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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2024
Udienza “cartolare” del 15.4.2025
Il giudice, viste le note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LU, in persona del dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1665/2024 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 571/2024, promossa da:
C.F. ), con sede in Milano, piazza F. Meda n. 4, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dr. in forza di procura autenticata dal notaio CP_2 Persona_1
di Milano in data 17 luglio 2023, Rep. 48051, Racc. 15970, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni
Baldini (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Viareggio (LU), Via Giuseppe Verdi n. 281, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_2
sede in Capannori (LU), via dei Baini n. 3, in persona del liquidatore giudiziale prof. CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Cecconi (C.F. ) e dall'avv.
[...] C.F._2
Filippo Papini (C.F. ), come da procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._3
e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “Dichiarare nullo, inammissibile, e comunque revocare e privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi meglio spiegati in narrativa. In ogni caso condannarsi comunque parte ricorrente/opposta al pagamento delle spese e Controparte_3
competenze processuali di causa, come da nota spese depositata in data 27.02.2025, con condanna ex art. 96 cpc”.
per l'opposta: “(i) in via principale, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
in quanto infondata per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare il diritto CP_5 di a vedersi restituito l'importo di € 134.450, oltre interessi, confermare il decreto ingiuntivo CP_3
n. 571/2024 e condannare la al pagamento, in favore di della predetta somma di € CP_5 CP_3
134.450, oltre interessi;
(ii) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo proposta dalla Banca, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inefficacia degli atti con cui quest'ultima ha incamerato gli importi depositati sul c/c intestato a e, per l'effetto, condannare la al pagamento, in favore di CP_3 CP_5
della predetta somma di € 134.450, oltre interessi;
(iii) in ogni caso, con vittoria di spese e CP_3 compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21.05.24, questo tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 571/2024 provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva richiesto a di versare a € 134.450,00, depositati CP_1 Controparte_3 sul conto corrente intestato a quest'ultima, ma illegittimamente trattenuti dalla e sottratti alla CP_5
disponibilità dei creditori concorsuali.
proponeva opposizione, eccependo che la somma oggetto del decreto ingiuntivo era CP_1 stata accreditata sul conto corrente dell'opposta nei giorni 18.10.21 e 26.10.21, precedenti rispetto al deposito del ricorso per concordato preventivo (18.11.21), pertanto l'importo era legittimamente trattenuto dalla Banca.
Inoltre, rilevava che il conto al momento degli accrediti era sempre attivo e funzionante ed era stato estinto soltanto mesi dopo e che il contratto conteneva una clausola di compensazione specificamente approvata dalla . Controparte_3
Chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto la in data Controparte_3 CP_5
10.09.21 era stata informata dall'opposta del proprio stato di insolvenza e dell'imminente introduzione di una procedura concorsuale, pertanto dal quel momento avrebbe dovuto CP_1
astenersi da condotte che violavano il principio della par condicio creditorum.
In subordine, formulava domanda riconvenzionale di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di incameramento della Banca. Il Giudice sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rilevando che gli accrediti per cui è causa erano anteriori al deposito del ricorso per concordato preventivo e sottratti quindi alle regole concorsuali.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente afferma di aver legittimamente trattenuto le somma ingiunta, accreditata sul conto corrente della precedentemente rispetto al deposito del ricorso ex art. 161 Controparte_3
comma 6 l. fall.
È pacifico e provato documentalmente che la somma di cui è causa è stata accreditata sul conto corrente n. 129242 intestato alla tramite tre bonifici avvenuti in data 18.10.2021 Controparte_3 per € 21.144,28, in data 18.10.2021 per € 33.855,65 e in data 26.10.2021 per € 79.450,22 (doc. 10 di parte opponente).
Inoltre, è pacifico che il deposito del ricorso per concordato preventivo presso il Tribunale di LU
è avvenuto in data 18.11.21 e la pubblicazione nel Registro delle Imprese in data 22.11.21 (doc. 5 di parte opponente); pertanto, la poteva legittimamente incamerare le somme accreditate sul CP_5
conto corrente della opposta per soddisfare il proprio credito, in quanto nel mese di ottobre 2021 non risultava pendente alcuna procedura concorsuale.
Infatti, con riferimento alla procedura di concordato preventivo, il principio della par condicio creditorum stabilito dall'art. 2741 c.c. si applica dalla data in cui viene depositata la domanda di accesso alla procedura ai sensi dell'art. 96 CCII.
Prima dell'introduzione di una procedura concorsuale, l'applicazione del suddetto principio è soltanto eventuale, in quanto ciascun creditore può agire esecutivamente nei confronti del debitore e soddisfare il proprio credito anche assorbendone integralmente il patrimonio, con l'unico obbligo di rispettare le cause legittime di prelazione.
Il principio della par condicio creditorum si applica anche in assenza di una procedura concorsuale, se il creditore introduce una procedura esecutiva nella quale intervengono altri creditori.
Non esiste invece alcuna norma o principio giurisprudenziale che impone il rispetto del suddetto principio nel momento in cui il creditore viene a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.
Pertanto, risulta del tutto irrilevante che nel caso di specie aveva inviato molteplici Controparte_3
comunicazioni a (doc. 9-10-11 di parte opposta) per informarla della volontà di far CP_1
ricorso ad una procedura concorsuale, invitandola a rispettare il principio della par condicio creditorum, riaccreditando le somme incamerate sul conto corrente della società opposta per porle a disposizione di tutti i creditori concorsuali. L'opposizione è quindi fondata, mentre risulta inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di attore e non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione.
Per quanto sopra, l'opposizione deve essere accolta, con revoca del decreto opposto;
la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore tra €
52.001 e € 260.000 ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di LU, definitivamente decidendo, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto.
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla opposta.
Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in €
406,50 per spese vive ed € 8.400,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente