471,90 (. Rettifica classe da A/2, cl. 5 (Docfa) a A/2, cl. 7 con rendita € 1.471,90 (in luogo di € 1.054,86) – immobile in Palermo, Indirizzo_1, piani 3–4 (soppalco), Dati catastali_1.) L'Amministrazione ha fondato la propria determinazione su precedente storico di classamento in classe 7 dell'unità (già ex sub 24, da cui deriva l'attuale sub 58), nonché su comparazioni interne al fabbricato e con unità viciniori ritenute omogenee nella zona censuaria 1 del centro storico (ambito Indirizzo_2 – cd. “B16”), oltre che sulle caratteristiche intrinseche dell'immobile (ampia superficie, distribuzione padronale, pregio dell'edificio e dell'ubicazione). Tali elementi, specifici e pertinenti, risultano idonei a sostenere la scelta classificatoria, mentre le deduzioni attoree non superano il compendio motivazionale dell'atto.
Tra l'altro come sopra accennato
- l'immobile risulta storicamente classato in classe 7 sin dall'originaria planimetria del 1947 e tale classamento è stato confermato nel 1987;
- l'Ufficio ha effettuato confronti con unità ubicate nel medesimo fabbricato, come il sub 37, aventi standard edilizi e tipologici ritenuti allineati;
- la zona di ubicazione (Indirizzo_1, ambito Indirizzo_2) presenta caratteristiche di pregio architettonico e valori locativi tali da giustificare un livello reddituale coerente con la classe 7 attribuita;
- le caratteristiche intrinseche dell'immobile (ampie superfici, articolazione padronale degli spazi, balconi multipli, presenza di soppalco) non giustificano la diminuzione della classe.
1.1 Sulla Relazione Esplicativa del Geom. Nominativo_1
La Relazione tecnica, per come risulta sintetizzata nella memoria illustrativa dell'Avv. Difensore_1, espone:
l'inserimento della planimetria storica nel sistema catastale e l'emersione di alcune discrepanze rispetto alla configurazione dell'unità nei primi anni del Novecento;
l'analisi delle caratteristiche edilizie interne e la conclusione secondo cui la classe 5 sarebbe più adeguata;
il richiamo alle altre unità del fabbricato, anch'esse classate in classe 5; la critica ai confronti operati dall'Ufficio, ritenuti non coerenti e non omogenei per distanza e tipologia.
Tuttavia, tali rilievi non superano le puntuali motivazioni addotte dall'Ufficio, fondate non solo sui confronti, ma principalmente sulla storia catastale dell'immobile e sulla valutazione del suo livello di redditività ordinaria in rapporto ai valori locativi medi della zona centrale, che risultanamente superiori alle soglie riferibili alla classe 5.
La Relazione tecnica, pur apprezzabile, esprime una valutazione alternativa che non scalfisce la legittimità e la coerenza dell'atto impugnato.
2. Sulle spese
Considerata la peculiarità e complessità tecnica della controversia, nonché la presenza di una relazione tecnica di parte e di articolate comparazioni da entrambe le parti, si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sezione V rigetta il ricorso
.Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17.10.25.
Il Relatore il Presidente