TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 382
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità del diniego di accesso agli atti

    La ASL resistente non ha formalmente dichiarato di non detenere gli atti richiesti, né ha attestato la loro inesistenza, limitandosi a un invito a rivolgersi ad altro ente. Tale comportamento è considerato elusivo dell'obbligo di provvedere e contrario ai principi di correttezza e buona fede.

  • Accolto
    Diritto di accesso alla documentazione

    Il Tribunale accerta il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ordinando alla ASL di consentire l'ostensione o di attestare formalmente l'eventuale inesistenza o mancata detenzione degli atti.

  • Accolto
    Obbligo di esibizione dei documenti

    Il Tribunale ordina alla ASL di Oristano di consentire l'ostensione entro un termine stabilito o di attestare formalmente l'eventuale inesistenza o mancata detenzione degli atti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 382
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 382
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo