Ordinanza cautelare 22 marzo 2013
Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2012, proposto da NI Di AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Palpacelli, Francesco Boschi, Emiliano Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
DU Gpa S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Colli al Metauro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Brandoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F.Lli AR Costruzioni Edili Snc di AR CE & C., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia dell’atto di verifica e avviso di liquidazione avente prot. L005 datato 6 agosto 2012 e notificato in data 20 agosto 2012, del Concessionario DU GPA S.r.l. Nonché di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DU Gpa S.r.l. e del Comune di Colli al Metauro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce che in data 20 agosto 2012 ha ricevuto la notifica dell’Atto di verifica e avviso di liquidazione da parte della DU RL, concessionaria dell’allora Comune di Saltara, oggi, per fusione (L.R. 29/2016), Colli al Metauro, per la verifica e la riscossione del contributo di costruzione delle concessioni edilizie. Nell’atto si conteggiano somme dovute per un importo di euro 19.170,33.
La pratica testé citata scaturisce dal ritenuto mancato versamento degli oneri di urbanizzazione e di costruzione di due locali contraddistinti al foglio 8, mappale 32 sub 4 e 5 dell’ex Comune di Saltara. Detti locali, si riferisce, sono stati oggetto di concessione edilizia ( rectius , permesso di costruire) n. 140/del 2001 e il locale sub 4 di D.I.A. n. 15/2005.
Si evidenzia che la concessione edilizia (p.d.c.) n. 140/01 è stata concessa a F.lli. AR Costruzioni Edili s.n.c. di AR CE & C. per l’esecuzione di lavori di cambio di destinazione d’uso di una unità immobiliare, da laboratorio/esposizione a commerciale/direzionale, per la realizzazione di una Banca.
La D.I.A. n. 13/05, richiesta dall’attuale ricorrente in qualità di conduttore d’immobile di proprietà della società F.lli AR Costruzioni Edili s.n.c. di AR CE & C. ha quale oggetto “ completamento dei lavori, con modifica della distribuzione interna, di una attività commerciale precedentemente autorizzata con conc. Edilizia n. 140/01 ”. Si dice che il progetto non riguarda l’intera superficie del foglio 8, mappale 32, che comprende i sub 4 e 5, ma solo la parte riconducibile al sub 4.
Si afferma che i proprietari hanno affittato a due diversi conduttori dei locali riconducibili al Foglio 8, mappale 32 prevedendo (con ogni probabilità) a carico degli stessi la sistemazione e l’assolvimento delle pratiche edilizie: il sub 5 alla Banca Antonveneta per l'esecuzione dei lavori nel 2002; il sub 4 al ricorrente per l'esecuzione dei lavori nel 2005.
Tramite tecnico di parte il ricorrente ha comunicato all’ente procedente che il conteggio contenuto nell’avviso di liquidazione ricevuto era errato. Di conseguenza ha proposto istanza di autotutela.
Con il ricorso, con motivi non specificamente rubricati, si deduce:
- eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento di fatti. Si afferma che la D.I.A. del 2005 è una richiesta completamente nuova inerente a una parte dell’immobile non oggetto d’intervento previsto con la concessione 140/2001, non collegata quindi con i precedenti lavori. L’errore intervenuto nel 2005, si dice, è stato quello di collegare la Dia alla Concessione Edilizia;
- violazione di legge per omessa istruttoria;
- eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento di fatti. Si lamenta che in entrambi i documenti abilitativi agli interventi edilizi, sottoscrive gli atti anche la società proprietaria dell’immobile che non è stata però coinvolta in alcun modo nella vicenda. L’atto, si afferma, è stato inviato unicamente al ricorrente che è conduttore dell’immobile, mentre al proprietario, anch’esso firmatario della Dia non è stato inviato alcun accertamento.
Si sono costituiti per resistere al ricorso DU PA RL e, successivamente, il Comune di Colli al Metauro.
Con ordinanza n. 115 del 2013 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Con ordinanza n. 587 del 2025 questo Tribunale ha dato avviso di una causa di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non sembrando emergere crediti nelle scritture del Comune nei confronti del ricorrente e di una possibile causa di inammissibilità delle censure portate nella memoria del 12 giugno 2025, non notificata; ha quindi disposto di acquisire informazioni aggiornate, sull’effettivo stato della procedura.
Con memoria depositata il 13 novembre 2025 il Comune di Colli al Metauro ha dichiarato che “ dal 01/01/2017 è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi degli ex comuni di Saltara-Serrungarina-Montemaggiore. Pertanto, così come già rappresentato nella nota comunale prot. n. 30313 del 19/09/2025 depositata in giudizio in sede istruttoria, il Comune di Colli al Metauro, titolare del diritto di credito azionato dall’allora concessionaria del servizio DU Gpa, quale ente quindi beneficiario delle somme oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato, ha pieno ed attuale interesse alla definizione del presente giudizio al fine di ottenere il pagamento del contributo di costruzione da parte del Sig. Di AN ”.
La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Va condiviso quanto affermato dal Comune con la memoria succitata. L’EN (a cui fu in origine notificato il ricorso) è infatti titolare del credito oggetto dell’avviso impugnato, che ha causa legale, in disparte le vicende inerenti al soggetto incaricato alla mera riscossione dello stesso.
Deve ribadirsi che “ il contributo concessorio (comprendente oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) è un'obbligazione giuridica di tipo pubblicistico ed è qualificabile come corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria”, (T.A.R. per il Lazio, Roma, sez. II str., 22 dicembre 2022, n. 13913) e rappresenta un credito indisponibile da parte del comune (cfr. T.A.R. per la Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 19 agosto 2024, n. 528).
L'avviso di liquidazione qui in rilievo è legittimo in quanto è connesso con una DIA (n. 13/2005) per cambio di destinazione d'uso di un locale costruito in virtù di concessione edilizia del 2001.
La modifica di destinazione d'uso era per passaggio da centro estetico (attività “artigianale” e non, come erroneamente indicato nella Dia, “commerciale”, cfr. pag. 27 doc. allegati al ricorso) a pizzeria (attività commerciale) e, quindi, l'avviso di liquidazione è dovuto perché si è verificato un maggior carico urbanistico nel passaggio da attività artigianale ad attività commerciale (cfr. TAR Marche, n. 816/2014, non appellata: “ Nella specie, il mutamento di destinazione d'uso attuato dal ricorrente ha comportato il passaggio della tipologia di intervento da una classe contributiva originaria e meno "pesante" (artigianale) ad un'altra tipologia (commerciale), non solo diversa ma anche più gravosa in termini di carico urbanistico. Si è trattato, cioè, di un cambio di destinazione d'uso intervenuto tra categorie autonome, quella artigianale e quella commerciale, che ha comportato un aumento del carico urbanistico con conseguente mutamento degli "standard". Presupposto, questo, sufficiente a giustificare la richiesta di contributo per oneri di urbanizzazione”; idem , T.A.R. Toscana n. 309/2018).
Del resto, se l’intervento fosse stato del tutto nuovo (come da tesi di parte ricorrente) per il cambio di destinazione d'uso con modifiche interne strutturali, sarebbe stato necessario il permesso di costruire.
In conclusione il ricorso va respinto.
Spese, secondo soccombenza, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Colli al Metauro, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori; compensate le altre.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LF GI TA, Presidente
IO OR, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OR | LF GI TA |
IL SEGRETARIO