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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 19/01/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4210/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto - Via De Nicola, 8 80010 Quarto NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 6458/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3203 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3539 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2211 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2419 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, per errore duplicato in sede di deposito, in primo grado l'odierna parte appellante impugna gli atti ivi contestati ed in epigrafe indicati (l'avviso di accertamento dell'imposta municipale propria con contestuale irrogazione delle sanzioni anno 2018, per complessivi euro 4.123,00; o l'avviso di accertamento dell'imposta municipale propria con contestuale irrogazione delle sanzioni anno 2019, per complessivi euro
4.104,00; o l'avviso di accertamento della tassa sui servizi indivisibili con contestuale irrogazione delle sanzioni anno 2018, per complessivi euro 362,00; l'avviso di accertamento della tassa sui servizi indivisibili con contestuale irrogazione delle sanzioni anno 2019, per complessivi euro 360,00), chiedendone l'annullamento per plurime violazioni di legge.
Si costituivano gli enti intimati.
Con l'impugnata sentenza n. 6458/2025 depositata il 14.04.2025 e notificata in data 15.04.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, respingeva il ricorso con condanna alle spese processuali.
Con il presente appello, tale sentenza è stata dall'originario ricorrente impugnata in quanto ritenuta erronea
(per omessa valutazione di ulteriori censure) e non motivata nel rigetto delle altre.
Si sono costituiti i soggetti intimati, concludendo per il rigetto dell'appello e della connessa istanza cautelare.
All'udienza fissata per la trattazione del merito del giudizio dopo il rigetto dell'istanza cautelare (e regolazione delle relative spese al definitivo), come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Sul piano formale, la duplice e riproposta censura di irritualità e difetto di sottoscrizione (violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 e, sotto altro profilo, dell'art. 23, D. Lgs. n. 82/2005) non può trovare condivisione: sul piano sostanziale-interno va data continuità al principio di diritto per cui, in mancanza di un'espressa previsione derogatoria (nel caso insussistente), ai fini della sufficienza strutturale dell'atto tributario è, come nella specie, sufficiente altra forma equipollente o addirittura che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene, sicchè l'autografia della sottoscrizione
è elemento essenziale dell'atto amministrativo/tributario nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge in quanto tale;
sul piano normativo-esterno, in disparte la dequotazione del censurato vizio di forma- procedura in ragione della correttezza contenutistica del provvedimento a contenuto vincolato (arg. ex art. 21 octies, secondo comma, primo alinea, L. 241/1990: correttamente sui rileva che, nel caso di specie, trattasi di atto impositivo prodotto in conformità alla normativa vigente, tramite sistemi informativi automatizzati con sottoscrizione “a stampa” da parte del funzionario responsabile del tributo, non rilevando le invocate modalità di trasmissione, quale atto cartaceo, notificato a mani e non via PEC), va qui ribadita la regola per cui, ai sensi del comma 87 dell'art.1 della Legge n. 549/1995, relativamente alla sottoscrizione degli atti impositivi formati con sistemi informatici, gli enti locali hanno la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione del suo nominativo. Parimenti è da dirsi per il contestato profilo dell'attestazione di conformità richiesta dalla norma, risultando ritualmente anch'essa sottoscritta in formato digitale.
Quanto infine all'infondatezza dell'ultima censura (illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per mancata notifica preliminare delle nuove rendite catastali attribuite dal Comune), per un verso si rileva come nel caso di specie non venga in linea di conto la necessaria sequenzialità procedimentale invocata da parte appellante, trattandosi (tra variazione di rendita catastale e imposizione IMU/TASI) non di medesima sequenza procedurale (come tra accertamento, cartella, intimazione, ecc.), ma di distinti atti in mero rapporto di efficacia e non di validità strutturale;
per altro verso, correttamente il giudice di primo grado, a fronte delle pacifiche risultanze catastali, ha censurato l'indeterminatezza (e conseguente infondatezza per inammissibile genericità) della doglianza, con conseguente conferma della contestata imposizione tributaria locale, ivi compresi gli aspetti sanzionatori necessariamente correlati alla violazione fiscale.
to.
Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello con conseguente rigetto del gravame.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, anche tenendo conto dell'esito del segmento cautelare, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 1000,00.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4210/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto - Via De Nicola, 8 80010 Quarto NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 6458/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3203 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3539 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2211 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2419 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, per errore duplicato in sede di deposito, in primo grado l'odierna parte appellante impugna gli atti ivi contestati ed in epigrafe indicati (l'avviso di accertamento dell'imposta municipale propria con contestuale irrogazione delle sanzioni anno 2018, per complessivi euro 4.123,00; o l'avviso di accertamento dell'imposta municipale propria con contestuale irrogazione delle sanzioni anno 2019, per complessivi euro
4.104,00; o l'avviso di accertamento della tassa sui servizi indivisibili con contestuale irrogazione delle sanzioni anno 2018, per complessivi euro 362,00; l'avviso di accertamento della tassa sui servizi indivisibili con contestuale irrogazione delle sanzioni anno 2019, per complessivi euro 360,00), chiedendone l'annullamento per plurime violazioni di legge.
Si costituivano gli enti intimati.
Con l'impugnata sentenza n. 6458/2025 depositata il 14.04.2025 e notificata in data 15.04.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, respingeva il ricorso con condanna alle spese processuali.
Con il presente appello, tale sentenza è stata dall'originario ricorrente impugnata in quanto ritenuta erronea
(per omessa valutazione di ulteriori censure) e non motivata nel rigetto delle altre.
Si sono costituiti i soggetti intimati, concludendo per il rigetto dell'appello e della connessa istanza cautelare.
All'udienza fissata per la trattazione del merito del giudizio dopo il rigetto dell'istanza cautelare (e regolazione delle relative spese al definitivo), come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Sul piano formale, la duplice e riproposta censura di irritualità e difetto di sottoscrizione (violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73 e, sotto altro profilo, dell'art. 23, D. Lgs. n. 82/2005) non può trovare condivisione: sul piano sostanziale-interno va data continuità al principio di diritto per cui, in mancanza di un'espressa previsione derogatoria (nel caso insussistente), ai fini della sufficienza strutturale dell'atto tributario è, come nella specie, sufficiente altra forma equipollente o addirittura che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene, sicchè l'autografia della sottoscrizione
è elemento essenziale dell'atto amministrativo/tributario nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge in quanto tale;
sul piano normativo-esterno, in disparte la dequotazione del censurato vizio di forma- procedura in ragione della correttezza contenutistica del provvedimento a contenuto vincolato (arg. ex art. 21 octies, secondo comma, primo alinea, L. 241/1990: correttamente sui rileva che, nel caso di specie, trattasi di atto impositivo prodotto in conformità alla normativa vigente, tramite sistemi informativi automatizzati con sottoscrizione “a stampa” da parte del funzionario responsabile del tributo, non rilevando le invocate modalità di trasmissione, quale atto cartaceo, notificato a mani e non via PEC), va qui ribadita la regola per cui, ai sensi del comma 87 dell'art.1 della Legge n. 549/1995, relativamente alla sottoscrizione degli atti impositivi formati con sistemi informatici, gli enti locali hanno la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione del suo nominativo. Parimenti è da dirsi per il contestato profilo dell'attestazione di conformità richiesta dalla norma, risultando ritualmente anch'essa sottoscritta in formato digitale.
Quanto infine all'infondatezza dell'ultima censura (illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per mancata notifica preliminare delle nuove rendite catastali attribuite dal Comune), per un verso si rileva come nel caso di specie non venga in linea di conto la necessaria sequenzialità procedimentale invocata da parte appellante, trattandosi (tra variazione di rendita catastale e imposizione IMU/TASI) non di medesima sequenza procedurale (come tra accertamento, cartella, intimazione, ecc.), ma di distinti atti in mero rapporto di efficacia e non di validità strutturale;
per altro verso, correttamente il giudice di primo grado, a fronte delle pacifiche risultanze catastali, ha censurato l'indeterminatezza (e conseguente infondatezza per inammissibile genericità) della doglianza, con conseguente conferma della contestata imposizione tributaria locale, ivi compresi gli aspetti sanzionatori necessariamente correlati alla violazione fiscale.
to.
Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello con conseguente rigetto del gravame.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, anche tenendo conto dell'esito del segmento cautelare, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 1000,00.