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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2390/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2390/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Picchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, via Canobio n.5, giusta delega in atti;
-attrice/opponente- contro
(P. IVA ) in qualità di mandataria di (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. De Lima Souza Gianluca ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Napoli, via Riviera di Chiaia n. 267 , giusta procura in atti;
-convenuta /opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di finanziamento.
Conclusioni di parte opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Novara, dato e preso atto di quanto sopra, ritenuta la propria competenza, dato e peso atto di tutto quanto esposto in premesse: - in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte opposta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per non avere la parte convenuta in opposizione promosso la mediazione obbligatoria nel termine perentorio concesso dal Giudice con ordinanza 29.04.2024; - sempre in via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nr. 649/2023 per le ragioni di cui in atti;
- in via principale, nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva di nonché l'inefficacia della cessione e, per l'effetto revocare/ Controparte_3 dichiarare nullo e/o annullabile il decreto opposto nr. 649/2023 e dichiarare che nulla è dovuto da pagina 1 di 8 nei confronti di - sempre, nel merito, dichiarare Parte_2 Controparte_3
l'intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto revocare/ dichiarare nullo e/o annullabile il decreto opposto nr. 649/2023 e dichiarare che nulla è dovuto da nei confronti di Parte_2
- Con vittoria delle spese. Controparte_3
Conclusioni di parte opponente: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 649 del 07.08.2023 (RG. 696/2023); - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Fatto e motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto n. 649/2023 emesso dal Tribunale Parte_2 di Novara con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 12.857,29 oltre interessi a favore di Controparte_2
A fondamento della svolta opposizione l'attrice eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in assenza di prova dell'avvenuta cessione del credito da a e Parte_3 CP_4 dunque del perfezionamento del contratto;
analogamente le presunte cessioni da a Parte_3
, a AN ed a che allegava l'avversario, dovevano ritenersi prive di CP_4 CP_5 CP_6 effetti.
Nel merito la stessa eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito atteso che l'ultima rata doveva essere pagata a gennaio 2013, con conseguente decorrenza della prescrizione decennale dal febbraio
2013 e nessun atto interruttivo le era mai stato notificato / inviato.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto la svolta domanda.
L'opposta rilevava l'infondatezza della eccepita carenza di legittimazione attiva della società opposta in ragione delle argomentazioni esposte in comparsa e della documentazione depositata nel procedimento monitorio, riprodotta in questa sede, dalla quale emergeva l'assoluta legittimità e chiarezza delle cessioni di crediti tra varie società, sino all'attuale titolare, nonché della eccepita CP_3 prescrizione del credito giacchè il termine prescrizione sarebbe spirato soltanto il 28.01.2023 se prima non fosse stato interrotto con la comunicazione del 08.08.2016 inviata da AN IFIS alla sig.ra Pt_2 che spostava dunque il dies a quem al 08.08.2026.
pagina 2 di 8 Orbene così sommariamente ripercorsi i termini della questione preliminarmente deve evidenziarsi che pur non essendo parte opponente comparsa all'udienza cartolare del 03.09.2025 verranno considerate le conclusioni assunte con note del 04.06.2025 ritualmente depositate.
Sempre in via preliminare va affrontata l'eccezione di improcedibilità formulata dall'opponente.
L'eccezione è infondata e non può essere accolta. Infatti, la convenuta a seguito del termine concesso per l'esperimento della procedura di mediazione ha depositato in giudizio verbale di mediazione esperita ante causam in cui viene attestata dal mediatore la verifica della corretta e regolare convocazione delle parti.
A tal fine deve osservarsi che il verbale fa piena prova fino a querela di falso atteso che il mediatore assurge la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti. Pertanto, le deduzioni dell'opponente sulla regolarità della convocazione dell'esperimento di mediazione obbligatoria si palesano pretestuose considerato che alcuna querela di falso è stata proposta . L'opponente non ha giustificato la sua assenza alla mediazione, che ha sortito esito negativo.
Quindi, la condizione di procedibilità deve ritenersi realizzata atteso che la procedura di mediazione era stata effettuata ante causam.
Passando al merito della questione, deve in primo luogo delibarsi l'eccepita carenza di legittima attiva sollevata da parte opponente.
Invero, la questione è stata sottoposta in termini di sussistenza della legittimazione attiva (locuzione utilizzata in senso atecnico); in proposito deve osservarsi come la legittimazione ad agire o contraddire integri una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali.
Sul punto, la Corte di Cassazione ( S.U. 2951/201) , ripercorrendo la distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso, ha sottolineato come la mancanza della prima possa ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice , ciononostante, poiché è assai raro che colui che intraprende un giudizio non si prospetti astrattamente titolare del diritto per il quale agisce,
l'eccezione di legittimazione attiva ha una portata residuale, vertendosi negli altri casi in ambito di titolarità del rapporto e dunque in un problema di merito.
Infatti, come chiarito dal Supremo Consesso, l'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione"; essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Ciò che rileva è la prospettazione: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene pagina 3 di 8 all'attore. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. La carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, alla fondatezza della domanda e, dunque, al merito della causa. Chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che questo sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene;
in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.
Ora nel caso di controversie in cui si ha una inversione della posizione processuale il debitore che contesti la titolarità del credito solleva una questione preliminare di merito e non di difetto di legittimazione attiva onerando così la creditrice di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
Infatti, secondo statuizione ormai consolidata, anche la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d. lgs. n. 385/1993, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n.
24798/20; n. 4116/2016), dal momento che il disposto del menzionato art. 58 del d. lgs. 10 settembre
1993, n. 385 ha “unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione” (Cass., n. 4116/2016 cit.).
Come osservato dalla Corte ( Cass- 2228/2018) un tema è quello dell'efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto- per il quale è sufficiente aver pubblicato l'avviso in Gazzetta Ufficiale- altra e ben distinta questione è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto che deve essere fornita da chi agisca in giudizio e che dovrà essere oggetto di valutazione caso per caso.
pagina 4 di 8 Ciò premesso, il credito per cui è causa, discendente da un contratto di finanziamento stipulato da e l'odierna opponente , quest'ultima in qualità di coobbligato, con secondo Parte_4 Pt_3 quanto allegato dall'opposta è stato oggetto di plurime cessioni del credito.
In particolare quest'ultima , nel ricorso per decreto ingiuntivo, allegava che “l'originator ( Pt_3 erogava il prestito, mentre il debitore non onorava gli impegni assunti, la suddetta creditrice affidava i propri crediti in sofferenza alla la quale in data 07.06.2016 cedeva il credito alla CP_4 [...]
; in data 29.06.2018 veniva conferito il ramo d'azienda relativo all'Area NPL di CP_7 CP_7 alla subentrando quest'ultima in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo CP_8 all'Area NPL di AN;
in data 22.06.2020 la cedeva alla società CP_7 CP_8 Controparte_2 pro soluto in blocco , nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, un portafoglio dei crediti pecuniari tra cui anche il credito per cui è causa”.
A sostegno dell'asserita titolarità l'opposta depositava in giudizio:
1. Contratto sottoscritto;
2. Cessione CP Creditech – AN;
3. Conferimento ramo d'azienda ;
4. Gazzetta Ufficiale Parte Seconda CP_8
n. 93, del 08.08.2020 - Cessione a 5. Comunicazione avvenuta cessione e contestuale diffida di CP_3 pagamento con avviso di ricevimento;
6. Estratto contabile, piano di ammortamento e lista movimenti
7. Estratto conto certificato ex art. 50 TUB 8. Atto Notarile – Estratto Parte_3 Controparte_4 elenco debitori ceduti a 9. Interruttiva della prescrizione del 08.08.2016; 10. Certificato di CP_3 residenza della sig.ra Parte_2
Nel contrato di cessione intervento tra e AN Ifis NPL si prevedeva che esso “ concerne la CP_4 cessione di crediti classificati a sofferenza derivanti da concessioni di finanziamenti di qualsiasi tipo a persone fisiche o a enti collettivi di diritto privato di cui è titolare per averli acquistati CP_4 precedentemente da Compass….Il pacchetto di crediti oggetto di cessione è costituito da OMISSIS posizioni creditorie nei confronti dei debitori ceduti della cedente elencate nell'allegato A””.
Nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (cfr. doc, 4) si legge : “La società Controparte_2
(“ ” o il “Cessionario”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione CP_3 realizzata da parte della ai sensi della Legge 130 (l'“Operazione di Cartolarizzazione”), CP_3 in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130, e dell'articolo
58 del D. Lgs. Numero 385 del 1 settembre 1993 (il “Contratto di Cessione”), concluso in data 22 giugno 2020 (la “Data di Conclusione”) ha acquistato pro-soluto da ,,,,,,,, i crediti (per Controparte_8 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) a qualsiasi titolo di titolarità del Cedente, che soddisfino cumulativamente i seguenti Criteri di selezione del
Credito alla Data di Conclusione o alla eventuale diversa data indicata nello specifico criterio: (i) crediti pagina 5 di 8 che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati, o acquistati da: AGOS-DUCATO S.P.A.
ARENA NPL ONE S.R.L. AXIST S.R.L. BANCA CARIME S.P.A. CESSATA PER IN ecc (ii) crediti acquistati da o da mediante i seguenti contratti di cessione: Controparte_7 Controparte_8 [...]
27/04/2010 AGOS-DUCATO S.P.A. 26/09/2011 AGOS-DUCATO S.P.A. CP_9
22/12/2015 AGOS-DUCATO S.P.A. 18/03/2019 ARENA NPL ONE S.R.L. 18/07/2018 AXIST
S.R.L. 02/08/2013 BANCA CARIME S.P.A. 28/10/2016 ecc…… (iii) crediti CP_10 che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
(iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
(vi) crediti indicati nella lista “Monnalisa” che sarà depositata presso il notaio con studio in Firenze, Via Masaccio 187, che risulterà ivi consultabile, Persona_1 nonché presso la sede legale del Cessionario;
Ancorché rispondenti ai criteri di inclusione sopra indicati si intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione, i crediti per i quali sussista alla Data di
Conclusione anche una soltanto delle seguenti circostanze: (i) crediti in relazione ai quali siano in corso per il recupero procedure esecutive o comunque oggetto di un contenzioso giudiziale civile o penale;
(ii) crediti per i quali siano pendenti procedure concorsuali, fallimentari o revocatorie. (i “Criteri di
Blocco”). ….”
All'estratto elenco debitori ceduti da a favore di risulta Controparte_8 Controparte_2 allegata la lista (lista “Monnalisa Saphira”), richiamata nel contrato di cessione e nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , più precisamente la pg. 1 e la pg 16 ( delle 34 pagine di cui risulterebbe composta) in cui risultano indicati i numeri della pratica , NDG ed il cedente .
Senonchè l'elenco delle posizioni cedute contiene esclusivamente codici numerici denominati “N.
PRATICA” “NDG” e “ IL CEDENTE” che non consentono di verificare se tra le posizioni cedute sia compresa anche quella azionata dall'opposta in via monitoria.
Invero la posizione ivi segnalata con campitura gialla dall'opposta in assenza di elementi identificativi rapportabili al contratto di cui si discute - non essendo sufficiente l'indicazione di predetto numero nella comunicazione asseritamente inviata alla opponente in assenza di ulteriori riscontri- non appare allo stesso riconducibile.
A ciò deve aggiungersi che nessuna prova è stata fornita in ordine alla prima cessione ovvero quella tra
, l'originator , e la . Pt_3 CP_4
pagina 6 di 8 Dunque, nel caso in cui, come verificatosi nella fattispecie in esame, l'esistenza dei contratti di cessione sia oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto, detti contratti devono essere oggetto di prova
Essenziale, pertanto, è che venga provato il contratto di cessione e che lo stesso contenga tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente il credito oggetto di cessione (cfr. Cass. Civ., n.
17262/2024; n. 3405/2024).
Onere che, nel caso di specie, non può dirsi assolto per le ragioni in precedenza esposte e pertanto non può ritenersi provata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla convenuta opposta con il decreto ingiuntivo n. 649/2023.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato ex art. 133 TUSG come da dispositivo ex Dm 55/2014 così come aggiornato dal Dm 147/2022 sulla base dei valori medi tenuto conto del valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte (si richiamano sul punto fra le tante n. 136 del 2020; Cass. 2018 n. 22017; Cass. 11590 del 2019 con le quali la S.C. ha affermato che: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato
e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 649/2023 emesso dal Tribunale di
Novara;
pagina 7 di 8 Condanna la convenuta opposta al pagamento in favore dello Stato ex art. 133 Dm 115/2002 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 a titolo di compenso oltre alle spese prenotate e/o prenotande a debito, oltre rimborso forfettario, cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Novara, 18 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2390/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Picchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, via Canobio n.5, giusta delega in atti;
-attrice/opponente- contro
(P. IVA ) in qualità di mandataria di (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. De Lima Souza Gianluca ed elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Napoli, via Riviera di Chiaia n. 267 , giusta procura in atti;
-convenuta /opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di finanziamento.
Conclusioni di parte opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Novara, dato e preso atto di quanto sopra, ritenuta la propria competenza, dato e peso atto di tutto quanto esposto in premesse: - in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte opposta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per non avere la parte convenuta in opposizione promosso la mediazione obbligatoria nel termine perentorio concesso dal Giudice con ordinanza 29.04.2024; - sempre in via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto nr. 649/2023 per le ragioni di cui in atti;
- in via principale, nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva di nonché l'inefficacia della cessione e, per l'effetto revocare/ Controparte_3 dichiarare nullo e/o annullabile il decreto opposto nr. 649/2023 e dichiarare che nulla è dovuto da pagina 1 di 8 nei confronti di - sempre, nel merito, dichiarare Parte_2 Controparte_3
l'intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto revocare/ dichiarare nullo e/o annullabile il decreto opposto nr. 649/2023 e dichiarare che nulla è dovuto da nei confronti di Parte_2
- Con vittoria delle spese. Controparte_3
Conclusioni di parte opponente: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 649 del 07.08.2023 (RG. 696/2023); - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Fatto e motivi della decisione proponeva opposizione avverso il decreto n. 649/2023 emesso dal Tribunale Parte_2 di Novara con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 12.857,29 oltre interessi a favore di Controparte_2
A fondamento della svolta opposizione l'attrice eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in assenza di prova dell'avvenuta cessione del credito da a e Parte_3 CP_4 dunque del perfezionamento del contratto;
analogamente le presunte cessioni da a Parte_3
, a AN ed a che allegava l'avversario, dovevano ritenersi prive di CP_4 CP_5 CP_6 effetti.
Nel merito la stessa eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito atteso che l'ultima rata doveva essere pagata a gennaio 2013, con conseguente decorrenza della prescrizione decennale dal febbraio
2013 e nessun atto interruttivo le era mai stato notificato / inviato.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto la svolta domanda.
L'opposta rilevava l'infondatezza della eccepita carenza di legittimazione attiva della società opposta in ragione delle argomentazioni esposte in comparsa e della documentazione depositata nel procedimento monitorio, riprodotta in questa sede, dalla quale emergeva l'assoluta legittimità e chiarezza delle cessioni di crediti tra varie società, sino all'attuale titolare, nonché della eccepita CP_3 prescrizione del credito giacchè il termine prescrizione sarebbe spirato soltanto il 28.01.2023 se prima non fosse stato interrotto con la comunicazione del 08.08.2016 inviata da AN IFIS alla sig.ra Pt_2 che spostava dunque il dies a quem al 08.08.2026.
pagina 2 di 8 Orbene così sommariamente ripercorsi i termini della questione preliminarmente deve evidenziarsi che pur non essendo parte opponente comparsa all'udienza cartolare del 03.09.2025 verranno considerate le conclusioni assunte con note del 04.06.2025 ritualmente depositate.
Sempre in via preliminare va affrontata l'eccezione di improcedibilità formulata dall'opponente.
L'eccezione è infondata e non può essere accolta. Infatti, la convenuta a seguito del termine concesso per l'esperimento della procedura di mediazione ha depositato in giudizio verbale di mediazione esperita ante causam in cui viene attestata dal mediatore la verifica della corretta e regolare convocazione delle parti.
A tal fine deve osservarsi che il verbale fa piena prova fino a querela di falso atteso che il mediatore assurge la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti. Pertanto, le deduzioni dell'opponente sulla regolarità della convocazione dell'esperimento di mediazione obbligatoria si palesano pretestuose considerato che alcuna querela di falso è stata proposta . L'opponente non ha giustificato la sua assenza alla mediazione, che ha sortito esito negativo.
Quindi, la condizione di procedibilità deve ritenersi realizzata atteso che la procedura di mediazione era stata effettuata ante causam.
Passando al merito della questione, deve in primo luogo delibarsi l'eccepita carenza di legittima attiva sollevata da parte opponente.
Invero, la questione è stata sottoposta in termini di sussistenza della legittimazione attiva (locuzione utilizzata in senso atecnico); in proposito deve osservarsi come la legittimazione ad agire o contraddire integri una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali.
Sul punto, la Corte di Cassazione ( S.U. 2951/201) , ripercorrendo la distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso, ha sottolineato come la mancanza della prima possa ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice , ciononostante, poiché è assai raro che colui che intraprende un giudizio non si prospetti astrattamente titolare del diritto per il quale agisce,
l'eccezione di legittimazione attiva ha una portata residuale, vertendosi negli altri casi in ambito di titolarità del rapporto e dunque in un problema di merito.
Infatti, come chiarito dal Supremo Consesso, l'istituto della "legittimazione ad agire" si iscrive nella cornice del "diritto all'azione"; essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Ciò che rileva è la prospettazione: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene pagina 3 di 8 all'attore. Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. La carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, alla fondatezza della domanda e, dunque, al merito della causa. Chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che questo sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene;
in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.
Ora nel caso di controversie in cui si ha una inversione della posizione processuale il debitore che contesti la titolarità del credito solleva una questione preliminare di merito e non di difetto di legittimazione attiva onerando così la creditrice di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
Infatti, secondo statuizione ormai consolidata, anche la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d. lgs. n. 385/1993, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n.
24798/20; n. 4116/2016), dal momento che il disposto del menzionato art. 58 del d. lgs. 10 settembre
1993, n. 385 ha “unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione” (Cass., n. 4116/2016 cit.).
Come osservato dalla Corte ( Cass- 2228/2018) un tema è quello dell'efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto- per il quale è sufficiente aver pubblicato l'avviso in Gazzetta Ufficiale- altra e ben distinta questione è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto che deve essere fornita da chi agisca in giudizio e che dovrà essere oggetto di valutazione caso per caso.
pagina 4 di 8 Ciò premesso, il credito per cui è causa, discendente da un contratto di finanziamento stipulato da e l'odierna opponente , quest'ultima in qualità di coobbligato, con secondo Parte_4 Pt_3 quanto allegato dall'opposta è stato oggetto di plurime cessioni del credito.
In particolare quest'ultima , nel ricorso per decreto ingiuntivo, allegava che “l'originator ( Pt_3 erogava il prestito, mentre il debitore non onorava gli impegni assunti, la suddetta creditrice affidava i propri crediti in sofferenza alla la quale in data 07.06.2016 cedeva il credito alla CP_4 [...]
; in data 29.06.2018 veniva conferito il ramo d'azienda relativo all'Area NPL di CP_7 CP_7 alla subentrando quest'ultima in continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo CP_8 all'Area NPL di AN;
in data 22.06.2020 la cedeva alla società CP_7 CP_8 Controparte_2 pro soluto in blocco , nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, un portafoglio dei crediti pecuniari tra cui anche il credito per cui è causa”.
A sostegno dell'asserita titolarità l'opposta depositava in giudizio:
1. Contratto sottoscritto;
2. Cessione CP Creditech – AN;
3. Conferimento ramo d'azienda ;
4. Gazzetta Ufficiale Parte Seconda CP_8
n. 93, del 08.08.2020 - Cessione a 5. Comunicazione avvenuta cessione e contestuale diffida di CP_3 pagamento con avviso di ricevimento;
6. Estratto contabile, piano di ammortamento e lista movimenti
7. Estratto conto certificato ex art. 50 TUB 8. Atto Notarile – Estratto Parte_3 Controparte_4 elenco debitori ceduti a 9. Interruttiva della prescrizione del 08.08.2016; 10. Certificato di CP_3 residenza della sig.ra Parte_2
Nel contrato di cessione intervento tra e AN Ifis NPL si prevedeva che esso “ concerne la CP_4 cessione di crediti classificati a sofferenza derivanti da concessioni di finanziamenti di qualsiasi tipo a persone fisiche o a enti collettivi di diritto privato di cui è titolare per averli acquistati CP_4 precedentemente da Compass….Il pacchetto di crediti oggetto di cessione è costituito da OMISSIS posizioni creditorie nei confronti dei debitori ceduti della cedente elencate nell'allegato A””.
Nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (cfr. doc, 4) si legge : “La società Controparte_2
(“ ” o il “Cessionario”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione CP_3 realizzata da parte della ai sensi della Legge 130 (l'“Operazione di Cartolarizzazione”), CP_3 in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130, e dell'articolo
58 del D. Lgs. Numero 385 del 1 settembre 1993 (il “Contratto di Cessione”), concluso in data 22 giugno 2020 (la “Data di Conclusione”) ha acquistato pro-soluto da ,,,,,,,, i crediti (per Controparte_8 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) a qualsiasi titolo di titolarità del Cedente, che soddisfino cumulativamente i seguenti Criteri di selezione del
Credito alla Data di Conclusione o alla eventuale diversa data indicata nello specifico criterio: (i) crediti pagina 5 di 8 che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati, o acquistati da: AGOS-DUCATO S.P.A.
ARENA NPL ONE S.R.L. AXIST S.R.L. BANCA CARIME S.P.A. CESSATA PER IN ecc (ii) crediti acquistati da o da mediante i seguenti contratti di cessione: Controparte_7 Controparte_8 [...]
27/04/2010 AGOS-DUCATO S.P.A. 26/09/2011 AGOS-DUCATO S.P.A. CP_9
22/12/2015 AGOS-DUCATO S.P.A. 18/03/2019 ARENA NPL ONE S.R.L. 18/07/2018 AXIST
S.R.L. 02/08/2013 BANCA CARIME S.P.A. 28/10/2016 ecc…… (iii) crediti CP_10 che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
(iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
(vi) crediti indicati nella lista “Monnalisa” che sarà depositata presso il notaio con studio in Firenze, Via Masaccio 187, che risulterà ivi consultabile, Persona_1 nonché presso la sede legale del Cessionario;
Ancorché rispondenti ai criteri di inclusione sopra indicati si intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione, i crediti per i quali sussista alla Data di
Conclusione anche una soltanto delle seguenti circostanze: (i) crediti in relazione ai quali siano in corso per il recupero procedure esecutive o comunque oggetto di un contenzioso giudiziale civile o penale;
(ii) crediti per i quali siano pendenti procedure concorsuali, fallimentari o revocatorie. (i “Criteri di
Blocco”). ….”
All'estratto elenco debitori ceduti da a favore di risulta Controparte_8 Controparte_2 allegata la lista (lista “Monnalisa Saphira”), richiamata nel contrato di cessione e nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale , più precisamente la pg. 1 e la pg 16 ( delle 34 pagine di cui risulterebbe composta) in cui risultano indicati i numeri della pratica , NDG ed il cedente .
Senonchè l'elenco delle posizioni cedute contiene esclusivamente codici numerici denominati “N.
PRATICA” “NDG” e “ IL CEDENTE” che non consentono di verificare se tra le posizioni cedute sia compresa anche quella azionata dall'opposta in via monitoria.
Invero la posizione ivi segnalata con campitura gialla dall'opposta in assenza di elementi identificativi rapportabili al contratto di cui si discute - non essendo sufficiente l'indicazione di predetto numero nella comunicazione asseritamente inviata alla opponente in assenza di ulteriori riscontri- non appare allo stesso riconducibile.
A ciò deve aggiungersi che nessuna prova è stata fornita in ordine alla prima cessione ovvero quella tra
, l'originator , e la . Pt_3 CP_4
pagina 6 di 8 Dunque, nel caso in cui, come verificatosi nella fattispecie in esame, l'esistenza dei contratti di cessione sia oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto, detti contratti devono essere oggetto di prova
Essenziale, pertanto, è che venga provato il contratto di cessione e che lo stesso contenga tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente il credito oggetto di cessione (cfr. Cass. Civ., n.
17262/2024; n. 3405/2024).
Onere che, nel caso di specie, non può dirsi assolto per le ragioni in precedenza esposte e pertanto non può ritenersi provata l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla convenuta opposta con il decreto ingiuntivo n. 649/2023.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato ex art. 133 TUSG come da dispositivo ex Dm 55/2014 così come aggiornato dal Dm 147/2022 sulla base dei valori medi tenuto conto del valore della controversia e alle attività processuali effettivamente svolte (si richiamano sul punto fra le tante n. 136 del 2020; Cass. 2018 n. 22017; Cass. 11590 del 2019 con le quali la S.C. ha affermato che: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato
e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
P.Q.M
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
In accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 649/2023 emesso dal Tribunale di
Novara;
pagina 7 di 8 Condanna la convenuta opposta al pagamento in favore dello Stato ex art. 133 Dm 115/2002 delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 a titolo di compenso oltre alle spese prenotate e/o prenotande a debito, oltre rimborso forfettario, cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Novara, 18 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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