Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/04/2026, n. 7101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7101 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2026, proposto da RO Venettoni, rappresentato e difeso dagli Avvocati Federico Bailo, Giacomo Venettoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civita Castellana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
- al decreto ingiuntivo n. 15457/2023 (R.G. 40077/2023), emesso, in forma ordinaria, dal Tribunale Ordinario di Roma il 14.10.2023, pubblicato in data 16.10.2023, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 30.10.2024, dichiarato esecutivo con decreto n. 17399 del 9.8.2025, pubblicato l’11.8.2025, notificato all’Amministrazione presso la sede reale in data 19.9.2025;
- al decreto ingiuntivo n. 11674/2024 (R.G. 29709/2024), emesso, in forma ordinaria, dal Tribunale Ordinario di Roma l’8.9.2024, pubblicato in data 7.10.2024, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 30.10.2024, dichiarato esecutivo con decreto n. 13185 del 22.6.2025, pubblicato il 24.6.2025, notificato all’Amministrazione presso la sede reale in data 19.9.2025;
- al decreto ingiuntivo n. 1226/2025 (R.G. 460/2025), emesso, in forma ordinaria, dal Tribunale Ordinario di Roma il 30.1.2025, pubblicato in data 31.1.2025, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 4.2.2025, dichiarato esecutivo con decreto n. 13508 del 25.6.2025, pubblicato il 26.6.2025, notificato all’Amministrazione presso la sede reale in data 19.9.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il Dott. CH RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 23.1.2026 e depositato in pari data, RO Venettoni ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Civita Castellana (VT) al fine di sentir ordinare l’ottemperanza ai decreti ingiuntivi meglio descritti in epigrafe; con richiesta di contestuale nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata.
2. A sostegno del ricorso, il ricorrente ha allegato l’inerzia dell’Amministrazione intimata, nonostante l’inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 D.L. 669/1996.
3. Benchè ritualmente intimato, il Comune di Civita Castellana ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, la giurisprudenza prevalente (CDS, n. 7285/2024), condivisa dal Collegio, subordina l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione ai provvedimenti emessi dal giudice ordinario alla sussistenza di quattro requisiti, tutti adeguatamente comprovati nel caso di specie: a) che il titolo esecutivo esista e sia perfetto; b) che l’Amministrazione abbia avuto conoscenza del titolo azionato; c) che il titolo esecutivo sia passato in giudicato; d) che l’Amministrazione sia rimasta inerte, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza spedita in forma esecutiva (art. 14 D.L. 669/1996).
5.1. Ciò posto, nessun dubbio sussiste, ai fini che in interessano, in ordine ai requisiti di cui ai subb a) b) e c), stante l’intervenuta pubblicazione dei decritti dd.ii., l’omessa opposizione degli stessi da parte del Comune e quindi l’intervenuta definitività dei titoli esecutivi per cui è causa (così come acclarata dai decreti che li hanno spediti in forma esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c.) e la notificazione di essi, in forma esecutiva ex art. 647 c.p.a., a parte resistente.
5.2. Quanto al decorso del termine di cui al sub d), l’art. 14 D.L. n. 669/1996 – nel recitare che “ le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ” – afferma che i titoli esecutivi azionati in via esecutiva debbano essere notificati, in forma esecutiva, presso la sede reale dell’Amministrazione (in tal senso, anche C.d.s., n. 2654/2014).
Circostanze quest’ultime che effettivamente ricorrono nel caso di specie, in quanto i dd.ii. in parola sono stati notificati in forma esecutiva all’Amministrazione, presso la sede reale, in data 19.9.2025 e il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato in data 23.1.2026, ossia ben oltre il richiamato di termine di giorni 120.
6. Alla luce di quanto precede, il Collegio, a fronte dell’integrazione di tutti i presupposti di cui all’art. 112 c.p.a., accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a parte resistente di ottemperare ai titoli esecutivi sopra descritti entro il termine di giorni 60 a far data dalla notificazione della presente sentenza.
7. Per il caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente e nomina, sin da ora, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Viterbo, con facoltà di delega a funzionario dipendente in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale provvederà a eseguire il giudicato, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine sopra assegnato all’Amministrazione per provvedere autonomamente.
Il Commissario si insedierà a seguito di apposita richiesta della parte ricorrente, comprovante l’inutile decorso del termine di 60 giorni sopra indicato, e il relativo compenso, che verrà determinato da questo Collegio su apposita istanza del medesimo corredata della prova dell’avvenuto assolvimento dell’incarico, è posto a carico del Comune.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a parte resistente l’ottemperanza ai titoli esecutivi sopradescritti, entro il termine di giorni sessanta a far data dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di persistente inottemperanza del Comune intimato, nomina il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Viterbo, con facoltà di delega a funzionario dipendente in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale provvederà a eseguire i titoli esecutivi azionati, nei successivi 60 giorni, con compenso a carico del Comune intimato.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge, fermo il diritto di quest’ultima di ripetere dalla parte soccombente quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RI, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
CH RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH RB | GI RI |
IL SEGRETARIO