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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
341/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore
Dott. Luca FUZIO Giudice
Dott. Luca VERZENI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da avv. Massimo Parte_1
rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Mariano Russo
-RICORRENTE-
nei confronti di
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Bonomo
-RESISTENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di;
Controparte_1
considerato che il debitore resistente si è costituito, ammettendo sia il proprio debito che la propria
“conclamata insolvenza” (comparsa di risposta, pagina 2);
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i.,
poiché il debitore è residente nel circondario del Tribunale di Bergamo;
1 rilevato che la parte resistente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 268 comma secondo c.c.i.i., risultando l'importo dei debiti scaduti alla data di presentazione del ricorso maggiore di euro 50.000,00;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.
c) c.c.i.i., atteso che la parte resistente, per espressa ammissione, non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte;
ritenuto che le considerazioni del resistente sulla pretesa “antieconomicità della procedura concorsuale invocata, dovuta allo squilibrio tra quanto sia necessario spendere in perizie ed altro per arrivare alla liquidazione degli asset societari, ed il modestissimo valore patrimoniale dei medesimi asset”, che a suo dire dovrebbe determinare il rigetto della domanda di liquidazione controllata, non sono fondate, in quanto:
ai sensi dell'art. 268 comma terzo c.c.i.i., “quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
il resistente non ha depositato (e nemmeno richiesto) alcuna attestazione dell'OCC;
risulta provato dalla documentazione prodotta dal resistente che egli percepisce redditi che potranno essere compresi nella liquidazione “nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” (art. 268 comma quarto c.c.i.i.);
P.Q.M.
visto l'art. 270 c.c.i.i.,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di , nato a Controparte_1
Viterbo il 17 giugno 1964 (c.f. ; C.F._1
2 nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;
nomina liquidatore il dott. Persona_1
ordina alla parte resistente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte resistente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
ordina alla parte resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della parte resistente;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di
3 insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se parte resistente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e al creditore istante e per la comunicazione al liquidatore.
Bergamo, 5 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente relatore
Dott. Luca FUZIO Giudice
Dott. Luca VERZENI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da avv. Massimo Parte_1
rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Mariano Russo
-RICORRENTE-
nei confronti di
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Bonomo
-RESISTENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di;
Controparte_1
considerato che il debitore resistente si è costituito, ammettendo sia il proprio debito che la propria
“conclamata insolvenza” (comparsa di risposta, pagina 2);
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo c.c.i.i.,
poiché il debitore è residente nel circondario del Tribunale di Bergamo;
1 rilevato che la parte resistente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 268 comma secondo c.c.i.i., risultando l'importo dei debiti scaduti alla data di presentazione del ricorso maggiore di euro 50.000,00;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.
c) c.c.i.i., atteso che la parte resistente, per espressa ammissione, non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte;
ritenuto che le considerazioni del resistente sulla pretesa “antieconomicità della procedura concorsuale invocata, dovuta allo squilibrio tra quanto sia necessario spendere in perizie ed altro per arrivare alla liquidazione degli asset societari, ed il modestissimo valore patrimoniale dei medesimi asset”, che a suo dire dovrebbe determinare il rigetto della domanda di liquidazione controllata, non sono fondate, in quanto:
ai sensi dell'art. 268 comma terzo c.c.i.i., “quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”;
il resistente non ha depositato (e nemmeno richiesto) alcuna attestazione dell'OCC;
risulta provato dalla documentazione prodotta dal resistente che egli percepisce redditi che potranno essere compresi nella liquidazione “nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” (art. 268 comma quarto c.c.i.i.);
P.Q.M.
visto l'art. 270 c.c.i.i.,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di , nato a Controparte_1
Viterbo il 17 giugno 1964 (c.f. ; C.F._1
2 nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;
nomina liquidatore il dott. Persona_1
ordina alla parte resistente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte resistente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
ordina alla parte resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della parte resistente;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di
3 insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se parte resistente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e al creditore istante e per la comunicazione al liquidatore.
Bergamo, 5 novembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA
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