TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3079/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3079 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla Via Parte_1 C.F._1
Giulio Genoino, 90 presso lo studio dell'avv. Angelo Perrino che la rappresentata e difesa giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Frattamaggiore Parte_2 C.F._2 alla Via Giulio Genoino, 90 presso lo studio dell'avv. Angelo Perrino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto. 1 V.G. n. 3079/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 29 luglio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo il 27 aprile 1996, in regime di comunione dei Per_ beni, dal quale nascevano tre figli (nato ad [...] il [...]); (nato ad [...] il CP_1
6.8.1998) e (nato ad [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_2 condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art.3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 2 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. SULL'ASSEGNAZIONI DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Sant'Antimo alla Via Giuseppe Mercalli n. 26, Scala U, attualmente condotta in locazione, è assegnata a con i figli. Tale assegnazione trova fondamento
Parte_1 nell'esigenza di tutelare l'interesse del coniuge economicamente più debole e dei figli, privi di altre sistemazioni abitative idonee, come previsto dal consolidato orientamento giurisprudenziale che ha precisato come l'assegnazione della casa familiare debba essere disposta in via prioritaria nell'interesse dei figli minori. Le parti si impegnano a fare quanto necessario affinché il contratto di locazione sia intestato unicamente a . in tal senso, autorizza
Parte_1 Parte_2 espressamente a subentrare nel rapporto locatizio dell'immobile sopra indicato,
Parte_1 rinunciando espressamente a qualsiasi diritto ovvero pretesa sull'abitazione familiare. Le spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le utenze, saranno interamente a carico di;
Parte_1
2. SUL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
2 V.G. n. 3079/2025
non verserà alcun assegno di mantenimento a favore di , stante la Parte_2 Parte_1 sua comprovata incapacità reddituale e patrimoniale, come ampiamente esposto in narrativa, e la rinuncia espressa di a tale contributo;
Parte_1
3. SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI ED ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTI
I figli maggiorenni, e sono economicamente autosufficienti e pertanto Persona_3 Persona_4 non sarà previsto alcun contributo economico al loro mantenimento da parte di;
Parte_2
4. SULL'AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORENNE
Il figlio minorenne sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_5 collocamento prevalente presso la madre verserà per il Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore la somma di € 250,00 mensili, a titolo di alimenti, essendo il minore non economicamente autosufficiente e frequentando ancora gli studi. Tale importo sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante ricarica sulla Postepay intestata a Pt_1
a decorrere dalla data di omologazione dei presenti accordi e sarà annualmente rivalutata in
[...] base agli indici ISTAT del costo della vita. Le spese mediche e straordinarie relative al figlio minore saranno ripartite al 50% tra i coniugi, previa preventiva consultazione e accordo, in conformità ai principi giurisprudenziali che prevedono la ripartizione delle spese straordinarie in proporzione ai redditi dei genitori;
5. SUL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
ZO potrà esercitare il diritto di visita e, quindi, avrà la facoltà di tenere con sé suo Pt_2 figlio un giorno a settimana, preferibilmente il martedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, nonché la possibilità di tenerlo con sé due fine settimana al mese, alternativamente tra loro, dalle ore 18.00 del sabato fino alle 18.00 della domenica. Per quanto attengono le vacanze di Natale, viene riconosciuto al padre la possibilità di tenere con sé il figlio, durante tale periodo, per cinque giorni consecutivi, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 01 gennaio al 06 gennaio con la madre, con cadenza annuale. In merito, invece, alle festività pasquali viene riconosciuto al padre la possibilità di tenere con sé il figlio, durante tale periodo, alternando annualmente con la ex moglie, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Parimenti viene riconosciuto al padre la possibilità di tenere con sé il figlio, in relazione al periodo estivo, per una settimana consecutiva, da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
6. SULL'ASSEGNO UNICO
L'assegno unico universale spettante per il figlio minore sarà interamente percepito Persona_5 da e, quindi, nella misura del 100%, in quanto il minore risiede presso di lei. Parte_1 Pt_2 autorizza espressamente ad espletare tutte le pratiche necessarie per
[...] Parte_1
3 V.G. n. 3079/2025
l'ottenimento dell'assegno unico universale di cui al D.lgs. n. 230/2021, nonché di qualsivoglia contributo statale, regionale o comunale destinato alle famiglie con figli minori, ivi compresi l'assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 e ogni altra prestazione assistenziale o previdenziale spettante per il figlio minore Tale autorizzazione si estende a tutte le comunicazioni, Persona_5 dichiarazioni e adempimenti necessari presso gli enti erogatori (INPS, Comuni, Regioni, altri enti pubblici), compresa la facoltà di presentare domande, fornire documentazione, ricevere comunicazioni e riscuotere le somme dovute. si impegna a fornire tempestivamente Parte_2 tutta la documentazione richiesta dagli enti competenti e a prestare la propria collaborazione per il perfezionamento delle pratiche;
7. SULL'AUTORIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e, quindi, consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto. Tale disposizione è finalizzata a garantire la libera circolazione del minore con entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e dell'esigenza di garantire la libera circolazione del minore con entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e della normativa vigente in materia di documenti di espatrio per i minori;
8. SULLA MODIFICABILITÀ DELLE CONDIZIONI
Le presenti condizioni potranno essere modificate ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.c., qualora sopravvengano giustificati motivi che ne alterino i presupposti, in conformità al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui le condizioni di separazione possono essere modificate in presenza di circostanze sopravvenute che dimostrino la necessità di adeguamento degli accordi originari.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis 49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n- 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
4 V.G. n. 3079/2025
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] l' 8-3-1971); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (atto n. 9, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3079 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 2 ottobre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla Via Parte_1 C.F._1
Giulio Genoino, 90 presso lo studio dell'avv. Angelo Perrino che la rappresentata e difesa giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Frattamaggiore Parte_2 C.F._2 alla Via Giulio Genoino, 90 presso lo studio dell'avv. Angelo Perrino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto. 1 V.G. n. 3079/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 29 luglio 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo il 27 aprile 1996, in regime di comunione dei Per_ beni, dal quale nascevano tre figli (nato ad [...] il [...]); (nato ad [...] il CP_1
6.8.1998) e (nato ad [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_2 condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art.3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 2 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127
e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. SULL'ASSEGNAZIONI DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in Sant'Antimo alla Via Giuseppe Mercalli n. 26, Scala U, attualmente condotta in locazione, è assegnata a con i figli. Tale assegnazione trova fondamento
Parte_1 nell'esigenza di tutelare l'interesse del coniuge economicamente più debole e dei figli, privi di altre sistemazioni abitative idonee, come previsto dal consolidato orientamento giurisprudenziale che ha precisato come l'assegnazione della casa familiare debba essere disposta in via prioritaria nell'interesse dei figli minori. Le parti si impegnano a fare quanto necessario affinché il contratto di locazione sia intestato unicamente a . in tal senso, autorizza
Parte_1 Parte_2 espressamente a subentrare nel rapporto locatizio dell'immobile sopra indicato,
Parte_1 rinunciando espressamente a qualsiasi diritto ovvero pretesa sull'abitazione familiare. Le spese di gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le utenze, saranno interamente a carico di;
Parte_1
2. SUL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
2 V.G. n. 3079/2025
non verserà alcun assegno di mantenimento a favore di , stante la Parte_2 Parte_1 sua comprovata incapacità reddituale e patrimoniale, come ampiamente esposto in narrativa, e la rinuncia espressa di a tale contributo;
Parte_1
3. SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI ED ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTI
I figli maggiorenni, e sono economicamente autosufficienti e pertanto Persona_3 Persona_4 non sarà previsto alcun contributo economico al loro mantenimento da parte di;
Parte_2
4. SULL'AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORENNE
Il figlio minorenne sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_5 collocamento prevalente presso la madre verserà per il Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore la somma di € 250,00 mensili, a titolo di alimenti, essendo il minore non economicamente autosufficiente e frequentando ancora gli studi. Tale importo sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante ricarica sulla Postepay intestata a Pt_1
a decorrere dalla data di omologazione dei presenti accordi e sarà annualmente rivalutata in
[...] base agli indici ISTAT del costo della vita. Le spese mediche e straordinarie relative al figlio minore saranno ripartite al 50% tra i coniugi, previa preventiva consultazione e accordo, in conformità ai principi giurisprudenziali che prevedono la ripartizione delle spese straordinarie in proporzione ai redditi dei genitori;
5. SUL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
ZO potrà esercitare il diritto di visita e, quindi, avrà la facoltà di tenere con sé suo Pt_2 figlio un giorno a settimana, preferibilmente il martedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, nonché la possibilità di tenerlo con sé due fine settimana al mese, alternativamente tra loro, dalle ore 18.00 del sabato fino alle 18.00 della domenica. Per quanto attengono le vacanze di Natale, viene riconosciuto al padre la possibilità di tenere con sé il figlio, durante tale periodo, per cinque giorni consecutivi, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 01 gennaio al 06 gennaio con la madre, con cadenza annuale. In merito, invece, alle festività pasquali viene riconosciuto al padre la possibilità di tenere con sé il figlio, durante tale periodo, alternando annualmente con la ex moglie, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Parimenti viene riconosciuto al padre la possibilità di tenere con sé il figlio, in relazione al periodo estivo, per una settimana consecutiva, da concordare con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
6. SULL'ASSEGNO UNICO
L'assegno unico universale spettante per il figlio minore sarà interamente percepito Persona_5 da e, quindi, nella misura del 100%, in quanto il minore risiede presso di lei. Parte_1 Pt_2 autorizza espressamente ad espletare tutte le pratiche necessarie per
[...] Parte_1
3 V.G. n. 3079/2025
l'ottenimento dell'assegno unico universale di cui al D.lgs. n. 230/2021, nonché di qualsivoglia contributo statale, regionale o comunale destinato alle famiglie con figli minori, ivi compresi l'assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 e ogni altra prestazione assistenziale o previdenziale spettante per il figlio minore Tale autorizzazione si estende a tutte le comunicazioni, Persona_5 dichiarazioni e adempimenti necessari presso gli enti erogatori (INPS, Comuni, Regioni, altri enti pubblici), compresa la facoltà di presentare domande, fornire documentazione, ricevere comunicazioni e riscuotere le somme dovute. si impegna a fornire tempestivamente Parte_2 tutta la documentazione richiesta dagli enti competenti e a prestare la propria collaborazione per il perfezionamento delle pratiche;
7. SULL'AUTORIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e, quindi, consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto. Tale disposizione è finalizzata a garantire la libera circolazione del minore con entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e dell'esigenza di garantire la libera circolazione del minore con entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità e della normativa vigente in materia di documenti di espatrio per i minori;
8. SULLA MODIFICABILITÀ DELLE CONDIZIONI
Le presenti condizioni potranno essere modificate ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.c., qualora sopravvengano giustificati motivi che ne alterino i presupposti, in conformità al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui le condizioni di separazione possono essere modificate in presenza di circostanze sopravvenute che dimostrino la necessità di adeguamento degli accordi originari.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis 49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n- 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
4 V.G. n. 3079/2025
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] l' 8-3-1971); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (atto n. 9, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5